Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi assorbito l'esame del ricorso incidentale nell'ipotesi in cui venga dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso una sentenza di rigetto nel merito, in quanto l'interesse a proporre il ricorso incidentale sorge solo con la soccombenza e non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottonere un "minus" (pronuncia di inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata, ovvero una mera modifica della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2014, n. 21652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21652 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. AMOROSO IO - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13920/2008 proposto da:
AP AL (cod. fisco [...]), BA RD US (cod. fisco [...]), UR VI (cod. fisco [...]), ZO NI (cod. fisco [...]), AF ES (cod. fisco [...]), AF GI (cod. fisco BTTGBT44AI0H591Z), BE LO (cod. fisco 1817 [...]), BI US (cod. fisco [...]), BI OC (cod. fisco [...]), IO ET (cod. fisco [...]), AP NO (cod. fisco [...]), AP ET (cod. fisco [...]), NO VI (cod. fisco [...]), IN GI (cod. fisco CRBGBT44DOIH591S), AD US (cod. fisco [...]), IN ET (cod. fisco [...]), RA OL (cod. fisco CRTNCL45B1OD969C), D'AM NT (cod. fisco DMTN1N48P14H591C), D'AM VI (cod. fisco DMBVCN50S0 6H591X), IN OL (cod. fisco [...]), Di SI OC (cod. fisco [...]), Di ZA MO (cod. fisco [...]), MA US CA (cod. fiso. [...]), LD NC MO (cod. fisco [...]), LD IO (cod. fisco FTTGNN46L05H5910), LD OL (cod. fisco [...]), FO AT (cod. fisco FRMSVT42EIIH047P), EL ET (cod. fisco [...]), TO RI TA (cod. fisco [...]), GA LO (cod. fisco [...]), ZZ AL IC (cod. fisco [...]), ZZ IO IN (cod. fisco [...]), AC VI (cod. fisco CVNLCU71C 13L049U), RO NC (cod. fisco [...]), La GL GI (cod. fisco [...]), La GL VI (cod. fisco LBTVTI37HI6H5911), RU OL (cod. fisco [...]), TE NC (cod. fisco [...]), IG IG (cod. fisco [...]), PO US (cod. fisco [...]), OB EN (cod. fisco LBRDNC48CI6H591B), DI BI (cod. fisco LNGBGI46CI8F899U), LI AN (cod. fisco [...]), MA EN (cod. fisco [...]), LI VI (cod. fisco [...]), ST IC (cod. fisco [...]), RO IN (cod. fisco MRACMN41AOIA942G), MA IO (cod. fisco [...]), ME IP (cod. fisco [...]), ZO MO (cod. fisco [...]), IA NC (cod. fisco [...]), ER OR (cod. fisco [...]), PA RD (cod. fisco [...]), LE LO AE (cod. fisco [...]), QU NT (cod. fisco [...]), RE IN IT (cod. fisco [...]), RE OL (cod. fisco [...]), RO US (cod. fisco [...]), ES IP (cod. fisco [...]), AG GI (cod. fisco [...]), NO MO (cod. fisco [...]), SA LO (cod. fisco [...]), SA MO (cod. fisco [...]), AR IO (cod. fisco SNTGNN55R02H59 II), AR US (cod. fisco [...]), SA NC (cod. fisco [...]), IA US (cod. fisco [...]), SO NC (cod. fisco [...]), LI OL (cod. fisco [...]), LI VI (cod. fisco STGVCN46L24H5910), TO NO (cod. fisco TTILNR53L67H5910), LL ET (cod. fisco TRTPTR55T17H5910), OS US (cod. fisco [...]), VA TI (cod. fisco [...]), IG NT (cod. fisco VGNNTN55T05EI470), GG NC (cod. fisco [...]) , già tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato PASCAZI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato TO Emanuele e da ultimo domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrenti -
contro
ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE;
- intimata -
e sul ricorso 17736/2008 proposto da:
ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CI PA, BA RD EP, UR NZ, ZZ CA, LI GE, NT EP, NT OC, BO TA, TA ES, TA AT, CA AD, CA TA, IN VI, OR AT, AD EP, RS TA, CU OL, D'AT TO, D'IO NZ, NO OL, DI OZ CO, DI EP DO, FI CE CO, FI IO,FI OL, OR LV, LI PI, TO AR ON, GA AR, IZ LD IC, IZ MA NE, OV NZ, RO CE, LA TT AT, LA TT VI, LA OL, NA RA, GU IG, IS EP, CO EN, NG BI, IO GE, AN EN, OL NZ, SI MI, AU NE, ZZ IO, ME PP, ON CO, LA CE, RI AN, PA RD, PA GE LE, AS TO, AS NE VI, AS OL, TR EP, LI PP, RA IN, CA CO, TI GE, NT CO, SANTARCGE IO, SANTARCGE EP, NE CE, FI EP, AN CE, IG OL, IG NZ, TO NO, TO PI, CA EP, AS TT, VIGLA TO, AG CE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 191/2008 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 14/02/2008 R.G.N. 482/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 14 febbraio 2008, la Corte d'appello di Potenza rigettava l'appello proposto dagli odierni ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Matera, che aveva rigettato le loro domande intese ad ottenere la condanna dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Enea, così di seguito denominata) alla corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa n. 52900 stipulata dall'Ente con l'Istituto Nazionale di Assicurazioni (INA) il 1 gennaio 1983, e in particolare i rendimenti prodotti dall'investimento delle somme versate in un fondo di gestione monetaria per il periodo di esecuzione della polizza. 1.1. - Dichiarava inammissibile l'appello proposto da AF GI, in quanto soggetto che non aveva preso parte al giudizio di primo grado;
dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Enea, fondato sulla carenza di interesse dei ricorrenti, e compensava, attesa la complessità della questione, le spese del giudizio.
1.2. - La Corte escludeva che la polizza in esame fosse riconducibile al modello di cui al R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4, trattandosi di norma abrogata dalla L. n. 279 del 1982, entrata in vigore il 1 giugno 1982; escludeva altresì la riconducibilità del contratto di assicurazione all'ipotesi legale di cui all'art. 1891 c.c., ovvero dell'assicurazione per conto di chi spetta, che è un contratto favore del terzo, poiché il dipendente non poteva ritenersi beneficiario della polizza, ma era il soggetto "protetto" con riferimento all'ammontare della liquidazione al momento della cessazione dal servizio;
riteneva che, invece, l'INA si fosse impegnata con l'Enea a costituire la liquidità necessaria per la corresponsione ai dipendenti del t.f.r., e ciò costituiva l'oggetto del rischio protetto;
che l'art. 3 del contratto di assicurazione individuava i dipendenti come "beneficiari" non del contratto ma delle "prestazioni garantite", ossia della somma occorrente per il pagamento del t.f.r.. Ne conseguiva, secondo la Corte territoriale, che i rendimenti derivanti dalla gestione delle somme accantonate dal datore di lavoro - unico obbligato a corrispondere i premi pari all'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato (art. 5) - costituivano il risultato di un'operazione finanziaria alla quale erano estranei i lavoratori.
2. - Avverso la sentenza i lavoratori propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui l'Enea resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti contro la medesima sentenza ex art. 335 c.p.c.. 1.1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1411 e 1891 c.c., deducendo che il contratto stipulato tra l'ente datore di lavoro e l'INA s.p.a. rientrava nello schema legale tipico del contratto a favore di terzi, alla luce delle disposizioni contenute nella polizza e in particolare nell'art. 3, che definisce espressamente i lavoratori quali "beneficiari" delle polizze individuali, nell'art. 12, che prevede la possibilità per gli "assicurati" di ottenere anticipazioni in proporzione alle prestazioni maturate dalla loro posizione assicurativa;
negli artt. 13 e 14, riguardanti le modalità di liquidazione delle polizze, nonché nell'art. 10, secondo cui le polizze "sono state emesse per garantire il trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai dipendenti dell'Enea". Al termine dell'illustrazione del motivo, formulano il seguente quesito di diritto: "Se corrisponde ad una corretta interpretazione dell'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzi) e dell'art. 1891 c.c.
(contratto di assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta) qualificare la polizza assicurativa intervenuta tra l'Enea e l'INA s.p.a. come contratto a favore di terzi ovvero come contratto di assicurazione per conto altrui".
1.1.2. - Il motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, risulta violato il canone di completezza e di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché i ricorrenti non indicano dove e quando sarebbe stata prodotta la polizza assicurativa, dove essa sarebbe attualmente rinvenibile nel fascicolo di cassazione, ne' provvedono alla sua trascrizione integrale limitandosi a riportare singole espressioni o brevi frasi del tutto inidonee a consentire a questa Corte di svolgere un controllo sull'attività interpretativa fornita dal giudice del merito.
1.1.3. - Deve infatti rilevarsi che, in ossequio alle regole imposte dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (su cui v., da ultimo, Cass., 6 novembre 2012, n. 19157), che consacrano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239), con l'ulteriore onere per la parte di depositare unitamente al ricorso i documenti in questione (v. pure Cass., 16 marzo 2012, n. 4220), non potendosi affidare alla Corte la selezione delle parti più rilevanti e, quindi, un'individuazione e valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità (Cass., Sez. un. 22 maggio 2012, 8078; Cass., 28 maggio 2012, n. 8453; Cass., 7 febbraio 2012, n. 1716).
1.1.4. - Le Sezioni Unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art.
7 - ed applicabile al ricorso in esame, dovendosi aver riguardo alla data di pubblicazione della sentenza successiva al 2 marzo 2006 - di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726). specie, come si è detto, i ricorrenti hanno omesso sia di trascrivere il testo integrale della convenzione, sia di precisare ove la stessa è rinvenibile nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, essendosi limitati ad indicare solo la numerazione data ("doc. 1"), senz' altra ulteriore specificazione.
1.1.3. - Il motivo è altresì inammissibile perché gli argomenti dedotti, riguardando essenzialmente un'errata interpretazione delle clausole contrattuali, e dunque vizi astrattamente confluenti nell'art. 360 c.p.c., n. 5, non consentono di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate. Deve infatti richiamarsi il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui "Il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione" (V. Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., ord., 26 giugno 2013, n. 16038). 1.1.4. - L'inammissibilità del motivo si riverbera sul quesito posto a sua sintesi, il quale si presenta astratto ed inconferente rispetto alla decisione, non indicando in che modo le norme di cui agli artt. 1411 e 1891 c.c., sarebbero state violate o falsamente applicate, ne'
enunciando quale criterio interpretativo, questa volta del contratto e non già delle disposizioni di legge, sarebbe stato violato o malamente applicato dal giudice del merito (v. con riferimento alla violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione di un contratto, Cass., 15 novembre 2013, n. 25728). 2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4 e della L. n. 297 del 1982, art.
4. Si deduce che la polizza in esame costituisce un'espressione dell'autonomia delle parti, considerato che fu stipulata successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, e che essa non viola il divieto di cui alla legge citata, dal momento che gli elementi legali che costituiscono la base di calcolo del t.f.r. non subiscono alcuna maggiorazione, ed essendo i rendimenti ulteriori rispetto a quelli minimi pattuiti solo eventuali e legati ai risultati degli investimenti immobiliari del fondo. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Se la polizza numero 52900 intervenuta tra l'Enea e l'INA s.pa. è da intendersi espressione dell'autonomì a contrattuale dei contraenti (Enea, INA s.p.a. e lavoratore), individuando il lavoratore come unico beneficiario, ed essa non sia contraria alle prescrizioni stabilite dalla L. n. 297 del 1982, in tema di liquidazione del TFR". 2.1. - Anche questo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire quanto già detto con riferimento al primo motivo di ricorso, in ordine all'inosservanza del duplice onere di indicazione e trascrizione della polizza. Inoltre non risultano prodotti o altrimenti indicati, ne' integralmente trascritti i documenti su cui il motivo si fonda, come la Delib. consiglio amministrazione dell'Enea 25 ottobre 1996, con cui si disponeva di negoziare con l'INA una nuova polizza a garanzia del tf.s. dei suoi dipendenti, la lettera dell'INA del 2/2/1993, nonché la nuova polizza n. 58572 del 16/12/1996.
2.2. - A ciò deve aggiungersi che il motivo non rispetta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo i principi già espressi con riguardo al primo motivo (sub 1.1.3.), essendosi nella specie ricorrenti limitati ad indicare le norme violate, senza tuttavia precisare quale affermazione della sentenza si ponga in violazione delle disposizioni suddette.
2.3. - Ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisabile nell'astrattezza del quesito proposto e nella sua inidoneità a infirmare il ragionamento del giudice del merito, il quale, nella parte in cui ha affermato che, a seguito della L. n. 297 del 1982, e a differenza di quanto previsto dal R.D.L. n. 5 del 1942, non è più "consentita la stipulazione da parte del datore di lavoro di una convenzione aggiuntiva al contratto di assicurazione sottoscritto in favore dei propri dipendenti (...) con la quale si convenga la rinuncia in favore dei dipendenti al rendimento annuo sui premi versati" ha espresso solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, un argomento ad abundantiam, diretto essenzialmente a sostenere che l'inderogabilità della L. n. 297 del 1982, impedisce di inquadrare la polizza stipulata in data 1/1/1983 tra quelle disciplinate dal precedente R.D.L. n. 5 del 1942 cit.. Anche in proposito è opportuno ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, "qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931). 3. - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., sostenendo che i giudici di merito nell'interpretare la convenzione assicurativa stipulata dall'ente in favore dei dipendenti non avrebbero tenuto conto dell'intero testo contrattuale, limitandosi a ritenere, sulla base di un semplice ma errato sillogismo, che, poiché ad ogni dipendente spetta il trattamento di fine lavoro alla cessazione del rapporto, era naturale che il contratto di assicurazione avesse ad oggetto solo il detto trattamento, e non anche le somme ulteriori. In realtà, le espressioni letterali contenute nel contratto, la mancanza di un'apposita clausola che limitasse la posizione di beneficiario del dipendente al solo t.f.r., la presenza nel certificato assicurativo, intestato al dipendente, dell'ammontare dei rendimenti, interessi e premi pagati, erano tutti elementi che configuravano in modo chiaro ed univoco il diritto dei lavoratori di ottenere l'intero montante assicurativo. Il giudice del merito aveva limitato l'indagine solo all'art. 1 della polizza, mentre avrebbe dovuto dare rilievo alla volontà delle parti come manifestatasi nella documentazione in atti, e, in primo luogo, nella convenzione assicurativa, nei suoi allegati e nel certificato assicurativo, di cui il giudice non aveva disposto nemmeno l'acquisizione, nonché nella polizza successivamente stipulata dall'ente datore di lavoro con lo stesso istituto assicuratore (n. 58. 572) e conseguente al rifiuto dell'INA di disdettare la polizza numero 52900 in mancanza del consenso dei beneficiari. H motivo prosegue nel confutare la motivazione di una sentenza del Consiglio di Stato, senza che ne siano indicati gli estremi e senza che si comprenda quale parte del testo sia riferibile alla detta decisione amministrativa e quale ad argomentazioni difensive dei ricorrenti, ed introduce difese dell'Ina che non risulta essere parte nel giudizio, così contribuendo a rendere il motivo privo della specificità necessaria per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 360 c.p.c.. Esso quindi si conclude con il seguente quesito di diritto: "se la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte d'appello di Potenza alla polizza numero 52.900 intervenuta tra l'Enea e l'INA S.p.A. è il risultato di un'interpretazione contraria ai principi di cui all'art. 1362 c.c., avendo la stessa disattiva sui criteri di interpretazione in favore di quelli residuali".
3.1. - Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. L'inammissibilità deriva dal mancato assolvimento da parte dei ricorrenti del duplice onere di trascrizione integrale dei documenti che la corte del merito non avrebbe valutato e di specifica indicazione dell'allocazione di tali documenti nei fascicoli di parte o di ufficio, e comunque del luogo dove sarebbero facilmente rinvenibili in questa sede. Anche con riguardo alla mancata valutazione della istanza di esibizione avanzata dai ricorrenti, ed avente ad oggetto i certificati assicurativi, il motivo è inammissibile, non avendo la parte indicato dove e quando tale richiesta sarebbe stata avanzata e senza peraltro considerare che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito valutare le richieste istruttorie e decidere sulla base delle acquisizioni probatorie già in atti.
3.2. - Al di là della manifesta inammissibilità, il motivo si rivela infondato alla luce di Cass., sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21553 (cui è seguita Cass., 23 marzo 2011, n. 6599), dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
3.3. ~ Anche in forza dei principi espressi dalla citata sentenza, deve ritenersi corretto e adeguatamente motivato l'accertamento compiuto dalla corte territoriale circa l'efficacia delle clausole di cui alla convenzione assicurativa stipulata dall'ente datore di lavoro, ed in base al quale: a) la polizza in questione trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, dovendosi escludere, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti si estendesse ad una sorta di capitalizzazione, autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia corrisposta direttamente dall'ENEA; b) la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa era funzionale all'interesse proprio dell'ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, si che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati dai ricorrenti, avrebbero finito per configurarsi come un'indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto. 3.4. - Tale accertamento esclude altresì ogni violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e della disciplina del t.f.r. in essa contenuta, poiché la mancanza di giustificazione delle somme aggiuntive domandate dai ricorrenti comporta in contrattuale fra i dipendenti e la compagnia di assicurazione.
35 - Deve invero precisarsi che, secondo le previsioni della citata L. n. 297 del 1982, non sono impedite, in generale, indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, poiché, in effetti, il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al titolo del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere. Tuttavia, la previsione di tali somme si ricollega pur sempre al contratto di lavoro, nel quale deve trovare una giustificazione causale che sia idonea ad escludere una disposizione derogatoria della disciplina legale.
3.6. - Nella specie, tuttavia, il giudice di merito, sulla base di un'interpretazione corretta e non adeguatamente censurata secondo quanto sopra si è precisato, ha escluso che somme aggiuntive potessero trovare causa nel rapporto di lavoro, in riferimento ad altre causali, ed ha invece ricollegato il frutto dell'investimento alla gestione e alle finalità proprie dell'ente, così identificando con precisione la natura e la funzione della polizza stipulata con l'INA.
3.7. - In sostanza, le censure mosse in ricorso sono volte a ottenere un diverso risultato interpretativo delle clausole contrattuali, che sono invece insindacabili dal giudice di legittimità, la cui funzione è limitata, in materia di interpretazione del contratto di diritto privato, al solo controllo della motivazione e alla verifica dell'impiego corretto dei canoni ermeneutici. Controllo e verifica risultati favorevoli all'opzione interpretativa data dalla corte territoriale.
4. - Con il quarto motivo, limitato alla posizione di AF GI, il ricorrente così deduce: "si esibisce copia del ricorso presentato dal lavoratore e copia della sentenza emessa dal giudice di merito in relazione alla sua posizione". Anche questo motivo è inammissibile, mancando una qualsivoglia illustrazione circa il capo della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni della stessa. Il motivo difetta altresì di autosufficienza, non avendo la parte assolto l'onere della specifica indicazione del tempo e del luogo della produzione del ricorso, nonché degli estremi per il su agevole reperimento in questa sede. Infine, esso non si conclude con il necessario quesito di diritto, pure previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c.. 4.1 - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per AF e respinto per gli altri dipendenti.
5. - Deve invece ritenersi assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dall'Enea e fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla posizione di AF GI, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del suddetto. In ogni caso, non si ravvisa l'interesse ad impugnare dell'Enea, interesse che nasce solo dalla soccombenza e che non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottenere un "minus" (pronuncia d'inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata (di rigetto nel merito), ovvero una mera modifica della motivazione (Cass., 13 maggio 1997, n. 4168). 6, - Circa le spese del giudizio di legittimità, si reputa opportuna la compensazione delle stesse fra tutte le parti, in considerazione dell'obiettiva difficoltà della questione e dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità all'epoca della sua proposizione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da AF AT e lo rigetta per gli altri ricorrenti;
dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'Enea. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014