Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1316/2025 promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvio Chiodo, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese, via Galileo
Galilei n. 10, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Diego Dirutigliano e dall'avv. Luca Ropolo, elettivamente domiciliata in Torino, Via
Mercantini 5, presso i difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare tenuta e condannare la (nuova denominazione della Controparte_1 Controparte_2 con sede in Torino: C.so G. Agnelli n. 200, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accantonare in favore del ricorrente per le causali ed i motivi suesposti, ed in relazione al T.F.R., l'ulteriore somma di € 597,00 a titolo di incidenza delle festività cadenti di domenica sul TFR o quella somma maggiore o minore meglio vista dal Tribunale Ill.mo in esatta valutazione delle risultanze di causa, con interessi e rivalutazioni dalla data di deposito del ricorso.
Con vittoria di spese come per legge, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa. e contributo unificato. Spese distratte”;
1
“in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; nel merito
respingere le richieste avanzate in ricorso.
Con vittoria di spese di causa e rimborso forfettario spese generali”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, il sig. ha esposto di Parte_1
essere dipendente della società convenuta e lamenta la mancata inclusione nella base di calcolo del t.f.r. dei compensi per festività non fruite perché cadenti di domenica.
La società convenuta, regolarmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e, nel merito, ne ha chiesto la reiezione, ritenendola infondata.
1.
L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata: il fatto che le spettanze del lavoratore maturino solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro non impedisce infatti - secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - di ritenere sussistente l'interesse dello stesso ad agire nel corso del rapporto per ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare degli accantonamenti annuali, qualora sia sorta contestazione con il datore di lavoro sui criteri cui dovrà uniformarsi la liquidazione delle competenze di fine rapporto (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 15.12.1990,
n. 11945 e Cass. 19.7.1990, n. 7371).
2.
La domanda è altresì fondata nel merito.
Premesso che non è contestata la natura retributiva dei compensi erogati dalla convenuta per le festività non fruite in quanto cadute di domenica, non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale "l'estrema occasionalità dell'erogazione di tali trattamenti" ne esclude la rilevanza ai fini della quantificazione del t.f.r.
Infatti, con l'espressione “a titolo non occasionale” il legislatore ha inteso riferirsi non già alla reiterazione nel tempo della corresponsione di un compenso bensì alla non occasionalità del titolo dell'erogazione di essa rispetto all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro, per questo la Suprema Corte ha ritenuto la computabilità, ai fini del calcolo del t.f.r., delle somme corrisposte a tale titolo (cfr. Cass. 11448/04).
2 Il quantum debeatur indicato in ricorso non è contestato dalla convenuta.
3.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo applicati i valori di cui al DM 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna ad accantonare, a titolo di TFR Controparte_1
maturato in favore di per i titoli dedotti in ricorso, Parte_1
la somma di € 597,00 ulteriore rispetto a quella già accantonata, oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in € 500,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA
e IVA, e successive occorrende, oltre ad € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvio Chiodo.
Torino, 27/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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