Sentenza 25 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/2004, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH US UD G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che lo difende unitamente all'avv. ELISABETTA SPONGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA CABOTO 26 TORINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1149/01 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 16/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/11/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo il quale chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza, trattandosi di sentenza del giudice di pace censurata per motivi estranei al giudizio di legittimità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di via Caboto 2 6 in Torino proponeva opposizione avverso il decreto, emesso nei propri confronti, dal Giudice di Pace di Torino, relativo alla ingiunzione di pagamento della somma di lire 1.300.500,oltre lire 21.675, per vidimazione parcella in favore del dottore agronomo UD NC SC per prestazioni eseguite nell'interesse del suddetto Condominio;
a sostegno della opposizione assumeva che, nell'ambito dell'incarico conferito al NC SC dall'amministratore del Condominio, peraltro in assenza di una delibera assembleare, era stato chiesto un parere circa la realizzabilità dell'area verde secondo il programma "Cortili Verdi" ed era stata rappresentata l'esigenza di conoscere il preventivo di spesa;
invece il NC SC aveva fatto pervenire un elaborato di progetto definitivo di sistemazione a verde del cortile condominiale con allegata parcella.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 16.3.2001 il Giudice di Pace adito revocava il menzionato decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza il NC SC ha proposto un ricorso affidato a due motivi;
il Condominio di via Caboto 26 in Torino non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., assume che il giudicante ha revocato il decreto ingiuntivo opposto basandosi su di una eccezione di carenza di legittimazione passiva mai formulata dal Condominio opponente, che ne' in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, ne' successivamente aveva mai negato di aver conferito all'esponente l'incarico professionale, in relazione al quale quest'ultimo aveva preteso il diritto al compenso ed aveva chiesto il provvedimento monitorio.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha spiegato attraverso quali elementi ha ritenuto insussistente una delibera assembleare avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale al NC SC, e comunque ha escluso una legittimazione ad agire dell'amministratore che sicuramente aveva agito in nome del Condominio.
I suddetti motivi, da esaminare contestualmente in quanto connessi, sono infondati.
Le sentenze che, come quelle in esame, sono pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità (ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (cause di valore inferiore a lire 2.000.000) non sono ricorribili per vizi attinenti alla motivazione se non nelle ipotesi in cui questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica;
tali sentenze sono poi impugnabili per Cassazione per violazione di legge soltanto nei casi di inosservanza di norme costituzionali, comunitarie e processuali (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Orbene la sentenza impugnata ha indicato in modo chiaro e logico le ragioni del proprio convincimento in ordine alla impossibilità di ricondurre al Condominio opponente alcun obbligo relativo al pagamento del corrispettivo preteso dal NC SC per l'attività professionale espletata;
in proposito ha rilevato che l'assenza di una delibera assembleare per il conferimento dell'incarico era circostanza nota all'opposto, come emergeva dalla documentazione in atti, aggiungendo che l'amministratore del Condominio in udienza aveva confermato di aver commissionato l'incarico professionale al NC SC in assenza di qualsiasi delibera in proposito;
neppure sussiste il denunciato vizio di extrapetizione, avendo la sentenza impugnata chiarito;
nella parte narrativa, che il Condominio nell'atto di opposizione aveva dedotto che l'amministratore aveva conferito al NC SC l'incarico professionale in questione senza autorizzazione da parte dell'assemblea.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta infondatezza;
non si procede alla pronuncia sulle spese non essendosi l'intimato costituito in tale sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004