Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta.
Commentari • 3
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FATTI DI CAUSA Con atti del 12 e 13 giugno 2019, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, premesso l'avvio del procedimento disciplinare per capi d'incolpazione riconducibili agli illeciti di cui agli artt. 1, comma 1; 2, comma 1, lett. d); 1 e 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, ha chiesto la sospensione facoltativa dell'incolpato Dott. L.P., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio. Analoga richiesta è stata inoltrata il successivo giorno 18 dal Ministro della giustizia. Al Dott. P. è stato contestato, al capo 1), di aver tenuto, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2016, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
00823-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3074/2016 MARIA CRISTINA SIOTTO -Presidente - REGISTRO GENERALE · Rel. Consigliere - N.29506/2016 GIACOMO ROCCHI - NI ON LD SP FF MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM LF nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG MASSIMO GALLI CHE HA CHEAN IL RIGEDA DEL RICORSO Udit & difensor Avv.; VI ENZA KR RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta dalla difesa di AM LF avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indiziato di far parte di Cosa Nostra catanese dal 2014 all'attualità. Il Tribunale ricordava gli accertamenti giudiziari concernenti la cosca Santapaola Ercolano, ribadendo la sua attuale operatività, dimostrata dalle - numerose riunioni dall'agosto 2015 all'aprile 2016 finalizzate alla nomina del rappresentante provinciale di Cosa Nostra e all'individuazione dei confini territoriali di pertinenza delle singole famiglie mafiose. L'attentato subito 4/4/2016 dai palagonesi Di BE e AP era stato attribuito all'accordo raggiunto tra il catanese LF AM e il lentinese PP OR;
il P.M. aveva emesso provvedimento di fermo poiché era comparso il rischio di una nuova sanguinosa guerra di mafia. Il Tribunale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni: non avendo il P.M. trasmesso al G.I.P. il fascicolo contenente i decreti autorizzativi, il difensore non poteva eccepirne la mancata visione, non avendone chiesto copia. Dal contenuto delle intercettazioni emergeva che il ritorno sulla scena di AM, ammesso agli arresti domiciliari il 24/11/2015, aveva avuto un effetto dirompente sugli equilibri mafiosi della zona di Palagonia, per lo scontro tra la famiglia di Catania e quella di Caltagirone. Erano stati documentati i numerosi incontri che si erano tenuti nell'abitazione di AM, ai quali avevano preso parte esponenti di primo piano delle famiglie mafiose locali. Il ruolo dell'indagato era descritto e commentato da Di BE e AP con riferimenti specifici: in particolare, in una conversazione del 24/3/2016, Di BE aveva riferito a AP e ad LI RM che, nel corso della riunione a casa di AM, questi era stato nominato responsabile del gruppo di Palagonia. Secondo il Tribunale, le intercettazioni avevano evidenziato l'attivismo dell'indagato e la posizione preponderante assunta subito dopo il ritorno a Palagonia. Le interpretazioni alternative di alcune conversazioni proposte dalla difesa dell'indagato non trovavano avallo negli atti. Sussistendo i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, il Tribunale applicava la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sottolineando, comunque, che i fatti giudicati erano recentissimi.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di AM LF, deducendo 2 violazione di legge e vizio di motivazione. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, il difensore aveva avanzato richiesta di accesso agli atti al P.M., ma la sua istanza era stata rigettata. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto corretta la condotta del P.M., che non aveva trasmesso al G.I.P. i decreti autorizzativi delle intercettazioni, perché si era davanti ad una lesione del diritto di difesa, atteso che la difesa non aveva potuto avere visione dei decreti né dal G.I.P. né presso il Tribunale del Riesame. Del resto, sia il Giudice nell'emettere l'ordinanza cautelare che il Tribunale in sede di riesame avevano il dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni. Il diritto incondizionato del difensore non si estendeva solo all'ascolto delle conversazioni intercettate, ma anche alla visione dei decreti autorizzativi. Secondo il ricorrente, si era prodotta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. Il P.M. avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale i decreti autorizzativi anche se non li aveva trasmessi al G.I.P. al momento della richiesta di misura cautelare;
il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. e la caducazione della misura cautelare, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Il ricorrente prospetta la questione della impossibilità di visionare i decreti autorizzativi delle intercettazioni utilizzate prima dalla DDA di Catania per emettere il provvedimento di fermo e poi dal G.I.P. per l'ordinanza cautelare sotto un duplice profilo: la mancata autorizzazione alla visione dei decreti da parte del P.M. che aveva emesso il fermo e la mancata trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame da parte dello stesso P.M.. Entrambe le questioni non hanno fondamento.
2. Il fermo nei confronti di AM LF era stato eseguito il 20/4/2016 in territorio di Palagonia. Il successivo 21/4/2016 il difensore di AM aveva chiesto alla Procura di Catania di "prendere visione degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare". Il P.M. della DDA di Catania aveva provveduto lo stesso giorno, autorizzando esclusivamente il rilascio di copia del decreto di fermo, del decreto di dilazione 3 dei colloqui con il difensore ex art. 104 cod. proc. pen. e del decreto di perquisizione, rigettando nel resto la richiesta: il P.M. osservava che AM era stato fermato nel circondario del Tribunale di Caltagirone, indicando la competenza della Procura presso quel Tribunale. Lo stesso giorno (non è noto se in orario antecedente o successivo) la Procura presso il Tribunale di Caltagirone avanzava richiesta di convalida del fermo al G.I.P., che teneva l'udienza di convalida il successivo 23 aprile emettendo ordinanza di convalida e applicazione di misura cautelare;
il G.I.P. del Tribunale di Catania emetteva la propria ordinanza il 12/5/2016. L'istanza del difensore, immediatamente successiva all'esecuzione del provvedimento di fermo, era finalizzata a conoscere gli atti prima dell'udienza di convalida;
in effetti, come definitivamente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il difensore del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010 - dep. 11/10/2010, G, Rv. 24793901). Tuttavia, esattamente la Procura di Catania aveva (parzialmente) rigettato l'istanza, atteso che era quella di Caltagirone ad essere competente per la richiesta di convalida del fermo ex art. 390, comma 1 cod. proc. pen. e, di conseguenza, anche a consentire la visione degli atti per consentire al difensore di prepararsi adeguatamente all'udienza di convalida. Non basta;
come insegnato nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite, il denegato accesso agli atti da parte del P.M. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida;
la nullità deve ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida. Nel caso di specie, non risulta dedotta alcuna nullità in sede di udienza di convalidae, del resto, il ricorrente non la deduce nemmeno in questa sede.
3. Anche sotto il secondo profilo il ricorso è infondato. Se il principio generale è che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perde di efficacia in caso di omessa trasmissione al Tribunale del riesame, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma primo cod. proc. pen., tra i quali rientrano anche i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che abbiano rilievo le ragioni di tale mancata trasmissione (smarrimento o disguido), essendo invece sufficiente che il giorno di trattazione del giudizio di riesame gli atti risultino oggettivamente mancanti (Sez. 1, n. 1840 del 28/11/2006 - dep. 22/01/2007, Passalacqua, Rv. 236027), la sua applicazione comporta che, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non erano allegati alla richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare, la loro omessa trasmissione al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013 dep. 15/02/2013, Cerbasio, Rv. 254586); tuttavia, la difesa dell'indagato può presentare specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, così da permettere un efficace controllo di legittimità; la richiesta della parte obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti (Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007 - dep. 16/11/2007, Gulisano, Rv. 238059). Nel caso in esame, i decreti autorizzativi non erano stati trasmessi al G.I.P. all'atto della richiesta di misura cautelare e, pertanto, il P.M. non li aveva trasmessi al Tribunale. All'udienza del 31/5/2016 davanti al Tribunale del Riesame, il difensore si era limitato ad eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa trasmissione dei decreti, eccezione respinta con ordinanza dettata a verbale con cui il Collegio rilevava, appunto, il mancato invio dei decreti al G.I.P.. -Il difensore non aveva chiesto né oralmente, né nella "promemoria" depositata in udienza l'acquisizione dei decreti e, di conseguenza, il Tribunale niente aveva disposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al 2102 1 direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l'11 ottobre 2016 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente ROCK Ai Giacomo RocTah Maria Cristian SiottoCristine Siott 10 GEN 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA