Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13802/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AL Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il AL, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13802/2021, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat,
riservata in decisione all'udienza del 26.5.2025, promossa da:
(CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Berardino Rinaldi (CF: , elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Cimmino (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._3
A. De Gasperi, Nr. 55 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
Controparte_2
ALTRA CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_3
ALTRA CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione notificato, conveniva Parte_1
dinanzi codesto AL SP , la e la CP_4 Controparte_2
di per vedersi riconosciuto il Controparte_3 Controparte_3
pagina 2 di 7 pagamento della somma di € 8.010,00 quale indennizzo per i danni subiti dalla sua barca modello Gobbi 315 nel corso di un trasporto via strada commissionato alla ditta
, da Imperia a Deduceva l'attore di aver la Controparte_3 CP_5 CP_3
utilizzato per il trasporto l'autocarro Iveco TG ET597TH, della
[...] CP_6
assicurato per trasporto merci presso la SP Deduceva ancora l'attore che, giunta CP_1
presso il cantiere di la barca presentava danni alle antenne satellitari, al radar CP_5
ed al royal bar, per i quali richiedeva il risarcimento quantificato nell'indicata somma.
Si costituiva la SP che eccepiva la nullità della citazione, il suo difetto di CP_1
legittimazione passiva per inoperatività della polizza invocata e la inammissibilità
della chiamata diretta nei suoi confronti. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, insistendo per il rigetto della pretesa attorea.
Nessuna delle altre parti convenute si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c., questo Giudicante all'udienza del 24.2.
2025 si riservava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti costituite e, sulla
Con reiterata impugnativa della convenuta, si riservava circa l'ammissibilità delle stesse.
Sciogliendo la riserva con l'ordinanza del 13.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dell'eccezione preliminare sollevata dalla SP la CP_1
causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 26.5.2025 assegnando alle parti termine di gg. 20 prima della stessa per il deposito di note conclusionali. pagina 3 di 7 Ciò posto in fatto, la domanda è inammissibile e va rigettata in quanto tale.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
Con sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non pagina 4 di 7 potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4,
c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
In ordine, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in CP_1
merito alla garanzia scaturente dalla polizza assicurativa versata in atti, dalla stessa si rileva un rapporto di garanzia vigente (20.1.2021-19.1.2022) all'epoca dei fatti (12.4.
2021), con la stipulante che, però, non risulta essere parte del presente CP_6
giudizio in quanto solamente indicata come vettore della barca dell'attore, ma non chiamata a rispondere in via giudiziale di eventuali responsabilità nei fatti di causa.
CP_ Il contratto agli atti tra la (non citata) e la CP_6 Controparte_2
(citata ma non costituita), non contiene elementi riconducibili al dedotto
[...]
trasporto in domanda, ma risulta essere generico e riferito a fattispecie diverse (cfr. pagina 5 di 7 art. 16 Contratto in atti: “La Società si obbliga a tenere indenne l di Parte_2
quanto essa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da
essa dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di
responsabilità contrattuale per danni delle cose consegnategli per il trasporto su
strada”) da quelle oggetto del presente giudizio;
fatto per cui, allo stato degli atti,
non risulta giustificata la presenza della SP nel presente giudizio. Tra l'altro, il CP_1
contenuto del contratto depositato lascia presumere che il trasporto de quo non è stato affidato nemmeno alla per cui non sarebbe nemmeno operativa la garanzia CP_6
in quanto il danno subito dalla barca non è riconducibile ad alcuna attività di vettore da parte di quest'ultima. Non essendo, pertanto, la parte contrattuale nel CP_6
trasporto oggetto di causa, di conseguenza deve essere escluso ogni coinvolgimento nel giudizio de quo da parte della SP che, in ogni caso, correttamente procedeva CP_1
ai dovuti accertamenti stragiudiziali, prima di rifiutare l'indennizzo all'attore.
Per quanto appena esposto, la domanda attorea va rigettata nei confronti della anche per l'inammissibilità della chiamata diretta effettuata nei suoi confronti, CP_1
atteso che tale chiamata è prevista solo in materia di RCA;
ciò in quanto l'assicurato è
l'unico legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, quindi non anche il terzo-
danneggiato, nei cui confronti l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, e nemmeno a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25.2.
2021, n. 5259).
Non essendo il legittimato alla chiamata diretta in giudizio nei Parte_1
pagina 6 di 7 confronti della SP non sussistendo alcun tipo di rapporto l'attore e quest'ultima, CP_1
la domanda come proposta va dichiarata inammissibile.
Gli atti del giudizio consegnano, in ogni caso, elementi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il AL,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti della della Controparte_2 Controparte_3
e della SP così provvede:
[...] Controparte_1
- Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Aversa, 14/6/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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