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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, letto l'art. 127 ter cpc pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3746 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO presso il cui studio
Parte_1 elettivamente domicilia come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell come da procura in atti. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data14.6.23 l'istante in epigrafe, esponeva di aver presentato in data 16.11.22 domanda ai fini del conseguimento della assegno ordinario di invalidità ex lege n.
222/1984, che veniva sottoposto a visita medica e gli veniva riconosciuta una percentuale insufficiente che avverso detto decreto, presentava, quindi ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente escluso, il diritto richiesto;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiede, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta.
L ritualmente citato si è costituito chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della CP_1 domanda.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nella generica affermazione che le patologie lamentate in ricorso, sono state erroneamente valutate dal ctu. Preliminarmente la parte ricorrente contestava il corretto invio delle bozze della perizia in sede di atp.
Il gl invitato l'ausiliare al deposito della prova attestante il corretto invio delle bozze, riceveva con le note per la odierna udienza, documentazione relativa alla medesima circostanza che pertanto può considerarsi superata, anche alla luce del tempestivo deposito della contestazione da parte del ricorrente.
Alcuna altra osservazione medica o giuridica veniva evidenziata in sede di opposizione, si parla infatti nell'opposizione di patologie cardiache e articolari compromettenti la capacità lavorativa dell'istante ,barista.
Le contestazioni si limitano ad enunciare la sussistenza di patologie accertate e esaminate dal ctu senza che si identifichi nella perizia documentazione medica non correttamente valutata ne codici tabellari errati.
Invece, in merito all'acquisizione della documentazione medica ulteriore che dimostra l'aggravarsi delle patologie in un momento successivo all'esperimento delle operazioni peritali va richiamato l'art. 149 disp. att. c.p.c, ai sensi del quale “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Di talché, stante l'applicazione dell'art. 149 disp.att. c.p.c. codesta A.G. ritiene che in questo peculiare giudizio non è applicabile il principio posto dalla citata norma che si prospetta come incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella CTU non omologata a seguito di dissenso dichiarato. È infatti del tutto evidente che non può parlarsi di “contestazione” delle conclusioni contenute nella perizia, se il motivo di doglianza dipende da circostanze sanitarie verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. A maggior ragione, attribuire rilevanza ad aggravamenti verificatisi dopo il deposito del ricorso comporterebbe la paradossale conseguenza che la parte, pur non avendo nulla da contestare né al momento della dichiarazione di dissenso né al momento dell'instaurazione del relativo giudizio, sarebbe ciò nonostante legittimata ad allegare una generica contestazione, per evitare di incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, e per invocare in corso di causa, il fatto successivo dell'aggravamento al fine di ottenere l'accoglimento di un ricorso introdotto grazie ad una contestazione sopravvenuta.
In atre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale.
A fronte di tali generici rilievi non può che considerarsi come il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. 3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Aversa 03/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Acquaviva Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, letto l'art. 127 ter cpc pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3746 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO presso il cui studio
Parte_1 elettivamente domicilia come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell come da procura in atti. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data14.6.23 l'istante in epigrafe, esponeva di aver presentato in data 16.11.22 domanda ai fini del conseguimento della assegno ordinario di invalidità ex lege n.
222/1984, che veniva sottoposto a visita medica e gli veniva riconosciuta una percentuale insufficiente che avverso detto decreto, presentava, quindi ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente escluso, il diritto richiesto;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiede, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta.
L ritualmente citato si è costituito chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della CP_1 domanda.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nella generica affermazione che le patologie lamentate in ricorso, sono state erroneamente valutate dal ctu. Preliminarmente la parte ricorrente contestava il corretto invio delle bozze della perizia in sede di atp.
Il gl invitato l'ausiliare al deposito della prova attestante il corretto invio delle bozze, riceveva con le note per la odierna udienza, documentazione relativa alla medesima circostanza che pertanto può considerarsi superata, anche alla luce del tempestivo deposito della contestazione da parte del ricorrente.
Alcuna altra osservazione medica o giuridica veniva evidenziata in sede di opposizione, si parla infatti nell'opposizione di patologie cardiache e articolari compromettenti la capacità lavorativa dell'istante ,barista.
Le contestazioni si limitano ad enunciare la sussistenza di patologie accertate e esaminate dal ctu senza che si identifichi nella perizia documentazione medica non correttamente valutata ne codici tabellari errati.
Invece, in merito all'acquisizione della documentazione medica ulteriore che dimostra l'aggravarsi delle patologie in un momento successivo all'esperimento delle operazioni peritali va richiamato l'art. 149 disp. att. c.p.c, ai sensi del quale “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Di talché, stante l'applicazione dell'art. 149 disp.att. c.p.c. codesta A.G. ritiene che in questo peculiare giudizio non è applicabile il principio posto dalla citata norma che si prospetta come incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella CTU non omologata a seguito di dissenso dichiarato. È infatti del tutto evidente che non può parlarsi di “contestazione” delle conclusioni contenute nella perizia, se il motivo di doglianza dipende da circostanze sanitarie verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. A maggior ragione, attribuire rilevanza ad aggravamenti verificatisi dopo il deposito del ricorso comporterebbe la paradossale conseguenza che la parte, pur non avendo nulla da contestare né al momento della dichiarazione di dissenso né al momento dell'instaurazione del relativo giudizio, sarebbe ciò nonostante legittimata ad allegare una generica contestazione, per evitare di incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, e per invocare in corso di causa, il fatto successivo dell'aggravamento al fine di ottenere l'accoglimento di un ricorso introdotto grazie ad una contestazione sopravvenuta.
In atre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale.
A fronte di tali generici rilievi non può che considerarsi come il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. 3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Aversa 03/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Acquaviva Coppola