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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3802/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano Parte_1 C.F._1 al C.so Umberto n.219, presso e nello studio dell'Avv.to Daniela Mincione che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DI (CF: ), elettivamente dom.to in San Salvo alla via CP_1 C.F._2
Fedro n. 16 presso e nello studio dell' Avv. CARMINE PETRUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 la seguente domanda: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, -in via Parte_2 provvisoria e urgente: -fissare con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Istruttore, ai sensi degli artt. 473-bis.14 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c. affinché questi, esperito il tentativo di conciliazione ed accertata l'impossibilità di ricongiungimento, autorizzi i coniugi a vivere separati e, sentite le parti e i loro difensori adotti con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui al combinato disposto degli artt. 473- bis.22 e 473-bis.50 c.p.c. e, per l'effetto: a)disporre che le figlie
ed siano collocate presso l'abitazione della madre, in Pescara alla via dei Sanniti n. 9 , Per_1 Per_2 di proprietà esclusiva della sig.ra , mantenendovi la residenza;
b) disporre Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in Per_2 materia;
c) porre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della moglie e delle figlie pari complessivamente ad € 1.500,00, di cui € 700,00 in favore della moglie ed € 400,00 in favore di ciascuna figlia, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli
Indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico sportive, secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
d) disporre che l'assegno unico universale per le figlie sia ripartito al 50% tra i coniugi, mentre l'indennità di frequenza erogato in favore di sarà riscosso interamente dalla madre, così come i buoni erogati dall'Asl per l'acquisto di Per_2 prodotti senza glutine. -In via definitiva e nel merito: a1) pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale ai sensi dell'art. 473- bis.22 quarto comma c.p.c., con addebito esclusivo al marito per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ai Parte_2 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151, secondo comma c.c.; b1) disporre che le figlie
ed siano collocate presso l'abitazione della madre, in Pescara alla via dei Sanniti n. 9, Per_1 Per_2 mantenendovi la residenza;
c1)disporre l'affidamento condiviso della figlia la quale diventerà Per_2 maggiorenne il 1 Luglio 2024. Le figlie incontreranno il padre quando lo vorranno;
d1) porre a carico di un assegno mensile, a titolo di contributo di mantenimento per la moglie e per le Parte_2 figlie pari complessivamente ad € 1.500,00, di cui € 700,00 per la moglie ed € 400,00 per ciascuna figlia, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della moglie e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico-ricreative per le figlie, secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
e1)disporre che l'assegno unico familiare per le figlie sia riscosso al 50% dai coniugi, mentre l'indennità di frequenza per sia riscosso per intero Per_2
pagina 2 di 14 dalla madre, così come i buoni erogati dalla ASL per l'acquisto dei prodotti senza glutine;
f1)in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
2. A sostegno della domanda di addebito, premetteva la ricorrente di avere contratto matrimonio con il resistente in giovane età, in data 27 ottobre 1996 ad Ortona, unione da cui nascevano le figlie
[...]
( 29.07.2003) e ( 01.07.2006), di aver seguito il Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_4 marito durante i trasferimenti in varie località italiane, per ragioni di servizio, così sacrificando le proprie aspirazioni personali e lavorative, tanto è vero che la disponibilità della ricorrente a rimanere al fianco del coniuge e ad occuparsi della prole durante la vita matrimoniale ha consentito al Parte_2 di lavorare e di rimanere lontano dalla casa familiare per missioni umanitarie, anche all'estero, per lunghi periodi di tempo, riuscendo in tal modo a conseguire il grado di Comandante della Motovedetta della Guardia Costiera. La ricorrente, tuttavia, precisava di avere dovuto tollerare nel corso della convivenza matrimoniale condotte sistematicamente aggressive, prevaricatorie e marcatamente controllanti poste in essere dal coniuge, la cui presenza si era tradotta in un contesto familiare oppressivo, lesivo tanto della dignità personale della moglie quanto dell'equilibrio delle figlie, con specifico riferimento alla minore sovente destinataria di reazioni sanzionatorie – talora di natura Per_2 violenta – in conseguenza dell'emersione di dissenso;
deduceva, altresì, di essere stata costretta, in data
27 maggio 2022 ad abbandonare l'alloggio familiare già messo a disposizione dalla Guardia Costiera al marito, essendosi determinata una condizione di esclusione materiale ed affettiva tale da rendere intollerabile la permanenza presso il domicilio coniugale, e di essersi conseguentemente trasferita, unitamente alle figlie, in un diverso immobile ubicato in Pescara alla via Dei Sanniti n. 9, acquistato con il ricavo della vendita dell'abitazione sita in su di un terreno di proprietà della ricorrente e Per_4 precedentemente adibita a residenza coniugale.
3. Il ricorrente, regolarmente costituito con apposita comparsa, pur aderendo alla chiesta domanda di separazione, contestava i fatti assunti da controparte a sostegno della propria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) affidare congiuntamente la figlia minore 2) collocare pariteticamente Per_2
a settimane alterne, presso le diverse rispettive abitazioni dei due genitori, o, in subordine, in Per_2 caso di collocazione prevalente presso la madre, regolare nella libertà la frequentazione tra ed Per_2 il padre. 3) proseguire la collocazione autonoma e indipendente di in Lecce, con libertà di Per_1 frequentazione di ella coi genitori;
ove tale indipendenza cessasse, si chiede la collocazione paritetica di , a settimane alterne, presso le diverse rispettive abitazioni dei due genitori;
in subordine, in Per_1 caso di collocazione prevalente presso la madre, libertà di frequentazione tra ed il padre. 4) Per_1
Alcuna contribuzione nel rispettivo mantenimento si accordi ai coniugi. 5) disporre, in caso di pagina 3 di 14 collocazione prevalente presso la madre, una contribuzione nel mantenimento di da parte del Per_2 padre che prosegua in euro 300,00 mensili. 6) escludere qualsiasi contribuzione nel mantenimento di
finché la stessa sarà economicamente autonoma;
altrimenti, ed ove ella verrà collocata Per_1 prevalentemente presso la madre, si chiede stabilirsi a carico del padre una contribuzione nel mantenimento di pari ad euro 300,00 mensili. 7) ripartirsi equamente le spese straordinarie Per_1 occorrenti al mantenimento di e . 8) ripartirsi equamente l'assegno unico familiare. 9) Per_2 Per_1 addebitare con ogni consequenziale effetto la separazione alla ricorrente;
10) con vittoria nelle spese di giudizio in caso di avversa soccombenza.”
4. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 22 febbraio 2024, le parti, presenti personalmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano congiuntamente procedersi all'audizione della di loro figlia maggiore , di talché il Presidente differiva la trattazione della Per_1 causa e all'udienza del 11 marzo 2024 si procedeva al suo ascolto.
5. A scioglimento della riserva assunta all'esito della fissata udienza, con ordinanza del 19 marzo 2024, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e così disponeva: “affido condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Per_2
Pescara Via dei Sanniti n.9; -- il padre terrà con sé -- dal venerdì pomeriggio uscita di scuola Per_2 alla domenica sera ore 21,00 cenata, a settimane alterne;
libero diritto di visita paterno durante la settimana, -- durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasquetta, -- le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti, -- dispone che il
[...] versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla , con decorrenza da Parte_2 Controparte_2 novembre 2023, quale contributo al mantenimento delle figlie e della moglie, rispettivamente, sino a maggio 2024, euro 380,00 per euro 150,00 per ed euro 350,00 per la , da giugno Per_2 Per_1 Pt_1
2024, euro 290,00 per ed euro 290,00 per oltre ad euro 300,00 per la , importi Per_2 Per_1 Pt_1 quest'ultimi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza da giugno 2025, oltre le spese straordinarie delle figlie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive delle stesse nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico al 50% tra i genitori”
6. La causa veniva istruita oralmente, in relazione alla richiesta di addebito della separazione al resistente ed all'assegno di mantenimento in favore della moglie e della prole, a mezzo dell'interrogatorio formale delle parti, e dei testi (giurista d'impresa ed amica dei Testimone_1 coniugi), ( fratello della ricorrente), (titolare della gelateria Testimone_2 Testimone_3
pagina 4 di 14 “Bibò”), (legale rappresentante della società Vincent SRL nonché titolare della Testimone_4 pasticceria “Dolcezze Napoletane”), (padre della ricorrente), Testimone_5 Persona_6
(madre della ricorrente) e per il resistente. Testimone_6
7. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 4 luglio 2024, il resistente, accogliendo l'invito del
Presidente, proponeva di definire la vertenza riconoscendo l'importo stabilito con l'ordinanza del
Presidente pari ad euro 880,00 , ma da attribuire per l'intero solo alle figlie e non anche alla ricorrente, rinunciando altresì all'addebito e spese compensate;
parte ricorrente, rifiutando la predetta proposta, insisteva per il riconoscimento di un seppur minimo mantenimento in suo favore, di talché, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 05.11.2024 con termini ex art 473 bis. 28, successivamente differita per l'udienza del 16.01.2025.
8. All'esito della fissata udienza, dopo ampia discussione, le parti addivenivano ad un accordo sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore delle figlie ed Per_1 Per_2 nella misura di € 290,00 mensili ciascuna, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo
Famiglia di Questo Tribunale e A.U.F. quantunque percepito. Nessun accordo interveniva in merito alla richiesta di contributo al mantenimento della ricorrente, così il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 14 maggio 2025, assegnando termini alle parti per precisare le rispettive conclusioni e, all'esito, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
9. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione ed alla richiesta formulata dalla ricorrente in ordine alla corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
10. Come anticipato in narrativa, va dato atto del sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzato all'udienza del 16 gennaio 2024, conforme a quanto già stabilito in sede presidenziale con ordinanza del 19.03.2024, avente ad oggetto la contribuzione al mantenimento delle figlie e - quest'ultima divenuta maggiorenne nelle more del processo – mediante la Per_1 Per_2 corresponsione da parte del padre, dell'importo mensile di € 290,00 mensili in favore di ciascuna di esse, tenuto conto della loro stabile convivenza presso la madre.
Tale intesa, non risultando in contrasto con la disposizione di legge né con i principi generali di diritto, merita di essere recepita.
pagina 5 di 14 11. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
12. Le reciproche domande di addebito si palesano entrambe infondate per le ragioni che seguono.
13. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione in capo al marito, assumendo in seno al proprio atto introduttivo, pag. 3, che egli avesse “avuto atteggiamenti sovente aggressivi, prevaricatori e controllanti nei riguardi della moglie, ma anche delle figlie: in particolare,
l'aggressività del si è rivelata in modo particolarmente evidente nei confronti della figlia Parte_2
che è stata punita anche in maniera violenta ogniqualvolta la ragazza ha “osato contraddire” Per_2 il padre. - In data 27 maggio 2022, la sig.ra è stata letteralmente messa alla porta Parte_1 dal marito, da questi costretta a lasciare l'alloggio messo a disposizione dalla Guardia Costiera, già casa familiare, come si evince dalla messaggististica che si produce. Il sig. , pertanto, dalla Parte_2 fine di maggio 2022 ha acquisito la disponibilità esclusiva dell'alloggio in parola, mentre la sig.ra
si è trasferita unitamente alle figlie in un appartamento ubicato in Pescara alla via Dei Sanniti Pt_1
n. 9, acquistato con il ricavato della vendita dell'appartamento di .” Per_4
14. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cass. civ.
Sez I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394).
15. Orbene, la descrizione degli eventi che avrebbero determinato la fine del matrimonio, in uno con la responsabilità in capo al sig. di avere causato la fine del matrimonio, risulta privo di Parte_2 riscontri.
16. Segnatamente, non è stata fornita la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del sig. ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i Parte_2
pagina 6 di 14 comportamenti addebitati a quest'ultimo e la cessazione della convivenza coniugale. Ed invero, le emergenze istruttorie hanno restituito l'immagine di un rapporto coniugale da tempo deteriorato, in cui la convivenza persisteva unicamente in forma esteriore, priva di condivisione affettiva, progettualità comune ed intimità relazionale, ma altrettanto priva di condotte univocamente qualificabili come violente, oppressive o contrarie ai doveri coniugali.
17. Il quadro coniugale, così delineato, è stato ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, in particolare dalle teste amica di entrambi i coniugi, nonché Testimone_1 pregressa mediatrice a titolo amicale del rapporto coniugale, in quanto professionista esperta in materia, riferiva che la sig.ra , in prossimità del definitivo allontanamento dalla casa coniugale, Pt_1 le confidò di non avere alcun rapporto intimo con il marito, aggiungendo, con evidente sofferenza, di non sopportare neanche il contatto fisico con lo stesso. Così testualmente: “quello che posso dire è che
mi riferì che da circa dieci anni non aveva con il marito rapporti sessuali. Ebbe anche ad CP_2 aggiungere che le dispiaceva tantissimo di ciò, ma non sopportava neppure che lui la toccasse. Ciò mi venne confidato da proprio nel periodo in cui aveva deciso di andare via di casa, circa un anno CP_2
e mezzo fa e che intendeva separarsi. Ribadisco che ebbe a dirmi che le dispiaceva tantissimo, CP_2
Per_ perché sapeva benissimo che è una bravissima persona.; la medesima teste riferiva, altresì, che la ricorrente non condivideva più la camera da letto con il marito: “ mi disse che lei ed il marito CP_2
Per_ dormivano in stanze separate. con e nella stanza di E ciò in quanto CP_2 Per_2 Per_2 CP_2 non sopportava che il marito russasse. Ciò mi deve essere stato riferito diversi anni fa, se non ricordo male poteva essere il 2016, e comunque era una situazione che si protraeva da tempo”, ed ancora la teste riferiva come la ricorrente, per sottrarsi ad una convivenza percepita come opprimente, Tes_1 avesse iniziato a trascorrere buona parte del suo tempo libero fuori casa, tra attività sportive e frequentazioni sociali, sino a quando il marito arrivava a contestarle tali allontanamenti, evidenziando il disfacimento del legame: “Ricordo che mi raccontò che non sopportando più la presenza di CP_2
Per_
, provvedeva a svolgere una vita autonoma tra palestra ed aperitivi con gli amici, uscendo anche Per_ la sera. In una di queste occasioni, le aveva contestato di non potere andare avanti così. Nulla so di relazioni extraconiugali. In quel periodo le parti cercavano di capire il da farsi e se fosse possibile recuperare il rapporto. Preciso che intendeva separarsi e il marito no” (si v. verbale udienza CP_2 del 6.06.2024).
Ulteriore dichiarazione, parimenti significativa, è stata resa dalla teste di parte ricorrente, sig.ra
[...]
madre della , la quale ha confermato la lontananza morale e fisica dei coniugi, Per_6 Pt_1 riferendo che le bambine dormivano regolarmente con la madre, circostanza tollerata e Per_2 Per_1
pagina 7 di 14 condivisa dal marito: “le bambine dormivano con la madre poiché così volevano e a mio genero andava bene così”. (si v. verbale udienza del 6.06.2024).
18. Nel loro complesso, le deposizioni – pur in parte riconducibili a testimonianze de relato parte actoris, convergono nel rappresentare un'unione familiare affievolita e logorata, priva da tempo delle caratteristiche essenziali del vincolo coniugale, senza tuttavia fornire elementi idonei a comprovare la sussistenza di condotte lesive o violente da parte del resistente nei confronti della moglie o, in particolare, della figlia minore Va al riguardo rilevato che quest'ultima non sia stata escussa per Per_2 espressa rinuncia dei coniugi (si v. verbale udienza del 16.05.2024), mentre la figlia , Per_1 regolarmente ascoltata nel corso del procedimento all'udienza del 11.03.2024, non ha reso dichiarazioni tali da rappresentare un contesto domestico connotato da dinamiche di prevaricazione o violenza imputabili alla figura paterna.
19. Appare inoltre significativa, nel quadro delle valutazioni complessive, la circostanza che la ricorrente, ben prima dell'introduzione del presente giudizio, avesse già provveduto all'acquisto di un nuovo immobile sito in Pescara, a conferma della volontà – condivisa anche dalle di loro figlie – di ricostruire altrove un proprio equilibrio abitativo e personale. Tale decisione, lungi dal potersi configurare come effetto di un allontanamento coatto, si inserisce coerentemente nel percorso separativo già avviato dalle parti, pacificamente ammesso dalla sig. nei propri atti difensivi, ed Pt_1 anche attestato dalla scrittura privata sottoscritta dai coniugi in data 11.07. 2022 (si v. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione del resistente), benché priva di valore probatorio, purtuttavia rilevante in chiave di ulteriore elemento di riscontro della crisi coniugale pregressa da parte di entrambe i coniugi.
In ragione delle suesposte considerazioni, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali richiesti.
20. Parimenti deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente il quale, ascrivendo alla ricorrente la violazione dei doveri coniugali, deduceva in capo alla stessa la cessazione della vita affettiva e sessuale sin dall'anno 2012, con un progressivo disinteresse verso la dimensione familiare alimentato da plurimi episodi di infedeltà – taluni recenti, altri ascrivibili alla permanenza dello stesso per motivi lavorativi presso la località di Sarzana - e da ultimo un trasferimento autonomo ed unilaterale della , non concordato, in altra abitazione a Pescara all'indomani dell'episodio Pt_1 occorso in data 27.05.2022.
21. Sul punto, come chiarito dalla Suprema Corte sez. I, 29/04/2024 n.11394 nel richiamare numerosi precedenti, «secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede pagina 8 di 14 l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione».
22. Ebbene, le deduzioni avanzate dal resistente non hanno trovato adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie, atteso che né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, né dalla documentazione versata in atti, emergono elementi tali da comprovare la veridicità delle condotte ascritte alla ricorrente, né tantomeno, a dimostrare che le stesse abbiano inciso causalmente sul deterioramento del rapporto coniugale.
23. In particolare, con riferimento alla cessazione della vita coniugale, la ricorrente, pur contestando l'asserita assenza di intimità sessuale con il marito a far data dal 2012, ha visto la propria versione contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali, in particolare da quella resa dalla teste Testimone_1
(ud. 6.06.2024), la quale ha riferito di essersi sentita confidare dalla ricorrente, nel periodo immediatamente precedente alla separazione di fatto, che da circa dieci anni non vi erano più rapporti sessuali con il coniuge e che, sebbene tale circostanza le provocasse profondo dispiacere “, perché Per_ sapeva benissimo che è una bravissima persona” non tollerava più neppure il contatto fisico con lo stesso, tanto da non condividervi più il letto coniugale, come anche dalla Finizio confermato (si v.
16.05.2025). Ebbene, dalle dette dichiarazioni, lungi dal trasparire una condotta deliberatamente elusiva degli obblighi coniugali, emerge piuttosto la rappresentazione di un legame affettivo svuotato, nel quale l'assenza di vita sessuale costituiva non già la causa, bensì la conseguenza della profonda incompatibilità caratteriale, che ormai da lungo tempo, in uno con la frequente assenza lavorativa del resistente, minava l'equilibrio della coppia.
24. Parimenti, va esclusa la rilevanza della paventata infedeltà della ricorrente, che il resistente ha evocato in via del tutto generica, senza offrire alcun preciso elemento di riscontro, atteso che dal complessivo quadro probatorio non è emersa alcuna circostanza che consenta di ritenere accertata l'esistenza di una relazione extra coniugale della , tantomeno sono stati acquisiti documenti o Pt_1 dichiarazioni idonee a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà.
25. In egual modo, deve ritenersi privo di pregio l'assunto del resistente volto a configurare l'allontanamento della moglie quale gesto unilaterale ed ingiustificato, rilevato che, come evidenziato nella parte motiva che precede, la separazione tra i coniugi si era di fatto consumata all'interno delle mura domestiche ben prima della cessazione della convivenza, e trovava compiuta manifestazione, a pagina 9 di 14 seguito dell'episodio occorso nella sera del 27.05.2022, in una decisione condivisa di intraprendere percorsi separati, tradotta poi nella sottoscrizione da parte di entrambi, di una scrittura privata del
11.7.2022 con cui si definivano, seppur informalmente i termini della separazione di fatto, confermandosi l'allontanamento delle non espressione di una sua scelta unilaterale, ma, al Pt_1 contrario, il naturale esito di un progressivo logoramento del legame coniugale. Pertanto, in considerazione di detti elementi, la scelta della moglie di lasciare l'abitazione familiare deve essere letta come coerente e conseguente rispetto allo stato di crisi già in atto e dunque insuscettibile di assumere valenza ai fini dell'addebito.
26. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, deve respingersi la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal resistente.
27. Proseguendo, l'esame del tribunale scende a valutare gli aspetti economici.
28. Costituisce fatto pacifico la sproporzione reddituale esistente tra le parti, a sfavore della sig.ra
, la quale ha vissuto e vive con le figlie in abitazione acquistata a Pescara Via dei Sanniti con il Pt_1 ricavato della vendita dell'originaria casa familiare, sita in reperendo, dopo la separazione di Per_4 fatto a far data dal 2023, un impiego di cameriera con contratto di lavoro part-time indeterminato presso il bar-pasticceria “Dolcezze Napoletane” della ditta Vincent con uno stipendio, che in base all'ultimo CUD 2024 prodotto, è di netti euro 7.153,00 annue, pari ad euro 596,00 comprensivo di tredicesima, reddito che, pur tenuto conto dell'assenza di spese di affitto (ma connesse spese legate alla proprietà del bene se non altro per tasse e manutenzioni straordinarie) non possono certo definirla allo stato economicamente indipendente.
29. A tanto non è di secondo momento aggiungere che l'intera vita coniugale della donna fosse stata improntata alla dedizione, pressoché esclusiva, alla cura della famiglia, condizione che ha indubbiamente agevolato e reso possibile l'evoluzione professionale del coniuge militare, frequentemente impegnato all'estero per ragioni lavorative.
30. Quanto alla capacità reddituale del , sulla base della documentazione prodotta e richiesta Parte_2 dal Tribunale, si riscontra quanto segue: a) è proprietario di casa ad affittata ad euro 200,00, Per_4 come da unica ricevuta prodotta (ma senza produrre il contratto relativo), sostenendo, invero, controparte che tale affitto si aggirerebbe in realtà, sul diverso importo non provato di euro 350,00 (ed anzi 450,00 in nero), b) ha goduto nell'ultimo triennio, a far data dal deposito del ricorso introduttivo, dei seguenti redditi netti: 2020: euro 37.000,00, 2021: euro 37.000,00, con una media mensile di euro pagina 10 di 14 3.083,00, nel 2022 salito ad euro 41.000,00, pari per quest'ultima annualità ad una media, comprensiva di tredicesima, di euro 3.415,00 mensili c) si prospetta una riduzione del reddito derivante da lavoro
(cfr. la busta paga gennaio 2024 di euro 2.800,00, non prevedendo sia dell'indennità di imbarco, per circa euro 250,00 che l'indennità di missione poiché, secondo quanto disposto in data 12.12.2023 dal
Comando Generale della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, la motovedetta “CP292” sottoposta al comando del resistente non avrebbe più avuto un tale impiego), d) ha la disponibilità di strumento finanziario per euro 14.966,00, ed un saldo conto corrente per euro 16.694,00, e) quanto alla Polizza vita per euro 40.000,00 di cui ha documentato l'esistenza, risulta intestata a , padre Persona_8 del resistente, che vede quali beneficiari i quattro figli dello stesso f) è titolare di un debito derivante da finanziamento acceso presso la banca durante il matrimonio, con un rateo mensile di euro CP_3
400,00.
31. In punto di diritto, con la separazione – a differenza di quanto avviene con il divorzio – il dovere di assistenza materiale rimane attuale essendo, in questa fase, meramente sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, di conseguenza, tanto che il tenore di vita goduto durante il matrimoni costituisce un indice rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non solo per i minori ma anche per il coniuge (Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
8254 del 22 marzo 2023), unitamente all'età della donna, la durata del matrimonio, la criticità occupazionale presente nella regione di residenza.
32. In termini ancora più stringenti, la Suprema Corte si mostra granitica nel sancire che, secondo l'art. 337 ter, comma 4, c.c., come introdotto dall'art. 55 D.lgs. 154 del 2013 “salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando a) le attuali esigenze della prole b) il tenore di vita goduto in costanza del rapporto dei genitori c) i redditi di ciascuno dei genitori d) il tempo trascorso con ciascuno di loro e) la valenza economica dell'accudimento domestico dei genitori… (atteso che ) il minore non può subire pregiudizio per il fatto che i genitori abbiano deciso di non vivere più insieme e pertanto deve considerarsi il tenore di vita che il bambino avrebbe avuto se i genitori avessero continuato a vivere insieme (Corte di Cassazione nella ordinanza n. 10354 del
17.4.2024).
33. La prova della sussistenza dei presupposti utili all'ottenimento dell'assegno in favore del coniuge incombe su chi richiede il mantenimento, intesa come dimostrazione dell'esistenza di una condizione pagina 11 di 14 personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta, fornendone il relativo riscontro.
34. Ebbene, dall'esame delle produzioni documentali, nonché alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie, non sono emerse variazioni significative nella situazione economico-patrimoniale del resistente, diversamente, è stata accertata una evoluzione nella condizione lavorativa della ricorrente, la quale dichiarava nel corso dell'udienza del 16.01.2025, di essere ancora impiegata con contratto part- time a tempo determinato presso la Vincent SRL, pasticceria “Dolcezze Napoletane”, percependo ad oggi uno stipendio di circa € 900,00 netti mensili, a fronte della pregresso importo di € 590,00 circa mensili, all'epoca della proposizione della domanda, circostanza riferita, nel corso dell'istruttoria orale, anche dal teste sig. (legale rappresentante della società Vincent SRL e titolare della Testimone_4 pasticceria “Dolcezze Napoletana” il quale dichiarava: “la sig.ra guadagna circa 1000,00 euro Pt_1 al mese presso la nostra attività con contratto a tempo indeterminato part-time”. (ud. del 4.07.2024).
35. Peraltro, pur tenendo in debita considerazione tale incremento reddituale, non appare da solo sufficiente a colmare la sproporzione economica tra le parti - atteso che il resistente, allo stato, come da quest'ultimo anche dichiarato nel corso dell'udienza del 16.01.2025, percepisce uno stipendio netto di circa € 2.400,00/2.500,00 mensili .
36. Non perfettamente chiara e sfornita di precisi riscontri si pone, invece, la circostanza, inerente l'asserito rifiuto opposto dalla ricorrente alla proposta lavorativa offertale presso la . Sul Parte_3 punto, la ricorrente, all'interrogatorio formale espletato all'udienza del 16.05.2024 dichiarava: “io non ho mai ricevuto offerte di lavoro dalla società Bibò né ho mai avuto con il titolare degli stessi colloqui di lavoro.”, mentre il teste Sig. (titolare della ) riferiva “io proposi a Testimone_3 Parte_3 di far venire la moglie da me per assumerla in quanto cercavo personale. Ricordo che Pt_2 Pt_2 davanti a me chiamò la moglie due/tre volte proponendole questo lavoro, ma trascorsi dieci giorni nessuno venne da me. Io ricordo che la sig.ra disse al telefono che sarebbe passata da me. Io CP_2 stipulo regolari contratti di categoria e quindi lo stipendio si sarebbe aggirato intorno agli 8,50 all'ora pari ad uno stipendio netto mensile di euro 1550,00 comprensivo di tredicesima e quattordicesima. L'orario di lavoro è di quaranta ore settimanali. L'orario è svolto mattino, pomeriggio e sera su turnazione. riferì alla moglie per telefono che lo stipendio sarebbe stato Pt_2 pari all'importo su indicato. Se non ricordo male, ciò è accaduto tra giugno e luglio 2022 in quanto in quel periodo stavo aprendo un'altra attività”. (udienza del 4.07.2024); ed ancora, la madre della pagina 12 di 14 ricorrente sig.ra escussa nel corso della medesima udienza, riferiva al riguardo: Persona_6
“ricordo che mio genero aveva trovato un lavoro a mia figlia presso uno stabilimento balneare tutta la giornata e tornava la sera fradicia di sudore, non riuscendo a stare un po' con le figlie. Allorquando le
è stato offerto il lavoro alla le avrebbero dato di più, ma dovendo lavorare anche la Parte_3 sera, secondo i turni e quindi non ha accettato, non potendo curare le figlie”.
37. Sulla scorta di quanto precede, merita di essere accolta la richiesta di mantenimento della ricorrente, la quale, dopo quasi trent'anni di matrimonio trascorsi in posizione di dipendenza economica, in quanto esclusivamente dedita alla cura della casa e della famiglia, con un menage familiare condiviso col coniuge, ed una ripartizione dei ruoli legata alla natura del lavoro svolto da quest'ultimo, quale militare imbarcato su motovedette della Guardia Costiera (con prima sede in
Liguria (Sarzana) e poi Vasto e Pescara, con diverse missioni all'estero ed in Italia: Grecia,
Pantelleria, , ha solo recentemente intrapreso un percorso di reinserimento Per_9 Per_10 lavorativo, con un reddito che seppur non particolarmente contenuto non è sufficiente a garantirle un'autosufficienza piena e stabile.
38. Peraltro, si rende necessario procedere ad una diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie che, pur dovendo permanere a carico del resistente in ragione della perdurante disparità di condizioni, può essere equamente rideterminato all'attualità nella misura più contenuta di € 220,00, rispetto a quanto liquidato in sede presidenziale, allorquando veniva previsto un assegno di mantenimento pari ad € 290,00, a fronte della percezione di uno stipendio netto mensile pari ad euro 596,00.
38. La parziale reciproca soccombenza delle parti impone una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, Parte_2 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di procedere all'annotazione della Per_4 presente sentenza;
pagina 13 di 14 c) respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra ; Controparte_2
d) respinge la domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta dal sig. Parte_2
[...]
e) dispone che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_2 CP_2
, quale contributo al mantenimento di quest'ultima, euro 220,00 oltre rivalutazione annuale
[...] secondo gli indici Istat;
f) dispone che il sig. versi, in favore delle due figlie, maggiorenni ma non Parte_2 autosufficienti, un assegno mensile pari ad € 290,00 cadauna, così per un importo complessivo pari ad
€ 580,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del
Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate, oltre il 50 % dell'A.U.F..
g) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3802/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano Parte_1 C.F._1 al C.so Umberto n.219, presso e nello studio dell'Avv.to Daniela Mincione che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DI (CF: ), elettivamente dom.to in San Salvo alla via CP_1 C.F._2
Fedro n. 16 presso e nello studio dell' Avv. CARMINE PETRUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 la seguente domanda: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, -in via Parte_2 provvisoria e urgente: -fissare con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Istruttore, ai sensi degli artt. 473-bis.14 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c. affinché questi, esperito il tentativo di conciliazione ed accertata l'impossibilità di ricongiungimento, autorizzi i coniugi a vivere separati e, sentite le parti e i loro difensori adotti con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui al combinato disposto degli artt. 473- bis.22 e 473-bis.50 c.p.c. e, per l'effetto: a)disporre che le figlie
ed siano collocate presso l'abitazione della madre, in Pescara alla via dei Sanniti n. 9 , Per_1 Per_2 di proprietà esclusiva della sig.ra , mantenendovi la residenza;
b) disporre Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in Per_2 materia;
c) porre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della moglie e delle figlie pari complessivamente ad € 1.500,00, di cui € 700,00 in favore della moglie ed € 400,00 in favore di ciascuna figlia, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli
Indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico sportive, secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
d) disporre che l'assegno unico universale per le figlie sia ripartito al 50% tra i coniugi, mentre l'indennità di frequenza erogato in favore di sarà riscosso interamente dalla madre, così come i buoni erogati dall'Asl per l'acquisto di Per_2 prodotti senza glutine. -In via definitiva e nel merito: a1) pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale ai sensi dell'art. 473- bis.22 quarto comma c.p.c., con addebito esclusivo al marito per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ai Parte_2 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151, secondo comma c.c.; b1) disporre che le figlie
ed siano collocate presso l'abitazione della madre, in Pescara alla via dei Sanniti n. 9, Per_1 Per_2 mantenendovi la residenza;
c1)disporre l'affidamento condiviso della figlia la quale diventerà Per_2 maggiorenne il 1 Luglio 2024. Le figlie incontreranno il padre quando lo vorranno;
d1) porre a carico di un assegno mensile, a titolo di contributo di mantenimento per la moglie e per le Parte_2 figlie pari complessivamente ad € 1.500,00, di cui € 700,00 per la moglie ed € 400,00 per ciascuna figlia, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della moglie e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico-ricreative per le figlie, secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
e1)disporre che l'assegno unico familiare per le figlie sia riscosso al 50% dai coniugi, mentre l'indennità di frequenza per sia riscosso per intero Per_2
pagina 2 di 14 dalla madre, così come i buoni erogati dalla ASL per l'acquisto dei prodotti senza glutine;
f1)in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
2. A sostegno della domanda di addebito, premetteva la ricorrente di avere contratto matrimonio con il resistente in giovane età, in data 27 ottobre 1996 ad Ortona, unione da cui nascevano le figlie
[...]
( 29.07.2003) e ( 01.07.2006), di aver seguito il Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_4 marito durante i trasferimenti in varie località italiane, per ragioni di servizio, così sacrificando le proprie aspirazioni personali e lavorative, tanto è vero che la disponibilità della ricorrente a rimanere al fianco del coniuge e ad occuparsi della prole durante la vita matrimoniale ha consentito al Parte_2 di lavorare e di rimanere lontano dalla casa familiare per missioni umanitarie, anche all'estero, per lunghi periodi di tempo, riuscendo in tal modo a conseguire il grado di Comandante della Motovedetta della Guardia Costiera. La ricorrente, tuttavia, precisava di avere dovuto tollerare nel corso della convivenza matrimoniale condotte sistematicamente aggressive, prevaricatorie e marcatamente controllanti poste in essere dal coniuge, la cui presenza si era tradotta in un contesto familiare oppressivo, lesivo tanto della dignità personale della moglie quanto dell'equilibrio delle figlie, con specifico riferimento alla minore sovente destinataria di reazioni sanzionatorie – talora di natura Per_2 violenta – in conseguenza dell'emersione di dissenso;
deduceva, altresì, di essere stata costretta, in data
27 maggio 2022 ad abbandonare l'alloggio familiare già messo a disposizione dalla Guardia Costiera al marito, essendosi determinata una condizione di esclusione materiale ed affettiva tale da rendere intollerabile la permanenza presso il domicilio coniugale, e di essersi conseguentemente trasferita, unitamente alle figlie, in un diverso immobile ubicato in Pescara alla via Dei Sanniti n. 9, acquistato con il ricavo della vendita dell'abitazione sita in su di un terreno di proprietà della ricorrente e Per_4 precedentemente adibita a residenza coniugale.
3. Il ricorrente, regolarmente costituito con apposita comparsa, pur aderendo alla chiesta domanda di separazione, contestava i fatti assunti da controparte a sostegno della propria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) affidare congiuntamente la figlia minore 2) collocare pariteticamente Per_2
a settimane alterne, presso le diverse rispettive abitazioni dei due genitori, o, in subordine, in Per_2 caso di collocazione prevalente presso la madre, regolare nella libertà la frequentazione tra ed Per_2 il padre. 3) proseguire la collocazione autonoma e indipendente di in Lecce, con libertà di Per_1 frequentazione di ella coi genitori;
ove tale indipendenza cessasse, si chiede la collocazione paritetica di , a settimane alterne, presso le diverse rispettive abitazioni dei due genitori;
in subordine, in Per_1 caso di collocazione prevalente presso la madre, libertà di frequentazione tra ed il padre. 4) Per_1
Alcuna contribuzione nel rispettivo mantenimento si accordi ai coniugi. 5) disporre, in caso di pagina 3 di 14 collocazione prevalente presso la madre, una contribuzione nel mantenimento di da parte del Per_2 padre che prosegua in euro 300,00 mensili. 6) escludere qualsiasi contribuzione nel mantenimento di
finché la stessa sarà economicamente autonoma;
altrimenti, ed ove ella verrà collocata Per_1 prevalentemente presso la madre, si chiede stabilirsi a carico del padre una contribuzione nel mantenimento di pari ad euro 300,00 mensili. 7) ripartirsi equamente le spese straordinarie Per_1 occorrenti al mantenimento di e . 8) ripartirsi equamente l'assegno unico familiare. 9) Per_2 Per_1 addebitare con ogni consequenziale effetto la separazione alla ricorrente;
10) con vittoria nelle spese di giudizio in caso di avversa soccombenza.”
4. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 22 febbraio 2024, le parti, presenti personalmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano congiuntamente procedersi all'audizione della di loro figlia maggiore , di talché il Presidente differiva la trattazione della Per_1 causa e all'udienza del 11 marzo 2024 si procedeva al suo ascolto.
5. A scioglimento della riserva assunta all'esito della fissata udienza, con ordinanza del 19 marzo 2024, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e così disponeva: “affido condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Per_2
Pescara Via dei Sanniti n.9; -- il padre terrà con sé -- dal venerdì pomeriggio uscita di scuola Per_2 alla domenica sera ore 21,00 cenata, a settimane alterne;
libero diritto di visita paterno durante la settimana, -- durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasquetta, -- le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti, -- dispone che il
[...] versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla , con decorrenza da Parte_2 Controparte_2 novembre 2023, quale contributo al mantenimento delle figlie e della moglie, rispettivamente, sino a maggio 2024, euro 380,00 per euro 150,00 per ed euro 350,00 per la , da giugno Per_2 Per_1 Pt_1
2024, euro 290,00 per ed euro 290,00 per oltre ad euro 300,00 per la , importi Per_2 Per_1 Pt_1 quest'ultimi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza da giugno 2025, oltre le spese straordinarie delle figlie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive delle stesse nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico al 50% tra i genitori”
6. La causa veniva istruita oralmente, in relazione alla richiesta di addebito della separazione al resistente ed all'assegno di mantenimento in favore della moglie e della prole, a mezzo dell'interrogatorio formale delle parti, e dei testi (giurista d'impresa ed amica dei Testimone_1 coniugi), ( fratello della ricorrente), (titolare della gelateria Testimone_2 Testimone_3
pagina 4 di 14 “Bibò”), (legale rappresentante della società Vincent SRL nonché titolare della Testimone_4 pasticceria “Dolcezze Napoletane”), (padre della ricorrente), Testimone_5 Persona_6
(madre della ricorrente) e per il resistente. Testimone_6
7. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 4 luglio 2024, il resistente, accogliendo l'invito del
Presidente, proponeva di definire la vertenza riconoscendo l'importo stabilito con l'ordinanza del
Presidente pari ad euro 880,00 , ma da attribuire per l'intero solo alle figlie e non anche alla ricorrente, rinunciando altresì all'addebito e spese compensate;
parte ricorrente, rifiutando la predetta proposta, insisteva per il riconoscimento di un seppur minimo mantenimento in suo favore, di talché, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 05.11.2024 con termini ex art 473 bis. 28, successivamente differita per l'udienza del 16.01.2025.
8. All'esito della fissata udienza, dopo ampia discussione, le parti addivenivano ad un accordo sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore delle figlie ed Per_1 Per_2 nella misura di € 290,00 mensili ciascuna, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo
Famiglia di Questo Tribunale e A.U.F. quantunque percepito. Nessun accordo interveniva in merito alla richiesta di contributo al mantenimento della ricorrente, così il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 14 maggio 2025, assegnando termini alle parti per precisare le rispettive conclusioni e, all'esito, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
9. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione ed alla richiesta formulata dalla ricorrente in ordine alla corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
10. Come anticipato in narrativa, va dato atto del sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzato all'udienza del 16 gennaio 2024, conforme a quanto già stabilito in sede presidenziale con ordinanza del 19.03.2024, avente ad oggetto la contribuzione al mantenimento delle figlie e - quest'ultima divenuta maggiorenne nelle more del processo – mediante la Per_1 Per_2 corresponsione da parte del padre, dell'importo mensile di € 290,00 mensili in favore di ciascuna di esse, tenuto conto della loro stabile convivenza presso la madre.
Tale intesa, non risultando in contrasto con la disposizione di legge né con i principi generali di diritto, merita di essere recepita.
pagina 5 di 14 11. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
12. Le reciproche domande di addebito si palesano entrambe infondate per le ragioni che seguono.
13. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione in capo al marito, assumendo in seno al proprio atto introduttivo, pag. 3, che egli avesse “avuto atteggiamenti sovente aggressivi, prevaricatori e controllanti nei riguardi della moglie, ma anche delle figlie: in particolare,
l'aggressività del si è rivelata in modo particolarmente evidente nei confronti della figlia Parte_2
che è stata punita anche in maniera violenta ogniqualvolta la ragazza ha “osato contraddire” Per_2 il padre. - In data 27 maggio 2022, la sig.ra è stata letteralmente messa alla porta Parte_1 dal marito, da questi costretta a lasciare l'alloggio messo a disposizione dalla Guardia Costiera, già casa familiare, come si evince dalla messaggististica che si produce. Il sig. , pertanto, dalla Parte_2 fine di maggio 2022 ha acquisito la disponibilità esclusiva dell'alloggio in parola, mentre la sig.ra
si è trasferita unitamente alle figlie in un appartamento ubicato in Pescara alla via Dei Sanniti Pt_1
n. 9, acquistato con il ricavato della vendita dell'appartamento di .” Per_4
14. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cass. civ.
Sez I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394).
15. Orbene, la descrizione degli eventi che avrebbero determinato la fine del matrimonio, in uno con la responsabilità in capo al sig. di avere causato la fine del matrimonio, risulta privo di Parte_2 riscontri.
16. Segnatamente, non è stata fornita la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del sig. ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i Parte_2
pagina 6 di 14 comportamenti addebitati a quest'ultimo e la cessazione della convivenza coniugale. Ed invero, le emergenze istruttorie hanno restituito l'immagine di un rapporto coniugale da tempo deteriorato, in cui la convivenza persisteva unicamente in forma esteriore, priva di condivisione affettiva, progettualità comune ed intimità relazionale, ma altrettanto priva di condotte univocamente qualificabili come violente, oppressive o contrarie ai doveri coniugali.
17. Il quadro coniugale, così delineato, è stato ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, in particolare dalle teste amica di entrambi i coniugi, nonché Testimone_1 pregressa mediatrice a titolo amicale del rapporto coniugale, in quanto professionista esperta in materia, riferiva che la sig.ra , in prossimità del definitivo allontanamento dalla casa coniugale, Pt_1 le confidò di non avere alcun rapporto intimo con il marito, aggiungendo, con evidente sofferenza, di non sopportare neanche il contatto fisico con lo stesso. Così testualmente: “quello che posso dire è che
mi riferì che da circa dieci anni non aveva con il marito rapporti sessuali. Ebbe anche ad CP_2 aggiungere che le dispiaceva tantissimo di ciò, ma non sopportava neppure che lui la toccasse. Ciò mi venne confidato da proprio nel periodo in cui aveva deciso di andare via di casa, circa un anno CP_2
e mezzo fa e che intendeva separarsi. Ribadisco che ebbe a dirmi che le dispiaceva tantissimo, CP_2
Per_ perché sapeva benissimo che è una bravissima persona.; la medesima teste riferiva, altresì, che la ricorrente non condivideva più la camera da letto con il marito: “ mi disse che lei ed il marito CP_2
Per_ dormivano in stanze separate. con e nella stanza di E ciò in quanto CP_2 Per_2 Per_2 CP_2 non sopportava che il marito russasse. Ciò mi deve essere stato riferito diversi anni fa, se non ricordo male poteva essere il 2016, e comunque era una situazione che si protraeva da tempo”, ed ancora la teste riferiva come la ricorrente, per sottrarsi ad una convivenza percepita come opprimente, Tes_1 avesse iniziato a trascorrere buona parte del suo tempo libero fuori casa, tra attività sportive e frequentazioni sociali, sino a quando il marito arrivava a contestarle tali allontanamenti, evidenziando il disfacimento del legame: “Ricordo che mi raccontò che non sopportando più la presenza di CP_2
Per_
, provvedeva a svolgere una vita autonoma tra palestra ed aperitivi con gli amici, uscendo anche Per_ la sera. In una di queste occasioni, le aveva contestato di non potere andare avanti così. Nulla so di relazioni extraconiugali. In quel periodo le parti cercavano di capire il da farsi e se fosse possibile recuperare il rapporto. Preciso che intendeva separarsi e il marito no” (si v. verbale udienza CP_2 del 6.06.2024).
Ulteriore dichiarazione, parimenti significativa, è stata resa dalla teste di parte ricorrente, sig.ra
[...]
madre della , la quale ha confermato la lontananza morale e fisica dei coniugi, Per_6 Pt_1 riferendo che le bambine dormivano regolarmente con la madre, circostanza tollerata e Per_2 Per_1
pagina 7 di 14 condivisa dal marito: “le bambine dormivano con la madre poiché così volevano e a mio genero andava bene così”. (si v. verbale udienza del 6.06.2024).
18. Nel loro complesso, le deposizioni – pur in parte riconducibili a testimonianze de relato parte actoris, convergono nel rappresentare un'unione familiare affievolita e logorata, priva da tempo delle caratteristiche essenziali del vincolo coniugale, senza tuttavia fornire elementi idonei a comprovare la sussistenza di condotte lesive o violente da parte del resistente nei confronti della moglie o, in particolare, della figlia minore Va al riguardo rilevato che quest'ultima non sia stata escussa per Per_2 espressa rinuncia dei coniugi (si v. verbale udienza del 16.05.2024), mentre la figlia , Per_1 regolarmente ascoltata nel corso del procedimento all'udienza del 11.03.2024, non ha reso dichiarazioni tali da rappresentare un contesto domestico connotato da dinamiche di prevaricazione o violenza imputabili alla figura paterna.
19. Appare inoltre significativa, nel quadro delle valutazioni complessive, la circostanza che la ricorrente, ben prima dell'introduzione del presente giudizio, avesse già provveduto all'acquisto di un nuovo immobile sito in Pescara, a conferma della volontà – condivisa anche dalle di loro figlie – di ricostruire altrove un proprio equilibrio abitativo e personale. Tale decisione, lungi dal potersi configurare come effetto di un allontanamento coatto, si inserisce coerentemente nel percorso separativo già avviato dalle parti, pacificamente ammesso dalla sig. nei propri atti difensivi, ed Pt_1 anche attestato dalla scrittura privata sottoscritta dai coniugi in data 11.07. 2022 (si v. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione del resistente), benché priva di valore probatorio, purtuttavia rilevante in chiave di ulteriore elemento di riscontro della crisi coniugale pregressa da parte di entrambe i coniugi.
In ragione delle suesposte considerazioni, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali richiesti.
20. Parimenti deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente il quale, ascrivendo alla ricorrente la violazione dei doveri coniugali, deduceva in capo alla stessa la cessazione della vita affettiva e sessuale sin dall'anno 2012, con un progressivo disinteresse verso la dimensione familiare alimentato da plurimi episodi di infedeltà – taluni recenti, altri ascrivibili alla permanenza dello stesso per motivi lavorativi presso la località di Sarzana - e da ultimo un trasferimento autonomo ed unilaterale della , non concordato, in altra abitazione a Pescara all'indomani dell'episodio Pt_1 occorso in data 27.05.2022.
21. Sul punto, come chiarito dalla Suprema Corte sez. I, 29/04/2024 n.11394 nel richiamare numerosi precedenti, «secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede pagina 8 di 14 l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione».
22. Ebbene, le deduzioni avanzate dal resistente non hanno trovato adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie, atteso che né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, né dalla documentazione versata in atti, emergono elementi tali da comprovare la veridicità delle condotte ascritte alla ricorrente, né tantomeno, a dimostrare che le stesse abbiano inciso causalmente sul deterioramento del rapporto coniugale.
23. In particolare, con riferimento alla cessazione della vita coniugale, la ricorrente, pur contestando l'asserita assenza di intimità sessuale con il marito a far data dal 2012, ha visto la propria versione contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali, in particolare da quella resa dalla teste Testimone_1
(ud. 6.06.2024), la quale ha riferito di essersi sentita confidare dalla ricorrente, nel periodo immediatamente precedente alla separazione di fatto, che da circa dieci anni non vi erano più rapporti sessuali con il coniuge e che, sebbene tale circostanza le provocasse profondo dispiacere “, perché Per_ sapeva benissimo che è una bravissima persona” non tollerava più neppure il contatto fisico con lo stesso, tanto da non condividervi più il letto coniugale, come anche dalla Finizio confermato (si v.
16.05.2025). Ebbene, dalle dette dichiarazioni, lungi dal trasparire una condotta deliberatamente elusiva degli obblighi coniugali, emerge piuttosto la rappresentazione di un legame affettivo svuotato, nel quale l'assenza di vita sessuale costituiva non già la causa, bensì la conseguenza della profonda incompatibilità caratteriale, che ormai da lungo tempo, in uno con la frequente assenza lavorativa del resistente, minava l'equilibrio della coppia.
24. Parimenti, va esclusa la rilevanza della paventata infedeltà della ricorrente, che il resistente ha evocato in via del tutto generica, senza offrire alcun preciso elemento di riscontro, atteso che dal complessivo quadro probatorio non è emersa alcuna circostanza che consenta di ritenere accertata l'esistenza di una relazione extra coniugale della , tantomeno sono stati acquisiti documenti o Pt_1 dichiarazioni idonee a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà.
25. In egual modo, deve ritenersi privo di pregio l'assunto del resistente volto a configurare l'allontanamento della moglie quale gesto unilaterale ed ingiustificato, rilevato che, come evidenziato nella parte motiva che precede, la separazione tra i coniugi si era di fatto consumata all'interno delle mura domestiche ben prima della cessazione della convivenza, e trovava compiuta manifestazione, a pagina 9 di 14 seguito dell'episodio occorso nella sera del 27.05.2022, in una decisione condivisa di intraprendere percorsi separati, tradotta poi nella sottoscrizione da parte di entrambi, di una scrittura privata del
11.7.2022 con cui si definivano, seppur informalmente i termini della separazione di fatto, confermandosi l'allontanamento delle non espressione di una sua scelta unilaterale, ma, al Pt_1 contrario, il naturale esito di un progressivo logoramento del legame coniugale. Pertanto, in considerazione di detti elementi, la scelta della moglie di lasciare l'abitazione familiare deve essere letta come coerente e conseguente rispetto allo stato di crisi già in atto e dunque insuscettibile di assumere valenza ai fini dell'addebito.
26. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, deve respingersi la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal resistente.
27. Proseguendo, l'esame del tribunale scende a valutare gli aspetti economici.
28. Costituisce fatto pacifico la sproporzione reddituale esistente tra le parti, a sfavore della sig.ra
, la quale ha vissuto e vive con le figlie in abitazione acquistata a Pescara Via dei Sanniti con il Pt_1 ricavato della vendita dell'originaria casa familiare, sita in reperendo, dopo la separazione di Per_4 fatto a far data dal 2023, un impiego di cameriera con contratto di lavoro part-time indeterminato presso il bar-pasticceria “Dolcezze Napoletane” della ditta Vincent con uno stipendio, che in base all'ultimo CUD 2024 prodotto, è di netti euro 7.153,00 annue, pari ad euro 596,00 comprensivo di tredicesima, reddito che, pur tenuto conto dell'assenza di spese di affitto (ma connesse spese legate alla proprietà del bene se non altro per tasse e manutenzioni straordinarie) non possono certo definirla allo stato economicamente indipendente.
29. A tanto non è di secondo momento aggiungere che l'intera vita coniugale della donna fosse stata improntata alla dedizione, pressoché esclusiva, alla cura della famiglia, condizione che ha indubbiamente agevolato e reso possibile l'evoluzione professionale del coniuge militare, frequentemente impegnato all'estero per ragioni lavorative.
30. Quanto alla capacità reddituale del , sulla base della documentazione prodotta e richiesta Parte_2 dal Tribunale, si riscontra quanto segue: a) è proprietario di casa ad affittata ad euro 200,00, Per_4 come da unica ricevuta prodotta (ma senza produrre il contratto relativo), sostenendo, invero, controparte che tale affitto si aggirerebbe in realtà, sul diverso importo non provato di euro 350,00 (ed anzi 450,00 in nero), b) ha goduto nell'ultimo triennio, a far data dal deposito del ricorso introduttivo, dei seguenti redditi netti: 2020: euro 37.000,00, 2021: euro 37.000,00, con una media mensile di euro pagina 10 di 14 3.083,00, nel 2022 salito ad euro 41.000,00, pari per quest'ultima annualità ad una media, comprensiva di tredicesima, di euro 3.415,00 mensili c) si prospetta una riduzione del reddito derivante da lavoro
(cfr. la busta paga gennaio 2024 di euro 2.800,00, non prevedendo sia dell'indennità di imbarco, per circa euro 250,00 che l'indennità di missione poiché, secondo quanto disposto in data 12.12.2023 dal
Comando Generale della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, la motovedetta “CP292” sottoposta al comando del resistente non avrebbe più avuto un tale impiego), d) ha la disponibilità di strumento finanziario per euro 14.966,00, ed un saldo conto corrente per euro 16.694,00, e) quanto alla Polizza vita per euro 40.000,00 di cui ha documentato l'esistenza, risulta intestata a , padre Persona_8 del resistente, che vede quali beneficiari i quattro figli dello stesso f) è titolare di un debito derivante da finanziamento acceso presso la banca durante il matrimonio, con un rateo mensile di euro CP_3
400,00.
31. In punto di diritto, con la separazione – a differenza di quanto avviene con il divorzio – il dovere di assistenza materiale rimane attuale essendo, in questa fase, meramente sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, di conseguenza, tanto che il tenore di vita goduto durante il matrimoni costituisce un indice rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non solo per i minori ma anche per il coniuge (Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
8254 del 22 marzo 2023), unitamente all'età della donna, la durata del matrimonio, la criticità occupazionale presente nella regione di residenza.
32. In termini ancora più stringenti, la Suprema Corte si mostra granitica nel sancire che, secondo l'art. 337 ter, comma 4, c.c., come introdotto dall'art. 55 D.lgs. 154 del 2013 “salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando a) le attuali esigenze della prole b) il tenore di vita goduto in costanza del rapporto dei genitori c) i redditi di ciascuno dei genitori d) il tempo trascorso con ciascuno di loro e) la valenza economica dell'accudimento domestico dei genitori… (atteso che ) il minore non può subire pregiudizio per il fatto che i genitori abbiano deciso di non vivere più insieme e pertanto deve considerarsi il tenore di vita che il bambino avrebbe avuto se i genitori avessero continuato a vivere insieme (Corte di Cassazione nella ordinanza n. 10354 del
17.4.2024).
33. La prova della sussistenza dei presupposti utili all'ottenimento dell'assegno in favore del coniuge incombe su chi richiede il mantenimento, intesa come dimostrazione dell'esistenza di una condizione pagina 11 di 14 personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta, fornendone il relativo riscontro.
34. Ebbene, dall'esame delle produzioni documentali, nonché alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie, non sono emerse variazioni significative nella situazione economico-patrimoniale del resistente, diversamente, è stata accertata una evoluzione nella condizione lavorativa della ricorrente, la quale dichiarava nel corso dell'udienza del 16.01.2025, di essere ancora impiegata con contratto part- time a tempo determinato presso la Vincent SRL, pasticceria “Dolcezze Napoletane”, percependo ad oggi uno stipendio di circa € 900,00 netti mensili, a fronte della pregresso importo di € 590,00 circa mensili, all'epoca della proposizione della domanda, circostanza riferita, nel corso dell'istruttoria orale, anche dal teste sig. (legale rappresentante della società Vincent SRL e titolare della Testimone_4 pasticceria “Dolcezze Napoletana” il quale dichiarava: “la sig.ra guadagna circa 1000,00 euro Pt_1 al mese presso la nostra attività con contratto a tempo indeterminato part-time”. (ud. del 4.07.2024).
35. Peraltro, pur tenendo in debita considerazione tale incremento reddituale, non appare da solo sufficiente a colmare la sproporzione economica tra le parti - atteso che il resistente, allo stato, come da quest'ultimo anche dichiarato nel corso dell'udienza del 16.01.2025, percepisce uno stipendio netto di circa € 2.400,00/2.500,00 mensili .
36. Non perfettamente chiara e sfornita di precisi riscontri si pone, invece, la circostanza, inerente l'asserito rifiuto opposto dalla ricorrente alla proposta lavorativa offertale presso la . Sul Parte_3 punto, la ricorrente, all'interrogatorio formale espletato all'udienza del 16.05.2024 dichiarava: “io non ho mai ricevuto offerte di lavoro dalla società Bibò né ho mai avuto con il titolare degli stessi colloqui di lavoro.”, mentre il teste Sig. (titolare della ) riferiva “io proposi a Testimone_3 Parte_3 di far venire la moglie da me per assumerla in quanto cercavo personale. Ricordo che Pt_2 Pt_2 davanti a me chiamò la moglie due/tre volte proponendole questo lavoro, ma trascorsi dieci giorni nessuno venne da me. Io ricordo che la sig.ra disse al telefono che sarebbe passata da me. Io CP_2 stipulo regolari contratti di categoria e quindi lo stipendio si sarebbe aggirato intorno agli 8,50 all'ora pari ad uno stipendio netto mensile di euro 1550,00 comprensivo di tredicesima e quattordicesima. L'orario di lavoro è di quaranta ore settimanali. L'orario è svolto mattino, pomeriggio e sera su turnazione. riferì alla moglie per telefono che lo stipendio sarebbe stato Pt_2 pari all'importo su indicato. Se non ricordo male, ciò è accaduto tra giugno e luglio 2022 in quanto in quel periodo stavo aprendo un'altra attività”. (udienza del 4.07.2024); ed ancora, la madre della pagina 12 di 14 ricorrente sig.ra escussa nel corso della medesima udienza, riferiva al riguardo: Persona_6
“ricordo che mio genero aveva trovato un lavoro a mia figlia presso uno stabilimento balneare tutta la giornata e tornava la sera fradicia di sudore, non riuscendo a stare un po' con le figlie. Allorquando le
è stato offerto il lavoro alla le avrebbero dato di più, ma dovendo lavorare anche la Parte_3 sera, secondo i turni e quindi non ha accettato, non potendo curare le figlie”.
37. Sulla scorta di quanto precede, merita di essere accolta la richiesta di mantenimento della ricorrente, la quale, dopo quasi trent'anni di matrimonio trascorsi in posizione di dipendenza economica, in quanto esclusivamente dedita alla cura della casa e della famiglia, con un menage familiare condiviso col coniuge, ed una ripartizione dei ruoli legata alla natura del lavoro svolto da quest'ultimo, quale militare imbarcato su motovedette della Guardia Costiera (con prima sede in
Liguria (Sarzana) e poi Vasto e Pescara, con diverse missioni all'estero ed in Italia: Grecia,
Pantelleria, , ha solo recentemente intrapreso un percorso di reinserimento Per_9 Per_10 lavorativo, con un reddito che seppur non particolarmente contenuto non è sufficiente a garantirle un'autosufficienza piena e stabile.
38. Peraltro, si rende necessario procedere ad una diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie che, pur dovendo permanere a carico del resistente in ragione della perdurante disparità di condizioni, può essere equamente rideterminato all'attualità nella misura più contenuta di € 220,00, rispetto a quanto liquidato in sede presidenziale, allorquando veniva previsto un assegno di mantenimento pari ad € 290,00, a fronte della percezione di uno stipendio netto mensile pari ad euro 596,00.
38. La parziale reciproca soccombenza delle parti impone una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, Parte_2 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di procedere all'annotazione della Per_4 presente sentenza;
pagina 13 di 14 c) respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra ; Controparte_2
d) respinge la domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta dal sig. Parte_2
[...]
e) dispone che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_2 CP_2
, quale contributo al mantenimento di quest'ultima, euro 220,00 oltre rivalutazione annuale
[...] secondo gli indici Istat;
f) dispone che il sig. versi, in favore delle due figlie, maggiorenni ma non Parte_2 autosufficienti, un assegno mensile pari ad € 290,00 cadauna, così per un importo complessivo pari ad
€ 580,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del
Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate, oltre il 50 % dell'A.U.F..
g) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 14 di 14