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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2606/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Chidichimo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato telematico all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. R. Alfisi ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio di questi in Siena;
RESISTENTE
E
- già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Ranieri, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta dall'avv. F. De Palma;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento gravemente colpevole dell'
Avv. e, per l'effetto, condannare il convenuto Avv. Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal Sig. nella misura di € 160.717,54= o
[...] Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito.
Parte resistente: a) accertata la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. Controparte_1 per assenza di un incarico conferito allo stesso e per le ragioni di cui in narrativa, rigettare
[...] la domanda di condanna quantificata da controparte in € 160.717,54 ("ovvero quella diversa 1 maggiore o minore somma ritenuta equa di giustizia"), a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale;
b) in subordine, per il caso non creduto di riconosciuta legittimazione passiva dell'Avv. rigettare comunque, nei suoi confronti, la domanda Controparte_1 risarcitoria avversaria in quanto sprovvista di fondamento, per le ragioni di cui in narrativa e per non potersi intravedere profili di responsabilità professionale nella causazione del danno, sia in relazione all'an che al quantum;
d) Per il caso di tenutezza della tesi avversaria, dichiarare che l'Avv. deve essere tenuto indenne o comunque rivalso, dall'impresa Controparte_1 assicuratrice nei confronti della quale spiega Controparte_2 corrispondente domanda di condanna, anche in ipotesi di compensazione. e) In ogni caso con vittoria dei compensi e delle spese per il presente giudizio.
: rigettare le domande formulate a qualsivoglia titolo nei confronti dell'Avv. CP_2 poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur e, per Controparte_1
l'effetto - mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dell'Avv. Controparte_2 nei suoi confronti. In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non Controparte_1 creduta ipotesi di condanna dell'Avv. : - accertare e dichiarare Controparte_1
l'inoperatività della Polizza assicurativa stipulata tra l'Avv. ed Controparte_1 CP_2
[...
per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Avv. nei confronti della deducente Compagnia. Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei Controparte_1 confronti della scrivente Compagnia, secondo quanto emergerà dall'istruttoria e nei limiti del dedotto e del provato. Con il favore delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.25 ha affermato di essersi rivolto nel 2010 Parte_1 all'Avv. al fine di ricevere assistenza nella controversia avente ad oggetto Controparte_1 la richiesta di pagamento della somma di euro 140.000,00 oltre interessi e spese da parte di che in data 28.09.2020 gli aveva notificato (unitamente alla Controparte_4 CP_5
ricorso per decreto ingiuntivo n. 492/2010 emesso dal Tribunale di Potenza.
[...]
In data 22.10.2010 l'Avv. aveva notificato, per il e per atto di citazione CP_1 Pt_1 CP_5 in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Firenze e, nel merito, l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta con la stipula del contratto (avente ad oggetto la realizzazione ed industrializzazione di un pannello solare). Inoltre aveva contestato la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti di il quale, rivestendo all'epoca dei fatti il ruolo di Parte_1 amministratore della aveva agito in tale qualità e non in proprio, con la conseguenza che CP_5 per le obbligazioni sociali avrebbe dovuto rispondere la società e non l'amministratore personalmente.
A seguito di eccezione sollevata dalla controparte, tuttavia, il giudice del Tribunale di Potenza aveva rilevato il difetto di procura alle liti in favore dell'avv. assegnando un termine ex art. CP_1
182 c.p.c. per la regolarizzazione. Non essendo stata la procura depositata entro il termine
2 assegnato, l'opposizione era stata dichiarata inammissibile, con condanna dello stesso avv. al CP_1 pagamento delle spese del giudizio.
Evidente era dunque la responsabilità del difensore, per aver proposto l'opposizione senza depositare al momento dell'iscrizione a ruolo apposita procura alle liti, e neppure entro il termine poi concesso dal giudice a tal fine con conseguente preclusione, a causa di tale grave errore professionale, della possibilità di ottenere la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva relativa al credito ingiunto. Evidente era anche il danno conseguito a tale condotta, visto che la pensione del era stata pignorata sin dal 2011. Il danno complessivo subito era pari ad euro Pt_1
160.717,54.
Qualora l'avv. avesse proposto in maniera diligente la causa, depositando la necessaria CP_1 procura alle liti, il avrebbe potuto potenzialmente ottenere, proprio sulla base delle fondate Pt_1
e motivate eccezioni sollevate proprio dal difensore, l'accertamento della sua carenza di legittimazione passiva e quindi la sua estraneità ai fatti di causa e quindi alla debenza della somma richiesta.
L'avv. si costituiva in giudizio evidenziando che in realtà il ricorrente non Controparte_1 lo aveva mai incaricato di rappresentarlo in giudizio. Essendovi urgenza di procedere, in tempi brevi, all'opposizione avverso il n. 492/2010, il legale rappresentante Controparte_6 aveva richiesto all'avv. di proporre un'opposizione dilatoria, a fine di iniziare trattative con la CP_1 controparte.
Evidenziava in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione proposta, che non avrebbe avuto ragionevoli possibilità di essere accolta.
Chiedeva comunque, ed otteneva, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa garantito, in caso di accoglimento della domanda.
rappresentanza generale per l'Italia si costituiva in giudizio evidenziando Controparte_2
l'assenza di copertura assicurativa, sia perché era assente una procura alle liti e la copertura assicurativa era prevista per i soli danni compiuti “nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato”; sia a causa della conoscenza pregressa della possibile richiesta di risarcimento del danno, non dichiarata all'atto della sottoscrizione della polizza con le conseguenze di cui all'art. 1892 c.c.. In ogni caso, chiariva i limiti della garanzia e si associava, nel merito, alle difese del proprio assicurato sia con riferimento all'an. Che al quantum.
Sulla scorta di una istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 20-5-2025, la causa all'esito del termine assegnato per il deposito di note difensive finali veniva trattenuta in decisione.
*******
Tanto premesso la domanda è infondata e pertanto va respinta.
Nel caso di specie sussisterebbe certamente, ed è in sostanza anche pacifico tra le parti, il contestato inadempimento professionale, vista la pacifica assenza di procura alle liti e mancata
3 regolarizzazione a seguito di termine assegnato dal giudice, che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione con condanna, tra l'altro, dello stesso avv. in proprio. CP_1
Il problema, in questo caso, è che lo stesso avv. pur avendo pacificamente redatto e CP_1 notificato l'atto di opposizione a nome e per conto anche del afferma oggi di non aver mai Pt_1 ricevuto un incarico professionale a tal fine e, parrebbe di capire, di aver ricevuto incarico da tale sig. legale rappresentante di proporre l'opposizione, tra l'altro definita CP_6 CP_5 meramente “dilatoria”, anche per il in proprio. Pt_1
La parte ricorrente, a fronte di tale contestazione, non ha fornito maggiori dettagli in merito alle circostanze e modalità con cui avrebbe conferito l'incarico professionale al suddetto difensore, e ciò sarebbe stato rilevante, anche a fronte del fatto che il difensore si trovava a Sala Consilina, dunque a notevole distanza dal che era in Toscana, e nessuna somma, neppure a titolo di acconto, Pt_1 risulta essere mai stata corrisposta per l'attività svolta.
Diventa dunque verosimile la, pur grave, affermazione effettuata dal difensore, cioè da aver agito in giudizio senza un incarico in tal senso da parte del Ciò ben spiegherebbe, del resto, per Pt_1 quale ragione la situazione non sia stata sanata entro il termine assegnato dal giudice, e per quale ragione l'avv. non abbia impugnato la decisione del Tribunale di Potenza, la quale pure lo CP_1 aveva condannato a pagare in prima persona le spese di lite.
Se così stessero le cose, dunque, sarebbe evidente l'assenza di un inadempimento contrattuale in capo al difensore poiché esso presuppone, appunto, l'esistenza di un contratto di opera professionale che, in questo caso, invece mancava. E del resto non potrebbe l'attore lamentare che dalla condotta del difensore sia derivato causalmente il danno lamentato, visto che la condotta che il avrebbe dovuto tenere sarebbe stata quella di non proporre l'opposizione, non avendo CP_1 ricevuto incarico in tal senso, e dunque il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo ed esecutivo nei suoi confronti.
Ma anche a voler all'opposto ritenere che l'incarico professionale da parte del sussistesse, e Pt_1 ciò desumendolo dal fatto stesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta, il che costituisce in realtà l'unico elemento esistente in tal senso (un elemento di un certo peso, peraltro), la domanda risarcitoria andrebbe comunque respinta.
Pur non essendo dubbio che si sarebbe in presenza, in questo caso, di una negligenza professionale e, dunque, di un inadempimento contrattuale imputabile al difensore, come noto non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma occorre provare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Dunque occorre dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, mancherebbe la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone
(Cass. 1984/2016).
Nel caso di specie l'attore non ha dimostrato, ed in realtà prima ancora neppure compiutamente allegato, l'esistenza del necessario collegamento causale tra l'inadempimento del professionista, come sopra identificato, e il danno, in termini di probabile (o quanto meno possibile, in termini di chance) accoglimento delle proprie domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4 Sul punto infatti la parte si è limitata ad affermare che sarebbe stato fondato uno dei motivi di opposizione a suo tempo proposti, vale a dire quello di “difetto di legittimazione passiva” per essere, in particolare, il estraneo all'obbligazione dedotta in giudizio, visto che aveva Pt_1 sottoscritto gli assegni posti a base dell'azione monitoria a nome e per conto di , e non in CP_5 proprio.
Dovrebbe dunque supporsi – gli assegni non sono stati prodotti nel presente giudizio – che i titoli di credito in discussione siano stati emessi recando il timbro di e poi la sottoscrizione del CP_5 in qualità di legale rappresentante della società. Tuttavia nel Pt_1 Controparte_4 costituirsi nel giudizio di opposizione, si è difesa sul punto affermando che all'epoca dell'emissione degli assegni il non era più legale rappresentante di (doc. 2). Pt_1 CP_5
La parte ricorrente mai nulla ha replicato, sul punto, nel corso del presente giudizio, mentre dalla comparsa conclusionale depositata da nel corso del giudizio dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Potenza, prodotta in giudizio dal resistente (doc. 6), si evince che in quella sede il si sarebbe difeso, in sostanza, affermando che l'assegno sarebbe stato post-datato, per cui al Pt_1 momento dell'emissione il potere di rappresentanza della società in realtà era sussistente. Tale difesa presuppone, all'evidenza, la non contestazione della circostanza che alla data risultante sugli assegni il non fosse, appunto, legale rappresentante della società. Pt_1
Del fatto che gli assegni fossero post-datati, tuttavia, nessuna prova risulta essere stata fornita dalla parte in quel giudizio, e nessun elemento in tal senso è stato fornito neppure nel presente giudizio.
In mancanza di tale prova, dunque, dovrebbe ritenersi che il avesse emesso gli assegni alle Pt_1 date indicate sui titoli, allorquando non aveva più poteri di rappresentanza della società.
Opererebbe, pertanto, l'art. 14 L.A., secondo il quale chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona, per la quale non ha il potere di agire, è obbligato come se l'avesse firmato in proprio, e l'opposizione proposta dal sarebbe stata, dunque, del tutto Pt_1 verosimilmente, comunque respinta nel merito anche qualora l'avv. avesse sanato il vizio CP_1 della procura.
Non risulterebbe, quindi, comunque provata dalla parte ricorrente l'esistenza del necessario nesso di causalità tra inadempimento e danno che ne sarebbe conseguito.
Le spese di lite vanno in ogni caso compensate tra le parti principali, atteso che in entrambi i casi sopra prospettati la condotta del sarebbe stata, comunque, caratterizzata da particolare CP_1 gravità. Nel primo caso, infatti, agendo senza un incarico professionale egli avrebbe posto in essere un grave illecito, nel secondo caso invece avrebbe posto in essere un grave inadempimento contrattuale, difendendosene poi evidenziando l'infondatezza ed anzi la pretestuosità dell'azione giudiziale a suo tempo proposta in favore del che dunque non avrebbe dovuto essere Pt_1 comunque proposta a suo tempo.
In merito alle spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa, assume invece rilievo oltre al criterio della soccombenza quello di causalità, nel senso che esse vanno in linea generale poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, ma restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe rimasto soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10364 del 2023). 5 Orbene le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, poiché la chiamata in causa della compagnia era nel caso di specie giustificata dalla necessità di difendersi in relazione alla domanda proposta da quest'ultimo.
Non potrebbe, infatti, darsi rilievo in senso contrario – come fatto dalla compagnia – al fatto che il si sia difeso affermando di non aver ricevuto alcun incarico professionale poiché la necessità CP_1 della chiamata in causa va valutata sulla base della domanda, e la parte ricorrente ha affermato che, invece, un incarico professionale sussisteva (e la polizza sarebbe dunque stata, in quel caso, operante).
Anche quanto alla mancata dichiarazione della circostanza al momento della sottoscrizione della polizza, non risultava provato – ed invero neppure allegato – dalla compagnia di assicurazioni il carattere determinante dell'omissione ai fini della prestazione del consenso contrattuale, come richiesto dall'art. 1892 c.c..
La chiamata in causa della compagnia deve ritenersi, dunque, essere stata giustificata in relazione alla necessità per il di difendersi rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei suoi CP_1 confronti, risultata poi infondata. Di conseguenza le relative spese, sostenute dalla compagnia nel presente giudizio, vanno poste a carico della parte ricorrente, sulla scorta del principio di causalità.
Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese del giudizio tra le parti principali;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2
che liquida in euro 5.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
[...]
Firenze, lì 22.5.25
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2606/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Chidichimo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato telematico all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. R. Alfisi ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio di questi in Siena;
RESISTENTE
E
- già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Ranieri, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta dall'avv. F. De Palma;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento gravemente colpevole dell'
Avv. e, per l'effetto, condannare il convenuto Avv. Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal Sig. nella misura di € 160.717,54= o
[...] Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito.
Parte resistente: a) accertata la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. Controparte_1 per assenza di un incarico conferito allo stesso e per le ragioni di cui in narrativa, rigettare
[...] la domanda di condanna quantificata da controparte in € 160.717,54 ("ovvero quella diversa 1 maggiore o minore somma ritenuta equa di giustizia"), a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale;
b) in subordine, per il caso non creduto di riconosciuta legittimazione passiva dell'Avv. rigettare comunque, nei suoi confronti, la domanda Controparte_1 risarcitoria avversaria in quanto sprovvista di fondamento, per le ragioni di cui in narrativa e per non potersi intravedere profili di responsabilità professionale nella causazione del danno, sia in relazione all'an che al quantum;
d) Per il caso di tenutezza della tesi avversaria, dichiarare che l'Avv. deve essere tenuto indenne o comunque rivalso, dall'impresa Controparte_1 assicuratrice nei confronti della quale spiega Controparte_2 corrispondente domanda di condanna, anche in ipotesi di compensazione. e) In ogni caso con vittoria dei compensi e delle spese per il presente giudizio.
: rigettare le domande formulate a qualsivoglia titolo nei confronti dell'Avv. CP_2 poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur e, per Controparte_1
l'effetto - mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dell'Avv. Controparte_2 nei suoi confronti. In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non Controparte_1 creduta ipotesi di condanna dell'Avv. : - accertare e dichiarare Controparte_1
l'inoperatività della Polizza assicurativa stipulata tra l'Avv. ed Controparte_1 CP_2
[...
per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Avv. nei confronti della deducente Compagnia. Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei Controparte_1 confronti della scrivente Compagnia, secondo quanto emergerà dall'istruttoria e nei limiti del dedotto e del provato. Con il favore delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.25 ha affermato di essersi rivolto nel 2010 Parte_1 all'Avv. al fine di ricevere assistenza nella controversia avente ad oggetto Controparte_1 la richiesta di pagamento della somma di euro 140.000,00 oltre interessi e spese da parte di che in data 28.09.2020 gli aveva notificato (unitamente alla Controparte_4 CP_5
ricorso per decreto ingiuntivo n. 492/2010 emesso dal Tribunale di Potenza.
[...]
In data 22.10.2010 l'Avv. aveva notificato, per il e per atto di citazione CP_1 Pt_1 CP_5 in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Firenze e, nel merito, l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta con la stipula del contratto (avente ad oggetto la realizzazione ed industrializzazione di un pannello solare). Inoltre aveva contestato la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti di il quale, rivestendo all'epoca dei fatti il ruolo di Parte_1 amministratore della aveva agito in tale qualità e non in proprio, con la conseguenza che CP_5 per le obbligazioni sociali avrebbe dovuto rispondere la società e non l'amministratore personalmente.
A seguito di eccezione sollevata dalla controparte, tuttavia, il giudice del Tribunale di Potenza aveva rilevato il difetto di procura alle liti in favore dell'avv. assegnando un termine ex art. CP_1
182 c.p.c. per la regolarizzazione. Non essendo stata la procura depositata entro il termine
2 assegnato, l'opposizione era stata dichiarata inammissibile, con condanna dello stesso avv. al CP_1 pagamento delle spese del giudizio.
Evidente era dunque la responsabilità del difensore, per aver proposto l'opposizione senza depositare al momento dell'iscrizione a ruolo apposita procura alle liti, e neppure entro il termine poi concesso dal giudice a tal fine con conseguente preclusione, a causa di tale grave errore professionale, della possibilità di ottenere la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva relativa al credito ingiunto. Evidente era anche il danno conseguito a tale condotta, visto che la pensione del era stata pignorata sin dal 2011. Il danno complessivo subito era pari ad euro Pt_1
160.717,54.
Qualora l'avv. avesse proposto in maniera diligente la causa, depositando la necessaria CP_1 procura alle liti, il avrebbe potuto potenzialmente ottenere, proprio sulla base delle fondate Pt_1
e motivate eccezioni sollevate proprio dal difensore, l'accertamento della sua carenza di legittimazione passiva e quindi la sua estraneità ai fatti di causa e quindi alla debenza della somma richiesta.
L'avv. si costituiva in giudizio evidenziando che in realtà il ricorrente non Controparte_1 lo aveva mai incaricato di rappresentarlo in giudizio. Essendovi urgenza di procedere, in tempi brevi, all'opposizione avverso il n. 492/2010, il legale rappresentante Controparte_6 aveva richiesto all'avv. di proporre un'opposizione dilatoria, a fine di iniziare trattative con la CP_1 controparte.
Evidenziava in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione proposta, che non avrebbe avuto ragionevoli possibilità di essere accolta.
Chiedeva comunque, ed otteneva, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa garantito, in caso di accoglimento della domanda.
rappresentanza generale per l'Italia si costituiva in giudizio evidenziando Controparte_2
l'assenza di copertura assicurativa, sia perché era assente una procura alle liti e la copertura assicurativa era prevista per i soli danni compiuti “nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato”; sia a causa della conoscenza pregressa della possibile richiesta di risarcimento del danno, non dichiarata all'atto della sottoscrizione della polizza con le conseguenze di cui all'art. 1892 c.c.. In ogni caso, chiariva i limiti della garanzia e si associava, nel merito, alle difese del proprio assicurato sia con riferimento all'an. Che al quantum.
Sulla scorta di una istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 20-5-2025, la causa all'esito del termine assegnato per il deposito di note difensive finali veniva trattenuta in decisione.
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Tanto premesso la domanda è infondata e pertanto va respinta.
Nel caso di specie sussisterebbe certamente, ed è in sostanza anche pacifico tra le parti, il contestato inadempimento professionale, vista la pacifica assenza di procura alle liti e mancata
3 regolarizzazione a seguito di termine assegnato dal giudice, che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione con condanna, tra l'altro, dello stesso avv. in proprio. CP_1
Il problema, in questo caso, è che lo stesso avv. pur avendo pacificamente redatto e CP_1 notificato l'atto di opposizione a nome e per conto anche del afferma oggi di non aver mai Pt_1 ricevuto un incarico professionale a tal fine e, parrebbe di capire, di aver ricevuto incarico da tale sig. legale rappresentante di proporre l'opposizione, tra l'altro definita CP_6 CP_5 meramente “dilatoria”, anche per il in proprio. Pt_1
La parte ricorrente, a fronte di tale contestazione, non ha fornito maggiori dettagli in merito alle circostanze e modalità con cui avrebbe conferito l'incarico professionale al suddetto difensore, e ciò sarebbe stato rilevante, anche a fronte del fatto che il difensore si trovava a Sala Consilina, dunque a notevole distanza dal che era in Toscana, e nessuna somma, neppure a titolo di acconto, Pt_1 risulta essere mai stata corrisposta per l'attività svolta.
Diventa dunque verosimile la, pur grave, affermazione effettuata dal difensore, cioè da aver agito in giudizio senza un incarico in tal senso da parte del Ciò ben spiegherebbe, del resto, per Pt_1 quale ragione la situazione non sia stata sanata entro il termine assegnato dal giudice, e per quale ragione l'avv. non abbia impugnato la decisione del Tribunale di Potenza, la quale pure lo CP_1 aveva condannato a pagare in prima persona le spese di lite.
Se così stessero le cose, dunque, sarebbe evidente l'assenza di un inadempimento contrattuale in capo al difensore poiché esso presuppone, appunto, l'esistenza di un contratto di opera professionale che, in questo caso, invece mancava. E del resto non potrebbe l'attore lamentare che dalla condotta del difensore sia derivato causalmente il danno lamentato, visto che la condotta che il avrebbe dovuto tenere sarebbe stata quella di non proporre l'opposizione, non avendo CP_1 ricevuto incarico in tal senso, e dunque il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo ed esecutivo nei suoi confronti.
Ma anche a voler all'opposto ritenere che l'incarico professionale da parte del sussistesse, e Pt_1 ciò desumendolo dal fatto stesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta, il che costituisce in realtà l'unico elemento esistente in tal senso (un elemento di un certo peso, peraltro), la domanda risarcitoria andrebbe comunque respinta.
Pur non essendo dubbio che si sarebbe in presenza, in questo caso, di una negligenza professionale e, dunque, di un inadempimento contrattuale imputabile al difensore, come noto non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma occorre provare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Dunque occorre dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, mancherebbe la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone
(Cass. 1984/2016).
Nel caso di specie l'attore non ha dimostrato, ed in realtà prima ancora neppure compiutamente allegato, l'esistenza del necessario collegamento causale tra l'inadempimento del professionista, come sopra identificato, e il danno, in termini di probabile (o quanto meno possibile, in termini di chance) accoglimento delle proprie domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4 Sul punto infatti la parte si è limitata ad affermare che sarebbe stato fondato uno dei motivi di opposizione a suo tempo proposti, vale a dire quello di “difetto di legittimazione passiva” per essere, in particolare, il estraneo all'obbligazione dedotta in giudizio, visto che aveva Pt_1 sottoscritto gli assegni posti a base dell'azione monitoria a nome e per conto di , e non in CP_5 proprio.
Dovrebbe dunque supporsi – gli assegni non sono stati prodotti nel presente giudizio – che i titoli di credito in discussione siano stati emessi recando il timbro di e poi la sottoscrizione del CP_5 in qualità di legale rappresentante della società. Tuttavia nel Pt_1 Controparte_4 costituirsi nel giudizio di opposizione, si è difesa sul punto affermando che all'epoca dell'emissione degli assegni il non era più legale rappresentante di (doc. 2). Pt_1 CP_5
La parte ricorrente mai nulla ha replicato, sul punto, nel corso del presente giudizio, mentre dalla comparsa conclusionale depositata da nel corso del giudizio dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Potenza, prodotta in giudizio dal resistente (doc. 6), si evince che in quella sede il si sarebbe difeso, in sostanza, affermando che l'assegno sarebbe stato post-datato, per cui al Pt_1 momento dell'emissione il potere di rappresentanza della società in realtà era sussistente. Tale difesa presuppone, all'evidenza, la non contestazione della circostanza che alla data risultante sugli assegni il non fosse, appunto, legale rappresentante della società. Pt_1
Del fatto che gli assegni fossero post-datati, tuttavia, nessuna prova risulta essere stata fornita dalla parte in quel giudizio, e nessun elemento in tal senso è stato fornito neppure nel presente giudizio.
In mancanza di tale prova, dunque, dovrebbe ritenersi che il avesse emesso gli assegni alle Pt_1 date indicate sui titoli, allorquando non aveva più poteri di rappresentanza della società.
Opererebbe, pertanto, l'art. 14 L.A., secondo il quale chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona, per la quale non ha il potere di agire, è obbligato come se l'avesse firmato in proprio, e l'opposizione proposta dal sarebbe stata, dunque, del tutto Pt_1 verosimilmente, comunque respinta nel merito anche qualora l'avv. avesse sanato il vizio CP_1 della procura.
Non risulterebbe, quindi, comunque provata dalla parte ricorrente l'esistenza del necessario nesso di causalità tra inadempimento e danno che ne sarebbe conseguito.
Le spese di lite vanno in ogni caso compensate tra le parti principali, atteso che in entrambi i casi sopra prospettati la condotta del sarebbe stata, comunque, caratterizzata da particolare CP_1 gravità. Nel primo caso, infatti, agendo senza un incarico professionale egli avrebbe posto in essere un grave illecito, nel secondo caso invece avrebbe posto in essere un grave inadempimento contrattuale, difendendosene poi evidenziando l'infondatezza ed anzi la pretestuosità dell'azione giudiziale a suo tempo proposta in favore del che dunque non avrebbe dovuto essere Pt_1 comunque proposta a suo tempo.
In merito alle spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa, assume invece rilievo oltre al criterio della soccombenza quello di causalità, nel senso che esse vanno in linea generale poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, ma restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe rimasto soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10364 del 2023). 5 Orbene le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, poiché la chiamata in causa della compagnia era nel caso di specie giustificata dalla necessità di difendersi in relazione alla domanda proposta da quest'ultimo.
Non potrebbe, infatti, darsi rilievo in senso contrario – come fatto dalla compagnia – al fatto che il si sia difeso affermando di non aver ricevuto alcun incarico professionale poiché la necessità CP_1 della chiamata in causa va valutata sulla base della domanda, e la parte ricorrente ha affermato che, invece, un incarico professionale sussisteva (e la polizza sarebbe dunque stata, in quel caso, operante).
Anche quanto alla mancata dichiarazione della circostanza al momento della sottoscrizione della polizza, non risultava provato – ed invero neppure allegato – dalla compagnia di assicurazioni il carattere determinante dell'omissione ai fini della prestazione del consenso contrattuale, come richiesto dall'art. 1892 c.c..
La chiamata in causa della compagnia deve ritenersi, dunque, essere stata giustificata in relazione alla necessità per il di difendersi rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei suoi CP_1 confronti, risultata poi infondata. Di conseguenza le relative spese, sostenute dalla compagnia nel presente giudizio, vanno poste a carico della parte ricorrente, sulla scorta del principio di causalità.
Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese del giudizio tra le parti principali;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2
che liquida in euro 5.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
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Firenze, lì 22.5.25
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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