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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Prsidente;
2) dott. ON AR DA Consigliere rel.;
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1693/2022 R.G., cui è riunita la causa n. 1724/2022 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CL) il 27.07.1975 (c.f. ), , nata C.F._2 Parte_3
a Campofranco (CL) il 04.06.1978 (c.f. ) e C.F._3 Parte_4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), tutti
[...] C.F._4 quali eredi di , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), la prima anche in proprio, rappresentati e difesi C.F._5 dall'avv. CC AN Lo AR, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza Francesco Crispi n. 9 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attori in riassunzione,
1 e
Controparte_1
, in persona del commissario liquidatore pro tempore, con sede
[...] in Aragona (AG), zona industriale ASI, p.zza Trinacria n. 1 (c.f. e p. iva
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonina Scifo, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in , via Matteo Cimarra CP_1
n. 38 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attore in riassunzione,
in persona del Sindaco in carica (c.f. Controparte_2
p. iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano P.IVA_2 P.IVA_3
Polizzotto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via T. Tasso n. 4 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. CC AN Lo AR per , Parte_1 Parte_2
, e :
[...] Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Tenuto conto della nota integrativa del 19/1/2023 e delle note di trattazione scritta dei 1/3, 10/5 e 10/11/2023, il contenuto dei quali atti deve qui intendersi integralmente ripetuto e trascritto;
rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande spiegate dal
[...]
e dal Controparte_3 [...]
CP_2
2 accogliere per la forma le domande spiegate dai signori con l'atto di citazione in Pt_1 riassunzione del 3 ottobre 2022 e con la comparsa di costituzione e risposta del 16 gennaio 2023 e facendovi diritto, condannare il Controparte_4 ed il in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei signori , delle somme agli stessi Pt_1 dovute a titolo di indennità di occupazione dal 18.5.1984 al 18.5.1990 ed a titolo di risarcimento danni conseguenti alla perdita della proprietà del loro fondo, esteso mq 23.370, da rivalutare anno per anno, a partire, rispettivamente dal 18.05.1984 e dal 18.05.1990, oltre al rimborso delle spese di CTU, anticipate dai signori nella misura di euro Pt_1
6.194,59, giusta nota di precisazione del credito e relativi allegati dei 23.01 e 31.01.2023, il tutto con gli interessi legali, da calcolare sull'importo complessivo fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Condannare il ed il Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di tutte CP_2 le spese e compensi liquidati nelle varie fasi e gradi del presente procedimento, oltre le spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato dette spese e di non avere percepito compenso alcuno.”;
- Avv. Stefano Polizzotto per il Controparte_2
“… si riporta a quanto dedotto e richiesto nella comparsa di risposta depositata il 26 gennaio 2023 (giudizio R.G. n. 1693/2022) e nella comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2023 (giudizio R.G. n. 1724/2022), nelle quali insiste, e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche”.
- Avv. Antonina Scifo per il Controparte_1
: “…precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del presente giudizio;
[...] insiste pertanto in tutte le domande spiegate nel proprio atto introduttivo e si oppone a tutto quanto ex adverso detto e dedotto perché infondato in fatto e in diritto. Chiede quindi, che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 1991, i coniugi Parte_5
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
3 Agrigento, il di ed il CP_2 Controparte_2 [...]
esponendo che: Controparte_1 CP_4
- in esecuzione dell'ordinanza n. 29 del 09 aprile 1984, emessa dal Sindaco di il aveva occupato in via temporanea e di CP_2 CP_4 urgenza i fondi di loro proprietà - meglio identificati a catasto al fg. 75, p.lle 49, 50, 51, 52, 55 57/4, 70, 90 135e 137/A - per la realizzazione di opere relative all'agglomerato industriale di – Valle del CP_2
Platani;
- i fondi occupati rientravano tutti nella parte di territorio del Comune di destinata dal Piano Regolatore a zona industriale;
CP_2
- con ordinanza del 13 gennaio 1986, il Sindaco di aveva CP_2 proceduto ad una prima determinazione dell'indennità di espropriazione spettante agli attori, assumendo che il convenuto fosse stato CP_4 autorizzato ad occupare in via provvisoria e di urgenza i fondi degli attori per un periodo di tre anni decorrente dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 18 maggio 1984;
- per effetto delle proroghe legali, il suddetto termine era spirato il 18 maggio 1990, data a partire dalla quale il occupava l'area di CP_4 proprietà degli attori senza alcun titolo;
- l'area in questione era stata irrimediabilmente destinata alla realizzazione dell'opera pubblica in virtù dei lavori già eseguiti dalla P.A., che ne aveva acquistato la proprietà in virtù della cd. occupazione appropriativa, non essendo stato nelle more adottato il provvedimento di espropriazione.
In ragione di quanto sopra, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, pari al valore venale dello stesso, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituivano in giudizio il ed il Controparte_2 CP_4 eccependo, il primo, il proprio difetto di legittimazione passiva, il secondo, l'improcedibilità dell'azione a causa del mancato decorso del termine di occupazione temporanea al momento della notificazione della citazione, e chiedendo comunque entrambi il rigetto della domanda
Con sentenza non definitiva n. 329/1996, il Tribunale di Agrigento rigettava le eccezioni procedurali spiegate dai convenuti, rimettendo le parti dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
4 Con successiva sentenza non definitiva n. 899/2006, pubblicata il 15 novembre 2006, il Tribunale di Agrigento, accertata la sussistenza dell'occupazione, condannava i convenuti a risarcire il danno conseguente alla perdita della proprietà del fondo degli attori per complessivi mq. 23.370, a fronte della sua irreversibile trasformazione, perfezionatasi, secondo il tribunale alla scadenza del termine triennale di occupazione temporanea il 18 maggio 1987. Rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per la determinazione della misura del risarcimento
Istruito il procedimento mediante c.t.u. e prove documentali, con sentenza definitiva n. 282/2009, pubblicata il 23 marzo 2009, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“…condanna in solido tra loro il in persona del pro Controparte_2 CP_5 tempore e il , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 266.481,42 somma da rivalutare anno per anno a decorrere dal 18.05.1987 oltre gli interessi al saggio legale da calcolare sulla somma rivalutata;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.400,00 di cui € 280,00, per spese oltre Iva e c.p.a. come per legge e oltre il rimborso delle spese di C.t.u. dagli stessi anticipate”.
Avverso le sentenze n. 899/2006 e 282/2009 proponevano separatamente appello il (proc. n. 2724/2009) ed il CP_4 [...]
(proc. n. 63/2010), entrambi contestando:
1. l'epoca della CP_2 irreversibile trasformazione del fondo, erroneamente fissata, secondo gli appellanti, alla scadenza del termine triennale dell'occupazione provvisoria e non alla conclusione dei lavori, avvenuta il 5 novembre 1993; 2. l'estensione del fondo, indicata in 23.370 mq. nonostante la sentenza 899/2006 avesse accertato la trasformazione in opera pubblica di soli 8.930 mq dei fondi degli attori in prime cure;
3. la natura del fondo, ritenuto edificabile nonostante in larga parte destinato ad attività agricole.
Costituitisi in giudizio, i coniugi proponevano a loro volta appello Pt_1 incidentale, chiedendo la riforma della sentenza sotto vari profili.
5 Disposta la riunione dei due procedimenti e rinnovata la c.t.u., con la sentenza n. 1836/2015, pubblicata il 10 dicembre 2015, La Corte di appello di Palermo così decideva:
“… determina l'ammontare risarcitorio dovuto … in Euro 320.176,48, somma da rivalutare anno per anno a decorrere dal 18 maggio 1990, oltre gli interessi legali da calcolare nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate, ed oltre gli ulteriori interessi legali come in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dal nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
;
[...] condanna, in solido, il Controparte_3
e il al pagamento in favore di e
[...] Controparte_2 Parte_5
delle spese di questo grado del giudizio che liquida in Euro 14.640,00 per Parte_1 compenso professionale di avvocato, ponendo in via definitiva le spese di c.t.u. espletate in questo grado del giudizio a carico del Controparte_3
;
[...] compensa le spese di questo grado del giudizio tra il ed il ”. Controparte_2 CP_4
Per quanto qui rileva, la Corte, in accoglimento dell'eccezione formulata dai convenuti, riteneva tardiva la riserva di impugnazione formulata dal CP_4 dichiarando per questo inammissibili i motivi di appello aventi ad oggetto
[...] la sentenza non definitiva 899/2006.
Proposto ricorso in Cassazione da parte del la Suprema CP_4
Corte, con ordinanza n. 19496/2022, pubblicata il 16 giugno 2022, accoglieva l'impugnazione riguardo al secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con separati atti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ed il riassumevano il giudizio dinanzi
[...] Parte_4 CP_4 alla Corte di Appello di Palermo, dando origine ai procedimenti nn. 1693/2022 e 1724/2022 R.G..
In tale sede, i chiedevano: Pt_1
la condanna del e del al pagamento, in CP_4 Controparte_2 solido, “della somma che risulterà dovuta a titolo di indennità di occupazione dal 18.5.1984
6 al 18.5.1990 e di risarcimento danni conseguenti alla perdita della proprietà del loro fondo sito in agro di in catasto censito al foglio 75, particelle 49/A, 50, 51, 52, CP_2
55, 57/A, 70, 90, 135/A e 137/A, per complessivi mq. 23.370, a seguito dell'occupazione acquisitiva in capo al Comune di somma da rivalutare anno CP_2 per anno, a partire dal 18 maggio 1990, oltre interessi legali da calcolare anno per anno sulle somme via via rivalutate ed oltre gli interessi legali da calcolare fino al giorno dell'effettivo soddisfo”; nonché, di condannare il “ Controparte_3 ed il …. al pagamento di tutte le spese
[...] Controparte_2 legali liquidate nelle varie fasi e gradi del presente procedimento, da distrarre in favore del …. procuratore”.
Il insisteva, invece, per l'accoglimento dell'appello, con rigetto CP_4 delle domande avverse.
Disposta la riunione delle due cause, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza sopra richiamata, la Suprema Corte, accogliendo il relativo motivo di impugnazione, ha affermato che ha errato la Corte di Appello nel dichiarare inammissibile il gravame proposto dal sul CP_4 presupposto che la riserva di appello fosse stata formulata tardivamente (La Corte di cassazione ha altresì ritenuto errato il rilievo della Corte territoriale secondo cui l'appellante non aveva comunque proposto riserva CP_4
d'appello avverso le statuizioni concernenti l'epoca dell'irreversibile trasformazione del fondo occupato già contenute nella sentenza non definitiva n. 329/1996, evidenziando come tale sentenza non contenesse statuizioni relative alla questione dell'irreversibile trasformazione, ma solo di rito).
Da tale decisione, sulle cui motivazioni non è necessario in questa sede soffermarsi, e dalla conseguente declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso in Cassazione discende che questo giudice dovrà pronunciarsi sui motivi dell'appello del non esaminati nel precedente giudizio. CP_4
7 Ciò, anche in virtù del principio, costantemente affermato, secondo cui “Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cfr. Cass. sez. I, n. 37270/2022; così anche: Cass. Sez. II, n. 28751/2017).
Precisato quanto sopra, il primo motivo oggetto in questa sede di cognizione attiene alla data della irreversibile trasformazione del fondo, ossia della definitiva ablazione della proprietà dei privati in favore della pubblica amministrazione.
Secondo l'appellante , il Tribunale avrebbe erroneamente individuato CP_4
l'epoca dell'irreversibile trasformazione del fondo nella data del 18 maggio 1990, di scadenza delle proroghe dei termini di occupazione temporanea, anziché in quella del 05 novembre 1993, corrispondente alla certificata data di ultimazione dei lavori.
Il motivo - che determina la devoluzione al giudice dell'impugnazione della questione attinente alla individuazione del momento in cui gli attori sono stati privati della proprietà sul fondo occupato ed è, quindi, maturato il corrispondente diritto all'invocato risarcimento del danno - va accolto, ma per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente, va chiarito (come peraltro anche espressamente dedotto dalla difesa Falletta) che, in ipotesi, come quella di specie, di occupazione cd. acquisitiva, o accessione invertita, ossia di occupazione e irreversibile trasformazione di un immobile in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito il decreto di esproprio, si è in presenza di un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, il quale va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 952/2024; sez. I, n. 8958/2023; sez. I, n. 18242/2022; SS.UU., n. 735/2015).
In virtù dei suddetti principi, deve affermarsi che, nel caso in esame, la rinuncia dei al diritto di proprietà sul terreno occupato dalla p.a. si è perfezionata Pt_1
8 il 31 maggio 1991, in coincidenza con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, contenente la domanda di risarcimento del danno equivalente al valore del bene.
Al valore dell'immobile a tale data, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dovrà farsi riferimento ai fini della quantificazione dell'importo spettante agli attori, da eseguirsi come di seguito specificato nell'esaminare gli ulteriori motivi di appello.
Con il secondo motivo, il contesta l'estensione del terreno CP_4 occupato, deducendo che con la sentenza non definitiva n. 899/2006 era stata dichiarata la irreversibile trasformazione in opera pubblica di mq.
8.930 di terreno appartenente agli attori, mentre la liquidazione definitiva del danno eseguita con la sentenza n. 282/09 aveva riguardato la differente estensione stimata dai c.t.u. e Per_1 Per_2
Il motivo, ai limiti dell'inammissibilità, non merita accoglimento.
L'appellante, nel richiamare quanto indicato nella sentenza n. 899/2006, omette di evidenziare che, premesso il riferimento in parte motiva a mq. 8930 quali porzione di fondo occupata e irreversibilmente trasformata, la stessa pronuncia, dopo aver dato atto della estensione del fondo per mq. 23.370, nella parte dispositiva condannava i convenuti al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del terreno per complessivi mq. 23.370, anche in questo caso in conseguenza della sua irreversibile trasformazione ed occupazione.
D'altro canto, che l'occupazione abbia riguardo l'intero fondo dei ricorrenti, esteso appunto per 23.370 mq., e non una sua parte, risulta inequivocabilmente dai provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di autorizzazione all'occupazione e di immissione in possesso, in cui l'occupazione temporanea veniva autorizzata e disposta con riguardo alla totalità dei fondi individuati al fg. 75, p.lle 49, 50, 51, 52, 55 57/4, 70, 90 135e 137/A, complessivamente estesi, appunto, per 23.370 mq.
Anche l'ordinanza n. 3 del 13 gennaio 1986, nel determinare l'ammontare della provvisoria indennità di espropriazione, indicava la superficie occupata per ogni singola particella catastale, la somma delle quali, con riguardo al fondo oggetto di causa, ammonta, pure in questo caso, a complessivi 23.370 mq..
9 Le stesse consulenze tecniche di ufficio, ad ogni modo, hanno determinato nei predetti termini l'estensione dell'immobile occupato (cfr. relazione ing.
[...]
depositata il 20 febbraio 2012, in cui, a fronte della contestazione del Per_3
c.t.p. ing. (che in ogni caso indicava una estensione di mq. 23.520), Per_4 ribadiva, in maniera argomentata, che l'esatta misurazione era di mq. 23.370,00, e, da ultimo, relazione dell'ing. che ha riferito di aver utilizzato i Per_5 precedenti accertamenti obiettivi, dichiarando espressamente di condividerli).
Ulteriore motivo attiene alla individuazione della natura del terreno;
secondo l'appellante solo una porzione dell'area in questione avrebbe CP_4 destinazione industriale, mentre il resto avrebbe destinazione agricola, come previsto dal Programma di Fabbricazione del Comune di CP_2
Il motivo è privo di fondamento.
Come accertato dall'ing. all'esito della consulenza tecnica di CP_6 ufficio disposta dalla Corte di Appello di Palermo, già prima dell'avvio della procedura espropriativa e della occupazione del terreno e, dunque, dell'introduzione della causa, era intervenuto il Piano Regolatore Particolareggiato approvato con D.A. n. 242/83 del 03 giugno 1983, in virtù del quale l'intero appezzamento occupato - per il quale, effettivamente, in precedenza vigeva la differente qualificazione del Programma di Fabbricazione del 7 gennaio 1982 in zona “D” industriale (p.lle 90-197 - ex 49 - e la maggiore estensione della p.lla 50) e zona zona “E” agricola (p.lle 51, 55, 70, 277 - ex 135/a -, 311 - ex 137/a -, 217 - ex 57/a - e 52, fabbricato rurale) - era destinato a “lotti industriali”, ossia alla realizzazione delle opere infrastrutturali dell'agglomerato industriale di – Valle del Platani. CP_2
Sulla scorta di tale previsione, il terreno va considerato, ai fini della liquidazione del relativo danno, che deve tener conto della destinazione legale del bene secondo gli strumenti urbanistici vigenti, di natura edificabile (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 20408/2006: “va considerato edificabile un terreno inserito dallo strumento generale in zona destinata ad insediamenti industriali, non essendo necessaria una specifica destinazione conferita da uno strumento attuativo e restando irrilevante che, all'interno della zona, il terreno possa essere destinato a servizi in virtù di prescrizione di carattere preespropriativo, rapportandosi in tal caso la valutazione alle aree comprese nella zona”).
10 La differente qualificazione contenuta nel Programma di Fabbricazione del 1982 non rileva, sia in ragione dell'anteriorità del Programma rispetto al Piano Regolatore Particolareggiato, sia per il maggiore grado di dettaglio contenuto in tale ultimo strumento urbanistico (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 3459/2017, secondo cui: “L'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l'acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall'inserimento in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: infatti, l'acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo”).
Venendo alla liquidazione del danno, ritiene la Corte di dover attingere alle risultanze della, già richiamata, c.t.u. svolta dall'ing. che peraltro non Per_5 hanno costituito oggetto di alcuno specifico motivo del ricorso in Cassazione proposto dal né di doglianze nell'atto di riassunzione da questo CP_4 presentato, ove le censure hanno invece riguardato le consulenze, i cui esiti erano già stati superati con la precedente sentenza della Corte di Appello, espletate dall'ing. e dall'ing. e che appaiono adeguatamente Per_1 Per_2 argomentate, chiare e, in definitiva, condivisibili.
L'ing. - chiarito che per i terreni non è possibile ricorrere, ai fini della Per_5 stima, come invece è d'uso per gli immobili civili, ai prezzi di altri beni della stessa tipologia, non rinvenendosi riguardo ad essi rilevamenti eseguiti da istituti pubblici e privati, né potendosi eseguire indagini dirette in sede locale, attesa la variabilità tipologica legata a posizione, caratteristiche geologiche ed edificabilità, in termini qualitativi e quantitativi - ha fatto ricorso al metodo sintetico – comparativo, consistente nella determinazione del valore Va dell'area quale quota aliquota percentuale del valore di mercato del fabbricato Vm ivi realizzabile, attraverso la relazione Va=axVm (a minore di 1).
Si tratta di un metodo che collega il valore del fabbricato commerciabile con la spesa necessaria per acquisire i terreni.
All'esito della procedura di calcolo, cui si rimanda (pagg. 28 – 33), il c.t.u., individuato, il valore unitario del terreno al 1993 in €13,53, ha determinato il valore dell'area al 18 maggio 1990 in €270.947,81.
11 Il suddetto valore, rapportato, secondo gli indici Istati del costo delle costruzioni indicati dal c.t.u. nella tabella allegata alla relazione, alla data del 31 maggio 1991, di avvio della causa e conseguente rinunzia dei proprietari al bene, è pari ad €293.317,35 (valore unitario per mq. x superficie complessiva/coefficiente Istat costo annuale delle costruzioni = €13,53 x 23.370,00mq/1,078; il coefficiente 1,078 deriva dal rapporto tra il coefficiente medio del 1993 – 1521,2 – ed il coefficiente medio del 1991 – 1410,4).
Al suddetto importo va aggiunto quello relativo al valore, pari a €49.228,67, delle opere realizzate dai sui fondi occupati e rilevate nel verbale di Pt_1 immissione in possesso, costituite da una gabbionata a difesa del fiume, da un carrello con pilastri, da un pozzo per l'irrigazione, da un fabbricato rurale, da una stradella di ml. 220,00 circa e dalla recinzione del fondo, la cui perdita da parte dei titolari è meritevole di ristoro in aggiunta a quella del terreno.
Il complessivo ammontare del risarcimento ammonta dunque ad €342.546,02 (€293.317,35 + €49.228,67).
Trattandosi di debito di valore, oltre alla predetta somma competono ai , Pt_1
a decorrere dal 31 maggio 1991, la rivalutazione e gli interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Civ., sez. I, n. 952/2024).
Inammissibile, perché non avanzata in precedenza, risulta la domanda di pagamento della “indennità di occupazione dal 18.5.1984 al 18.5.1990” formulata con l'atto di citazione in riassunzione dai . Pt_1
Coperta da giudicato e, dunque, non più emendabile in questa sede risulta, infine, la statuizione di condanna del al risarcimento Controparte_2 del danno in solido con il CP_4
*****
La riforma della sentenza di primo grado impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della
12 soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
E' noto, inoltre, che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In ragione di ciò, il Controparte_1
ed il devono essere condannati al
[...] Controparte_2 pagamento delle spese sostenute dagli attori e dai loro aventi causa nei vari gradi di giudizio, fatta eccezione per quelle del primo grado, che non si sottopongono a revisione, in quanto già poste a carico delle parti soccombenti e perché riguardo alla relativa liquidazione risulta essere stato rigettato l'appello incidentale, proposto dalle parti vittoriose, con statuizione passata in giudicato.
Le spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio di recente affermato, secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
13 - per il primo giudizio di appello: complessivi €16.500,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €6.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €6.200,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €14.000,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €4.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno liquidate in favore del difensore di , Parte_1
, e , avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
CC AN Lo AR, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c. (cfr. atto di citazione in riassunzione).
Le spese di c.t.u. del grado di appello vanno definitivamente poste integralmente a carico del e del in misura eguale. CP_4 Controparte_2
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando - a seguito della ordinanza di annullamento con rinvio n. 19496, pubblicata il 16 giugno 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto dal CP_4 avverso le sentenze n. 889/2006, pubblicata il 15 novembre 2006, e n.
[...]
282/2009 Reg. Sent., pubblicata il 26 marzo 2009, emesse dal Tribunale di Agrigento nel procedimento già iscritto al n. 1113/1991 R.G., così provvede:
- in parziale riforma delle sentenze impugnate:
- condanna il Controparte_3
ed il in solido, al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
[...]
[...] e , a titolo di risarcimento del danno derivato
[...] Parte_4 dalla occupazione del terreno di loro proprietà sito in in CP_2 catasto al fg. 75, p.lle 90, 50, 51, 52, 55, 70, 49/A, 135/A, 137/A e 57/A, oggetto di occupazione e di rinunzia da parte dei proprietari in data 31 maggio 1991, della somma di €342.546,02, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale su tale importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dal 31 maggio 1991 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il Controparte_3
ed il al pagamento, in favore di CP_3 Controparte_2
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese sostenute nei vari gradi di giudizio, che liquida, Parte_4 con distrazione in favore dell'avv. CC AN Lo AR:
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €16.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi
€6.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese di c.t.u. del grado di appello definitivamente a carico del e del in misura eguale. CP_4 Controparte_2
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON AR DA dott.ssa Rossana Guzzo
15
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Prsidente;
2) dott. ON AR DA Consigliere rel.;
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1693/2022 R.G., cui è riunita la causa n. 1724/2022 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CL) il 27.07.1975 (c.f. ), , nata C.F._2 Parte_3
a Campofranco (CL) il 04.06.1978 (c.f. ) e C.F._3 Parte_4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), tutti
[...] C.F._4 quali eredi di , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), la prima anche in proprio, rappresentati e difesi C.F._5 dall'avv. CC AN Lo AR, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza Francesco Crispi n. 9 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attori in riassunzione,
1 e
Controparte_1
, in persona del commissario liquidatore pro tempore, con sede
[...] in Aragona (AG), zona industriale ASI, p.zza Trinacria n. 1 (c.f. e p. iva
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonina Scifo, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in , via Matteo Cimarra CP_1
n. 38 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attore in riassunzione,
in persona del Sindaco in carica (c.f. Controparte_2
p. iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano P.IVA_2 P.IVA_3
Polizzotto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via T. Tasso n. 4 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. CC AN Lo AR per , Parte_1 Parte_2
, e :
[...] Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Tenuto conto della nota integrativa del 19/1/2023 e delle note di trattazione scritta dei 1/3, 10/5 e 10/11/2023, il contenuto dei quali atti deve qui intendersi integralmente ripetuto e trascritto;
rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande spiegate dal
[...]
e dal Controparte_3 [...]
CP_2
2 accogliere per la forma le domande spiegate dai signori con l'atto di citazione in Pt_1 riassunzione del 3 ottobre 2022 e con la comparsa di costituzione e risposta del 16 gennaio 2023 e facendovi diritto, condannare il Controparte_4 ed il in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei signori , delle somme agli stessi Pt_1 dovute a titolo di indennità di occupazione dal 18.5.1984 al 18.5.1990 ed a titolo di risarcimento danni conseguenti alla perdita della proprietà del loro fondo, esteso mq 23.370, da rivalutare anno per anno, a partire, rispettivamente dal 18.05.1984 e dal 18.05.1990, oltre al rimborso delle spese di CTU, anticipate dai signori nella misura di euro Pt_1
6.194,59, giusta nota di precisazione del credito e relativi allegati dei 23.01 e 31.01.2023, il tutto con gli interessi legali, da calcolare sull'importo complessivo fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Condannare il ed il Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di tutte CP_2 le spese e compensi liquidati nelle varie fasi e gradi del presente procedimento, oltre le spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato dette spese e di non avere percepito compenso alcuno.”;
- Avv. Stefano Polizzotto per il Controparte_2
“… si riporta a quanto dedotto e richiesto nella comparsa di risposta depositata il 26 gennaio 2023 (giudizio R.G. n. 1693/2022) e nella comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2023 (giudizio R.G. n. 1724/2022), nelle quali insiste, e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche”.
- Avv. Antonina Scifo per il Controparte_1
: “…precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del presente giudizio;
[...] insiste pertanto in tutte le domande spiegate nel proprio atto introduttivo e si oppone a tutto quanto ex adverso detto e dedotto perché infondato in fatto e in diritto. Chiede quindi, che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 1991, i coniugi Parte_5
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
3 Agrigento, il di ed il CP_2 Controparte_2 [...]
esponendo che: Controparte_1 CP_4
- in esecuzione dell'ordinanza n. 29 del 09 aprile 1984, emessa dal Sindaco di il aveva occupato in via temporanea e di CP_2 CP_4 urgenza i fondi di loro proprietà - meglio identificati a catasto al fg. 75, p.lle 49, 50, 51, 52, 55 57/4, 70, 90 135e 137/A - per la realizzazione di opere relative all'agglomerato industriale di – Valle del CP_2
Platani;
- i fondi occupati rientravano tutti nella parte di territorio del Comune di destinata dal Piano Regolatore a zona industriale;
CP_2
- con ordinanza del 13 gennaio 1986, il Sindaco di aveva CP_2 proceduto ad una prima determinazione dell'indennità di espropriazione spettante agli attori, assumendo che il convenuto fosse stato CP_4 autorizzato ad occupare in via provvisoria e di urgenza i fondi degli attori per un periodo di tre anni decorrente dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 18 maggio 1984;
- per effetto delle proroghe legali, il suddetto termine era spirato il 18 maggio 1990, data a partire dalla quale il occupava l'area di CP_4 proprietà degli attori senza alcun titolo;
- l'area in questione era stata irrimediabilmente destinata alla realizzazione dell'opera pubblica in virtù dei lavori già eseguiti dalla P.A., che ne aveva acquistato la proprietà in virtù della cd. occupazione appropriativa, non essendo stato nelle more adottato il provvedimento di espropriazione.
In ragione di quanto sopra, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, pari al valore venale dello stesso, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituivano in giudizio il ed il Controparte_2 CP_4 eccependo, il primo, il proprio difetto di legittimazione passiva, il secondo, l'improcedibilità dell'azione a causa del mancato decorso del termine di occupazione temporanea al momento della notificazione della citazione, e chiedendo comunque entrambi il rigetto della domanda
Con sentenza non definitiva n. 329/1996, il Tribunale di Agrigento rigettava le eccezioni procedurali spiegate dai convenuti, rimettendo le parti dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
4 Con successiva sentenza non definitiva n. 899/2006, pubblicata il 15 novembre 2006, il Tribunale di Agrigento, accertata la sussistenza dell'occupazione, condannava i convenuti a risarcire il danno conseguente alla perdita della proprietà del fondo degli attori per complessivi mq. 23.370, a fronte della sua irreversibile trasformazione, perfezionatasi, secondo il tribunale alla scadenza del termine triennale di occupazione temporanea il 18 maggio 1987. Rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per la determinazione della misura del risarcimento
Istruito il procedimento mediante c.t.u. e prove documentali, con sentenza definitiva n. 282/2009, pubblicata il 23 marzo 2009, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“…condanna in solido tra loro il in persona del pro Controparte_2 CP_5 tempore e il , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 266.481,42 somma da rivalutare anno per anno a decorrere dal 18.05.1987 oltre gli interessi al saggio legale da calcolare sulla somma rivalutata;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.400,00 di cui € 280,00, per spese oltre Iva e c.p.a. come per legge e oltre il rimborso delle spese di C.t.u. dagli stessi anticipate”.
Avverso le sentenze n. 899/2006 e 282/2009 proponevano separatamente appello il (proc. n. 2724/2009) ed il CP_4 [...]
(proc. n. 63/2010), entrambi contestando:
1. l'epoca della CP_2 irreversibile trasformazione del fondo, erroneamente fissata, secondo gli appellanti, alla scadenza del termine triennale dell'occupazione provvisoria e non alla conclusione dei lavori, avvenuta il 5 novembre 1993; 2. l'estensione del fondo, indicata in 23.370 mq. nonostante la sentenza 899/2006 avesse accertato la trasformazione in opera pubblica di soli 8.930 mq dei fondi degli attori in prime cure;
3. la natura del fondo, ritenuto edificabile nonostante in larga parte destinato ad attività agricole.
Costituitisi in giudizio, i coniugi proponevano a loro volta appello Pt_1 incidentale, chiedendo la riforma della sentenza sotto vari profili.
5 Disposta la riunione dei due procedimenti e rinnovata la c.t.u., con la sentenza n. 1836/2015, pubblicata il 10 dicembre 2015, La Corte di appello di Palermo così decideva:
“… determina l'ammontare risarcitorio dovuto … in Euro 320.176,48, somma da rivalutare anno per anno a decorrere dal 18 maggio 1990, oltre gli interessi legali da calcolare nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate, ed oltre gli ulteriori interessi legali come in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dal nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
;
[...] condanna, in solido, il Controparte_3
e il al pagamento in favore di e
[...] Controparte_2 Parte_5
delle spese di questo grado del giudizio che liquida in Euro 14.640,00 per Parte_1 compenso professionale di avvocato, ponendo in via definitiva le spese di c.t.u. espletate in questo grado del giudizio a carico del Controparte_3
;
[...] compensa le spese di questo grado del giudizio tra il ed il ”. Controparte_2 CP_4
Per quanto qui rileva, la Corte, in accoglimento dell'eccezione formulata dai convenuti, riteneva tardiva la riserva di impugnazione formulata dal CP_4 dichiarando per questo inammissibili i motivi di appello aventi ad oggetto
[...] la sentenza non definitiva 899/2006.
Proposto ricorso in Cassazione da parte del la Suprema CP_4
Corte, con ordinanza n. 19496/2022, pubblicata il 16 giugno 2022, accoglieva l'impugnazione riguardo al secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con separati atti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ed il riassumevano il giudizio dinanzi
[...] Parte_4 CP_4 alla Corte di Appello di Palermo, dando origine ai procedimenti nn. 1693/2022 e 1724/2022 R.G..
In tale sede, i chiedevano: Pt_1
la condanna del e del al pagamento, in CP_4 Controparte_2 solido, “della somma che risulterà dovuta a titolo di indennità di occupazione dal 18.5.1984
6 al 18.5.1990 e di risarcimento danni conseguenti alla perdita della proprietà del loro fondo sito in agro di in catasto censito al foglio 75, particelle 49/A, 50, 51, 52, CP_2
55, 57/A, 70, 90, 135/A e 137/A, per complessivi mq. 23.370, a seguito dell'occupazione acquisitiva in capo al Comune di somma da rivalutare anno CP_2 per anno, a partire dal 18 maggio 1990, oltre interessi legali da calcolare anno per anno sulle somme via via rivalutate ed oltre gli interessi legali da calcolare fino al giorno dell'effettivo soddisfo”; nonché, di condannare il “ Controparte_3 ed il …. al pagamento di tutte le spese
[...] Controparte_2 legali liquidate nelle varie fasi e gradi del presente procedimento, da distrarre in favore del …. procuratore”.
Il insisteva, invece, per l'accoglimento dell'appello, con rigetto CP_4 delle domande avverse.
Disposta la riunione delle due cause, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza sopra richiamata, la Suprema Corte, accogliendo il relativo motivo di impugnazione, ha affermato che ha errato la Corte di Appello nel dichiarare inammissibile il gravame proposto dal sul CP_4 presupposto che la riserva di appello fosse stata formulata tardivamente (La Corte di cassazione ha altresì ritenuto errato il rilievo della Corte territoriale secondo cui l'appellante non aveva comunque proposto riserva CP_4
d'appello avverso le statuizioni concernenti l'epoca dell'irreversibile trasformazione del fondo occupato già contenute nella sentenza non definitiva n. 329/1996, evidenziando come tale sentenza non contenesse statuizioni relative alla questione dell'irreversibile trasformazione, ma solo di rito).
Da tale decisione, sulle cui motivazioni non è necessario in questa sede soffermarsi, e dalla conseguente declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso in Cassazione discende che questo giudice dovrà pronunciarsi sui motivi dell'appello del non esaminati nel precedente giudizio. CP_4
7 Ciò, anche in virtù del principio, costantemente affermato, secondo cui “Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cfr. Cass. sez. I, n. 37270/2022; così anche: Cass. Sez. II, n. 28751/2017).
Precisato quanto sopra, il primo motivo oggetto in questa sede di cognizione attiene alla data della irreversibile trasformazione del fondo, ossia della definitiva ablazione della proprietà dei privati in favore della pubblica amministrazione.
Secondo l'appellante , il Tribunale avrebbe erroneamente individuato CP_4
l'epoca dell'irreversibile trasformazione del fondo nella data del 18 maggio 1990, di scadenza delle proroghe dei termini di occupazione temporanea, anziché in quella del 05 novembre 1993, corrispondente alla certificata data di ultimazione dei lavori.
Il motivo - che determina la devoluzione al giudice dell'impugnazione della questione attinente alla individuazione del momento in cui gli attori sono stati privati della proprietà sul fondo occupato ed è, quindi, maturato il corrispondente diritto all'invocato risarcimento del danno - va accolto, ma per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente, va chiarito (come peraltro anche espressamente dedotto dalla difesa Falletta) che, in ipotesi, come quella di specie, di occupazione cd. acquisitiva, o accessione invertita, ossia di occupazione e irreversibile trasformazione di un immobile in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito il decreto di esproprio, si è in presenza di un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, il quale va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 952/2024; sez. I, n. 8958/2023; sez. I, n. 18242/2022; SS.UU., n. 735/2015).
In virtù dei suddetti principi, deve affermarsi che, nel caso in esame, la rinuncia dei al diritto di proprietà sul terreno occupato dalla p.a. si è perfezionata Pt_1
8 il 31 maggio 1991, in coincidenza con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, contenente la domanda di risarcimento del danno equivalente al valore del bene.
Al valore dell'immobile a tale data, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dovrà farsi riferimento ai fini della quantificazione dell'importo spettante agli attori, da eseguirsi come di seguito specificato nell'esaminare gli ulteriori motivi di appello.
Con il secondo motivo, il contesta l'estensione del terreno CP_4 occupato, deducendo che con la sentenza non definitiva n. 899/2006 era stata dichiarata la irreversibile trasformazione in opera pubblica di mq.
8.930 di terreno appartenente agli attori, mentre la liquidazione definitiva del danno eseguita con la sentenza n. 282/09 aveva riguardato la differente estensione stimata dai c.t.u. e Per_1 Per_2
Il motivo, ai limiti dell'inammissibilità, non merita accoglimento.
L'appellante, nel richiamare quanto indicato nella sentenza n. 899/2006, omette di evidenziare che, premesso il riferimento in parte motiva a mq. 8930 quali porzione di fondo occupata e irreversibilmente trasformata, la stessa pronuncia, dopo aver dato atto della estensione del fondo per mq. 23.370, nella parte dispositiva condannava i convenuti al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del terreno per complessivi mq. 23.370, anche in questo caso in conseguenza della sua irreversibile trasformazione ed occupazione.
D'altro canto, che l'occupazione abbia riguardo l'intero fondo dei ricorrenti, esteso appunto per 23.370 mq., e non una sua parte, risulta inequivocabilmente dai provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di autorizzazione all'occupazione e di immissione in possesso, in cui l'occupazione temporanea veniva autorizzata e disposta con riguardo alla totalità dei fondi individuati al fg. 75, p.lle 49, 50, 51, 52, 55 57/4, 70, 90 135e 137/A, complessivamente estesi, appunto, per 23.370 mq.
Anche l'ordinanza n. 3 del 13 gennaio 1986, nel determinare l'ammontare della provvisoria indennità di espropriazione, indicava la superficie occupata per ogni singola particella catastale, la somma delle quali, con riguardo al fondo oggetto di causa, ammonta, pure in questo caso, a complessivi 23.370 mq..
9 Le stesse consulenze tecniche di ufficio, ad ogni modo, hanno determinato nei predetti termini l'estensione dell'immobile occupato (cfr. relazione ing.
[...]
depositata il 20 febbraio 2012, in cui, a fronte della contestazione del Per_3
c.t.p. ing. (che in ogni caso indicava una estensione di mq. 23.520), Per_4 ribadiva, in maniera argomentata, che l'esatta misurazione era di mq. 23.370,00, e, da ultimo, relazione dell'ing. che ha riferito di aver utilizzato i Per_5 precedenti accertamenti obiettivi, dichiarando espressamente di condividerli).
Ulteriore motivo attiene alla individuazione della natura del terreno;
secondo l'appellante solo una porzione dell'area in questione avrebbe CP_4 destinazione industriale, mentre il resto avrebbe destinazione agricola, come previsto dal Programma di Fabbricazione del Comune di CP_2
Il motivo è privo di fondamento.
Come accertato dall'ing. all'esito della consulenza tecnica di CP_6 ufficio disposta dalla Corte di Appello di Palermo, già prima dell'avvio della procedura espropriativa e della occupazione del terreno e, dunque, dell'introduzione della causa, era intervenuto il Piano Regolatore Particolareggiato approvato con D.A. n. 242/83 del 03 giugno 1983, in virtù del quale l'intero appezzamento occupato - per il quale, effettivamente, in precedenza vigeva la differente qualificazione del Programma di Fabbricazione del 7 gennaio 1982 in zona “D” industriale (p.lle 90-197 - ex 49 - e la maggiore estensione della p.lla 50) e zona zona “E” agricola (p.lle 51, 55, 70, 277 - ex 135/a -, 311 - ex 137/a -, 217 - ex 57/a - e 52, fabbricato rurale) - era destinato a “lotti industriali”, ossia alla realizzazione delle opere infrastrutturali dell'agglomerato industriale di – Valle del Platani. CP_2
Sulla scorta di tale previsione, il terreno va considerato, ai fini della liquidazione del relativo danno, che deve tener conto della destinazione legale del bene secondo gli strumenti urbanistici vigenti, di natura edificabile (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 20408/2006: “va considerato edificabile un terreno inserito dallo strumento generale in zona destinata ad insediamenti industriali, non essendo necessaria una specifica destinazione conferita da uno strumento attuativo e restando irrilevante che, all'interno della zona, il terreno possa essere destinato a servizi in virtù di prescrizione di carattere preespropriativo, rapportandosi in tal caso la valutazione alle aree comprese nella zona”).
10 La differente qualificazione contenuta nel Programma di Fabbricazione del 1982 non rileva, sia in ragione dell'anteriorità del Programma rispetto al Piano Regolatore Particolareggiato, sia per il maggiore grado di dettaglio contenuto in tale ultimo strumento urbanistico (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 3459/2017, secondo cui: “L'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l'acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall'inserimento in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: infatti, l'acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo”).
Venendo alla liquidazione del danno, ritiene la Corte di dover attingere alle risultanze della, già richiamata, c.t.u. svolta dall'ing. che peraltro non Per_5 hanno costituito oggetto di alcuno specifico motivo del ricorso in Cassazione proposto dal né di doglianze nell'atto di riassunzione da questo CP_4 presentato, ove le censure hanno invece riguardato le consulenze, i cui esiti erano già stati superati con la precedente sentenza della Corte di Appello, espletate dall'ing. e dall'ing. e che appaiono adeguatamente Per_1 Per_2 argomentate, chiare e, in definitiva, condivisibili.
L'ing. - chiarito che per i terreni non è possibile ricorrere, ai fini della Per_5 stima, come invece è d'uso per gli immobili civili, ai prezzi di altri beni della stessa tipologia, non rinvenendosi riguardo ad essi rilevamenti eseguiti da istituti pubblici e privati, né potendosi eseguire indagini dirette in sede locale, attesa la variabilità tipologica legata a posizione, caratteristiche geologiche ed edificabilità, in termini qualitativi e quantitativi - ha fatto ricorso al metodo sintetico – comparativo, consistente nella determinazione del valore Va dell'area quale quota aliquota percentuale del valore di mercato del fabbricato Vm ivi realizzabile, attraverso la relazione Va=axVm (a minore di 1).
Si tratta di un metodo che collega il valore del fabbricato commerciabile con la spesa necessaria per acquisire i terreni.
All'esito della procedura di calcolo, cui si rimanda (pagg. 28 – 33), il c.t.u., individuato, il valore unitario del terreno al 1993 in €13,53, ha determinato il valore dell'area al 18 maggio 1990 in €270.947,81.
11 Il suddetto valore, rapportato, secondo gli indici Istati del costo delle costruzioni indicati dal c.t.u. nella tabella allegata alla relazione, alla data del 31 maggio 1991, di avvio della causa e conseguente rinunzia dei proprietari al bene, è pari ad €293.317,35 (valore unitario per mq. x superficie complessiva/coefficiente Istat costo annuale delle costruzioni = €13,53 x 23.370,00mq/1,078; il coefficiente 1,078 deriva dal rapporto tra il coefficiente medio del 1993 – 1521,2 – ed il coefficiente medio del 1991 – 1410,4).
Al suddetto importo va aggiunto quello relativo al valore, pari a €49.228,67, delle opere realizzate dai sui fondi occupati e rilevate nel verbale di Pt_1 immissione in possesso, costituite da una gabbionata a difesa del fiume, da un carrello con pilastri, da un pozzo per l'irrigazione, da un fabbricato rurale, da una stradella di ml. 220,00 circa e dalla recinzione del fondo, la cui perdita da parte dei titolari è meritevole di ristoro in aggiunta a quella del terreno.
Il complessivo ammontare del risarcimento ammonta dunque ad €342.546,02 (€293.317,35 + €49.228,67).
Trattandosi di debito di valore, oltre alla predetta somma competono ai , Pt_1
a decorrere dal 31 maggio 1991, la rivalutazione e gli interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Civ., sez. I, n. 952/2024).
Inammissibile, perché non avanzata in precedenza, risulta la domanda di pagamento della “indennità di occupazione dal 18.5.1984 al 18.5.1990” formulata con l'atto di citazione in riassunzione dai . Pt_1
Coperta da giudicato e, dunque, non più emendabile in questa sede risulta, infine, la statuizione di condanna del al risarcimento Controparte_2 del danno in solido con il CP_4
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La riforma della sentenza di primo grado impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della
12 soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
E' noto, inoltre, che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In ragione di ciò, il Controparte_1
ed il devono essere condannati al
[...] Controparte_2 pagamento delle spese sostenute dagli attori e dai loro aventi causa nei vari gradi di giudizio, fatta eccezione per quelle del primo grado, che non si sottopongono a revisione, in quanto già poste a carico delle parti soccombenti e perché riguardo alla relativa liquidazione risulta essere stato rigettato l'appello incidentale, proposto dalle parti vittoriose, con statuizione passata in giudicato.
Le spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio di recente affermato, secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
13 - per il primo giudizio di appello: complessivi €16.500,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €6.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €6.200,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €14.000,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €4.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno liquidate in favore del difensore di , Parte_1
, e , avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
CC AN Lo AR, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c. (cfr. atto di citazione in riassunzione).
Le spese di c.t.u. del grado di appello vanno definitivamente poste integralmente a carico del e del in misura eguale. CP_4 Controparte_2
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando - a seguito della ordinanza di annullamento con rinvio n. 19496, pubblicata il 16 giugno 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto dal CP_4 avverso le sentenze n. 889/2006, pubblicata il 15 novembre 2006, e n.
[...]
282/2009 Reg. Sent., pubblicata il 26 marzo 2009, emesse dal Tribunale di Agrigento nel procedimento già iscritto al n. 1113/1991 R.G., così provvede:
- in parziale riforma delle sentenze impugnate:
- condanna il Controparte_3
ed il in solido, al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
[...]
[...] e , a titolo di risarcimento del danno derivato
[...] Parte_4 dalla occupazione del terreno di loro proprietà sito in in CP_2 catasto al fg. 75, p.lle 90, 50, 51, 52, 55, 70, 49/A, 135/A, 137/A e 57/A, oggetto di occupazione e di rinunzia da parte dei proprietari in data 31 maggio 1991, della somma di €342.546,02, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale su tale importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dal 31 maggio 1991 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il Controparte_3
ed il al pagamento, in favore di CP_3 Controparte_2
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese sostenute nei vari gradi di giudizio, che liquida, Parte_4 con distrazione in favore dell'avv. CC AN Lo AR:
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €16.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi
€6.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese di c.t.u. del grado di appello definitivamente a carico del e del in misura eguale. CP_4 Controparte_2
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON AR DA dott.ssa Rossana Guzzo
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