Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 12032
CASS
Sentenza 4 marzo 2014

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Il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e quella applicativa della custodia in carcere, la cui motivazione era costituita dalla integrale trascrizione della richiesta del P.M., preceduta da una generica affermazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per applicare la misura custodiale, e seguita solo dall'ulteriore locuzione "Ricorrono, sulla base delle considerazioni sopra esposte, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai gravi reati ipotizzati").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 12032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12032
    Data del deposito : 4 marzo 2014

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