Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
Il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e quella applicativa della custodia in carcere, la cui motivazione era costituita dalla integrale trascrizione della richiesta del P.M., preceduta da una generica affermazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per applicare la misura custodiale, e seguita solo dall'ulteriore locuzione "Ricorrono, sulla base delle considerazioni sopra esposte, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai gravi reati ipotizzati").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 12032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12032 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 457
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 50418/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 16/11/2013 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. Amat Di San Filippo LO Maria che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 04/11/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ST LO in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 cod. pen. (capo C), per avere, in Cagliari, con condotte accertate il 10/10/2013, quale consigliere della R.A.S. aderente al gruppo consiliare del Popolo della Libertà, in concorso con IA RI, presidente di tale gruppo, indebitamente percepito, appropriandosene, le somme di denaro erogate dal Consiglio regionale della Sardegna in favore di quel gruppo consiliare, in particolare della somma di 23.340 Euro (prelevati, tra il 14/10/2009 ed il 16/02/2010, dal IA dal conto corrente del gruppo con l'emissione di tre assegni) utilizzata per il pagamento in favore di una società che aveva curato il servizio di allestimento e catering in occasione del ricevimento per il matrimonio del ST;
e della somma di 27.000 euro, asseritamente erogata, tra il 2011 ed il 2012, in favore dell'associazione Idealmente per l'organizzazione di incontri di formazione politico-culturale, in realtà mai effettuati, importi utilizzati per il pagamento dei canoni di locazione di un immobile. Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali acquisite avessero dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, e come vi fossero tanto il rischio di inquinamento delle prove, quanto il pericolo di recidiva, a fronte dei quali, persistendo lo status di consigliere regionale del prevenuto, l'unica misura idonea appariva quella della custodia in carcere.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il ST, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. LO Amat, il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame, da un lato, disatteso ingiustificatamente l'eccezione difensiva di nullità dell'originario provvedimento di applicazione della misura, nel quale era stato acriticamente riprodotto il contenuto della richiesta cautelare del P.M.; da altro lato, riproposto, con riferimento alla posizione del ST, le medesime argomentazioni già formulate in relazione alla posizione del coindagato IA, senza soggettivizzare quelle valutazioni, e, anzi, e facendo uso di formule assertive e tautologiche per poter sostenere per il primo di tali soggetti l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere a garantire i bisogni di cautela (peraltro riconosciuti trascurando una serie di aspetti fattuali favorevoli all'indagato), laddove al secondo lo stesso Tribunale aveva poi contraddittoriamente reputato di poter sostituire l'iniziale misura con quella meno rigorosa degli arresti domiciliari.
3. Il primo motivo del ricorso, avente carattere assorbente rispetto ai restanti, è fondato.
Questo Collegio reputa di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni (così, da ultimo, Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. in proc. Piscopo e altro, Rv. 254161; conf. Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012. P.M. in proc. Mazza, Rv. 253247; Sez. 3, n. 33753 del 15/07/2010, Pmt in proc. Lteri Lulzim, Rv. 249148). Ed infatti - come si è già avuto modo di evidenziare in altre pronunce di questa Corte - l'art. 292 c.p.p., comma 2, nn. 2 e 2 bis, e comma 2 ter, , prevede che l'ordinanza che dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza", con "la valutazione degli elementi a carico" dell'indagato, e, "in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure". Tale norma, anche dopo la riscrittura operata con dalla L. n. 332 del 1995, viene pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di questa
Corte nel senso che il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza del tribunale della libertà ben possa integrare e completare le eventuali carenze di quella del G.i.p., a condizione, però, che si faccia solo questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari (così, tra le tante, Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, Di Lorenzo, Rv. 246875). Il tribunale adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. dunque, non essendo giudice di mera legittimità bensì anche del merito, pure in ragione dell'effetto interamente devolutivo di tale specifica forma di gravame, non deve dichiarare la nullità di un provvedimento applicativo della misura laddove lo stesso contenga una motivazione insufficiente, incongrua o inesatta, dovendo operare una integrazione dell'ordinanza stessa, che va annullata solo in casi di extrema ratio (così Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D'Amore, Rv. 241868). E, tuttavia, perché il tribunale del riesame possa e debba compiere quest'opera di "supplenza", integrando la motivazione del primo giudice, occorre che una motivazione vi sia, vale a dire che sia riconoscibile un adeguato percorso argomentativo che permetta di rilevare che quel giudice ha compiuto un effettivo vaglio degli elementi di fatto allegati, spiegando quale valenza dimostrativa essi posseggano e, perciò, quale sia la loro rilevanza ai fini dell'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione di ciascun indagato destinatario della misura. Ciò è conforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha negato che di presenza di una motivazione del giudice si possa parlare, non solamente nelle ipotesi in cui la motivazione sia mancante in senso grafico, ma anche quando il giudice, operando un rinvio al contenuto di altro atto del procedimento ovvero recependone integralmente il contenuto (tale equiparazione è stabilita espressamente da Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D'Amore, cit.), si sia limitato all'impiego di "mere clausole di stile" o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato ovvero lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni (così, ex pluribus, oltre a quelle innanzi citate, Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3, Sentenza n. 41569 del 11/10/2007, Verdesan, Rv. 237903; Sez. 4, n. 45847 del 08/07/2004, Chisari, Rv. 230415). La situazione "patologica" appena descritta va riconosciuta anche laddove, a fronte di articolate e complesse risultanze delle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria, il G.i.p. - come nella fattispecie è accaduto - si sia limitato a riprodurre integralmente nel corpo della propria ordinanza, verosimilmente mediante il sistema del "copia ed incolla" informatico, il testo della richiesta cautelare del P.M., senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto e di averne recepito il tenore perché funzionale alle proprie determinazioni. Di tali principi di diritto il Tribunale di Cagliari non ha fatto corretta applicazione, sostanzialmente ammettendo che nell'ordinanza genetica della misura il G.i.p. aveva riprodotto il contenuto della richiesta del P.M., ma aggiungendo che tanto era stato fatto con l'impiego di una formula introduttiva con la quale quel Giudice aveva dimostrato di avere meditatamente fatto propri gli argomenti offerti dal rappresentante della pubblica accusa. Invero, va osservato come il G.i.p. che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, dopo una generica affermazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per applicare la misura coercitiva massima (pag. 7 dell'ordinanza) e usando l'indeterminata asserzione "Ricorrono, sulla base delle considerazioni sopra esposte, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai gravi reati ipotizzati" (due righi, a pag. 48 dell'ordinanza), si sia limitato a "ricopiare" pedissequamente ed acriticamente il contenuto dell'istanza del P.M. (nelle pagg. 7-49, dalle parole "Con nota in data 24 maggio 2013 ..." fino alle parole "... di seguito richiamate", esattamente corrispondenti alle pagg.
5-43 della richiesta della pubblica accusa), senza aggiungere la benché minima considerazione o valutazione personale che potesse valere a dimostrare che egli aveva compiuto un'autonoma valutazione degli specifici elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, effettuando solo una malcelata opera di collage informatico. In tale ottica, a conferma di quanto appena esposto, è eloquente il passo della motivazione del provvedimento gravato nel quale, a proposito di un'iniziativa assunta da uno dei coindagati tesa all'inquinamento delle prove documentali, si legge che quella attività aveva "sottratto all'Ufficio atti essenziali per ricostruire i fatti" (pag. 29 dell'ordinanza): frase dal G.i.p. maldestramente copiata dalla richiesta del P.M. (v. pag. 26), al cui Ufficio di Procura ed alle cui indagini evidentemente quel periodo era direttamente riferibile.
4. Tanto impone l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata adottata dal Tribunale del riesame, che del provvedimento genetico della misura applicata all'indagato, del quale va ordinata la rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti esecutivi previsti dall'art. 626 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, l'ordinanza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari emessa il 04/11/2013 nei confronti di ST LO, del quale ordina la rimessione in libertà se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014