Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2024, proposto da società “S.S.D. Trinacria Sport Club a r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ventimiglia e Vittoria Rosa Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego n. 12268 del 18 marzo 2024, notificato in data 19 marzo 2024, con il quale il Comune di San Giovanni La Punta ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di costruire concernente il “ Progetto per la realizzazione di un impianto di esercizio da destinare ad attività sportiva, ricreativa e tempo libero in questa Via Macello n.45, su area individuata in catasto al foglio 5 particelle 648-709-2344-2345-2347 ”, presentato dalla società ricorrente in data 5 ottobre 2022;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, conseguente, ancorché non noto, con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe indicato - con cui il Comune convenuto aveva espresso il diniego di rilascio del permesso di costruire concernente il “ Progetto per la realizzazione di un impianto di esercizio da destinare ad attività sportiva, ricreativa e tempo libero in questa Via Macello n.45, su area individuata in catasto al foglio 5 particelle 648-709-2344-2345-2347 ” - premettendo di aver presentato tale ultima proposta sulla base del certificato di destinazione dell’area, che avrebbe in essa consentito “ la costruzione delle attrezzature d’interesse comune e di uso pubblico secondo le disposizioni delle leggi speciali relative al tipo di attrezzatura ” e, in particolare, “ edifici pubblici a carattere collettivo e sociale e cioè tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, economico, sanitario, religioso, ricreativo, assistenziale ” tra cui anche gli “ impianti sportivi…. ” .
In definitiva, a parere della stessa ricorrente, l’intervento sarebbe stato conforme al Piano Regolatore Comunale vigente, adottato con delibera del Consiglio comunale del 15 ottobre 2019 n. 34 e dichiarato esecutivo con delibera dello stesso Consiglio del 14 aprile 2023 n. 11.
Sottolineava, in proposito, che il progetto avrebbe riguardato un’attrezzatura di interesse collettivo e sarebbe stata qualificabile come opera di urbanizzazione secondaria che avrebbe concorso ad assicurare la dotazione minima ed inderogabile di standards urbanistici e di qualità urbana ed ambientale prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente (artt. 41- 45 e 46 della l. r n.19/2020).
1.1. Esponeva che, a seguito della presentazione del progetto, il Comune, con nota prot. 5161 dell’1febbraio 2023, aveva richiesto (a parere della stessa ricorrente erroneamente, come esposto nel primo dei motivi di ricorso, di seguito illustrati) un parere al Comando dei Vigili del Fuoco di CA, sul presupposto che l’attività in esame sarebbe stata riconducibile a quelle soggette, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, a preventivo parere di sicurezza.
Le criticità emerse a seguito di tale primo passaggio procedurale sarebbero state, comunque, superate mediante la presentazione, da parte della stessa società, di idonea documentazione, che avrebbe provato la mancanza, nel progetto in questione, di tribune per gli spettatori e la previsione di un numero massimo di fruitori inferiore a 76 unità, elementi per cui il parere non sarebbe stato necessario.
Aggiungeva che, congiuntamente, gli uffici competenti del Comune avevano chiesto un parere al Comando di Polizia Municipale, riguardante la viabilità pedonale e veicolare per l’accesso alla struttura.
In relazione a tali valutazioni della Polizia Municipale sarebbe stata concordata, a seguito di un incontro formale tra il tecnico della società ed il comandante dei Vigili Urbani, l’esclusione dell’ingresso pedonale dalla stradella di accesso all’impianto (che sarebbe, dunque, rimasta ad uso esclusivo della percorrenza carrabile) e, quindi, proposta la creazione di un accesso pedonale dal parcheggio pubblico confinante con il lotto, attraverso la zona già pavimentata e attrezzata del parcheggio stesso estesa fino al muro di recinzione.
Comunicata quest’ultima soluzione al settore interessato del Comune di San Giovanni la Punta, quest’ultimo (con nota del 16/5/2023 prot. 21759) aveva ritenuto “ la soluzione progettuale proposta … non bastevole al fine di superare la carenza dei requisiti di sicurezza inerenti l’accesso veicolare e pedonale da parte dell’utenza ”.
Successivamente, come appreso dalla stessa ricorrente tramite accesso agli atti, il Comune aveva convocato una conferenza di servizi tra i Settori dell’Amministrazione interessati che, come, evincibile dal relativo verbale, avrebbe avuto esito meramente interlocutorio, dal momento che nessuno dei funzionari si sarebbe espresso in merito all’oggetto della questione, né positivamente, né negativamente.
Ciò nonostante, proprio sulla base di tale conferenza dei servizi sarebbe stato comunicato il preavviso di diniego, cui aveva fatto seguito il provvedimento di diniego, nella cui motivazione sarebbe stato messo in rilievo che la semplice apertura di un cancello pedonale di larghezza pari a un metro avrebbe potuto comportare un incentivo all’utilizzo del parcheggio comunale da parte degli utenti del centro sportivo, respingendosi, dunque, il progetto per evitare di “ delineare un inconsueto e rilevante precedente ”.
2. Ad opinione della società ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi.
2.1. In primo luogo, affermava che, a norma dell’art. 20 commi 3 e 8, sulla richiesta di permesso di costruire si sarebbe formato il silenzio assenso, in quanto tra la data di presentazione dell’istanza (5 ottobre 2022) e quella di emanazione del provvedimento sarebbe, evidentemente, ampiamente intercorso il termine, superiore previsto nelle predette disposizioni.
Ad opinione della ricorrente l’Amministrazione avrebbe cercato di eludere la predetta disciplina ed i termini in essa previsti, richiedendo, con nota prot. 5161 dell’1 febbraio 2023, il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, tentando di ricondurre il caso specifico nelle eccezioni previste dal comma 8 del predetto art. 20, quando, in realtà l’attività non sarebbe rientrata nelle categorie B O C di cui al D.P..R n. 151/2011 per cui sarebbe stato necessario il parere dei Vigili del Fuoco.
2.2. In secondo luogo, rilevava che l’esame delle richieste del permesso di costruire sarebbero rientrate nelle forme dell’esercizio del potere vincolato, scevro da qualsiasi valutazione discrezionale o di opportunità da parte della pubblica amministrazione.
Anche nel caso in esame l’intervento proposto, come detto, sarebbe stato conforme alla pianificazione urbanistica comunale, costituendo opera di puntuale e diretta attuazione del piano regolatore, in quanto attrezzatura di interesse collettivo ed opera di urbanizzazione secondaria che avrebbe concorso ad assicurare la dotazione minima ed inderogabile degli standards urbanistici e di qualità urbana ed ambientale prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente (artt. 41-45 e 46 L.R n.19/2020).
2.3. La motivazione del provvedimento, in conclusione, non sarebbe stata chiara, in quanto non sarebbe stato comprensibile in cosa sarebbe consistita la “ carenza dei requisiti di accesso in sicurezza della stradella privata su via Macello ” dal momento che, tra l’altro, il Comune, a fronte di una richiesta che sarebbe stata oggettivamente conforme alla normativa edilizia ed urbanistica, non avrebbe provveduto ad indicare le norme di legge asseritamente violate.
2.4. Al contrario, secondo la ricorrente, la soluzione, non approvata dal Comune, di consentire un percorso pedonale separato dal percorso veicolare mediante l’apertura di un varco/cancello pedonale (che, di fatto, non avrebbe alterato la destinazione e la funzione del parcheggio comunale) tra l’area di interesse collettivo del centro polisportivo ed il parcheggio pubblico esistente, sarebbe stata non solo conforme alla normativa urbanistica vigente, ma anche funzionale all’utilizzo ottimale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comune stesso, nonché coerente con i principi fondamentali di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
2.5. Rilevava, inoltre, che l’area di progetto, a seguito della costruzione del parcheggio pubblico di via Macello, sarebbe risultata interclusa da tre lati e con unico accesso diretto sulla via Macello.
Per tali fattispecie l’art. 22 comma 9 del d. lgs. n. 285 del 1992 avrebbe previsto che “ nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche planoaltimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse ”.
Pertanto, secondo la società ricorrente, il Comune, già solo in ottemperanza alla predetta normativa speciale, sarebbe stato tenuto a rilasciare l’autorizzazione per l’accesso, seppur, eventualmente, con opportune condizioni e/o prescrizioni.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio, ma si limitava a depositare documentazione e, in particolare, una relazione degli uffici nella quale venivano ripercorsi ed indicati i diversi passaggi del procedimento che aveva condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati.
5. La società ricorrente, in vista dell’udienza pubblica, depositava una memoria nella quale ribadiva le censure formulate nel ricorso introduttivo, deducendo, in aggiunta a quanto già indicato nel ricorso, che, nella fattispecie, sarebbe emersa anche una violazione anche del principio di imparzialità, in quanto, nello stesso periodo di tempo, il Comune di S. Giovanni La Punta avrebbe rilasciato ad altri soggetti l’” autorizzazione a costruire un centro sportivo molto più grande e con potenziale maggior numero di utenti (per i più numerosi servizi sportivi offerti) ” “ il cui accesso pedonale dalla pubblica via avviene proprio da apertura sulla pubblica piazza per come, peraltro, ipotizzato e previsto anche dalla SDD Trinacria per il proprio progetto ”.
Anche per tali ragioni insisteva nell’affermare l’illegittimità del provvedimento, chiedendone, conseguentemente, l’annullamento.
6. All’udienza del 6 maggio 2025, su richiesta del difensore della parte ricorrente, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
7. La società ricorrente impugna il diniego di rilascio del permesso di costruire espresso dal Comune di S. Giovanni La Punta in relazione ad un progetto da essa presentato per la realizzazione di un impianto sportivo.
Descrive, nella narrativa dei fatti, l ’iter procedimentale, a suo dire caratterizzatosi per la richiesta di pareri non necessari o inutili, che avrebbero, in sostanza, aggravato ingiustificatamente il procedimento – il quale avrebbe avuto, invece, carattere vincolato – comportando l’elusione dei termini procedimentali tassativi, superati i quali si sarebbe invece formato il silenzio assenso. Evidenzia, a prescindere da tale asserita violazione delle regole sulla formazione tacita del provvedimento, l’infondatezza, per un verso, e l’insufficienza, per altro, della motivazione del provvedimento, che si sarebbe incentrata sul parere negativo espresso (nella prima fase del procedimento e successivamente confermato, a seguito di una richiesta di riesame presentata dalla stessa interessata, in sede di conferenza dei servizi) dal Comando di Polizia Municipale in merito alla realizzazione degli accessi alla struttura che, per la peculiare viabilità dell’area, non sarebbero stati compatibili con alcuna forma di ingresso pedonale, neanche quella derivante dalla soluzione proposta, con la richiesta di riesame, dalla stessa parte ricorrente.
8. Delineate, in tali termini sintetici, le principali censure formulate nel ricorso, quest’ultimo deve ritenersi fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
9. Priva di fondamento, in verità, è la tesi secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato invalidamente adottato in quanto sull’istanza presentata si sarebbe precedentemente formato il silenzio assenso.
I termini per l’“accoglimento tacito” dell’istanza sono stati, infatti, legittimamente ed indiscutibilmente interrotti, prima con la presentazione, da parte dell’Amministrazione, di una richiesta di parere ai Vigili del Fuoco, poi con la convocazione della conferenza dei servizi.
Non è, in tal senso, condivisibile la tesi secondo cui tali passaggi del procedimento costituirebbero espedienti dilatori attuati proprio per eludere la maturazione di tale silenzio assenso, dal momento che, considerata la particolare collocazione dell’impianto in un’area, come sottolineato dalla stessa ricorrente, in gran parte interclusa, appare (quanto meno) non irragionevole tanto la richiesta di parere di conformità alle norme di sicurezza rivolta ai Vigili del Fuoco (al di là della sua pertinenza in base alla specifica classificazione di rischio, per caratteristiche e dimensioni, della struttura sportiva da realizzare) quanto, in relazione alla questione dell’individuazione della vie di accesso alla medesima struttura sportiva, l’indizione della conferenza dei servizi con tutti gli organi ed i settori competenti ad esaminare le soluzioni progettuali presentate, primo fra tutti il Comando dei vigili urbani.
10. Priva di fondamento è, altresì, la censura in cui, considerata l’incontestata (almeno a partire dalla nota SUAP del 5 aprile 2022) conformità del manufatto da realizzare alle prescrizioni urbanistiche della zona in tema di destinazione ed utilizzo dell’area, si afferma che il diniego e la sua motivazione sarebbero radicalmente illegittimi in considerazione del carattere vincolato che, al ricorrere delle condizioni di legge, caratterizzerebbe il rilascio del permesso di costruire.
Se, infatti, tale ultimo assunto, in termini generali, è certamente rispondente alla realtà normativa, è altresì necessario tener conto e far riferimento alle peculiarità della fattispecie in esame, nella quale sono emerse, come sopra indicato, particolari problematiche, di fatto dirimenti, relative all’ingresso, specialmente di tipo pedonale, all’area di ubicazione del manufatto.
La questione, posta ragionevolmente alla base del diniego di rilascio del titolo edilizio, comporta l’esplicazione di valutazioni frutto dell’esercizio della discrezionalità tecnica, atteso che sarebbero state prospettabili, ed effettivamente sono state prospettate, per l’accesso all’immobile, diverse soluzioni la cui individuazione ed adottabilità è stata evidentemente effettuata sulla scorta di un giudizio di opportunità tecnico-discrezionale.
In tal senso, non pare risolutivo neanche il richiamo alla normativa del codice della strada relativa al rilascio delle autorizzazioni per l’accesso o la diramazione, in quanto – pur non potendosi ovviamente negare, in linea di principio, il diritto di accesso alla strada pubblica dei fondi interclusi - la specifica norma richiamata non pare, anzitutto, far riferimento al caso in esame, e, comunque, appare legittimo, ed anzi dovuto, il bilanciamento dei vari interessi presenti nella fattispecie, ivi compresi quello di corretta gestione delle aree a parcheggio pubblico e, soprattutto, le esigenze di sicurezza, secondo valutazioni discrezionali e di opportunità che, essendo prive, nell’ipotesi concreta, di profili di palese e macroscopica irragionevolezza o illogicità, non risultano scrutinabili da questo Tribunale.
11. Esaminate, nei sensi riportati, le censure da ritenersi infondate, il ricorso coglie, invece, nel segno, con conseguente accoglimento dello stesso, nella parte in cui mette in rilievo le specifiche carenze istruttorie del procedimento ed il difetto di motivazione del provvedimento riguardo alla questione, da ritenersi, nella fattispecie, dirimente, della viabilità di ingresso all’area di ubicazione della struttura sportiva da realizzare.
A questo proposito, va, infatti, rilevato che il Comando dei Vigli urbani, interessato sul punto, con un proprio primo provvedimento del 21 febbraio 2023 (all. 13 del ricorso introduttivo) aveva espresso parere negativo in relazione alla relative previsioni progettuali, rilevando che la stradella privata di accesso alla via Macello, in ragione delle sue dimensioni, non avrebbe consentito l’accesso pedonale in sicurezza, mentre la realizzazione di un marciapiede nella stessa stradella ne avrebbe comportato una restrizione tale da renderla a senso unico, con la conseguenza, ritenuta inaccettabile, in tale ultimo caso, di congestionare, con il passaggio alternato dei veicoli, il traffico della stessa via Macello.
A fronte di tale primo parere negativo, la ricorrente, che già in precedenza aveva avuto un incontro con il Comando dei Vigili per l’esame della problematica (su cui v. nota prot. 17369/2023, allegato 10 del deposito dell’Amministrazione convenuta) ha formalizzato al SUAP, in data 5 giugno 2023 una “richiesta di riesame” (all. 15 al ricorso introduttivo e all. 14 del deposito documentale dell’Amministrazione) contenente la proposta, indicata nel predetto incontro con i Vigili Urbani, di realizzare un cancello pedonale di m. 1,00 nel marciapiede prospiciente il limitrofo parcheggio della stessa via Macello.
In tale stessa richiesta di riesame si riferisce che lo stesso SUAP, qualche giorno prima, in data 16 maggio 2023, avrebbe fatto riferimento “ all’impossibilità di realizzazione del suddetto cancello pedonale in quanto lo stesso avrebbe avuto interferenze negative in merito alle potenzialità del parcheggio comunale, a quanto pare nato per le esclusive necessità dell’ufficio postale e dell’asilo comunale ”, ma, in contrasto si segnalava giurisprudenza favorevole alla soluzione proposta e si sottolineava che, tra l’altro, che non vi sarebbe stata interferenza né con il parcheggio comunale, essendo la struttura dotata di propria ampia area a parcheggio, né con il flusso veicolare dello stesso parcheggio comunale in quanto il cancello si sarebbe trovato sul marciapiede.
Tuttavia – e qui emerge un primo profilo di contraddittorietà delle determinazioni assunte e di carenza di istruttoria – nella conferenza dei servizi successivamente svoltasi, il rappresentante del SUAP non ha fatto più riferimento a tale ultimo motivo ostativo al rilascio del parere favorevole, riferendosi, invece, a tutt’altra problematica, relativa all’asserito assoggettamento dell’area ad un “ vincolo di viabilità stradale oggetto di possibile espropriazione ”, motivo ritenuto preclusivo rispetto al rilascio del titolo richiesto, ma in realtà disconosciuto, come tale, dagli altri dirigenti intervenuti nella Conferenza.
Decisiva, a rafforzare il giudizio di carenza dell’istruttoria svolta a monte dell’adozione del provvedimento, è la circostanza che, comunque, dal verbale di tale conferenza dei servizi, non risulta che nessuno dei partecipanti si sia soffermato ad esaminare la proposta progettuale della realizzazione del passaggio pedonale presentata dalla ricorrente, in quanto il Comandante della Polizia Locale ha riconfermato, tout court (senza alcuna considerazione aggiuntiva specificamente riferita alla nuova proposta), il parere precedentemente espresso, mentre per quel che attiene alla posizione espressa dal Dirigente dei LL.PP. e dal Dirigente Finanze e Patrimonio è stata affermata la propria incompetenza ad esprimersi su vicende che non avrebbero riguardato questioni di rilevanza pubblica ma solo una stradella privata.
In definitiva, a fronte della disponibilità, manifestata nel primo parere di diniego, ad esaminare una proposta progettuale idonea a superare i rilievi negativi in esso contenuti e della conseguente presentazione, da parte della società, di tale proposta, risulta, contraddittoriamente, che nella conferenza dei servizi appositamente indetta, per l’esame contestuale, da parte dei diversi settori competenti, dell’ipotesi alternativa indicata dalla stessa parte odierna ricorrente, quest’ultima non è stata, in realtà, minimamente presa in esame.
12. Una corrispondente carenza motivazionale si riscontra nel provvedimento adottato all’esito del complesso iter procedimentale sopra descritto.
Infatti, in quest’ultimo si riporta, facendolo proprio, anzitutto il parere espresso, dopo la predetta conferenza dei servizi, dal Responsabile dei Lavori pubblici, il quale, con motivazione contraddittoria e perplessa, per un verso ha ritenuto decisiva la necessità, del tutto genericamente indicata, di non “ delineare un inconsueto e rilevante precedente ”, ritenendo non percorribile, (senza, tuttavia, fornire spiegazione e con uno sforamento evidente delle proprie competenze ) la soluzione di “ consentire accesso dagli spazi pubblici che sia diverso dalla strada pubblica o di uso pubblico ”, pur riconoscendo, in termini evidentemente contradditori con quanto appena riportato, che “ l’apertura dell’accesso sul parcheggio comunale in corrispondenza del marciapiede, non pregiudicherebbe l’attuale assetto del bene sotto l’aspetto fisico … bensì interferirebbe sulla funzione di viabilità su cui questo Settore declina la competenza ”.
Nello stesso provvedimento si indicano i predetti pareri del I settore Polizia Locale e l’ulteriore dell’8 settembre 2023 che, anch’esso in termini assolutamente generici, fa riferimento all’assenza di “ragioni tecniche concernenti la rimodulazione di quanto già espresso da questo Comando ”, senza altro specificare, nonostante la società ricorrente, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego, con nota del 2 agosto 2023, si fosse detta, tra l’altro, disponibile, non solo alla “ cessione volontaria ed a titolo gratuito della strada interna ”, ma anche alla realizzazione di apposito impianto semaforico, finalizzato al transito veicolare esclusivo ed alternato in entrata ed uscita dall’impianto polisportivo, prevedendosi altresì l’arretramento dell’accesso su via Macello al fine di evitare eventuali interferenze con la viabilità pubblica.
Fatto richiamo, invece ai predetti pareri dei propri Settori interni, carenti e contradditori per quanto si è appena illustrato, Il SUAP del Comune di S. Giovanni La Punta ha espresso il diniego di rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente, senza che risulti effettivamente data ragione, con un’adeguata motivazione, della valutazione di inidoneità della soluzione alternativa proposta in sede di riesame dalla stessa ricorrente per risolvere i problemi di accesso alla struttura sulla base della viabilità presente nell’area.
È evidente, pertanto, per tali ragioni, che il provvedimento deve ritenersi illegittimo.
13. Infine, per completezza di esame anche con riferimento alle censure formulate nella memoria depositata dalla società ricorrente in data 5 aprile 2024, in vista dell’udienza pubblica, va evidenziato che, in disparte la dubbia ricevibilità in tale fase conclusiva del giudizio, l’esame della denunciata violazione del principio di imparzialità, in favore di altra ditta esercente analogo impianto sportivo nello stesso territorio comunale, presupporrebbe l’individuazione e la dimostrazione da parte della stessa ricorrente, dell’identità e sostanziale sovrapponibilità delle fattispecie, onere che la stessa non ha soddisfatto nella descrizione delle vicende messe in rilievo.
Anche per tale ragione, oltre che per la considerazione che la parte ben avrebbe potuto soddisfare le proprie esigenze conoscitive mediante il diritto di accesso che non risulta aver esercitato, devono respingersi le istanze istruttorie con cui la parte ricorrente ha richiesto a questo Tribunale di ordinare al Comune convenuto la produzione dell’autorizzazione che sarebbe stata rilasciata alla predetta società per l’apertura di un accesso pedonale e non solo pedonale sulla pubblica piazza con parcheggio.
14. In conclusione, in ragione delle carenze istruttorie indicate e dell’evidenziata carenza motivazionale del provvedimento, il ricorso va accolto ed il provvedimento deve essere annullato, salva l’adozione di ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, emendato dai vizi sopra evidenziati.
15. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO