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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANGELA M.P. DE CATA, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Silvio Pellico, n.47
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO MONGELLI e MICHELE Controparte_1
MONGELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Farina, n.58
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 31.3.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 04.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 12.01.2021 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in Foggia in data 20.12.1986 e che da tale unione sono nati tre figli: (n.to in Foggia il 21.02.1985), (n.to in Foggia il CP_2 CP_3
25.9.1989) e (n.to in Foggia il 10.8.2000); che i coniugi sono addivenuti ad Controparte_4
1 una separazione consensuale, omologata con decreto del 19.01.2010; che all'età di 15 anni diventava madre del primo figlio, ; che, in ragione della sua dedizione alla famiglia non CP_2 riusciva a conseguire alcun titolo di studio;
che il marito, durante la vita matrimoniale, non le ha permesso di svolgere alcuna attività lavorativa;
che si è sempre “dedicata alla cura della casa, del marito, dei figli e ora di tutti i nipoti”; che è sempre vissuta con l'assegno di mantenimento versatole dal marito;
che dal 2019 ha beneficiato del reddito di cittadinanza di ca € 700,00 mensili;
che il marito è dipendente dell'ASL Foggia con contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporsi un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in suo favore da parte del , CP_1
“ordinando all'ente erogatore dello stipendio del sig. , nella specie la Regione Puglia ASL CP_1
Foggia – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – Istituita con la L.R. n. 39 del
28.12.2006 – Piazza Libertà n.1 Foggia, di distrarre direttamente in favore della sig.ra Parte_1
” la predetta somma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.3.2021 si è costituito Controparte_1 che, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando, per il resto, gli avversi assunti, deducendo: che la ricorrente vorrebbe mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, con la corresponsione dell'assegno divorzile;
che la moglie godrebbe di redditi propri che le consentirebbero di essere economicamente indipendente, con la percezione del reddito di cittadinanza;
che la ricorrente avrebbe svolto lavori di
“colf” anche durante la vita matrimoniale;
che la ricorrente vivrebbe con il figlio P_
, il quale lavorerebbe presso una ditta di materiale elettrico, percependo uno stipendio di €
[...]
1.500,00 mensili e, quindi, potendo concorrere alle spese di gestione della famiglia;
che tutti i figli sono economicamente indipendenti;
che lui lavora presso l'ASL Foggia con uno stipendio mensile di € 1.200,00, dal quale devono detrarsi il canone di locazione e altre utenze domestiche.
Pertanto, il resistente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposto al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile, chiedendo la condanna Pt_1 della ricorrente alle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Con proprio decreto il Presidente fissava l'udienza del 15.4.2021 per la prima comparizione dei coniugi, all'esito della quale, rilevato la possibilità di un accordo tra le parti, ha rinviato all'udienza del 30.6.2021.
In tale udienza, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha designato il
Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 22.10.2021, all'esito della quale, su concorde volontà delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Emessa la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n. 2580/2021 del 05.11.2021 (pubbl. il
2 08.11.2021), la causa è stata rimessa sul ruolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6
c.p.c., e rinviata all'udienza del 28.3.2022.
In tale udienza, il Giudice, ammessi i mezzi istruttori nei limiti dell'ordinanza, ha rinviato per il loro espletamento all'udienza del 26.9.2022.
Esperita la prova testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza, all'udienza del 14.10.2024 il Giudice ha rinviato all'udienza del 31.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n. 2580/2021 del 05.11.2021 (pubbl. il 08.11.2021).
2. Sull'assegno di divorzio.
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del la corresponsione di un assegno divorzile di CP_1
€ 300,00 mensili, disponendo il versamento diretto del terzo datore di lavoro. Con comparsa conclusionale la ricorrente ha affermato che “per mero refuso veniva richiesto il versamento mensile diretto al coniuge ex art. 156 comma 6 c.c. all'ente erogatore dello stipendio al resistente
(applicabile esclusivamente al caso dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, laddove nel rito divorzile ai sensi dell'art. 8 L.n. 1970/898, la situazione era del tutto differente… anteriormente alla riforma Cartabia)”. Pertanto, la domanda deve intendersi limitata alla sola richiesta di corresponsione di un assegno divorzile, essendo stata rinunciata la domanda di versamento diretto da parte del terzo.
La ricorrente ha basato la sua richiesta sulla circostanza che durante la vita matrimoniale si è dedicata interamente alla famiglia, non conseguendo, a causa di ciò, alcun titolo di studio. Inoltre, ha dedotto che il marito le avrebbe impedito di “svolgere alcuna attività lavorativa” o “coltivare alcun interesse”, per dedicarsi alla cura della famiglia. La , infine, ha affermato di aver Pt_1 percepito dapprima il reddito di cittadinanza fino al 2022 e dall'anno 2024 fino ad aprile 2025 ha percepito il “Supporto per la formazione e il Lavoro”, corrispondente ad un assegno di € 500,00 mensili, misura di durata annuale.
Il resistente si è opposto, affermando che la ricorrente sia economicamente autosufficiente, in quanto soggetto percettore di reddito di cittadinanza. Il ha, inoltre, eccepito che la CP_1 ricorrente conviva con il figlio , che può aiutarla, in quanto percettore di Controparte_4 stipendio, oltre che con il nuovo compagno.
3 L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla
4 base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e
5 condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Così ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale delle funzioni dell'assegno divorzile, nel caso di specie deve essere riconosciuto l'assegno divorzile in favore della ricorrente, in funzione compensativa e, anche, perequativa.
Infatti, è rimasta incontestata tra le parti la circostanza che la ricorrente, durante la lunga vita matrimoniale di circa 25 anni, si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei figli, essendo nato il primo figlio quando lei aveva ancora 15 anni (cfr. ricorso “la sig.ra , come ben Pt_1 noto al resistente, all'età di 15 anni diventava già mamma del primo figlio, non solo non riusciva
a conseguire alcun titolo di studio” e ancora “si è sempre dedicata alla cura della casa, del marito, dei figli ed ora di tutti i nipoti”).
Inoltre, la dedicandosi interamente alla cura della famiglia, già in giovanissima età, non Pt_1 ha conseguito alcun titolo di studio e svolto alcun lavoro. Infatti, è rimasta una semplice asserzione del resistente, sfornita di allegazione, che la abbia svolto attività di “colf” Pt_1 durante la vita matrimoniale (si veda anche verbale di prima comparizione separazione 2010 dove la afferma di essere “casalinga” e il “ausiliario”; cfr. ricorso “durante il Pt_1 CP_1
6 periodo matrimoniale non le veniva neppure permesso dall'ex coniuge di svolgere alcuna attività lavorativa, né ha mai potuto coltivare alcun interesse, si è sempre dedicata alla cura della casa, del marito, dei figli ed ora di tutti i nipoti”).
È, invece, emerso ed è risultato incontestato tra le parti che, per un comune interesse della famiglia, la si sia dedicata alla cura della stessa, permettendo al di dedicarsi, Pt_1 CP_1 invece, alla propria attività lavorativa.
Inoltre, l'affermazione del resistente secondo cui la sia economicamente indipendente, Pt_1 avendo percepito il reddito di cittadinanza e il supporto per la formazione e il lavoro, non coglie nel segno. Infatti, tali misure non solo si pongono in anni recenti e, comunque, dopo la separazione, ma altresì dimostrano, proprio, una mancanza di redditi adeguati della ricorrente, costituendo misure predisposte dallo Stato di sostegno ai soggetti in difficoltà economica (c.d. politiche di welfare state). Inoltre, all'attualità, tali misure paiono terminate (cfr. memorie di replica ricorrente).
Alla stessa maniera non appare rilevante, al fine di provare l'asserita non debenza dell'assegno divorzile, l'affermazione secondo cui la ricorrente vivrebbe con il figlio (cfr. P_ testimonianza udienza del 27.2.2023). Testimone_1
Si deve ribadire, infatti, che l'assegno di divrezio in funzione compensativa/perequativa, diversamente dalla funzione assistenziale, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno, profuso durante la vita matrimoniale, delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, che non consentono all'attualità di avere adeguati redditi propri.
Inoltre, non coglie nemmeno nel segno l'affermazione secondo cui la ricorrente vivrebbe con il nuovo compagno (circostanza confermata dal solo figlio , cfr. verbale di Persona_1 udienza del 27.02.2023), proprio in ragione di quei presupposti visti in precedenza.
Infatti, la nuova convivenza intrapresa dal richiedente l'assegno divorzile non fa venire meno automaticamente il riconoscimento di tale assegno in funzione compensativa, in quanto tale funzione mira a compensare i sacrifici profusi durante la vita matrimoniale (si veda Cass. civ.
S.U. n. 32198/2021 “quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe
7 ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale.
Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, può trovare la sua soddisfazione”).
Infatti, guardando le condizioni economiche delle parti si può affermare quanto segue.
La ha dichiarato: di aver percepito il reddito di cittadinanza per gli anni 2019 e 2020 di € Pt_1
700,00 mensili e negli anni 2021 e 2022 di € 500,00 mensili;
nell'anno 2024 e fino ad aprile 2025 ha percepito un assegno derivante dal progetto di Supporto per la Formazione e il Lavoro di €
500,00 mensili (cfr. memorie di replica e autodichiarazione). La ricorrente ha, inoltre, dichiarato che tali misure sono all'attualità terminate (cfr. comparsa conclusionale).
Per quanto riguarda il resistente, in atti vi sono i seguenti documenti: redditi per l'anno di imposta
2016 di € 20.570,16 (cfr, C.U. 2017), per l'anno di imposta 2017 di € 20.577,04 (cfr. C.U. 2018); per l'anno di imposta 2018 di € 18.407,86 (cfr. C.U. 2019), per l'anno di imposta 2019 di €
20.292,78 (cfr. C.U. 2020). Inoltre, vi sono dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2023 di
€ 24.686,00 (cfr. 730 2024).
Si nota, pertanto, non solo una sproporzione tra i due redditi, ma anche una mancanza di mezzi adeguati da parte della ricorrente che ha profuso le sue energie e la sua attività per i bisogni della famiglia, permettendo al di dedicarsi al suo lavoro (si veda Cass. civ. S.U. n.32198/2021 CP_1
“la nozione di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizione economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera professionale effettuate da uno dei due coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare”).
Pertanto, per tutte tali ragioni va riconosciuto in favore della un assegno divorzile in Pt_1 funzione compensativa/perequativa per aver profuso le proprie energie in seno alla famiglia, invece che in attività di lavorative o di crescita professionale.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, in considerazione di quanto affermato circa le condizioni economiche delle parti, il Tribunale ritiene opportuno che il versi la Controparte_1
8 somma mensile di € 250,00 a entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Per quanto riguarda il versamento diretto, domanda che, come già detto, si intende rinunciata dalla ricorrente perché richiesta per “mero refuso”, questo va revocato rispetto all'ordinanza presidenziale del 05.7.2021.
Infatti, come giustamente affermato dalla ricorrente, già prima della c.d. riforma Cartabia, l'art. 8
L.898/1970 (nella sua precedente formulazione) non prevedeva che il Tribunale potesse ordinare al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro all'onerato dell'assegno divorzile il versamento diretto di tale somma in favore dell'istante creditore. Attualmente gli artt. 473 bis.36 - 37 c.p.c. prevedono che i provvedimenti in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e che la parte possa notificare direttamente al terzo il provvedimento che stabilisce la misura economica e intraprendere contro questo, ove non adempisse, azione esecutiva.
Pertanto, deve essere revocata la disposizione di versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente “Regione Puglia Asl Foggia – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – istituita con la L.R. n. 39 del 28.12.2006” in favore della , previsto con l'ordinanza Pt_1 presidenziale datata 05.7.2021, in quanto sarà onere dell'istante, eventualmente, la notifica del nuovo titolo esecutivo (rectius, sentenza) al fine della corresponsione da parte del terzo datore di lavoro del delle somme da quest'ultimo dovute in suo favore. CP_1
3. Sulle spese processuali.
Considerato l'esito della lite, con l'accoglimento in misura ridotta della domanda di assegno divorzile e la rinuncia della domanda di versamento diretto da parte del terzo, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dà atto che, sentenza n. 2580/2021 del 05.11.2021 (pubbl. il 08.11.2021), il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• pone a carico di , quale assegno divorzile a favore di , Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni ciascun mese l'importo di € 250,00 mensili da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT;
9 • dichiara rinunciata la domanda di versamento diretto da parte del terzo formulata dalla ricorrente, così come da parte motiva;
• compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 5 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANGELA M.P. DE CATA, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Silvio Pellico, n.47
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO MONGELLI e MICHELE Controparte_1
MONGELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Farina, n.58
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 31.3.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 04.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 12.01.2021 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in Foggia in data 20.12.1986 e che da tale unione sono nati tre figli: (n.to in Foggia il 21.02.1985), (n.to in Foggia il CP_2 CP_3
25.9.1989) e (n.to in Foggia il 10.8.2000); che i coniugi sono addivenuti ad Controparte_4
1 una separazione consensuale, omologata con decreto del 19.01.2010; che all'età di 15 anni diventava madre del primo figlio, ; che, in ragione della sua dedizione alla famiglia non CP_2 riusciva a conseguire alcun titolo di studio;
che il marito, durante la vita matrimoniale, non le ha permesso di svolgere alcuna attività lavorativa;
che si è sempre “dedicata alla cura della casa, del marito, dei figli e ora di tutti i nipoti”; che è sempre vissuta con l'assegno di mantenimento versatole dal marito;
che dal 2019 ha beneficiato del reddito di cittadinanza di ca € 700,00 mensili;
che il marito è dipendente dell'ASL Foggia con contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporsi un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in suo favore da parte del , CP_1
“ordinando all'ente erogatore dello stipendio del sig. , nella specie la Regione Puglia ASL CP_1
Foggia – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – Istituita con la L.R. n. 39 del
28.12.2006 – Piazza Libertà n.1 Foggia, di distrarre direttamente in favore della sig.ra Parte_1
” la predetta somma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.3.2021 si è costituito Controparte_1 che, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando, per il resto, gli avversi assunti, deducendo: che la ricorrente vorrebbe mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, con la corresponsione dell'assegno divorzile;
che la moglie godrebbe di redditi propri che le consentirebbero di essere economicamente indipendente, con la percezione del reddito di cittadinanza;
che la ricorrente avrebbe svolto lavori di
“colf” anche durante la vita matrimoniale;
che la ricorrente vivrebbe con il figlio P_
, il quale lavorerebbe presso una ditta di materiale elettrico, percependo uno stipendio di €
[...]
1.500,00 mensili e, quindi, potendo concorrere alle spese di gestione della famiglia;
che tutti i figli sono economicamente indipendenti;
che lui lavora presso l'ASL Foggia con uno stipendio mensile di € 1.200,00, dal quale devono detrarsi il canone di locazione e altre utenze domestiche.
Pertanto, il resistente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposto al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile, chiedendo la condanna Pt_1 della ricorrente alle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Con proprio decreto il Presidente fissava l'udienza del 15.4.2021 per la prima comparizione dei coniugi, all'esito della quale, rilevato la possibilità di un accordo tra le parti, ha rinviato all'udienza del 30.6.2021.
In tale udienza, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha designato il
Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 22.10.2021, all'esito della quale, su concorde volontà delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Emessa la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n. 2580/2021 del 05.11.2021 (pubbl. il
2 08.11.2021), la causa è stata rimessa sul ruolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6
c.p.c., e rinviata all'udienza del 28.3.2022.
In tale udienza, il Giudice, ammessi i mezzi istruttori nei limiti dell'ordinanza, ha rinviato per il loro espletamento all'udienza del 26.9.2022.
Esperita la prova testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza, all'udienza del 14.10.2024 il Giudice ha rinviato all'udienza del 31.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n. 2580/2021 del 05.11.2021 (pubbl. il 08.11.2021).
2. Sull'assegno di divorzio.
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del la corresponsione di un assegno divorzile di CP_1
€ 300,00 mensili, disponendo il versamento diretto del terzo datore di lavoro. Con comparsa conclusionale la ricorrente ha affermato che “per mero refuso veniva richiesto il versamento mensile diretto al coniuge ex art. 156 comma 6 c.c. all'ente erogatore dello stipendio al resistente
(applicabile esclusivamente al caso dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, laddove nel rito divorzile ai sensi dell'art. 8 L.n. 1970/898, la situazione era del tutto differente… anteriormente alla riforma Cartabia)”. Pertanto, la domanda deve intendersi limitata alla sola richiesta di corresponsione di un assegno divorzile, essendo stata rinunciata la domanda di versamento diretto da parte del terzo.
La ricorrente ha basato la sua richiesta sulla circostanza che durante la vita matrimoniale si è dedicata interamente alla famiglia, non conseguendo, a causa di ciò, alcun titolo di studio. Inoltre, ha dedotto che il marito le avrebbe impedito di “svolgere alcuna attività lavorativa” o “coltivare alcun interesse”, per dedicarsi alla cura della famiglia. La , infine, ha affermato di aver Pt_1 percepito dapprima il reddito di cittadinanza fino al 2022 e dall'anno 2024 fino ad aprile 2025 ha percepito il “Supporto per la formazione e il Lavoro”, corrispondente ad un assegno di € 500,00 mensili, misura di durata annuale.
Il resistente si è opposto, affermando che la ricorrente sia economicamente autosufficiente, in quanto soggetto percettore di reddito di cittadinanza. Il ha, inoltre, eccepito che la CP_1 ricorrente conviva con il figlio , che può aiutarla, in quanto percettore di Controparte_4 stipendio, oltre che con il nuovo compagno.
3 L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla
4 base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e
5 condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Così ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale delle funzioni dell'assegno divorzile, nel caso di specie deve essere riconosciuto l'assegno divorzile in favore della ricorrente, in funzione compensativa e, anche, perequativa.
Infatti, è rimasta incontestata tra le parti la circostanza che la ricorrente, durante la lunga vita matrimoniale di circa 25 anni, si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei figli, essendo nato il primo figlio quando lei aveva ancora 15 anni (cfr. ricorso “la sig.ra , come ben Pt_1 noto al resistente, all'età di 15 anni diventava già mamma del primo figlio, non solo non riusciva
a conseguire alcun titolo di studio” e ancora “si è sempre dedicata alla cura della casa, del marito, dei figli ed ora di tutti i nipoti”).
Inoltre, la dedicandosi interamente alla cura della famiglia, già in giovanissima età, non Pt_1 ha conseguito alcun titolo di studio e svolto alcun lavoro. Infatti, è rimasta una semplice asserzione del resistente, sfornita di allegazione, che la abbia svolto attività di “colf” Pt_1 durante la vita matrimoniale (si veda anche verbale di prima comparizione separazione 2010 dove la afferma di essere “casalinga” e il “ausiliario”; cfr. ricorso “durante il Pt_1 CP_1
6 periodo matrimoniale non le veniva neppure permesso dall'ex coniuge di svolgere alcuna attività lavorativa, né ha mai potuto coltivare alcun interesse, si è sempre dedicata alla cura della casa, del marito, dei figli ed ora di tutti i nipoti”).
È, invece, emerso ed è risultato incontestato tra le parti che, per un comune interesse della famiglia, la si sia dedicata alla cura della stessa, permettendo al di dedicarsi, Pt_1 CP_1 invece, alla propria attività lavorativa.
Inoltre, l'affermazione del resistente secondo cui la sia economicamente indipendente, Pt_1 avendo percepito il reddito di cittadinanza e il supporto per la formazione e il lavoro, non coglie nel segno. Infatti, tali misure non solo si pongono in anni recenti e, comunque, dopo la separazione, ma altresì dimostrano, proprio, una mancanza di redditi adeguati della ricorrente, costituendo misure predisposte dallo Stato di sostegno ai soggetti in difficoltà economica (c.d. politiche di welfare state). Inoltre, all'attualità, tali misure paiono terminate (cfr. memorie di replica ricorrente).
Alla stessa maniera non appare rilevante, al fine di provare l'asserita non debenza dell'assegno divorzile, l'affermazione secondo cui la ricorrente vivrebbe con il figlio (cfr. P_ testimonianza udienza del 27.2.2023). Testimone_1
Si deve ribadire, infatti, che l'assegno di divrezio in funzione compensativa/perequativa, diversamente dalla funzione assistenziale, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno, profuso durante la vita matrimoniale, delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, che non consentono all'attualità di avere adeguati redditi propri.
Inoltre, non coglie nemmeno nel segno l'affermazione secondo cui la ricorrente vivrebbe con il nuovo compagno (circostanza confermata dal solo figlio , cfr. verbale di Persona_1 udienza del 27.02.2023), proprio in ragione di quei presupposti visti in precedenza.
Infatti, la nuova convivenza intrapresa dal richiedente l'assegno divorzile non fa venire meno automaticamente il riconoscimento di tale assegno in funzione compensativa, in quanto tale funzione mira a compensare i sacrifici profusi durante la vita matrimoniale (si veda Cass. civ.
S.U. n. 32198/2021 “quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe
7 ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale.
Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, può trovare la sua soddisfazione”).
Infatti, guardando le condizioni economiche delle parti si può affermare quanto segue.
La ha dichiarato: di aver percepito il reddito di cittadinanza per gli anni 2019 e 2020 di € Pt_1
700,00 mensili e negli anni 2021 e 2022 di € 500,00 mensili;
nell'anno 2024 e fino ad aprile 2025 ha percepito un assegno derivante dal progetto di Supporto per la Formazione e il Lavoro di €
500,00 mensili (cfr. memorie di replica e autodichiarazione). La ricorrente ha, inoltre, dichiarato che tali misure sono all'attualità terminate (cfr. comparsa conclusionale).
Per quanto riguarda il resistente, in atti vi sono i seguenti documenti: redditi per l'anno di imposta
2016 di € 20.570,16 (cfr, C.U. 2017), per l'anno di imposta 2017 di € 20.577,04 (cfr. C.U. 2018); per l'anno di imposta 2018 di € 18.407,86 (cfr. C.U. 2019), per l'anno di imposta 2019 di €
20.292,78 (cfr. C.U. 2020). Inoltre, vi sono dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2023 di
€ 24.686,00 (cfr. 730 2024).
Si nota, pertanto, non solo una sproporzione tra i due redditi, ma anche una mancanza di mezzi adeguati da parte della ricorrente che ha profuso le sue energie e la sua attività per i bisogni della famiglia, permettendo al di dedicarsi al suo lavoro (si veda Cass. civ. S.U. n.32198/2021 CP_1
“la nozione di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizione economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera professionale effettuate da uno dei due coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare”).
Pertanto, per tutte tali ragioni va riconosciuto in favore della un assegno divorzile in Pt_1 funzione compensativa/perequativa per aver profuso le proprie energie in seno alla famiglia, invece che in attività di lavorative o di crescita professionale.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, in considerazione di quanto affermato circa le condizioni economiche delle parti, il Tribunale ritiene opportuno che il versi la Controparte_1
8 somma mensile di € 250,00 a entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Per quanto riguarda il versamento diretto, domanda che, come già detto, si intende rinunciata dalla ricorrente perché richiesta per “mero refuso”, questo va revocato rispetto all'ordinanza presidenziale del 05.7.2021.
Infatti, come giustamente affermato dalla ricorrente, già prima della c.d. riforma Cartabia, l'art. 8
L.898/1970 (nella sua precedente formulazione) non prevedeva che il Tribunale potesse ordinare al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro all'onerato dell'assegno divorzile il versamento diretto di tale somma in favore dell'istante creditore. Attualmente gli artt. 473 bis.36 - 37 c.p.c. prevedono che i provvedimenti in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e che la parte possa notificare direttamente al terzo il provvedimento che stabilisce la misura economica e intraprendere contro questo, ove non adempisse, azione esecutiva.
Pertanto, deve essere revocata la disposizione di versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente “Regione Puglia Asl Foggia – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – istituita con la L.R. n. 39 del 28.12.2006” in favore della , previsto con l'ordinanza Pt_1 presidenziale datata 05.7.2021, in quanto sarà onere dell'istante, eventualmente, la notifica del nuovo titolo esecutivo (rectius, sentenza) al fine della corresponsione da parte del terzo datore di lavoro del delle somme da quest'ultimo dovute in suo favore. CP_1
3. Sulle spese processuali.
Considerato l'esito della lite, con l'accoglimento in misura ridotta della domanda di assegno divorzile e la rinuncia della domanda di versamento diretto da parte del terzo, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dà atto che, sentenza n. 2580/2021 del 05.11.2021 (pubbl. il 08.11.2021), il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• pone a carico di , quale assegno divorzile a favore di , Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni ciascun mese l'importo di € 250,00 mensili da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT;
9 • dichiara rinunciata la domanda di versamento diretto da parte del terzo formulata dalla ricorrente, così come da parte motiva;
• compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 5 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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