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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 nello sciogliere la riserva assunta pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 44/2025 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Teresa Ercolanese preso la quale Parte_1
domicilia in Acerra alla via G. Verdi n. 42
Ricorrente
CONTRO
CP_ CP_ in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dai funzionari dell'
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 06.01.2025 la ricorrente in epigrafe indicata presentava alla data del 04.07.2016 domanda per il riconoscimento dei requisiti sanitarti inerenti l'indennità di accompagnamento ed benefici di cui alla legge 104/92
CP_ art. 3 comma 3 e sottoposta a visita medica da parte dell' alla data del 20.08.2024 riconoscendole una invalidità nella misura del 100% ed i benefici di cui alla legga 104/92 art. 3 comma 3 . avverso tale verbale proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale per ottenere la prestazione sanitaria inerente l'indennità di accompagnamento. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria difensiva, chiedeva dichiararsi la violazione del principio del ne bis in idem. Essendo stato in merito alla prestazione richiesta emesso decreto di omologa come da allegati versati in atti..
Sulla scorta di ciò concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa .
Dalla documentazione di cui agli atti del fascicolo di parte resistente sussiste la prova
CP_ della circostanza dedotte dall' per cui sulla scorta di ciò la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti sussistendone giustificati motivi, in quanto non si è proceduto ad esaminare il merito della causa, trattandosi di una pronuncia essenzialmente di rito
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso
- Compensa per intero le spese di giudizio
Nola lì 14.05.2025
Il GOT del Lavoro
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 nello sciogliere la riserva assunta pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 44/2025 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Teresa Ercolanese preso la quale Parte_1
domicilia in Acerra alla via G. Verdi n. 42
Ricorrente
CONTRO
CP_ CP_ in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dai funzionari dell'
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 06.01.2025 la ricorrente in epigrafe indicata presentava alla data del 04.07.2016 domanda per il riconoscimento dei requisiti sanitarti inerenti l'indennità di accompagnamento ed benefici di cui alla legge 104/92
CP_ art. 3 comma 3 e sottoposta a visita medica da parte dell' alla data del 20.08.2024 riconoscendole una invalidità nella misura del 100% ed i benefici di cui alla legga 104/92 art. 3 comma 3 . avverso tale verbale proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale per ottenere la prestazione sanitaria inerente l'indennità di accompagnamento. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria difensiva, chiedeva dichiararsi la violazione del principio del ne bis in idem. Essendo stato in merito alla prestazione richiesta emesso decreto di omologa come da allegati versati in atti..
Sulla scorta di ciò concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa .
Dalla documentazione di cui agli atti del fascicolo di parte resistente sussiste la prova
CP_ della circostanza dedotte dall' per cui sulla scorta di ciò la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti sussistendone giustificati motivi, in quanto non si è proceduto ad esaminare il merito della causa, trattandosi di una pronuncia essenzialmente di rito
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso
- Compensa per intero le spese di giudizio
Nola lì 14.05.2025
Il GOT del Lavoro
Dott. Aristide Perrino