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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2007/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 , trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da
, ), nella qualità di rappresentante legale p.t. della Parte_1 C.F._1 società (P. IVA ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Giuseppe Forcione, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso via Vittorio Veneto n. 64;
OPPONENTE
e
, ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Parte_1 C.F._1
Iannetta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.11.22, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso via Vittorio Veneto n. 64;
OPPONENTE nei confronti di
E ), CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3 rappresentatati e difesi dall'Avv. Alessandro Buccilli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Ariccia (RM), Largo Savelli 144;
OPPOSTI
Oggetto: pagamento del corrispettivo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025;
FATTO E DIRITTO
1 in proprio e quale legale rappresentante della ha proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il d.i. n. 106/2022 emesso in favore degli opposti per la somma di € 8516,00 oltre spese deducendo che tale somma era stata azionata per canoni scaduti e a scadere sino al rilascio dell'immobile concesso in locazione con il contratto registrato in data 1.3.2017; che tale contratto indicava in € 1800 il canone mensile;
che si eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo al Parte_1 in proprio;
che infatti quest'ultimo era intervenuto nel contratto di locazione non in proprio ma quale legale rappresentante della società opponente;
che il locatore poteva intimare lo sfratto al conduttore e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione dei canoni scaduti a mente del disposto dell'art. 658 c.p.c.; che tale procedimento era stato violato da parte opposta;
che infatti in data 2.5.18 era stata emessa la sola convalida di sfratto ma non il decreto ingiuntivo;
che il motivo alla rinuncia della domanda monitoria era da ricondurre all'adempimento da parte della società opponente all'obbligo di corrispondere il canone;
che in ogni caso con la pronuncia dell'ordinanza del 2.5.18 il procedimento di convalida di sfratto doveva ritenersi chiuso e definito;
che a distanza di 4 anni, parte opposta aveva agito in via monitoria;
che illegittima era stata la concessione della provvisoria esecutività al d.i. nella parte in cui il credito si fondava sulle spese di registrazione del contratto;
che il ricorso monitorio era poi generica mancando l'indicazione dei requisiti minimi ex art. 125 e 638 c.p.c.; che non erano indicate le mensilità non corrisposte;
che la domanda era infondata nel merito;
che gli opposti erano stati condannati con sentenza n. 2234/2021 alla ripetizione in favore delle odierne parti opponente della somma di € 3800,00 versata a titolo di deposito cauzionale;
che in tale giudizio gli odierni opposti avevano denunciato una morosità di € 12600, pari a 12 mensilità mentre nell'odierno procedimento di soli € 9516,00; che parte opponente aveva saldato tutti canoni , come da documentazione allegata in atti.
Per questi motivi
hanno chiesto di revocare il d.i. opposto e rigettare la domanda monitoria formulata da parte opposta, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si sono costituti gli opposti indicati in epigrafe deducendo che il rapporto posto a fondamento del credito era costituito da un contratto di locazione ad uso commerciale;
che gli opposti avevano agito nel procedimento n. R.G. 2612/2018 al fine di ottenere la convalida dello sfratto degli opponenti per morosità; che la domanda proposta era stata accolta e il Giudice aveva emesso ordinanza di convalida fisando per l'esecuzione la data del 3.6.2018; che tuttavia il conduttore aveva rilasciato l'immobile, libero da cose e persone, solo in data 28.9.2018; che i conduttori avevano danneggiato diversi parti della proprietà e avevano eseguito, senza l'autorizzazione di parte locatrice, diverse modifiche all'immobile che avevano causato danni con decremento del valore dell'immobile; che in particolare parte conduttrice aveva imbrattato di bianco i mattoni che costituivano l'arco posto all'interno del locale;
che per la ripulitura di detti mattoni era necessaria la somma di € 4500 tra manodopera specializzata e materiali;
che il restauro era complesso in ragione della delicatezza dei mattoni presenti;
che durante le operazioni di
2 liberazione dell'immobile, parte convenuta aveva danneggiato l'impianto elettrico (punti luce e prese/frutti a muro) e un tratto della conduttura idraulica;
che per il relativo ripristino era necessaria la somma di € 500; che, nonostante le richieste, i conduttori non avevano corrisposto l'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.; che sussisteva la legittimazione passiva di in quanto il Parte_1 contratto era stato sottoscritto ed intestato a quest'ultimo e a che questi ultimi avevano Controparte_3 sottoscritto il contratto in proprio e non quali legali rappresentati della società opponente;
che la procura allegata all'opposizione era nulla in quanto conferita da due soggetti in conflitto tra loro ossia da due debitori solidali con difese non omogenee;
che era evidente che il quale debitore solidale, aveva Pt_1 un interesse contrario a quello portato dalla società opponente;
che parte opposta nel procedimento di convalida per sfratto aveva chiesto sia l'emissione di ordinanza di rilascio sia la condanna al pagamento dei canoni scaduti e non pagati fino alla riconsegna pari ad € 5160,00; che il giudice aveva solo emesso ordinanza di rilascio con liquidazione delle spese di lite;
che pertanto gli opposti, visto il perdurare della morosità e il tardivo rilascio del bene (eseguito 4 mesi dopo il termine fissato nell'ordinanza), avevano richiesto legittimamente l'emissione del d.i. oggi opposto;
che infondata era l'eccezione di indeterminatezza del petitum del ricorso monitorio;
che sussisteva il credito azionato in via monitoria;
che i pagamenti effettuati dall'opponente non erano sufficienti a sanare la morosità allegata in via monitoria;
che dal giugno 2018 non erano stati corrisposti i canoni dovuti per indennità di occupazione;
che il pagamento allegato al doc.12 da parte opponente non era idoneo a costituire prova liberatoria del pagamento del canone di luglio 2018, trattandosi per altro di pagamento eseguito da persona diversa dal debitore e mancando il numero di ricevuta;
che non era pervenuto il pagamento dei mesi di agosto e settembre 2018; che correttamente il d.i. era stato emesso come provvisoriamente esecutivo, essendo il credito liquido certo ed esigibile.
Per questi motivi
ha chiesto, previa conferma della provvisoria esecutività del d.i. opposto integralmente ovvero nella misura ritenuta di giustizia, in via preliminare dichiarare la nullità della procura e nel merito il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto.
Sentite le parti e sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa è stata rinviata per decisione ex art. 429 c.p.c. previa concessione alle parti del termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione (attenendo il ricorso monitorio ad un rapporto di locazione) dal momento che tale eccezione non è stata sollevata, come previsto dall'art. 5 I comma d.ls. n. 28/2010 nè dal giudice entro la prima udienza di trattazione né dall'opponente nel ricorso introduttivo (avendolo fatto quest'ultimo solo nelle note di udienza depositate in data 14.7.22.
3 Parimenti infondata appare l'eccezione di litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. tra la presente causa e quella pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma al n. R.G. 3190/22. Tale giudizio ha ad oggetto l'appello avente ad oggetto l'opposizione ad altro d.i. questo concesso alla odierna opponente avente ad oggetto le somme corrisposte da quest'ultima a titolo di deposito cauzionale nell'ambito del contratto oggetto di causa mentre il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito di parte opposta portato dai canoni scaduti e non corrisposti sino al rilascio dell'immobile.
Sempre in via preliminare, non appare fondata l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso depositato dagli opponenti dal momento che non si può ritenere che i due soggetti opponenti, sig
[...]
e la società indicata in epigrafe, siano portatori di interessi confliggenti essendosi costituito il Pt_1 [...] in proprio per allegare solo la sua carenza di legittimazione passiva e quale legale rappresentante Pt_1 della società opponente per contestare nell'an la debenza delle somme ingiunte. A ciò si aggiunga che il si è costituito a mezzo di proprio procuratore come da comparsa di costituzione depositata in Pt_1 atti.
Da ultimo, sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal in proprio per non essere parte del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in Pt_1 data 1.3.2017. Al riguardo va osservato che il contratto risulta stipulato dagli odierni opposti con
[...]
… e … titolari della società N & C. FO S.r.l … in qualità di Parte_1 Controparte_3 amministratore unico” e lo stesso risulta sottoscritto dai predetti e senza tuttavia Pt_1 CP_3 indicazione della qualità di titolari o di amministratori unici della predetta società. In questo contesto va rilevato che l'ordinanza di convalida di sfratto del 2.5.18 resa nel procedimento n. R.G. 2612/2018 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa) è stata emessa nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...] in tal maniera ritenendo implicitamente che il contratto di locazione azionato fosse stato Parte_3 sottoscritto da tutti e tre tali soggetti. Tale ordinanza non è stata impugnata e pertanto deve ritenersi essersi formato il giudicato (per quanto implicito) sulla titolarità passiva del predetto contratto di locazione sia in capo a e sia in capo alla società opponente indicata in Parte_1 Controparte_3 epigrafe.
Ne consegue che va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente
[...]
Parte_1
Parimenti infondate appaiono le doglianze di parte opponente circa l'illegittimità del procedimento seguito da parte opposta per aver la stessa agito in via monitoria per un credito che poteva essere direttamente azionato nel procedimento di convalida per sfratto conclusosi con l'ordinanza sopra menzionata dal momento che, anche se gli opposti avessero formulato in tale giudizio domanda di emissione di d.i., ciò non toglie il potere del giudice adito di non concederlo (come appare essere,
4 implicitamente, avvenuto nel caso di specie) senza tuttavia alcun pregiudizio per la parte istante che mantiene il diritto di riazionare la pretesa creditoria in altro ricorso monitorio alla luce del disposto dell'art. 640 ultimo comma c.p.c..
Venendo al merito, si deve osservare che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento a c.d. cognizione piena (diversamente dalla fase precedente monitoria che si caratterizza per la sua sommarietà) nella quale il giudice dell'opposizione è chiamato non solo a verificare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 4974/2000, Cass. Civ., Sez. II, n. 24439/2016), anche nei caso di nullità del decreto di ingiunzione.
Seguendo tale ragionamento, parte opposta, convenuta in sede di opposizione, deve ritenersi ricoprire il ruolo di attore in senso sostanziale con conseguente suo onere di dare prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della titolarità attiva del rapporto posto a fondamento del credito nonché dell'esistenza e consistenza del credito azionato in via monitoria.
Ciò premesso, parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della complessiva somma di €
10.426,50 dei quali € 8.516,00 per canoni di locazione non corrisposti, € 216 per il 50% delle spese di registrazione del contratto, € 915,10 per i compensi liquidati nell'ordinanza di convalida dello sfratto del
2.5.2018 ed € 779,40 per i compensi relativi al procedimento monitorio. A fronte di tale istanza, il giudice del procedimento monitorio ha concesso il d.i. opposto per il minor importo di € 8516,00 portato dai soli canoni scaduti e a scadere sino al rilascio, implicitamente rigettando per il resto la domanda monitoria di parte opposta.
In questo contesto se è chiaro il petitum azionato da parte opposta in sede monitoria (pagamento di una somma per canoni scaduti) non del tutto chiara è invece la relativa causa petendi, avendo in sede monitoria sul punto parte opposta solo allegato che tale somma era dovuta per i canoni scaduti sino al rilascio dell'immobile senza altra indicazione. In sede di comparsa parte opposta ha rappresentato che il credito si fondava sui canoni scaduti e non corrisposti (posti a fondamento della convalida di sfratto del
2.5.18 ammontanti all'epoca ad € 5160) e dei canoni non corrisposti, a titolo di indennità di occupazione, dal giugno 2018 sino al settembre 2018, data di rilascio del bene. Ciò posto, va rilevato che non è stato depositato il ricorso posto a fondamento dell'ordinanza di convalida del 2.5.2018 al fine di comprendere quali fossero le mensilità non pagate e azionate e che l'indennità di occupazione per 4 mesi è pari ad €
7200 (pari a 4 mensilità - da giugno a settembre - per € 1800, canone di locazione pattuito nel contratto posto a fondamento del credito) e non ad € 8516,00.
5 Ne consegue in primo luogo che non risulta allegata e provata da parte opposta, quale era suo onere ex art. 2697 c.c., la causa petendi dell'importo di € 1316,00 richiesto in sede monitoria, pari alla differenza tra la somma ingiunta e il credito, come sopra determinato, derivante dal mancato pagamento dell'indennità di occupazione dalla ordinanza di convalida sino al saldo. Non risulta infatti che parte opposta abbia specificato, a fronte della contestazione specifica sul punto avanzata da parte opponente, il fondamento giuridico della predetta somma di € 1316, per altro non evincibile neanche alla luce del tenore letterale della comparsa di risposta depositata nella presente sede.
Sussiste in secondo luogo il diritto di parte opposta ad ottenere da parte opponente ai sensi dell'art. 1591
c.c. “il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna della cosa locata”.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che l'immobile sia stato effettivamente rilasciato in data 28.9.2018, come allegato da parte opposta (cfr. doc. 4) , e non in data 3.8.2018, come allegato da parte opponente (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), dal momento che , come emerge da tale ultimo verbale, erano rimasti presso i locali i beni mobili del conduttore come indicati al relativo punto 4 sicché non si può ritenere adempiuto al 3.8.18 l'ordine di rilascio per come disposto dall'ordinanza di convalida di sfratto che imponeva il rilascio dei locali liberi da cose e persone. Si deve pertanto ritenere che il rilascio ordinato dal provvedimento di convalida sia stato eseguito solo in data 28.9.2018 allorquando parte conduttrice ha liberato l'immobile dai suoi beni mobili, come meglio indicati nel relativo punto 1.
Ciò posto, va rilevato che parte opponente ha dato prova di aver corrisposto a parte opposta la somma di € 1800 relativa al canone di giugno 2018, come documentato dalla quietanza di pagamento sottoscritta dall'opposto in data 26.6.2018 e non disconosciuta da quest'ultimo ai sensi dell'art. 214 CP_1
c.p.c. (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), e il pagamento della somma di € 1800 per canone locazione del mese di luglio 2018, come da quietanza sottoscritta dall'opposto sempre non disconosciuta da CP_1 quest'ultimo (cfr. doc. 12 allegato al ricorso).
Tale documentazione appare idonea a dare prova del pagamento da parte della opponente della somma di € 3600,00 per i canoni – rectius indennità di occupazione - dal giugno al luglio 2018 dal momento che le quietanze allegate appaiono riferibili al rapporto di locazione oggetto di causa. In particolare la prima
(doc. 11) riporta espressamente la ricezione della somma “a titolo di canone di giugno 2018 per il locale in via dell'Uccelleria 18 in Ariccia”, ossia quello di causa, e la seconda (cfr. doc. 12) datata 20.7.18 reca l'indicazione “canone locazione di luglio” e quindi appare verosimilmente legata al rapporto oggetto di causa, non avendo per altro parte opposta dato contezza del diverso ed ulteriore contratto posto a relativo fondamento.
6 Non sposta tale valutazione il fatto che tali quietanze siano state rilasciate dall'opponente a CP_1
(doc. 11) o a (doc. 12) dal momento che con tale documento il Parte_4 Parte_5 primo ha in ogni caso accettato ai sensi dell'art. 1180 c.c. l'adempimento del terzo ( e Parte_4
rispetto all'obbligazione gravante su parte opponente relativa al pagamento Parte_5 dell'indennità di occupazione con conseguente liberazione di quest'ultima.
Nessun pregio hanno poi le deduzioni di parte opposta circa la presunta nullità di tali pagamenti in quanto eseguiti da parenti di parte opponente e quindi integranti donazione di non modico valore nulle per difetto di forma dal momento che l'ordinamento riconosce la validità della donazione di modico valore effettuata mediante traditio senza la stipula di atto pubblico, come previsto dall'art. 783 I comma c.c., e che parte opponente non ha adeguatamente allegato e provato che le somme corrisposte dai terzi integrassero “in rapporto alle condizioni economiche del donante” una donazione di non modico valore.
Risulta pertanto provato da parte opponente il pagamento dell'indennità di occupazione relativa ai mesi di giugno e luglio 2018, residuando tuttavia un suo debito nei confronti di parte opposta per l'indennità dei mesi di agosto e settembre 2018, dovendosi ritenere eseguito l'ordine di rilascio del bene solo in data
28.9.2018.
Sulla base delle superiori osservazioni, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del d.i. opposto e, ritenuto sussistente in capo a parte opposta il minor credito di € 3600 (per l'indennità di occupazione per i mesi di agosto e settembre 2018), parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 3600 oltre interessi come da ricorso monitorio.
Risulta quindi infondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente stante la parziale fondatezza della domanda azionata in via monitoria.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia come accertato nella presente sentenza ed applicati i parametri minimi tenuto conto della non complessità della causa, vanno poste carico di parte opponente, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
3) condanna parte opponente c.c. in favore di parte opposta della somma di € 3600 oltre interessi come richiesti in ricorso monitorio;
7 4) condanna parte opponente alla ripetizione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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