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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/08/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 4558 dell'anno 2018 del Registro Generale Affari Contenziosi,
promosso da:
- (C.F. ) e ConIGlia (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
- (C.F. ; Parte_3 C.F._3
- (C.F. ); Parte_4 C.F._4
- (C.F. ); Parte_5 C.F._5
- (C.F. ) e Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ); C.F._7
- (C.F. ), Parte_8 C.F._8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fortunato Caldarella, come da mandato in atti (pec:
Email_1
- ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Diego Parte_9 C.F._9
Antonio Molfese (pec: , come da mandato in atti;
Email_2
- ATTORI -
1 e
- rappresentato e difeso dall'avv. Diego Antonio Molfese (pec: Parte_10
Email_2
- INTERVENUTO -
contro
- C.F. – P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Zingaro (pec:
e dall'avv. Giuseppe Savino (pec: Email_3
, giusta procura in atti;
Email_4
e
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia CO C.F._10
De Matteis (pec: Email_5
- CONVENUTI -
§§§
Oggetto: Responsabilità civile – risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_11
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_5 Parte_6
e e (d'ora in poi
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
anche solo “attori”) e (d'ora in poi anche solo “intervenuto”), dopo avere Parte_10
premesso:
- di avere tutti intrattenuto rapporti finanziari con l'ufficio postale di Roseto Valfortore, diretto dal convenuto , mediante l'apertura di libretti postali, vaglia postali, carte CO
2 postepay ecc e di avere sottoscritto, nel corso degli anni, buoni fruttiferi dematerializzati al fine di investire i propri risparmi con prodotti garantiti e poco rischiosi;
- di avere scoperto, ciascuno in momenti diversi, che a loro insaputa erano state eseguite operazioni finanziarie non autorizzate che avevano generato notevoli ammanchi di denaro;
- che alcuni dei buoni fruttiferi postali da loro sottoscritti risultavano essere stati disinvestiti o mai emessi, mentre altri avevano il loro valore nominale notevolmente ridotto rispetto a quello del capitale versato all'atto dell'emissione;
- di avere sporto regolari denunce presso la locale stazione dei carabinieri, a seguito delle quali sospendeva dall'incarico il direttore , successivamente Controparte_1 CO
licenziato per giusta causa, e inviava dei propri funzionari per accertare i fatti contestati;
fatte queste premesse, gli attori hanno così concluso:
“1. Accogliere le domande degli attori dichiarando la responsabilità di e di CO
, in ordine all'obbligo restitutorio/risarcitorio per i fatti esposti in premessa. Controparte_1
Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare le seguenti somme:
2. € 66.207,00 in favore dei IG.ri e oltre agli Parte_1 Parte_11
interessi convenzionale che sarebbero maturati sui Buoni Postali di cui i predetti non hanno
mai chiesto il disinvestimento, come esposto al punto sub A) della premessa in fatto nonché
rivalutazione monetaria;
3. € 29.049,06 in favore della IG.ra , oltre agli interessi convenzionale che Parte_3
sarebbero maturati sui Buoni Postali di cui la predetta non ha mai chiesto il disinvestimento,
come esposto al punto sub B) della premessa in fatto nonché rivalutazione monetaria;
4. € 89.398,03 in favore di , come esposto al punto sub C) della premessa in fatto Parte_4
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3 5. € 153.713,72 in favore della IG.ra , oltre agli interessi convenzionale che Parte_9
sarebbero maturati sui Buoni Postali di cui la predetta non ha mai chiesto il disinvestimento,
come esposto al punto sub D) della premessa in fatto nonché rivalutazione monetaria;
6. € 15.000,00 in favore della IG.ra , oltre agli interessi Parte_5
convenzionale che sarebbero maturati sul Buono Postale di cui la predetta aveva chiesto
l'emissione, come esposto al punto sub E) della premessa in fatto nonché rivalutazione
monetaria;
7. € 21.286,40 in favore dei coniugi e oltre Parte_6 Parte_7
agli interessi convenzionali che sarebbero maturati sul Buono Postale di cui i predetti non
hanno mai chiesto il disinvestimento, nonché agli interessi convenzionali che sarebbero
maturati a fronte del deposito sul libretto postale della somma di € 10.000, come esposto al
punto sub F) della premessa in fatto nonché rivalutazione monetaria;
8. € 10.500,00 in favore della IG.ra , oltre agli interessi convenzionali Parte_8
che sarebbero maturati sul Buono Postale di cui la predetta aveva chiesto l'emissione, come
esposto al punto sub G) della premessa in fatto nonché rivalutazione monetaria;
9. Condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare le spese ed i compensi legali, sia inerenti
le fasi di mediazione sia per l'odierno giudizio, con distrazione in favore dello scrivente
difensore anticipatario.”
Con atto d'intervento volontario adesivo si è costituito in giudizio anche Parte_10
figlio di già costituita in giudizio, il quale, per le stesse ragioni addotte da tutti Parte_9
gli attori, ha lamentato di avere subito un danno quantificato in circa € 190.000 (danno immediato € 150.000 e danno da mancato guadagno di € 39.187,80) oltre ad un danno non patrimoniale di € 10.000.
Ha dunque concluso chiedendo il ristoro dell'intero danno, con il favore delle spese di lite.
4 Si è costituita in giudizio (di seguito anche solo “convenuta”) ammettendo Controparte_1
le responsabilità attribuibili alle illecite condotte tenute dal proprio dipendente, al quale ha addossato l'intera colpa di quanto accaduto, esprimendo, nel contempo, l'inopportunità
dell'azione giudiziale intrapresa, in considerazione della manifestata disponibilità al ristoro dei danni subiti.
Per questo motivo ha dunque concluso chiedendo: in via principale, l'integrale rigetto delle domande attoree e in via subordinata, in caso di loro accoglimento anche parziale, la condanna del solo convenuto al pagamento delle somme accertate in corso di causa, CO
con refusione in favore di degli eventuali importi posti a suo carico, il tutto con CP_1
vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio (di seguito anche solo “convenuto”), CO
dichiarandosi essere affetto da ludopatia, indotta dallo stress lavoro correlato, motivo per il quale avrebbe posto in essere le condotte denunciate e disposto da ultimo il suo CP_1
licenziamento per giusta causa. Nel merito, fatta eccezione per i coniugi ha Persona_1
contestato le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto delle stesse e comunque per l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione da tutte le parti, la causa è stata istruita in via documentale e attraverso l'espletamento di prove orali.
Nel corso del giudizio, ha provveduto a rimborsare le somme capitali a Controparte_1
tutti gli agenti, solo parzialmente però ai coniugi , mentre, a definizione della Parte_12
causa, il giudice ha formulato una proposta conciliativa, ex art 185bis cpc, accettata però solo dagli attori difesi dall'avv. Fortunato Caldarella.
In seguito al parziale rimborso le parti hanno modificato le conclusioni come da comparse conclusionali.
5 Il procedimento è stato infatti rinviato da ultimo all'udienza cartolare del 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni dei difensori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del 07.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
Le domande spiegate sono fondate e vanno dunque accolte nei limiti di cui appresso.
§§§
Va premesso che, come visto, nel corso del giudizio ha provveduto alla CP_1
restituzione del capitale investito in favore di tutti gli attori, fatta eccezione per la residua somma di € 11.289,40 domandata dai coniugi e Pt_6 Parte_6 Parte_7
che allo stato non risulta rifusa.
[...]
Non può tuttavia essere dichiarata cessata la materia del contendere, non essendo stata ancora definita la posizione dei predetti coniugi, nonché comunque per la residua richiesta di rivalutazione e interessi maturati sulle somme restituite, e, solo per e Parte_9 Pt_10
dei rendimenti futuri dei buoni fruttiferi postali da loro sottoscritti, oltre al danno non
[...]
patrimoniale.
Dovendo dunque entrare necessariamente nel merito, la vicenda in esame ha a oggetto l'accertamento delle plurime condotte illecite poste in essere dal convenuto , CO
in qualità di direttore dell'ufficio postale di Roseto Valfortore, al quale gli attori e l'intervenuto hanno attribuito la responsabilità degli ammanchi riscontrati sui libretti di risparmio postali, sui vaglia, sulle carte postepay e sui buoni postali fruttiferi dematerializzati, disconoscendo le operazioni di disinvestimento o di prelievo ivi effettuate.
6 L'azione esperita va dunque qualificata come risarcimento danni da fatto illecito ex art 2043
c.c., per quanto riguarda la posizione di , nonché ex art 2049 c.c. ovvero da CO
inadempimento contrattuale (quantomeno da contatto sociale), per quanto riguarda la posizione di , essendo il un lavoratore dipendente della seconda all'epoca dei fatti, CP_1 CP_2
agente nello svolgimento delle mansioni allo stesso affidate.
Va precisato che “L'attività di raccolta del risparmio postale effettuata per conto della Cassa
Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, riveste
natura pubblicistica ragion per cui il dipendente di che si appropri di Controparte_1
somme di denaro afferenti al risparmio postale assume la qualità di incaricato di pubblico
servizio e risponde del reato di peculato e non di appropriazione indebita (cfr ex multis Cass.
Pen. Sent n 27674/21), la quale ultima si configura, invece, per le somme sottratte sui libretti di risparmio, le carte prepagate, ecc.
Devono a questo punto valutarsi le prove raccolte durante l'istruttoria, ai fini dell'accertamento delle responsabilità addebitate all'ex direttore dell'ufficio postale con riguardo alle condotte addebitate.
Dagli atti di causa, e in particolare da quelli depositati dal convenuto medesimo, emerge chiaramente come egli abbia ammesso l'attività di gioco d'azzardo, nel corso degli anni, e che il reperimento delle risorse necessarie per la detta attività l'abbia indotto a porre in essere le condotte denunciate dagli attori.
Peraltro, l'attività di gioco d'azzardo, per stessa ammissione della parte, può essere sfociata soltanto dal 2018 in una patologia o come componente di una patologia psichiatrica più grave,
tale da poter in astratto escludere la responsabilità del , solo successivamente dunque CP_2
ai fatti di appropriazione allo stesso imputati.
Dalla copiosa certificazione medica da egli stesso depositata a dimostrazione, peraltro, della correlazione tra i disturbi da stress dovuti alla sua particolare situazione lavorativa (unico
7 dipendente nell'ufficio postale per oltre 15 anni) e la patologia psicologica che sarebbe via via
Per_ maturata (ad esempio i certificati del dott. che lo ebbe in cura - doc. n 7 allegato alla memoria di replica depositata il 04.03.2019), emerge che la detta patologia non ha inciso verosimilmente sull'attribuibilità delle condotte di sottrazione poste in essere in perfetta coscienza e volontà.
Il certificato medico rilasciato dalla ASL del 20.04.2018 (doc. n 10 allegato alla medesima memoria) riporta evidentemente una dichiarazione del laddove mette in evidenza CP_2
come la ludopatia risalisse almeno a cinque anni addietro.
Peraltro, in sé la ludopatia non è in grado di escludere la responsabilità del per le CP_2
sottrazioni di somme ai propri clienti, con abuso della fiducia dagli stessi riposta nell'istituzione rappresentata dal in qualità di direttore di filiale. CP_2
Da cui anche l'inutilità della CTU richiesta dallo stesso.
Per converso, con riguardo almeno alla posizione dei coniugi e Parte_1 [...]
, la correlazione tra il gioco e gli illeciti commessi risulta assolutamente Parte_11
pacifica. E' infatti pacifica l'ammissione di responsabilità espressa da al CO
dipendente di , della struttura CA del Governo dei rischi di CP_1 Controparte_3
Gruppo FMSI (cfr doc. 31/4 allegato alla comparsa di costituzione di ) a cui, di CP_1
fatto, confessa di avere sottratto somme ed eseguito operazioni non autorizzate dai clienti per
“…appianare debiti derivanti dalla mia dipendenza per le scommesse on line (calcio
scommesse)”, riconoscendo di avere commesso gravi irregolarità e manifestando la propria disponibilità alla restituzione delle somme illecitamente sottratte, come tra l'altro attestato dalla dichiarazione d'impegno da egli manoscritta rilasciata ai coniugi il Persona_1
05.02.2018 (cfr doc. n 3 della medesima comparsa), anche questa non contestata né
disconosciuta.
8 Da tutti questi elementi, comprese la parziale ammissione contenuta negli atti di parte e le indagini svolte dagli uffici di , la quale ha altresì provveduto in pratica a CP_1
rimborsare integralmente le somme richieste dai clienti agenti, è possibile desumere,
quantomeno in via presuntiva, la sussistenza delle sottrazioni addebitate a . CO
Al riguardo occorre ricordare che l'art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 c.p.c., a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica, risalendo dal fatto noto al fatto ignoto, sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto noto sia indizio, con un grado di probabilità più o meno alto, dell'esistenza del fatto ignoto da provare.
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod
plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica).
Nel caso di specie l'insieme delle circostanze sopra evidenziate (le ammissioni del convenuto con riguardo alla posizione di almeno uno degli attori, la decisione del datore CO
di lavoro di restituire le somme come richieste dagli attori medesimi e il dato di esperienza che il gioco d'azzardo può determinare una dipendenza comportamentale che può portare alla commissione di reati per finanziare il gioco stesso), fa ritenere con ogni probabilità che egli abbia assunto gli stessi comportamenti anche nei confronti degli altri attori e dell'intervenuto.
9 In definitiva possono ritenersi provati gli episodi di sottrazione nell'entità denunciata dagli attori e dalla parte intervenuta.
E' fuor di dubbio altresì che, nel caso di specie, sussiste, per un verso, la responsabilità di
, in qualità di autore materiale delle condotte illecite descritte in citazione e CO
nell'atto di intervento, e, per altro verso, la responsabilità della società convenuta Controparte_1
ai sensi dell'art. 2049 c.c.
[...]
Al riguardo, occorre sottolineare che, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. si configura per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, non assumendo alcun rilievo, innanzitutto, né la continuità
dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
E' sufficiente che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle mansioni che gli sono state affidate dall'imprenditore e che il “commesso” sia sottoposto ai poteri di direttiva e di vigilanza esercitati dalla stessa impresa, non rilevando invece che tale comportamento abbia oltrepassato il limite delle mansioni medesime (ex multis, Cass.
14086/2011, 3095/2010, 10580/02, 4005/2000).
La giurisprudenza ha specificato che è sufficiente un mero rapporto di occasionalità necessaria,
tale per cui l'incombenza da sbrigare o il compito da eseguire abbia determinato una situazione che ha agevolato o reso possibile il fatto illecito e l'evento dannoso. Il nesso è giudicato sussistente pure in caso di violazione di disposizioni impartite al preposto e in caso di comportamento doloso del dipendente, ancorché tale comportamento costituisca reato, di tal che per fondare la responsabilità del preponente è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile o comunque aver agevolato il comportamento produttivo del danno.
Orbene, nel caso di specie, l'attività di , all'epoca dei fatti direttore pro CO
tempore dell' di Roseto Valfortore, si è realizzata nell'esercizio delle proprie Parte_13
10 mansioni, utilizzando le credenziali date da e il sistema informatico della Controparte_1
stessa azienda, nonché la credibilità determinata dall'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale della convenuta: tanto è sufficiente per affermare la responsabilità oggettiva,
per fatto altrui, prevista dall'art. 2049 c.c. a carico della società convenuta.
Peraltro, è configurabile nel caso di specie anche una responsabilità più propriamente contrattuale di nei confronti degli attori. Controparte_1
Quale soggetto che offre servizi di raccolta del risparmio e di investimento, è CP_1
tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza qualificata del professionista accorto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., con i correlati doveri di protezione del cliente,
che comprendono sicuramente obblighi di vigilanza sull'operato dei propri dipendenti, nel caso di specie del tutto pretermessi.
Ne deriva la certa responsabilità della convenuta suddetta, in solido con il dipendente infedele.
§§§
Quanto al danno risarcibile, va evidenziato che ha provveduto al rimborso in CP_1
favore di tutti gli attori del capitale illegittimamente sottratto, fatta eccezione per i soli coniugi
, per i quali la società convenuta ha manifestato il proprio impegno Parte_12
all'accredito della residua somma di € 11.289,40 con dichiarazione resa dal proprio difensore all'udienza del 10/03/2022, avendo riconosciuto la fondatezza della richiesta, riconoscimento che non risulta in atti seguito da effettiva corresponsione.
Deve pertanto disporsi innanzitutto la restituzione anche di detta somma, essendo da ultimo anche stata pacificamente riconosciuta da . CP_1
Come domandato, vanno poi riconosciuti gli interessi compensativi, in misura legale, sul capitale restituito dalla data di ciascuna sottrazione sino all'effettiva restituzione in favore degli attori e dell'intervenuto, mentre ai coniugi e Parte_6 Parte_7
11 i medesimi interessi sull'importo restituito di € 9.987,00 e, invece, fino al giorno dell'effettivo soddisfo sull'importo ancora da restituire pari a € 11.289,40.
Trattandosi della restituzione di somme già liquide fin dall'origine, non spetta invece la rivalutazione pure richiesta dagli attori.
§§§
Quanto alla domanda, formulata in particolare da e Parte_9 Parte_10
relativa alla corresponsione dei rendimenti persi per effetto dell'anticipato disinvestimento dei quattro buoni fruttiferi postali, la cui titolarità non è stata mai messa in discussione da entrambi i convenuti, in quanto documentata (cfr docc. nn 29 – 30 - 31 dell'atto introduttivo del giudizio),
va osservato quanto segue.
I buoni in questione sono: 1) Buono Ordinario sottoscritto il 07.09.2009 del valore nominale di
€ 15.000 con scadenza all'08.09.2029; 2) Buono indicizzato all'inflazione sottoscritto il
06.07.2010 del valore nominale di € 60.000 con scadenza al 07.07.2020; 3) Buono Fruttifero
Postale 3x4 sottoscritto il 16.09.2013 del valore nominale di € 50.000 con scadenza al
17.09.2025 e 4) il Buono Fruttifero Europa sottoscritto il 27.11.2014 del valore nominale di €
25.000 con scadenza al 28.11.2018.
Tutti i predetti titoli risultano rimborsati in più tranche con accrediti avvenuti in un arco temporale dal 26.09.2016 al 18.12.2018 per un totale, comprensivo di rendimenti annuali, di €
155.091,15 (doc. n. 12 allegato alla prima memoria 183 cpc depositata il 04.02.2019 dall'avv.
Molfese).
Detta somma rispecchia perfettamente la redditività dei predetti buoni, calcolati alla data della loro effettiva restituzione, nel pieno rispetto del prospetto allegato dai richiedenti (cfr doc. n.
11 allegato alla prima memoria 183 cpc depositata il 04.02.2019 dall'avv. Molfese).
Ciò che viene domandato dunque, sono gli ulteriori rendimenti futuri, asseritamente perduti a causa dell'involontario disinvestimento.
12 Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta.
I buoni fruttiferi, infatti, avrebbero prodotto gli attesi rendimenti solo ove il capitale fosse rimasto interamente vincolato fino alla scadenza e, soprattutto, una volta ottenuta la restituzione del capitale, come confermato dalla parte medesima, la stessa è tornata ovviamente libera di investire in strumenti atti a generare un rendimento, anche uguale o superiore a quello proprio dei titoli dismessi.
Ciò che potrebbe essere risarcito sarebbe semmai l'eventuale danno derivante dall'impossibilità
di reperire sul mercato strumenti analoghi o migliori al momento della restituzione del capitale,
ma sul punto la parte nulla ha dedotto, limitandosi a richiedere l'intero rendimento dei titoli disinvestiti come se non lo fossero mai stati.
La domanda così come spigata non è accoglibile trattandosi di danno meramente potenziale.
§§§
e hanno inoltre reiteratamente chiesto il riconoscimento Parte_9 Parte_10
del danno non patrimoniale subito e, in particolare, del danno morale conseguente ai reati commessi dal . CP_2
La domanda non può essere accolta.
Quanto alla sussistenza e alla quantificazione del danno non patrimoniale, occorre rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti e il contenuto della nozione di
“danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c.
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es. l'art. 185 c.p. con riguardo ai casi in cui il fatto illecito integri gli
13 estremi di un reato) e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva,
all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
14 Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie, risulta incontestato che il fatto illecito commesso dal convenuto integri gli estremi del reato di peculato sicché CO
costui, in solido con la società , in applicazione dell'art. 185 c.p., sarebbe tenuto CP_1
al risarcimento della sofferenza morale indotta dalla propria condotta illecita.
Tuttavia, occorre rammentare che in ambito di responsabilità aquiliana è stato definitivamente chiarito dalle citate sentenze che, con riferimento al danno non patrimoniale, alla stregua di considerazioni che prescindono da tale natura del danno e dalle ragioni di antigiuridicità del fatto che lo ha prodotto, evidenziano come il sistema fornisce una struttura dell'illecito
"articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)", essendo l'evento dannoso rappresentato dalla "lesione dell'interesse protetto". Pertanto, quel che rileva ai fini risarcitori è
il danno-conseguenza "che deve essere allegato e provato". Non è infatti accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perchè così si "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo".
Le parti interessate non hanno indicato, neppure genericamente, in cosa sia consistito il danno asseritamente patito in conseguenza dei comportamenti illeciti tenuti da , CO
formulando una generica richiesta di danno morale: ciò non consente di procedere al riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto lo stesso non risulta essere stato provato neppure facendo ricorso alle presunzioni semplici, ormai pacificamente consentite (cfr Cass.
Ord n 8421/2011).
§§§
Deve infine essere dichiarata inammissibile, perché proposta tardivamente, la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da nei confronti del proprio dipendente CP_1
15 , tesa ad ottenere da quest'ultimo il rimborso delle somme che la prima ha CO
corrisposto o sarà tenuta a corrispondere agli attori, in conseguenza delle sue condotte delittuose, essendosi costituita il 25/10/2018 e dunque ben oltre il termine dei venti giorni antecedenti la data di prima comparizione (fissata per il 22/10/2018), così come tassativamente imposto dagli artt. 166 e 167 cpc.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio, richiamato il principio di soccombenza e il connesso principio di causalità, le stesse vanno liquidate in favore degli attori, tenuto conto che
[...]
ha provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio alla restituzione, peraltro parziale, CP_1
delle somme dovute, facendo applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore complessivo della causa compreso tra 52.000 e 260.000 (dovendosi prendere in considerazione solo il valore della domanda più elevata formulata da in caso di cumulo Parte_9
soggettivo attivo facoltativo - Cass. Ord. n 10367/2024), al punto minimo, in considerazione delle questioni trattate non particolarmente complesse, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art
4, 2°co. del DM 55/2014, per l'assistenza in favore di più parti aventi analoga posizione.
In considerazione della quasi integrale restituzione del capitale avvenuta in corso di causa, non si ritiene applicabile alla fattispecie l'ulteriore condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., nonostante la mancata adesione dei convenuti alla proposta conciliativa a suo tempo formulata dal giudice.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori e dall'intervenuto, così provvede:
1) condanna e , in solido fra loro e in favore di tutte le Controparte_1 CO
controparti, al pagamento degli interessi, in misura legale, maturati sulle somme a ciascuno restituite a titolo di capitale, con decorrenza dalla data di ciascuna sottrazione e sino all'effettiva integrale restituzione;
16 2) condanna altresì entrambi i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dei coniugi e della residua somma capitale di € Parte_6 Parte_7
11.289,40, oltre interessi, in misura legale, dalla data della sottrazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta le ulteriori domande in particolare proposte da e da Parte_9 Pt_10
per i motivi tutti esposti in parte motiva;
[...]
4) dichiara inammissibile in quanto tardiva la domanda spiegata da nei Controparte_1
confronti di;
CO
5) condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_1 CO
di e , , Parte_1 Parte_11 Parte_3 Parte_4 [...]
, , e Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7
delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 1.241,00 per
[...]
esborsi e in complessivi € 17.630,00 per onorari (aumentati del 150% ex art 4, 2°co DM
55/2014 per le 6 parti assistite), oltre al rimborso forf. spese gen. (15%) e oltre a IVA e CAP se e come dovuti per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Fortunato Caldarella dichiaratosi antistatario;
6) condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_1 CO
di e delle spese processuali del presente giudizio, che si Parte_9 Parte_10
liquidano in € 9.167,60 per onorari (con aumento del 30% ex art 4, 2°co DM 55/2014 per le 2
parti assistite), oltre al rimborso forf. spese gen. (15%) e oltre a IVA e CAP se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 28/08/2025.
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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