TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
N.R.G. 1540/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MARCIANO RAFFAELE
Ricorrente
contro rappresentata e difesa dall'Avv.to SILENZIO Controparte_1
ANTONIO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della
L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuta adesione alla rottamazione e il pagamento di quanto dovuto.
A sostegno della propria istanza parte ricorrente ha depositato la documentazione attestante il pagamento della definizione relativa all'avviso impugnato.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessata materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
N.R.G. 1540/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MARCIANO RAFFAELE
Ricorrente
contro rappresentata e difesa dall'Avv.to SILENZIO Controparte_1
ANTONIO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della
L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuta adesione alla rottamazione e il pagamento di quanto dovuto.
A sostegno della propria istanza parte ricorrente ha depositato la documentazione attestante il pagamento della definizione relativa all'avviso impugnato.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessata materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 2 di 2