Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
In materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., si svolgano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del P.M. o della polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1601
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 11011/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Corte di appello di Taranto;
nei confronti del solo:
ET AU, in punto di determinazione della sanzione, nonché da:
ET AU, nato il [...];
CO NG, nato il [...];
RA CE, nato il [...];
RO NG, nato il [...];
avverso la sentenza 18 maggio 2007 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in parziale riforma della sentenza 7 giugno 2006, del G.U.P. del Tribunale di Taranto, ha ridotto la pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, per CO, RA e RO ed ha escluso, per tutti, l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lanza Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità degli altri ricorsi, nonché l'avv. Pesare che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e la declaratoria di inammissibilità di quello del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore Generale
contro
ET, operata una valutazione comparativa con il trattamento sanzionatorio effettuato per lo CO, lamenta l'arbitrarietà della formula giustificativa che è stata adottata per la quantificazione della sanzione "tenuto conto dei criteri tutti dettati dall'art. 133 c.p.". Il motivo, per come formulato dalla parte pubblica, è inammissibile. Per risalente ed immutata giurisprudenza (Sez. 5, 9074/1983 Rv. 160936 - Siani;
Mass. conformi: 158977; 158834; 157655; 156961;
158285), in tema di determinazione della pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito. Nella specie, il ragionamento nella motivazione, in punto di determinazione della sanzione risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni delle parti private e pubblica.
Invero nella quantificazione della sanzione i giudici di merito (fermo il principio dell'integrazione sul punto delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado) hanno pienamente adempiuto all'obbligo della motivazione in ordine alla determinazione della pena, enunciando in modo analitico gli elementi giustificativi della scelta quantitativa assunta, senza in ciò incorrere nei segnalati vizi argomentativi. Le doglianze formulate si esprimono infatti in richieste di sostanziale revisione della valutazione correttamente operata in sentenza, la quale ha adeguatamente soppesato l'azione illecita, esaminando persuasivamente la gravità del reato e la corrispondente capacità a delinquere del colpevole. Gli imputati CO, RA e RO, che hanno tutti concordato la pena in appello ex art. 599 c.p.p., comma 4, con motivi identici, si dolgono ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di mancanza di motivazione in punto di congruità della sanzione applicata in violazione delle regole di cui all'art. 133 c.p., (RA e RO), o delle regole di cui all'art. 129 c.p.p. (CO).
I motivi, proposti da coloro che hanno concordato la sanzione in appello, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, sono inammissibili. In tema di patteggiamento in appello, non è infatti consentito il ricorso per cassazione che deduca la carenza o insufficienza della motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., allorquando la rinuncia ai motivi in punto di responsabilità
comporta, come avvenuto nella specie e per l'effetto devolutivo, che il giudice sia investito dei soli motivi non rinunciati, che riguardano il regime sanzionatorio (Cass. Penale sez. 3^, 39952/2006, Rv. 235495 Boscaneanu. Massime precedenti Conformi: N. 36028 del 2004 Rv. 229336, N. 38386 del 2005 Rv. 232915, N. 211 del 2006 Rv. 233055. Quanto alla pretesa violazione delle regole ex art. 133 c.p., va ribadito che nel c.d. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per Cassazione (SS. UU. 5466/2004, Rv. 226715, Gallo). La verificata legalità della pena, proposta dalle parti e fatta propria dal giudici di merito, rende anche per tale profilo incensurabile la decisione impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti parti private al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuna di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500 ciascuna.
Il difensore di ET, con un primo motivo di impugnazione deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, per ciò che attiene al decreto di intercettazione ambientale ed alla carente motivazione in punto di utilizzo di impianti in dotazione a privati. Il motivo è infondato.
In materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si procura le apparecchiature - che possono anche restare di proprietà del privato - ma impone a terzi il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (Cass. Penale sez. 6^, 28514/2005, Rv. 231748, Contorno. Massime precedenti Conformi: N. 40330 del 2003 Rv. 227602, N. 48461 del 2004 Rv. 230757). In buona sostanza in materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nel caso in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., avvengano - come realizzato nella specie - sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, di modo che, in tale evenienza, i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del Pubblico Ministero o della polizia (Cass. Penale sez. 2^, 1595/2005, Rv. 233147, Prezzavento;
Massime precedenti Conformi: N. 797 del 2001 Rv. 217548, N. 2613 del 2005 Rv. 230532).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta ancora violazione di legge processuale in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3, avendo la Corte distrettuale sbagliato nel considerare che il giudice di primo grado non avesse specificato l'aumento per l'aggravante (poi esclusa) D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, e così la Corte di appello è erroneamente partita da una pena base di anni 9, anziché dalla diversa pena base fissata dal primo giudice (di anni 6 di reclusione: pag. 66 sentenza 1^ grado), con decisione non oggetto di gravame, e con il risultato di una non consentita "reformatio in pejus".
Con un terzo motivo il ricorso delinea violazione di legge in ordine alla articolazione interna della pena senza specificare i singoli aumenti per ogni reato e per la recidiva.
Il secondo motiva è fondato ed assorbe la minor doglianza prospettata con il terzo motivo di ricorso.
Come esattamente rilevato dal difensore, il primo giudice, nell'articolazione della sanzione (cfr. pag. 66 e 67), ha irrogato per il reato sub a) - quale allora aggravato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, - la pena di anni 12 di reclusione ed Euro 45 mila di multa, partendo da ani 6 di reclusione ed Euro 26 mila di multa. La Corte distrettuale a sua volta, nell'escludere la sussistenza della citata aggravante, ha ritenuto per errore che il G.U.P. non avesse in concreto specificato l'aumento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 ", ed ha cosi autonomamente utilizzato come pena base quella diversa di anni 9 di reclusione, con conseguente scorretto bilanciamento di tutti i valori di conteggio, e la causazione di un esito finale di "reformatio in pejus". La gravata sentenza va quindi sul punto annullata, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuova determinazione della stessa alla Corte di appello di Lecce e rigetto nel resto del ricorso del ET.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale, di RA, di CO e di RO e condanna gli ultimi tre ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno di essi al pagamento di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla rispetto a AU ET la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuova determinazione della stessa alla Corte di Appello di Lecce e rigetta nel resto il ricorso del ET.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009