Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 2
Integra gli estremi del reato di cui all'articolo 572 cod. pen. la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Ed invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari.
Il reato di cui all'articolo 572 cod. pen. si può configurare anche in assenza di un rapporto di convivenza, e cioè quando questa sia cessata a seguito di separazione legale o di fatto, restando integri anche in tal caso i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/1999, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 1/2/99
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 218
3. " DA TE " REGISTRO GENERALE
4. " GI La RE " N. 25222/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TE RM
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 17/4/1998, con la quale veniva confermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 572 c.p. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del Ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 17/4/1998 la Corte d'Appello di Venezia confermava la dichiarazione di responsabilità di TE RM per il reato di cui all'art. 572 c.p., riducendo alla misura di anni uno di reclusione la pena inflitta in primo grado. Secondo la Corte il reato poteva configurarsi pur in assenza di un rapporto di convivenza tra il TE, separato dalla moglie fin dal 10/3/1989, e i familiari;
e doveva essere ravvisato nella sistematica violenza, soprattutto di carattere psicologico, posta in essere dall'imputato attraverso tutta una serie di atti tali sì da integrare, se considerati isolatamente, estremi di reati meno gravi (minacce, ingiurie, molestie, danneggiamenti) ma idonei nondimeno nel complesso, data la loro abitualità e la loro finalità afflittiva, ad integrare anche sotto il profilo del dolo gli estremi del reato contestato.
Ricorre il TE a mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 572 c.p. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione. A suo avviso, il reato non potrebbe configurarsi nel difetto dell'elemento della convivenza;
e i fatti ritenuti dal giudice di merito sarebbero idonei ad integrare, in ipotesi, estremi di reati diversi da considerare singolarmente. L'affermazione di responsabilità sarebbe poi basata su circostanze inconferenti, quali una precedente condanna per maltrattamenti riferita a Periodo diverso e antecedente alla separazione e la mancata prestazione ai familiari dei mezzi di sussistenza: reato da cui il ricorrente è stato assolto in primo grado. Del tutto carente sarebbe poi la motivazione sul dolo, la cui sussistenza sarebbe ritenuta sulla base di affermazioni congetturali o addirittura apodittiche.
I rilievi del ricorrente non possono essere condivisi. Questa Corte (Sez. VI, 12/10/1989, Cancellieri;
Sez. VI, 7/10/1996, De Bustis Ficarola) ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il reato di cui all'art. 572 c.p. si può configurare anche in assenza dell'attualità di un rapporto di convivenza, e cioè quando ad esempio questa sia cessata a seguito di separazione legale o di fatto, restando integri anche in tal caso i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione. Tale interpretazione confortata dal tenore letterale della norma, che prevede e riunisce il fatto di chi sottopone a maltrattamenti "una persona della famiglia", senza richiedere che il vincolo familiare si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o di coabitazione.
Ciò posto, deve ritenersi che integri gli estremi del reato in esame la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Quando comportamenti del genere presentino, come nel caso in esame, il connotato dell'abitualità e si estrinsechino in una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento (la sentenza impugnata menziona il taglio di venti pneumatici di autovetture nello spazio di un anno), questi ultimi non punibili di per sè stessi a causa dell'esimente di cui all'art. 649 c.p., non sembra darsi spazio a ragionevole dubbio circa l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi considerati costituiscono espressione;
e perciò sulla necessità della valutazione unitaria degli episodi stessi e sulla connessa configurabilità del dolo, inteso come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente col fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari dell'agente.
Male interpretata dal ricorrente e comunque pleonastiche nella situazione fin qui descritta le ulteriori notazioni della sentenza circa la precedente condanna riportata dall'imputato per il reato di maltrattamenti commesso prima della separazione e circa la sua condotta dal giudice di primo grado non ritenuta idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 570 cpv. n.2 c.p.; onde irrilevanti si debbono ritenere i rilievi al riguardo. Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999