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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2871 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/01/1964, con il patrocinio dell'avv. CATINI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA GIOSUE BORSI 4 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/10/1967, con il patrocinio dell'avv. DI MARIO GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA PIETRO ROSA 48/A 00122 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 e Parte_1 CP_1
anno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale
[...]
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 29.06.2007, che dall'unione era nata la figlia (Roma, 30.10.2007) e che nel tempo la relazione era Per_1
andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato pertanto le seguenti conclusioni: “1. Il marito e la moglie vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i coniugi, economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3. la figlia minore, Persona_2
è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Entrambi i coniugi manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, concordando tutte le decisioni necessarie alla sua cura, formazione, istruzione ed educazione ed al suo mantenimento.
Per_ 4. La figlia minore , fermo restando il regime di affidamento condiviso, dimorerà presso la madre nella casa coniugale, sita in Roma alla via Valerio Publicola n. 6. 5. Il padre potrà averla con sé, a fine settimana alterni con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
in ogni caso, data la natura dell'impiego lavorativo del padre, che lo occupa anche intere settimane fuori Roma, questi potrà di volta in volta concordare con la coniuge diversi periodi di permanenza settimanali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi. In caso di impossibilità da parte della minore per sopraggiunta malattia, di recarsi presso l'abitazione di uno o l'altro genitore, questi si impegnano a consentirne la rispettiva visita. Inoltre, il padre avrà con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, concordando di anno in anno la suddivisione degli altri giorni di vacanze pasquali a seconda delle necessità; durante il periodo Natalizio, la minore sarà con il padre sempre ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio salvo diversi accordi tra i coniugi. Trascorrerà inoltre il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo, fatta salva l'ipotesi di accordi diversi.
6. Nel mese di agosto di ogni anno, inoltre, i genitori potranno avere la figlia con sé, complessivamente per quindici giorni continuativi, in cui resteranno sospese le frequentazioni dell'altro genitore. Questi periodi andranno concordati entro il 30 marzo di ciascun anno, con l'obbligo gravante su entrambi i coniugi di comunicare il luogo prescelto per la villeggiatura estiva;
7. La casa coniugale sita in via Valerio Publicola n. 6 di cui i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno, con relativi accessori e pertinenze, viene di comune accordo tra i ricorrenti assegnata alla signora ed il signor CP_1 Pt_1 asporterà i suoi beni ed effetti personali entro 30 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Tribunale;
8. il signor provvederà al versamento in favore Pt_1
della avente diritto, della quota di sua competenza pari la metà della rata mensile CP_2 di mutuo ipotecario gravante sull'immobile di via Valerio Publicola n. 6, ammontante nell'intero attualmente ad € 1.600,00 circa;
di contro la signora non CP_1
avendo attualmente sufficienti possibilità economiche per contribuire al versamento della quota di mutuo, verserà alla la somma di Euro 300,00 mensili a fronte di Euro CP_2
800,00 consistenti la sua quota parte e si impegna a cedere al marito al prezzo di Euro
18.000,00 la proprietà della sua quota pari al 50% del box auto in comunione con il signor sito in Comune di Roma viale Spartaco n. 86/A distinto con il n. 3 censito Pt_1
al NCEU al foglio 961, particella 1529, subalterno 5, Categoria C/6, classe 7, consistenza 17 mq., rendita catastale Euro 122,04 il cui prezzo verrà corrisposto dal tramite l'accollo di quota parte della rata di mutuo di cui sopra pari ad Euro Pt_1
500,00 sino al saldo. L'atto notarile dovrà intervenire entro e non oltre trenta giorni dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Roma;
9.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
10. il signor Pt_1
Per_
verserà a titolo di mantenimento per la figlia l'importo mensile di €
[...]
600,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
11. i ricorrenti si impegnano al mantenimento della figlia minore secondo le condizioni a corredo della separazione versando ciascuno il
50% delle spese di natura medica non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative e d'istruzione concordate fra le parti, nonché di tutte le spese a carattere straordinario non ricomprese in questo elenco, se concordate, sino al raggiungimento della sua autonomia e indipendenza economica. In ogni caso, per la ripartizione delle spese citate, uniformeranno la propria condotta al protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli avvocati di Roma. 12. Dichiarano che ogni altro rapporto di natura patrimoniale è stato tra loro definito e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; tutti i beni mobili, anche registrati, sono stati già suddivisi ed assegnati tra gli stessi ricorrenti. 13. Le decisioni di particolare rilevanza relative alla vita, all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno prese dai coniugi di comune accordo;
14.
I coniugi prestano sin d'ora l'un l'altro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; 15. I ricorrenti si obbligano pertanto alla formalizzazione in sede notarile di tali trasferimenti, indispensabili e funzionali alla definitiva risoluzione della crisi familiare ed alla composizione bonaria della vicenda coniugale, entro e non oltre un mese a far data dalla udienza in sede presidenziale”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2871/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 29.06.2007;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 00113, parte 1, serie 53);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 12/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi