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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4049 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv.to Giovanni Parte_1 C.F._1
Tufariello, giusta procura in atti.
Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv.to Federico Antignani
Appellata
E
CP_2
Appellato contumace
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere rimasto Parte_1
coinvolto in un sinistro stradale verificatosi in data 15.05.2014 in NT CE (CE) alle ore 16.00 circa, conveniva in giudizio e la , in qualità, CP_2 CP_1
rispettivamente, di proprietario e conducente del veicolo asseritamente responsabile e di compagnia assicuratrice per la rca del detto veicolo, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali.
L'attore deduceva, invero, che:
-nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio ciclomotore
SH 125 percorrendo ad andatura moderata e tenendo il proprio senso di marcia la via IV
Novembre, veniva urtato violentemente da destra dal veicolo agricolo condotto dal CP_2 che usciva da una strada laterale posta sulla destra e impegnava l'incrocio senza rispettare la precedenza;
-a causa della caduta, aveva riportato lesioni;
-si era recato, perciò, all'Ospedale di Aversa;
-avendo tenuto una condotta di guida diligente, esso attore nulla avrebbe potuto fare per evitare l'evento;
-il era esclusivamente responsabile della causazione del sinistro. CP_2
Precisato, dunque, di aver già rivolto, con r.a.r., richiesta di risarcimento per lesioni personali alla Fata Ass.ni, concludeva chiedendo di: “A. Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Macchina Agricola tg. AY026G, di proprietà del sig. , CP_2 nella causazione del sinistro del qua;
per l'effetto: B. Condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento dei danni per le lesioni personali patite dal sig. , Parte_1 nella misura di €150.000,00, oltre interessi e le spese mediche documentate, od in quella che risulterà all'esito del giudizio, anche alla luce della espletanda ctu medico-legale che sind'ora si chiede disporsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
C. Condannare le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2.Si costituiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva: -la genericità della domanda;
-la connessione, oggettiva e soggettiva, con il giudizio instaurato da nnanzi CP_3 al G. di P. di Aversa – Napoli Nord;
-l'irritualità, improcedibilità e improponibilità della avversa domanda per violazione e disapplicazione del disposto degli artt. 5, l. 57/2001 – 145 e 148, co. 2 e ss., d.lgs. 209/2005.
Nel merito, la società contestava la fondatezza della domanda perché non provata e impugnava, contestando e disconoscendo, quanto prodotto ex adverso.
La compagnia concludeva affinché il giudice: “preliminarmente disponga la riunione del presente giudizio a quello richiamato ut sopra. All'esito, accerti, dichiari e disponga la reiezione della pretesa attrice perché nulla, inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
la riduzione del petitum ex artt. 1227 – 2043 cc, att. 141 e segg. CdA, ovvero all'equo e giusto;
con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del cd morale soggettivo. Vinte le spese, i diritti e gli onorari di causa.”
3.Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio . CP_2
4.Con sentenza n. 2102, pubblicata il 16.10.2020, il tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite, ponendo, invece, quelle di CTU a carico dell'attore.
In motivazione, il giudice deduceva la mancata prova del sinistro così come prospettato. In particolare, il tribunale rilevava la limitata efficacia probatoria del modulo CAI e l'incoerenza della prospettazione del rispetto al quadro istruttorio, data la ritenuta inattendibilità Pt_1
del teste escusso per parte attrice e la contraddittorietà tra quanto dedotto in citazione e la documentazione in atti con riferimento a circostanze decisive del fatto (nella specie, il tipo di veicolo preteso investitore).
5. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante impugna la motivazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante, sotto il profilo probatorio, il modello CAI, anche in virtù del fatto per cui la firma del convenuto ivi apposta non poteva ritenersi da questi tacitamente CP_2
riconosciuta poiché il detto documento non era stato richiamato nella citazione notificata.
Secondo il , il giudice: Pt_1 -avrebbe dovuto attribuire al documento il valore di presunzione iuris tantum della veridicità del suo contenuto, a fronte della quale sarebbe stato onere della compagnia convenuta fornire la prova contraria;
-non avrebbe dovuto attribuire alcuna rilevanza alla mancata menzione del documento nell'atto di citazione, giacché lo stesso non solo era stato ritualmente prodotto all'interno del fascicolo di parte cartaceo depositato in cancelleria, ma era stato anche indicato nella raccomandata a.r. di messa in mora inviata all'assicurazione (e a questa allegato).
Con il secondo motivo, il lamenta l'inidonea valutazione della dichiarazione Pt_1
testimoniale. In particolare, deduce che:
-le imprecisioni delle dichiarazioni testimoniali – valorizzate dal tribunale ai fini della valutazione di inattendibilità – avrebbero dovuto, al contrario, essere considerate conferma della veridicità e genuinità della deposizione;
-l'omessa indicazione del teste nel modulo CAI e nella raccomandata di messa in mora non rappresenta una circostanza decisiva considerato che, per un verso, nel modulo CAI veniva indicata la presenza di “diversi” testi e, per altro verso, l'entrata in vigore della previsione normativa che impone l'indicazione dei testi sin dalla prima richiesta è successiva rispetto alla raccomandata de qua.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui valorizza, ai fini del rigetto della domanda, il contenuto del referto di PS circa la dinamica del fatto per come narrata da esso attore al momento dell'accesso.
Nella specie, il afferma che non avrebbe valore dirimente il fatto per cui, nel detto Pt_1 referto, il veicolo antagonista veniva individuato “un'auto” e non già in una “macchina agricola”, come, invece, prospettato in giudizio: la discrasia potrebbe, invero, derivare da un errore del sanitario o da una confusione mentale dello stesso danneggiato, giustificata dalle condizioni fisiche precarie e dall'accaduto traumatico.
Con il quarto e ultimo motivo, il lamenta l'omessa applicazione, in via residuale, Pt_1 della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, cc.
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo di: “riformare integralmente la Parte_1 sentenza impugnata e, accertati i fatti secondo la ricostruzione narrativa contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità el convenuto nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannare CP_4
lo stesso solidalmente con la compagnia convenuta a risarcire le lesioni riportate nel sinistro dall'appallante nella misura di euro 150.000,00 oltre interessi, spese Parte_1 mediche, ITT, ITP danno biologico, nei limiti di euro 250.000,00. Con vittoria dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
6.Si è costituita la , contestando l'ammissibilità dell'avverso gravame ai Controparte_1
sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc, nonché la sua fondatezza nel merito.
La comparente ha, altresì, spiegato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice, piuttosto che condannare il soccombente al totale Pt_1
rimborso delle spese di lite, le ha integralmente compensate, considerato che, nel caso di specie, non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 cpc.
Ha concluso, dunque, affinché questa Corte: “
1. dichiari e disponga la reiezione dell'avverso appello perché inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto.
2. In accoglimento dell'appello incidentale condanni controparte al pagamento delle spese e competenze di causa di primo e secondo grado.”
7.Ancorché raggiunto da regolare notifica, non è comparso in giudizio , del CP_2
quale va, perciò, dichiarata la contumacia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, sicché la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
I motivi di appello spiegati da risultano tra loro strettamente collegati e, Parte_1
perciò, la Corte ritiene opportuno trattarli in maniera unitaria.
3. È provato che, in NT CE (CE), in data 15.05.2014, si verificò un sinistro che vide coinvolti il motociclo Honda 125 (tg. DK50383) su cui viaggiava l'appellante e la macchina agricola (tg. AY026G) condotta da e assicurata per la rca con la CP_2
compagnia . È provato, altresì, che lo scontro avvenne in via IV Novembre, sulla CP_1
quale procedeva (con direzione Ischitella) lo scooter a bordo del quale vi era il che, Pt_1
nel punto di intersezione con la via Comunale posta sulla destra rispetto al suo senso di marcia, veniva urtato dalla macchina agricola del che proveniva dalla detta strada CP_2 impegnando l'incrocio. A tale convincimento la Corte perviene in virtù di una valutazione complessiva di tutti gli elementi offerti dall'attore, i quali, nel loro insieme, danno forma ad un quadro probatorio omogeneo e coerente.
4. L'accaduto e le sue modalità di verificazione per come narrate da Parte_1 trovano, innanzitutto, conferma nel modulo CAI (prodotto tempestivamente dall'attore in primo grado).
Sul valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, sottoscritto – nel caso di specie – dal solo presunto danneggiante, questa Corte condivide il consolidato orientamento interpretativo secondo cui le stesse, ancorché prive di valore confessorio, costituiscono elemento liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, co. 3, cc. (v. Cass.
25770/2019).
Più recentemente e nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti. (v. Cass. 15431/2023;
29146/2017).
Il documento de quo è sottoscritto dal convenuto (presunto danneggiante) e CP_2 riporta i dettagli principali dell'evento così come prospettati dall'attore: data, ora, luogo, veicoli coinvolti, dinamica (si noti che è contrassegnata la casella relativa alla voce “veniva da una strada laterale”).
La compagnia assicuratrice convenuta non ha fornito alcun elemento utile a sconfessare il contenuto del documento de quo. A tanto, infatti, non bastano le generiche deduzioni contenute negli atti difensivi, le quali si limitano ad evidenziare il limitato valore probatorio dello stesso e la sua inopponibilità nei confronti di essa appellata.
In assenza di una efficace contestazione da parte della e ribadito che il modulo CP_1
costituisce elemento liberamente valutabile dal giudice, questa Corte, allora, non condivide l'opinione del tribunale secondo cui tale documento non sarebbe idoneo a dimostrare il fatto.
Le circostanze ivi riportate, infatti, risultano (salve le doverose precisazioni in punto di ripartizione della responsabilità di cui si dirà) coerenti sia con la prospettazione di parte attrice, sia con quanto riferito dal teste escusso. Tenuto conto di ciò e – si ribadisce – della sottoscrizione (non disconosciuta) del proprietario del veicolo antagonista, non vi sono motivi per non conferire a tale documento quantomeno valore indiziario nel senso della veridicità del suo contenuto.
5. Anche le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice contribuiscono a ritenere provati il sinistro e la sua dinamica.
Il dichiarante, in particolare, ha confermato gli eventi così come narrati da Parte_1 affermando che: “Ad aprile, nel 2015, verso le ore 16.00, mi trovavo a via IV Novembre (…).
Ero in auto (…). Ci precedeva uno scooter a distanza di circa 5-6 metri condotto da una persona munita di casco (…). All'improvviso sbucava un trattore da una stradina non asfaltata posta sulla destra rispetto al nostro senso di marcia. Preciso che la moto procedeva a velocità moderata. Veniva urtata alla parte laterale destra dalla parte anteriore del trattore per poi cadere sul lato sinistro. Dopo la caduta, il conducente della moto lamentava dolore al gomito sinistro. Noi ci fermammo per prestare soccorso e accorsero anche altre persone, tra cui i parenti ai quali lasciai le mie generalità. Non ricordo se vi erano segnali stradali (…). Ricordo che la moto provò ad evitare l'impatto col trattore sterzando verso sinistra, ma senza riuscirci. Il trattore si immise su via IV Novembre senza rallentare.”
Premesso che il danneggiato, nel caso di sinistro con danni a cose e persone, non è obbligato a indicare i nominativi di eventuali testimoni nel momento in cui formula la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa ex art. 148 CdA e premesso, altresì, che non v'è motivo di dubitare della genuinità delle dichiarazioni del teste, occorre evidenziare che lo stesso assisteva al sinistro da una posizione privilegiata (seguiva il ciclomotore dell'attore), sicché era in grado di riferire i fatti con sufficiente chiarezza e puntualità e di confermare integralmente la versione prospettata dall'attore (nonché riportata nel modulo
CAI).
Il primo giudice ha ritenuto il teste inattendibile, valorizzando l'inesattezza delle sue dichiarazioni circa la data dell'evento e le caratteristiche della strada da cui proveniva la macchina agricola del . CP_2
La Corte non condivide questa valutazione e reputa trascurabili queste imprecisioni.
Per un verso, è da ritenersi verosimile che l'inesattezza sulla data (aprile 2015 in luogo del maggio 2014) sia frutto di un errore espositivo e non già della inattendibilità o della compiacenza del teste.
Per altro verso, con riferimento a quanto dichiarato circa la mancanza di asfaltatura nella via Comunale, dalle fotografie contenute nella ctu espletata nel procedimento innanzi al giudice di pace di Napoli Nord (rg n. 6822/16) e acquisita agli atti del primo grado, si evince effettivamente che, nella via in questione, priva di marciapiedi e connotata dalla presenza di vegetazione spontanea ai bordi, la pavimentazione stradale, ancorché presente, è poco rifinita.
Pertanto, le dette circostanze non valgono ad inficiare la complessiva affidabilità del testimone e di quanto da lui dichiarato.
6. Similmente, deve ritenersi trascurabile anche che, da quanto riportato nel verbale di accettazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa, il riferiva Pt_1
“investimento da parte di auto” e non di trattrice agricola. Trattandosi di dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto (il referto indica, come orario di accesso, le 16.39), è verosimile che il danneggiato, trovandosi presumibilmente in uno stato di agitazione dovuto all'evento traumatico, abbia reso un'indicazione generica del mezzo che lo aveva investito.
7. Infine, giova evidenziare che la dinamica così come prospettata dall'attore è stata accertata dalla ctu cinematica espletata nel giudizio instaurato dal proprietario del motociclo innanzi al giudice di pace per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Di seguito, vengono riportati due dei grafici eseguiti dal consulente incaricato per rappresentare la ricostruzione cinematica dell'incidente (pp. 31 e ss. della consulenza in parola)
Sulla possibilità del giudice di merito di attribuire valore probatorio anche alle prove raccolte in un altro processo, si veda, ex multis, Cass. 2947/2023, secondo cui: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)”.
8. Così ricostruita la dinamica del sinistro, del suo verificarsi non può ritenersi responsabile esclusivamente il . Al contrario, il deve essere ritenuto corresponsabile CP_2 Pt_1 dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 cc.
9. In via preliminare occorre precisare che nulla osta all'applicazione, nel presente grado di giudizio, dell'art. 1227, co. 1 cc, e ciò sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente avuto occasione di precisare che: “In quanto attinente al fatto costitutivo, la questione del concorso del fatto colposo del creditore, corrispondente ad un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio anche in appello. Resta però il limite del giudicato interno, nel senso che, se sulla questione vi è una statuizione di primo grado, il giudice di appello può pronunciare se la questione è devoluta con l'appello” (v. Cass. 27258/2024).
È evidente che, avendo il primo giudice rigettato integralmente la domanda per insufficiente prova del fatto, nessuna pronuncia v'è stata sulla eventuale ripartizione della responsabilità in ordine alla causalità materiale, sicché, nel caso di specie, il tema relativo alla condotta di guida negligente del (e, dunque, il fatto colposo del creditore) non è stato esaminato Pt_1
dal tribunale e, pertanto, può essere legittimamente oggetto di valutazione in questa sede.
Da altro punto di vista, occorre notare che l'appellante, con specifico motivo di censura, ha impugnato la pronuncia nella parte in cui il primo giudice non ha applicato la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 cc.
Con tale doglianza, il – seppure in via subordinata – ha devoluto a questa Corte Pt_1 anche il tema della responsabilità. Del resto, la domanda dell'appellante di ripartire la responsabilità in ordine ai fatti in contestazione nella misura del 50% ciascuno certamente consente a questa Corte di procedere ad una diversa distribuzione della responsabilità stessa e, in particolare, ad un'imputazione in capo al – come a breve si dirà – di Pt_1 una percentuale di colpa minore del 50%, secondo il principio per cui “il più contiene il meno”
(così Cass. 9200/2021).
10. E proprio avendo riguardo alla percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro si rende necessaria un ulteriore chiarimento preliminare.
La giurisprudenza di legittimità ha, in varie occasioni, statuito in tema di circolazione stradale che la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cc impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura per ciascuno di essi nel solo caso in cui non ne risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità (di entrambi, o anche di uno solo), e non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (v. Cass. 2739/2002), che la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, cc, per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (v. Cass. 15736/2022), che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v. Cass. 9353/2019).
11. Così delineato il campo di applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, cc, il fatto oggi sottoposto al vaglio di questa Corte non vi è riconducibile. Gli elementi probatori raccolti consentono, infatti, di stabilire con sufficiente grado di certezza non solo le modalità con cui avvenne lo scontro, ma anche l'incidenza causale concorrente delle condotte del e del e la loro (differente) entità. CP_2 Pt_1
12. Fatte queste precisazioni, si ritiene equo imputare al il 60% della responsabilità, CP_2
riconoscendo responsabile il per la residua misura del 40%. Pt_1
13. Dalla collocazione dei danni sul motociclo del si evince che questo, così come Pt_1 dedotto, veniva urtato da destra e, dunque, quando aveva già impegnato l'incrocio.
In particolare, sui danni riportati dal ciclomotore e sulla loro compatibilità con la riferita dinamica, il ctu incaricato nel già richiamato giudizio innanzi dal giudice di pace di Napoli
Nord ha affermato quanto segue: “Il motociclo Honda SH 125 tg. DK50383, oggetto di accertamento tecnico, in rapporto ai danni rappresentati dai rilievi fotografici versati nel fascicolo di causa attorea, facendo ricorso all'attenta analisi con discreta dovizia di particolari e alla attenta disamina, ha consentito allo scrivente di quantificare il danno, nonché di stabilire che tale motociclo ebbe a patire due diversi urti riconducibili al medesimo evento dannoso e concatenati tra loro a brevissimo lasso temporale. Un primo urto, “urto diretto”, intendendo per tale il primario impatto ricevuto nella parte laterale destra dal veicolo del convenuto, con andamento correlato alla applicazione di una forza obliqua, da scontro laterale con direttrice antero/postero con interessamento della carenatura lat. destro, inoltre mostra indicativi danneggiamenti per contatto indiretto, “urto indiretto”, applicato alla parte laterale sinistra, per impatto al suolo, con interessamento alla parte laterale destra, riconducibile al consequenziale scarrocciamento sul manto stradale. (…) Premesso che non avendo sufficienti elementi oggettivi e per motivi sopra già menzionati non mi è stato possibile effettuare l'esame comparativo dei danni riportati dai veicoli in relazione alla dedotta dinamica e tanto meno è stato possibile dare parere certo della compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo in rapporto ai danni dei veicolo coinvolti nel sinistro per cui
è causa, in quanto agli atti di causa manca documentazione fotografica ritraente il veicolo della parte convenuta con danni in atto. Tuttavia, dalle risultanze tecniche acquisite da quanto analizzato e da una attenta analisi della presa visione della documentazione fotografica ritraente il motociclo della parte attorea con danni in atto, concentrando
l'attenzione sulle strutture dei veicoli, sui punti di applicazione degli urti e i loro andamenti, con tutta la possibile tolleranza che potrebbe essere derivata dal movimento, dai carichi e dalle condizioni che i veicoli avevano al momento dell'evento, e l'inclinazione del piano variabile che percorrevano o su cui si trovavano i veicoli al momento della collisione, considerando la psicotecnica del conducente del motociclo, cioè la reazione tecnica umana alla percezione del pericolo, fattore determinante nell'infortunistica stradale, posso valutare che i danni lamentati dalla parte attorea sul motociclo oggetto di causa, verosimilmente possono avere coerenza rispetto alla dinamica così come decritta e riportata negli atti introduttivi del legale attoreo.”
Da ciò si evince che , proveniente dalla via Comunale alla guida della propria CP_2
macchina agricola, si immetteva sulla strada principale senza usare la cautela necessaria in virtù della presenza di un incrocio e senza rispettare il segnale di STOP che, come visibile nelle fotografie contenute nella più volte richiamata ctu cinematica, regolava la precedenza dell'intersezione imponendo a chi proveniva da via Comunale (nel caso, al ) di CP_2
arrestare completamente il veicolo. Il convenuto odierno appellato, contravveniva, dunque, almeno a due norme del Codice della Strada e, in particolare, l'art. 145, commi 1 e 2, a mente “
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.”È di chiara evidenza che, ove la macchina agricola avesse dato la precedenza a destra e, soprattutto, a sinistra così come imposto dal segnale di STOP e, non generale, ove avesse diligentemente atteso che l'incrocio fosse sgombro prima di attraversarlo, l'urto non si sarebbe verificato (e tanto si precisa in ossequio all'orientamento nomofilattico secondo cui, ancorché l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto;
v. Cass.
14885/2019; 5729/2019).
14. Una percentuale di responsabilità – come anticipato, il 40% – deve, però, essere imputata anche al conducente del motociclo Honda SH.
Va ricordato che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. Cass. 21130/2013).
Ancora, va ricordato che, nell'ambito di un sinistro stradale, spetta al danneggiato dare prova non solo della colpa dell'antagonista, ma anche di avere egli stesso osservato le regole di diligenza e di essere, dunque, egli esente da colpa (v. Cass.
15434/2004).
Assume perciò rilevanza il fatto per cui, nel caso che ci occupa, il non abbia fornito Pt_1 sufficiente e convincente prova che egli stesse osservando, al momento dell'impatto, le regole impostegli dal c.d.s. quanto alla velocità da tenere nelle specifiche condizioni (art. 141 CdS).
Alla luce della dinamica del sinistro e alla luce, altresì, del fatto per cui le macchine agricole non raggiungono elevate velocità (al massimo 40 km/h), è presumibile che il ciclomotore stesse viaggiando ad una velocità tale da non consentirgli di evitare l'impatto o, comunque, da non consentire alla macchina agricola di arrestare tempestivamente la propria marcia
(nonostante questa viaggiasse a velocità contenuta). Del resto, la presenza di un'intersezione avrebbe dovuto indurre anche il a tenere una condotta di guida più Pt_1
prudente e a rallentare la propria andatura.
D'altro canto, occorre rilevare che la presenza di un incrocio avrebbe dovuto indurre anche il ad adottare una condotta di guida più prudente. Dalle modalità dello scontro, Pt_1
invece, deve desumersi che lo stesso viaggiasse ad una velocità sostenuta, pure nel momento in cui attraversava l'intersezione, tanto da non riuscire a frenare ovvero ad evitare la macchia agricola che, tuttavia, procedeva lentamente (le macchine agricole, infatti, non possono superare i 40 km/h).
15. In questo modo ricostruite le condotte di guida di e , CP_2 Parte_1
una maggiore percentuale di responsabilità deve essere imputata al primo poiché, sebbene il secondo non abbia dimostrato di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il sinistro, la principale causa dello stesso è da rinvenirsi nella violazione, da parte del , dell'obbligo CP_2
di precedenza.
16. Venendo al quantum del risarcimento, ai fini dell'accertamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal , in primo grado il tribunale ha affidato specifico incarico Pt_1 ad un consulente tecnico, dott. , il quale, nel concludere, ha affermato che: “1) A Per_1
seguito di incidente della strada avvenuto in data 15/05/2014 e secondo la dinamica dello stesso, , nato ad [...] il [...] e residente in [...]
(MO) alla via P. Nenni n. 26, riportò frattura chiusa del processo coronoideo dell'ulna; lussazione chiusa del gomito posteriore;
lussazione posteriore del gomito sin con associato distacco dell'apice della coronoide ulnare omolaterale;
frattura parcellare del capitello radiale a sx. 2) Sussiste nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni dallo stesso riportate. 3)
Vi fu ITT della durata di 20 giorni. 4) Vi fu ITP della durata di 120 (centoventi) giorni, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% durante i primi sessanta, al
50% nei successivi trenta ed al 25% negli ultimi trenta. 5) Sono residuati: esiti di frattura chiusa del processo coronoideo dell'ulna e lussazione chiusa del gomito posteriore;
esiti di lussazione posteriore del gomito sin con associato distacco dell'apice della coronoide ulnare omolaterale;
esiti di frattura parcellare del capitello radiale a sx, che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 17,5% (diciassette virgola cinque per cento)
e pari incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. 6) Lo stato anatomo-funzionale, quale rilevato dall'esame clinico attuale, non è suscettibile di miglioramento o di aggravamento. 7)
Congrua appare l'entità delle spese mediche sostenute (pari ad euro 1815,71), tutte utili e necessarie. 8) Non è presumibile la necessità di ulteriori spese per prestazioni sanitarie con finalità di diagnosi, cure e riabilitazione.”
La Corte ritiene di poter porre tali considerazioni medico-legali a fondamento della propria decisione. Esse risultano, infatti, sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame diretto del periziando. La consulenza, dunque, appare priva di vizi logici e immune da censure (censure che, a ben vedere, non sono state mosse da alcuna delle parti in causa).
Stante l'inapplicabilità della Tabella Unica Nazionale approvata con DPR n. 12 del
13.01.2025 (poiché lo stesso, all'art. 5, co. 1, statuisce che: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”), l'equivalente pecuniario del danno non patrimoniale come sopra quantificato deve essere equitativamente liquidato sulla base delle più recenti tabelle per la liquidazione dei danni non patrimoniali adottate dal tribunale di LA (cui questa Corte suole conformarsi, ritenendole l'insieme di parametri più serio, affidabile e aggiornato tra quelli in astratto utilizzabili ai fini della liquidazione di siffatti pregiudizi).
Facendo, dunque, applicazione dei valori indicati dalle tabelle 2024 per lesioni di tale entità a carico di soggetti dell'età del al momento del sinistro (32 anni e 8 mesi, da Pt_1
considerarsi 33 anni), partendo dal punto base di euro 3.450,98 (non essendo dovuto, nel caso di specie, l'incremento percentuale per sofferenza, non allegata e non provata) deve essere liquidata la somma di euro 49.280,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente.
Con riferimento, invece, al danno da invalidità temporanea, le più recenti tabelle del tribunale di LA indicano quale valore monetario di liquidazione del danno relativo ad un giorno di invalidità temporanea assoluta la somma di euro 84,00 (non essendo dovuta, nel caso di specie, l'ulteriore somma di euro 31,00 per il danno morale, non allegato e non provato). Pertanto, il danno da invalidità temporanea può essere liquidato nella somma di euro 7.350,00 (euro 1.680,00 per 20 gg. ITT;
euro 3.780 per 60 gg. ITP al 75%; euro
1.260,00 per 30 gg. ITP al 50% euro 630,00 per 30 gg. ITP al 25%).
Infine, con riferimento al danno patrimoniale per spese mediche, lo stesso ammonta ad euro
1.815,71.
Tutte le somme sopra calcolate devono essere ridotte nella misura del 40% in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità del danneggiato del 40%.
Pertanto, e sono tenuti, in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2
corrispondere, in favore di euro 33.978,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale (euro 29.568,00 per invalidità permanente + euro 4.410,00 per invalidità temporanea) ed euro 1.089,43 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di euro 35.067,43.
Su tale somma, già calcolata all'attualità, sono dovuti interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Nulla è dovuto, invece, a titolo di interessi compensativi.
Ed infatti, occorre precisare che la categoria degli interessi compensativi rappresenta una modalità di calcolo di una aliquota del danno aquiliano e, in particolare, del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del momento lesivo. Invero, il debitore di una obbligazione di valore è in mora ex re dal giorno dell'illecito (art. 1219, co. 2, n. 1 c.c.) e cagiona al creditore un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla perdita primaria, ossia la perduta possibilità di investire la somma dovutagli a titolo di risarcimento (che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essergli pagata dal giorno dell'illecito) e ricavarne, così, un lucro finanziario. Tuttavia, il legislatore non detta criteri specifici per la stima di tale danno da mora (come accade, invece, per i debiti di valuta, in relazione ai quali il danno da ritardo è quantificato secondo i criteri dettati dall'art. 1224 c.c.). Pertanto, dovendo la stima del danno da mora nelle obbligazioni di valore avvenire necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la giurisprudenza ha adottato il ricorso ad un saggio di interesse come metodo di liquidazione di tale danno (Cass., 15856/2019).
La liquidazione di tali interessi è, dunque, funzionale al pieno ristoro dell'illecito, ristabilendo, a favore del creditore danneggiato, quella posizione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato senza l'illecito e senza che fosse stato frapposto ritardo nel risarcimento. Le
Sezioni Unite della Cassazione (1712/1995) hanno stabilito, infatti, che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie i cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono sia dalla mora che dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c. (Cass.,
27938/2024).
Tuttavia, è pacifica la giurisprudenza (e questa Corte la condivide) secondo cui il ristoro del danno da lucro cessante sub specie di interessi compensativi spetta al creditore danneggiato solo nel caso in cui tale mancato guadagno sia provato dal creditore.
In particolare, in ossequio al principio per cui ad essere risarcibile è il danno – conseguenza e non già il danno – evento, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, ma è onere del creditore allegare e provare, anche in via presuntiva, di avere subito il preteso danno (così Cass. 1111/2020; 18564/2018;
22347/2007; 20591/2004; 12452/2003). Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi unitamente alla rivalutazione monetaria è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (Cass., 12452/2003;
2654/2005 secondo cui: “…gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi compensativi…possono...non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario…, essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso…”). Del resto, anche la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 1995 esige l'allegazione e la prova di detto danno in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (“…tale prova può essere offerta dalla parte
e riconosciuta dal giudice mediante i criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso…”, così Sez. Un., 1712/1995).
In conclusione, solo nel caso in cui il creditore danneggiato alleghi e dimostri che, in concreto, l'equivalente monetario attuale del danno risulti non sufficiente a tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito a causa del ritardato pagamento della somma, il giudice può liquidare in suo favore tale danno, anche sotto forma di interessi,
a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi che, come detto, rappresentano una mera modalità di liquidazione del danno e non già frutti civili del capitale a lui dovuto.
Ebbene, l'appellante non ha soddisfatto il descritto onere allegatorio e probatorio.
La richiesta di liquidazione degli interessi compensativi è stata, invero, formulata in modo generico e senza la deduzione, a suffragio della medesima, di elementi dai quali desumere, anche in via presuntiva, l'effettiva esistenza del danno da ritardo di cui invocavano il ristoro.
Il , infatti, si è limitato a formulare la domanda in sede di conclusioni, chiedendo di Pt_1 condannare le parti convenute “al risarcimento dei danni per lesioni personali patite (…), oltre interessi e le spese mediche documentate (…) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e fino all'effettivo soddisfo.”
Nulla, però, l'appellante ha dimostrato (né, per il vero, dedotto) circa il pregiudizio da mancato guadagno subito a causa del tempo intercorso tra l'illecito e la corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Ciò considerato e data l'inoperatività di automatismi, la domanda di liquidazione degli interessi non può essere accolta. 17. L'appello incidentale proposto dalla società di resta assorbito CP_1 CP_1
dalla riforma della sentenza di primo grado.
18. Ed invero, in ragione della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado, in forza all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
19. La regolazione delle spese deve avvenire alla luce di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo e finale del giudizio.
20.
Considerato che
si trattava di domande articolate in più capi, può pervenirsi alla compensazione delle spese nella misura della 40%, ai sensi dell'art. 92 cpc (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.”, Sez. Unite 2061/2022)
Nel resto (quindi, nella misura del 60%), le spese devono essere sostenute da
[...]
e , in solido tra loro. CP_5 Controparte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia è determinato in ragione del criterio del decisum, quindi alla luce dell'entità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno (euro 35.067,43).
Tenuto conto del valore della controversia, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale e alla corte di appello, il cui valore sia compreso tra euro
26.000,01 a euro 52.000,00.
Per il primo grado, facendo applicazione dei valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore dell'avv.to Giovanni Tufariello (difensore di
, dichiaratosi antistatario) va liquidata, la somma, già ridotta al 60% in Parte_1 virtù della compensazione nella misura del 40%, di euro 2.284,80 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Per il secondo grado, facendo applicazione dei valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore dell'avv.to Giovanni Tufariello (difensore di
, dichiaratosi antistatario) va liquidata, la somma, già ridotta al 60% in Parte_1
virtù della compensazione nella misura del 40%, di euro 2.997,30 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
21. Le spese di CTU medica devono gravare, in via definitiva, per il 40% sull'appellante e per il 60% sugli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) accoglie l'appello promosso da e riforma, per quanto di ragione, la Parte_1 sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2102, pubblicata il 16.10.2020 e per l'effetto
-accerta e dichiara la responsabilità di e di CP_2 Parte_1
rispettivamente nella misura del 60% e del 40%, nella causazione del sinistro stradale del
15.05.2014;
-condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 35.067,43, oltre interessi, Parte_1
come da motivazione;
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 40%;
d) condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese del secondo grado di giudizio nella Parte_1
misura del restante 60%, così liquidate:
-per il primo grado, euro 2.284,80 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv.to Giovanni Tufariello;
-per il secondo grado, euro 2.997,30 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv.to Giovanni
Tufariello; e) pone, in via definitiva, le spese di CTU medica a carico di nella misura Parte_1
del 40% e a carico di e in solido tra loro, CP_2 Controparte_1
nella misura del 60%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini