Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, ConSIliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, ConSIliere riuniti in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 660/2023 del 18/09/2023 del Tribunale di
Savona, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Abbondio Causa, in forza di procura C.F._2 allegata all'atto di appello,
APPELLANTI contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto CP_1 C.F._3
Delfino, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e più opportune;
in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 660 pubblicata il
18/9/2023 resa inter partes dal Tribunale di Savona
- previa declaratoria che la pronuncia di primo grado è affetta da errore di diritto e da violazione di legge nonché da carenza di motivazione, in accoglimento del presente appello
e dei motivi ivi indicati:
A) in via principale, respingere ogni domanda proposta e proponenda dal SI. CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
B) Anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i SIg.ri e Parte_1
, sono in ogni caso proprietari esclusivi dell'aia di cui trattasi indicata Parte_2
1
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi, ivi comprese le spese di CTU”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo accoglimento delle istanze istruttorie reiterate nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, ed in particolare previa escussione dei testi non ancora esaminati su tutti i capitoli di prova diretta di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e sui capitoli di prova contraria dedotti nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c., di seguito trascritti:
a) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
b) In accoglimento del motivo di appello incidentale proposto con il presente atto, dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili di ufficio proposte dai convenuti con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado senza l'osservanza del termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. e, per conseguenza, quelle di cui al capo B) delle conclusioni dell'atto di appello;
c) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la porzione di terreno sita in Stella
– fraz. San Martino confinante a nord-ovest con l'immobile di proprietà dell'attore CP_1
(foglio 27, particella 213), a nord-est con la linea esterna del muro perimetrale
[...] dell'edificio di proprietà dei convenuti (foglio 27, particella 215) e a sud con la particella 755, attualmente raffigurata nella planimetria catastale allegata alla scrittura privata autenticata
19/6/2020 rep. 6216 notaio quale “corte esclusiva” annessa al mappale 215, è di Per_1 proprietà – per quota pari al 50% o in quella meglio vista - del SInor in forza dei CP_1
titoli prodotti in atti;
d) in via subordinata, accertare e dichiarare che il SInor ha ininterrottamente CP_1
esercitato il pubblico e pacifico compossesso a titolo di comproprietà sulla medesima porzione di terreno sin dagli anni '70 del secolo scorso e che pertanto ne è divenuto comproprietario - per quota pari al 50% o in quella meglio vista - per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
e) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i SInori e Parte_1 Parte_2
, in via tra loro solidale o come meglio ritenuto, a cessare immediatamente le
[...] condotte volte ad impedire il parcheggio delle vetture dell'attore e delle conduttrici, con
2 fissazione – in caso di inosservanza – della somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni successiva violazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.;
f) vinte le spese anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28/03/2022, , premesso di essere CP_1
proprietario di un edificio di civile abitazione sito in Stella, con antistante aia, sito in frazione
San Martino civ. 7, censito a catasto a l foglio 27, particella 213, sub 2, 3 e 4 per successione del padre del 1972 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Savona Persona_2
e al fine di sentir accertare e dichiarare la comproprietà Parte_1 Parte_2
al 50% di una porzione di terreno, attualmente rappresentata catastalmente quale pertinenza del fabbricato censito al Foglio 27, particella 215 in comproprietà dei convenuti.
Esponeva che detta porzione di terreno era da tempo immemorabile pertinenza dell'edificio mappale 213, come risultava dai titoli di acquisto dei danti causa dei convenuti e di aver sempre posseduto l'area in comunione, essendo l'unica via di accesso carrabile al proprio immobile. Deduceva che i convenuti, acquistando l'immobile sito nella particella 215 in data
19/6/2020, avevano presentato denuncia di variazione catastale, indicando come proprietà esclusiva l'area di proprietà comune, avendo arbitrariamente inserito nella planimetria catastale dell'edificio acquistato l'aia antistante in precedenza non rappresentata in quanto area comune. In subordine, chiedeva l'accertamento dell'acquisto della proprietà dell'aia in questione per intervenuta usucapione e instava per la condanna alla cessazione delle turbative nel possesso, posto che anche dopo l'emissione da parte del Tribunale di Savona dell'ordinanza di accoglimento del suo ricorso possessorio, i convenuti hanno continuato a parcheggiare i veicoli in modo da rendere difficile l'accesso e l'uscita delle loro vetture e di quelle dei conduttori, con condanna ex art. 614 bis c.p.c. e al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituivano nel giudizio e , chiedendo il rigetto di tutte Parte_1 Parte_2
le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. I convenuti eccepivano, in particolare, che la denuncia di variazione catastale da loro effettuata nel 2020 all'atto di acquisto dell'immobile inserito nella particella 215 aveva solo regolarizzato la situazione di fatto dell'aia di loro proprietà. In via riconvenzionale, e Parte_1 Parte_2 chiedevano di essere in ogni caso dichiarati proprietari esclusivi dell'area.
Licenziata CTU descrittiva dell'aia e assunte prove testimoniali, il Tribunale con la sentenza gravata accoglieva la domanda di , accertando la comproprietà (per quote pari CP_1 al 50%) della porzione di terreno sita in Stella, “confinante a nord-ovest con l'immobile di
3 proprietà dell'attore (foglio 27, particella 213), a nord-est con la linea esterna CP_1 del muro perimetrale dell'edificio di proprietà dei convenuti (foglio 27, particella 215) e a sud con la particella 755, attualmente raffigurata nella planimetria catastale allegata alla scrittura privata autenticata 19/6/2020 rep. 6216 notaio quale “corte esclusiva” annessa al Per_1 mappale 215” (sentenza pag. 6). In accoglimento della domanda attorea, condannava, altresì, i convenuti a consentire il passaggio e il parcheggio delle vetture dell'attore sull'area oggetto di causa, determinando una somma pari a euro 300,00 per ogni inosservanza di tale obbligo ex art. 614 bis c.p.c.. Il Tribunale, quindi, poneva le spese di CTU a carico dei convenuti, i quali erano altresì condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore. Affermava il primo giudice che la domanda fosse fondata in quanto la ricostruzione dell'assetto proprietario effettuata dall'attore trovava conferma nei rogiti notarili prodotti;
inoltre, dalle testimonianze assunte era emersa la prova dell'uso dell'area da parte di . Concludeva che la denuncia di variazione catastale effettuata da CP_1 Parte_1
e integrava un atto arbitrario in quanto contrastante con i
[...] Parte_2
contenuto degli atti di trasferimento del bene quali trascritti nei registri immobiliari. Infondata, quindi, veniva ritenuta l'eccezione di usucapione svolta dai convenuti, che venivano condannati a consentire il passaggio ed il parcheggio delle vetture dell'attore e delle conduttrici, determinando ai sensi dell'art. 614 c.p.c. la somma di euro 300,00 per ogni inosservanza.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello e , Parte_1 Parte_2 instando per l'integrale riforma della stessa, formulando le conclusioni di cui in epigrafe ed articolando i motivi di appello di seguito indicati.
Si è costituito nel giudizio di appello , preliminarmente eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. ed anche via incidentale delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, in quanto tardivamente proposte da e nel giudizio di primo grado. L'appellato ha chiesto, Parte_1 Parte_2
quindi, il rigetto del gravame proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, con ordinanza del 20/03/2024 ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con tale ordinanza, è stata fissata anche udienza di rimessione della causa in decisione per l'udienza cartolare del 3/12/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello art. 342 c.p.c. è infondata.
4 La giurisprudenza afferma “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. 13535/18).
Inoltre, “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
(Cass. 7675/19).
Nel caso di specie, sono chiaramente comprensibili quali sono le parti censurate, sulla base del confronto tra l'atto di appello e la sentenza. Analogamente, sono chiare le conseguenze derivanti dalle censure proposte dall'appellante sull'esito del giudizio.
Nel merito,
1.Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata interpretazione da parte del Tribunale degli atti di acquisto dei loro danti causa, e la infondatezza della domanda attorea. Il
Tribunale sarebbe incorso in un evidente errore di lettura e/o interpretazione degli atti di provenienza come risulta dalla scarna motivazione resa a pag. 4 della sentenza (righi da 10
a 24), in cui tenta di dar conto della propria decisione limitandosi a richiamare in tutti gli atti, quale confine del mappale 215, “l'aia comune con Signori e con il venditore” Persona_2 omettendo di considerare tutti gli altri elementi utili indicati al fine di accertare l'effettiva proprietà dell'area in questione, perché è vero che tra i confini c'è sempre l'aia comune, ma non si tratta dei confini della sola casa (come si evince leggendo la sentenza) ma si tratta dei confini della casa con annessa aia. Dall'esame degli atti emerge che la titolarità di casa e terreno in capo ai SIg.ri e deriva da una salda e fondata continuità Pt_1 Pt_2
delle trascrizioni che risale a ben oltre il ventennio, e addirittura si fonda su titoli risalenti ad
5 oltre 50 anni fa. Consegue che dall'attenta lettura degli atti notarili emerge evidente la proprietà esclusiva dell'area in discussione.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della motivazione della sentenza con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie. il Tribunale – affermano
- ha corroborato la tesi della comproprietà dell'area in questione in capo al , sulla base CP_1
delle dichiarazioni testimoniali che avrebbero confermato che il medesimo avrebbe sempre utilizzato l'area esercitandovi tutte le facoltà tipiche del diritto di proprietà. Il Tribunale tuttavia avrebbe omesso qualsiasi esame e conseguente pronuncia in ordine alle altre testimonianze rilasciate dai testi comparsi, limitandosi ad affermare che non avrebbe trovato conferma “l'eccezione dei convenuti, secondo cui all'attore sarebbe stato negli anni consentito di utilizzare l'area per mero spirito di cortesia e tolleranza degli esclusivi proprietari”. I conduttori di hanno univocamente riferito di aver talvolta CP_1 parcheggiato nell'aia ma sempre dietro approvazione del D'Antoni fondata su cortesia e tolleranza.
3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale, senza alcuna motivazione, ha rigettato la domanda riconvenzionale da loro proposta in primo grado di accertamento dell'avvenuta usucapione dell'area. Affermano che, a partire dall'atto a rogito notaio del 13/10/1965 nr. 32797 di Rep. con il quale il Per_3
SI. ebbe a cedere la proprietà alla SI.ra , è sicuramente Controparte_2 Controparte_3 maturato in loro favore l'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis comma 2 c.c. o dell'art. 1159
c.c.. Dall'istruttoria non era emerso un possesso ultraventennale valido in capo a CP_1
idoneo a usucapire il 50% dell'area oggetto di controversia.
[...]
3.1 Gli appellanti contestano l'erroneità della condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento della somma di euro 300,00 per ogni inosservanza dell'obbligo di consentire il passaggio, poiché il passaggio carrabile e pedonale non è mai stato in contestazione e non è mai stato impedito. La misura della condanna ex art. 614 bis c.p.c., oltre che ingiusta, è anche sproporzionata, manifestamente iniqua ed abnorme pertanto, gli appellanti ne chiedono la revoca. L'unica foto rappresentativa della moto di traverso era stata occasionata dall'effettuazione di riparazioni al mezzo.
4. Con il quarto motivo di appello, e instano per la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza del Tribunale con riferimento alla statuizione delle spese di lite, in ogni caso liquidate in misura eccessiva in violazione dell'art. 15 c.p.c..
***
6 MOTIVO 1. Sostiene l'appellante che l'aia comune rivendicata dal e accertata come CP_1
tale dal Tribunale non sia quella individuata dalle fotografie prodotte dal predetto attore (doc.
9) e descritta dal CTU nella prima fotografia allegata alla consulenza, ma sia invece quella posta immediatamente a sinistra dell'aia oggetto di causa, posta nel mappale 213 immediatamente confinante con il mappale 215 che il CTU descrive a pag. 8 rigo 10 “.. porzione di piazzale ricadente sul mappale 213”.
Tale assunto non può essere condiviso.
A sostegno del suo assunto l'originario attore ha indicato gli atti di provenienza CP_1 relativi all'immobile di cui al mappale 215 dei danti causa degli originari convenuti, attuali appellanti . Controparte_4
Il primo di tali atti ritualmente prodotti è la compravendita a rogito Notaio del Persona_4
26 febbraio 1963, Rep. 19166 con il quale vendeva a (prod. Persona_5 Controparte_2
6 del fascicolo di I grado dell'attore):
“a) porzione di fabbricato rurale (...) con adiacente aia in comune con Signor e Persona_2
col Venditore. Confini della porzione di casa: aia comune predetta, e il venditore Persona_2
(...)”. A catasto F.27 mappale 215/a fabbricato rurale di mq 145;
“b) piccolo reliquato di terreno sito ove sopra, a confini: aia comune, strada mulattiera, Per_2
e il venditore.” A catasto F.27 mappale 216/b seminativo arborato di mq 68
[...]
Con successivo atto di compravendita a rogito stesso Notaio del 16 ottobre Persona_4
1965, Rep. 32797, vendeva a in Controparte_2 Controparte_3 Per_6
-porzione di fabbricato rurale con adiacente aia (…). Confini: aia comune con i SInori Per_5
e strada mulattiera, e il venditore. A catasto F. 27 n. 215/a
[...] Per_2 Persona_2
fabbricato rurale mq. 145;
“n. 216/b seminativo arborato mq. 68”.
Successivamente con atto di compravendita autenticata dal notaio di Persona_7
Sestri Levante in data 31 maggio 1971, la predetta in vendeva ai Controparte_3 Per_6
Signori , e che comperavano per Persona_8 Controparte_5 Controparte_6
1/3 ciascuno quanto in oggetto, nella sua originaria consistenza porzione di fabbricato rurale con adiacente aia (...) a confini: aia comune con i Signori e strada Persona_5 Per_2 mulattiera, e (…). Persona_2 Controparte_2
Come emerge chiaramente dal primo atto, l'aia di cui si discute è chiaramente indicata quale confine del muro esterno del fabbricato distinto dalla particella 215 e definita “aia comune”.
Il primo di tali atti, in cui figura parte venditrice lo zio dell'attore, , contiene Persona_5 anche la precisazione che l'adiacente aia è “in comune col SInor e col Persona_2
7 venditore”, oltre che confinante con la porzione di casa venduta (mapp. 215 a). Parimenti
l'atto di vendita del 1971 precisa che l'immobile compravenduto confina con “aia comune con i SInori e . L'area, peraltro, come emerge dalle fotografie prodotte Persona_5 Per_2
e allegate alla CTU, costituisce via di accesso carrabile all'immobile di proprietà dell'attore.
La circostanza che gli atti di acquisto dei danti causa degli appellanti successivi a quello del
1963, ossia l'atto del 1965 e quello del 1971, siano in proposito meno precisi, indicando nell'oggetto della compravendita “adiacente aia” è irrilevante in quanto , Controparte_2 acquirente dell'immobile e del terreno da , non poteva validamente vendere Persona_5 all'acquirente un immobile di consistenza diversa e maggiore rispetto a Controparte_3 quello acquistato. E ciò vale, ovviamente, anche per la vendita da quest'ultima ai danti causa dei convenuti, attuali appellanti.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale l'aia in comune con Controparte_7
è quella confinante con i muri perimetrali del fabbricato distinto dalla particella 215 (Confini della porzione di casa: aia comune predetta, atto del 26/2/1963).
Non può, quindi, essere condiviso l'assunto della parte appellante che detta aia coincida con il “piccolo reliquato di terreno” censito alla particella 216/b di mq. 68, in quanto nell'atto di vendita 26/2/1963 la predetta aia comune è nettamente distinta dalla particella 216/b, con la quale confina e nello stesso atto non è menzionata alcuna aia diversa da quella comune con i SInori (zio e padre dell'attore). CP_1
Il fatto che nell'atto di “cessione di quota in comproprietà” del 4/11/1957 Not. Persona_9
– già proprietario per quota pari al 50% - aveva acquistato l'altra metà
[...] dell'immobile di cui mapp. 213 dal fratello e che in tale atto l'aia comune non sia Per_5
stata menzionata non ha valore nel senso indicato dalla parte appellante, ma è segno del fatto che i fratelli hanno inteso che la medesima rimanesse in comproprietà Per_2 Per_5 tra di loro, e come emerge dal fatto che con il primo atto del 1963 di vendita dell'immobile di cui al mappale 215a ha espressamente indicato tra i confini del fabbricato Persona_5 rurale venduto al l'aia in comune. CP_2
Non possono essere prese in considerazioni le affermazioni contenute nelle note di replica della parte appellante, asseritamente riproduttive di una relazione notarile, in quanto tardive, sottratte al contraddittorio, e quindi inammissibili.
MOTIVO 2. Il secondo motivo è da ritenersi assorbito, posto che il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento della comproprietà dell'aia in questione sulla base dei titoli di proprietà, mentre il riferimento al fatto che, sulla base dei testi, il ha sempre utilizzato CP_1
l'area esercitandovi tutte le facoltà tipiche del diritto di proprietà è stata effettuato dal
8 Tribunale quale elemento di “riscontro” all'esercizio del godimento correlato alla comproprietà per titoli.
MOTIVO 3. Il motivo è infondato, dovendo sul punto essere accolto l'appello incidentale della parte appellata. L'eccezione di usucapione svolta dai convenuti è stata proposta con la comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata il giorno di sabato 2/7/2022, mentre il termine per la costituzione tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c. era già scaduto il giorno precedente in relazione all'udienza del 22 luglio 2022.
Come affermato dalla Corte Suprema in più occasioni (cfr. Cass. n. 2512/2020 v. Cass. sentenza n. 14767 del 30/06/2014; n. 21335 del 14/09/2017) : "il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo p-Incì del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le eSIenze garantite dalla previsione del termine medesimo". Deriva da ciò che, qualora come nel caso di specie, il termine ( a ritroso) di costituzione del convenuto nel processo di lavoro ex art 416 c.p.c.
(dieci giorni prima dell'udienza), scada nella giornata di sabato tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo;
talchè la memoria di costituzione depositata in cancelleria nella stessa giornata del sabato deve ritenersi tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato.”
Tali principi sono applicabili anche al termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c..
Ne consegue che l'eccezione non può essere esaminata in quanto tardiva (cfr. in tal senso
Cass. n. 25107/2023 per cui “Deve, inoltre, rammentarsi che l'eccezione di usucapione rientra fra quelle di merito, non rilevabili d'ufficio, da proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, giusta il disposto dell'art. 167, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente vertenza, introdotta nell'anno 2009 (cfr. Cass. n. 10206/2015 con riferimento al regime anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del
9 2005, nel quale era possibile sollevare detta eccezione entro il termine perentorio di cui all'abrogato comma 2 dell'art. 180 c.p.c.”)”; cfr. in tal senso anche Cass. n. 18108/2024.
MOTIVO 3.1 Con altro motivo parte appellante lamenta che la misura coercitiva non è in alcun modo giustificata. Premesso che mai – afferma - gli odierni appellanti hanno impedito il passaggio al al fine di recarsi presso i suoi immobili, passaggio carraio e pedonale CP_1
che non è in contestazione, la condanna irrogata dal Tribunale è del tutto ingiusta e gravatoria. Inoltre, lo stesso importo di € 300 è del tutto sproporzionato. L'unica foto in cui
è ritratta la moto di traverso è perché il stava effettuando la manutenzione del Pt_1
mezzo come dimostra il fatto che anche la portiera del suo furgoncino bianco posto subito dietro era aperta. Le foto quindi non fanno altro che documentare la pretestuosità di controparte che non si è fatta scrupolo di scattare foto ad arte per tentare di screditare e mettere in cattiva luce gli odierni appellanti, e appaiono in ogni caso assolutamente carenti da un punto di vista probatorio per poter giustificare l'adozione della misura.
Il motivo ad avviso della Corte è fondato solo nella parte in cui lamenta l'eccessività del quantum della misura coercitiva.
Infatti, con riferimento alla sua applicazione da parte del Tribunale, in primo luogo dalla produzione della foto n. 19 di parte appellante, esplicativa delle lamentate turbative e dalla deposizione di emerge che gli originari convenuti, parcheggiando i loro mezzi Testimone_1 sull'aia comune, hanno posto in essere comportamenti di ostacolo al diritto di pari parcheggio dell'appellato, nonché all'agevole accesso all'immobile. Si ravvisano quindi i presupposti, già ritenuti sussistenti dal Tribunale per l'applicazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c.
In ordine all'entità della somma oggetto della condanna ex art. 614 bis c.p.c., il motivo, come sopra anticipato, è fondato.
La misura coercitiva in questione non ha una funzione risarcitoria, ma solo compulsoria, mirando a coartare l'adempimento e l'esecuzione spontanea della condanna o dell'inibitoria e a rafforzare l'efficacia del provvedimento di condanna stesso, sanzionando l'obbligato in caso di ritardo o violazione di detto precetto. Essa, è, infatti, finalizzata a tutelare i diritti correlati agli obblighi di fare e/o di non fare. L'art. 614-bis c.p.c. prevede che giudice deve tenere conto “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, e tenuto conto degli interessi in gioco nella presente vertenza, inerente la violazione di diritti reali, ma non investenti diritti personalissimi della persona (come ad esempio della violazione del diritto alla salute), la
10 somma valutata dal primo giudice appare eccessiva, ritenendo congrua la Corte la minor somma di euro 100,00 per ogni inosservanza dell'obbligo.
MOTIVO 4. Infine, parte appellante lamenta che il Tribunale di Savona ha condannato gli odierni appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 883,78 per esborsi ed € 7.610,00 per compensi al difensore oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge, ritenendo la causa di valore indeterminabile applicando i parametri medi. Afferma che tale liquidazione non ha ragion d'essere e merita di essere riformata dal momento che quella in oggetto non può essere considerata una controversia dal valore indeterminabile. L'art. 15 c.p.c. prevede i seguenti criteri per la determinazione del valore delle cause relative ai beni immobili: “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; [...].
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale
o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.”.
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini che seguono. Pur non potendosi prendere come riferimento il reddito dominicale indicato da parte appellante, relativo al piccolo reliquato non riferentesi all'aia di cui è causa ( indicato in atti come censito: F.27 mappale
216/b seminativo arborato di mq 68 con reddito dominicale indicato in Lire 1,90), tuttavia la
Corte osserva che pur, in mancanza di prova in ordine al reddito dominicale dell'aia di cui è causa, il valore della causa può essere individuato in quello, inferiore rispetto a quello considerato dal Tribunale, da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00. La Corte intende qui richiamare quanto affermato dalla Corte Suprema in più occasioni (e da ultimo con Cass. N.
968/2022) per cui: “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, prevede, al comma 6: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro
26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00″. La previsione va intesa, conformemente alla sua lettera, nel senso che, ove la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro
11 260.000,00, come disposto dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. n.
22330/2020; n. 4844/2019; n. 24076/2019)”… “L'inciso di regola contenuto nella disposizione – non sembra affatto stabilire – già sul piano letterale – un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il SInificato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
“all'oggetto e alla complessità della controversia” (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.). Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra
Euro 5201,00-26000,00 (cfr., in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce
– dunque – al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) (…)” (Cass. n. 38466/2021).
Le spese di lite, quindi, possono essere liquidate secondo il predetto scaglione, tenuto conto del modesto valore dell'aia in comproprietà.
In tal senso, quindi, vanno rideterminate le spese di lite del primo grado di giudizio, che rimangono tuttavia a carico integralmente della parte appellante, in ragione della sostanziale soccombenza. Anche le spese di appello gravano sulla parte appellante, sostanzialmente soccombente, secondo il medesimo scaglione, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 660/2023 del
18/09/2023 del Tribunale di Savona, così decide:
-in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina l'importo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni inosservanza all'obbligo di cui al punto 2 della sentenza impugnata, nella minor somma di euro 100,00;
-ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dal Tribunale ai convenuti, attuali appellanti, e ed in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
nella minor somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
[...]
12 -respinge nel resto l'appello e per l'effetto conferma (nel resto) la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite di questo grado del giudizio in favore dell'appellato , che liquida in euro CP_1
3.900,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 9/12/2024
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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