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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14469 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32710/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32710/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. ND Vecchio Verderame, che le rappresenta e difende come per mandato in atti
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, che la rappresenta e difende in persona dell'avv. Umberto Garofoli per procura generale alle liti per atto Notaio rep. n. 1353 del 1° luglio 2020; Persona_1
(C.F. , in persona del Direttore pro tempore, Parte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
, contumace;
CP_2
CONVENUTE
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3/6.7.2020, e Parte_1 [...] hanno convenuto nel presente giudizio civile Parte_4 CP_1 Parte_3
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all' Ecc.mo
[...] CP_2
Tribunale Civile di Roma adito, contrariis reiectis, - in via principale confermare integralmente il dispositivo di cui alla sentenza n. 19726/13 resa in data 2- 4 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma — II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Nicola
Archidiacono e per l' effetto: "dichiara(re), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n.
400/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 494/1993, come sostituito dall'art. 10 della L. n.
88/2001e successivamente dall'art. 13 della L. n. 172/2003, 1a rinnovazione automatica per la durata di anni sei, della concessione demaniale marittima n. 67/2001, scaduta il 21/12/2001 e avente ad oggetto il mantenimento di un villino ad uso residenziale e non, insistente sull'area demaniale marittima, Sita in Roma — Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, intestata alle concessionarie Sig.re e Parte_2 Parte_1 determina(re) il complessivo ammontare dei canoni maturati nel periodo di rinnovazione della anzidetta concessione, decorrente dal 01/01/2002 e terminante al 31/12/2007, nella misura monetaria stabilita dal c.t.u. geom. di euro =2.517,06= e accerta(re) il CP_3 parziale pagamento ad iniziativa delle concessionarie per tale titolo della complessiva somma di euro=l .446,95=, con un credito pecuniario residuo a favore dell'ente concedente già Comune di Roma, di Euro=l.071,01= disponendo, ai sensi della L. n. CP_1
2248/1865 Allegato E, la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di cui alle Determinazioni Dirigenziali impugnate in contrasto con le presenti statuizioni;
condanna(re) il convenuto Comune di Roma (oggi al pagamento delle spese CP_1 di lite alle parti attrici liquidate in misura di euro 406,28 per esborsi, euro 4.475,00 per compensi forensi, oltre agli oneri di c.t.u. così come anticipati dalle attrici, oltre cpa ed iva di legge, compensa(va) le spese nei confronti delle altre parti convenute, e dispone(va) distrazione delle spese di lite all'avv.to ND Vecchio Verderame, procuratore antistatario" - in via subordinata - accettare e, per l'effetto, dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1,comma2,del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla
Legge4dicembre 1993, n. 494, come sostituito prima dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall'art. 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, alla luce di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 del Comune di Roma -
Dipartimento IX - Demanio Marittimo si è automaticamente rinnovata per la durata di anni sei dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 e così ad ogni successiva scadenza per la durata
Pagina 2 di anni sei, 1a concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999 relativa al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in
Roma — Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 e, per quanto di conseguenza, ordinare a — Municipio CP_1 Controparte_4
l' immediato rilascio alle signore e del
[...] Parte_1 Parte_2 provvedimento formale di rinnovo della suddetta concessione demaniale marittima n. 67 del
21 gennaio 1999; - accertare e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dalle signore
[...]
e l'indennizzo, calcolato secondo i valori di mercato in base a Pt_1 Parte_2 quanto disposto dall'art. 1, comma 257 — seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), per il mantenimento di opere edilizie relative ad un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima Sita in Roma — Ostia Lido, Lungomare
AM SP n. 90, in quanto tali opere risultano sanate a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 e, per l'effetto, dichiarare che non quindi è dovuto dalle signore e tale Parte_2 Parte_1 indennizzo in relazione agli anni dal 2002 al 2008. quale preteso da (già CP_1
Comune di Roma) per il mantenimento di opere edilizie relative ad un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima Sita in Roma — Ostia Lido, Lungomare
AMSPn.90; accertare e dichiarare che le signore e Parte_1 Parte_2 non sono, per l'effetto, tenute a corrispondere l'importo complessivo di Euro 7.731,17
[...] comprensivo di interessi maturati, di cui Euro 5.936,67 ed Euro 1.273,34 a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 — seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione rispettivamente agli anni dal 2002 al 2008 per le opere edilizie relative al mantenimento di un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, Sita in Roma — Ostia Lido, Via AM SP n. 90, e di cui rispettivamente
Euro 472,39 ed Euro 38,20 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, nonché
l'importo di Euro 2.963.33, di cui Euro 2.772,33 per le annualità 2002-2007 ed Euro 191 per l'anno 2008, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, quale calcolata, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12 gennaio 2001, n. 2, nella misura del
15% dell'indennizzo dovuto per il periodo 2002-2007 e per l'anno 2008, richiesto loro dal con determinazione dirigenziale Controparte_5 prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009, in quanto illegittimamente preteso in ragione di quanto sopra e comunque in quanto prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c.
- accertare e dichiarare, anche tenuto conto di quanto disposto in autotutela dal
[...] con determinazione dirigenziale prot. n. Controparte_5
Pagina 3 5385 del 28 gennaio 2009, che le signore e non Parte_1 Parte_2 sono tenute a corrispondere l'importo di Euro 21.841,64, di cui Euro 19.781,58, quale richiesto loro a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. l, comma 257 — seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni 2002 — 2007 per le opere edilizie relative al mantenimento di un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, Sita in Roma — Ostia Lido, Via AM SP n. 90, ed Euro 2.060,06 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, con determinazione dirigenziale prot. n. 12335 in data 21 febbraio 2008 e con successivo nota prot. n. 64522 del 2 ottobre 2008 del
[...]
. Con vittoria di spese e competenze del Controparte_5 giudizio.”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 12.2.2021 – poi differita al 4.3.2021 – si è tempestivamente costituita in data 22.1.2021, CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettando tutte le domande avanzate dalle controparti, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, così pronunciarsi: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di (già Comune di CP_1
Roma) nel presente giudizio, stante la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti in questa sede contestati ed alle pretese azionate dalle controparti, posto che la medesima ha proceduto alla riscossione dell'indennità come mero esattore, nei precisi termini dettagliatamente indicati dal legislatore ed in esecuzione delle direttive dall' , ponendo in essere un'attività Parte_3 di tipo vincolato, senza esercitare alcuna discrezionalità sull'an e sul quantum;
- accertare e dichiarare il mancato rinnovo in via automatica della concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999, scaduta il 31 dicembre 2001, e dovuto all'Erario Pubblico l'importo di Euro
21.841,64, di cui Euro 19.781,58, come intimato dal Comune di Roma, con nota. prot. n. 12335 del
21 febbraio 2008 del Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici –
Demanio Marittimo, a titolo di indennizzo, per le opere edilizie relative al mantenimento di un
“cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Ostia Lido, Lungomare
AM SP n. 90, ed Euro 2.060,06 a titolo di interessi di mora all'epoca maturati, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 257, seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni 2002 – 2007, con riconoscimento in relazione all'importo dovuto degli interessi legali dal 21 febbraio 2008 ad oggi.”. L si è invece costituita in data Parte_3
8.2.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “Tutto quanto sopra dedotto, rilevato ed eccepito, si chiede l'integrale rigetto delle avverse pretese.”. Successivamente, il Giudice ha dichiarato la contumacia della e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 CP_2
c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria, le attrici hanno precisato come segue le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma adito, contrariis reiectis, - accertare e, per l'effetto,
Pagina 4 dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito prima dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall'art. 13 della Legge 8 luglio
2003 n. 172, la concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999 relativa al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma –
Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 si è rinnovata per la durata di anni sei dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 anche alla luce di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 del Comune di Roma - Dipartimento IX - Demanio
Marittimo, e così ad ogni sua successiva scadenza per la durata di anni sei e, per quanto di conseguenza, ordinare a Roma Capitale – Controparte_6
ad ogni altra Amministrazione all'uopo competente l'immediato rilascio alle signore
[...]
e del provvedimento formale di rinnovo della suddetta Parte_1 Parte_2 concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999; - accertare e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dalle signore e l'indennizzo, da Parte_1 Parte_2 calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il mantenimento di opere edilizie relative ad un “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma
– Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, in quanto tali opere risultano sanate a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 da parte dell' del Comune di Roma e, per l'effetto, dichiarare che non Controparte_7 quindi è dovuto dalle signore e tale indennizzo in Parte_2 Parte_1 relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni quale preteso da (già CP_1
Comune di Roma) per il mantenimento di opere edilizie relative ad un “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n.
90; - accertare e dichiarare che le signore e non sono, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, tenute a corrispondere l'importo complessivo di Euro 7.731,17 comprensivo di interessi maturati, di cui Euro 5.936,67 ed Euro 1.273,34 a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione rispettivamente agli anni dal 2002 al 2008 per le opere edilizie relative al mantenimento di un
“cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Via
AM SP n. 90, e di cui rispettivamente Euro 472,39 ed Euro 38,20 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, nonchè l'importo di Euro 2.963.33, di cui Euro 2.772,33 per le annualità 2002-2007 ed Euro 191,00 per l'anno 2008, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, quale calcolata, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12 gennaio 2001, n.
Pagina 5 2, nella misura del 15% dell'indennizzo dovuto per il periodo 2002-2007 e per l'anno 2008, richiesto loro dal con determinazione Controparte_8 dirigenziale prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009, in quanto illegittimamente preteso in ragione di quanto sopra e comunque in quanto prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., disponendo, ai sensi della
Legge n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di cui alla suddetta determinazione prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009; - accertare e dichiarare, anche tenuto conto di quanto disposto in autotutela dal Controparte_8
con determinazione dirigenziale prot. n. 5385 del 28 gennaio 2009, che le
[...] signore e non sono tenute a corrispondere l'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 21.841,64, di cui Euro 19.781,58, quale richiesto loro a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni
2002 – 2007 per le opere edilizie relative al mantenimento di un “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Via AM SP n. 90, ed Euro
2.060,06 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, con determinazione dirigenziale prot. n.
12335 in data 21 febbraio 2008 e con successivo nota prot. n. 64522 del 2 ottobre 2008 del
[...]
, disponendo ai sensi della Legge n. 2248/1865 Controparte_8
Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti;
- ove ritenuta la sussistenza di eventuali opere edilizie abusive (tettoie, aree pavimentate coperte, accessori) riguardanti il “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in
Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 in quanto non oggetto di sanatoria della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 rilasciata dall' Controparte_7
del Comune di Roma, accertare e, per l'effetto, dichiarare che l'indennizzo, da
[...] calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), quale preteso da CP_1
(già Comune di Roma) in relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni è dovuto dalle signore e per il solo mantenimento delle predette opere Parte_1 Parte_2 edilizie abusive;
- in ogni caso, confermare integralmente il dispositivo di cui alla sentenza n.
19726/13 resa in data 2- 4 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma – II^ Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Nicola Archidiacono, e per l'effetto: i) “dichiara(re), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni dalla L. n. 494/1993, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 88/2001 e successivamente dall'art. 13 della L. n. 172/2003, la rinnovazione automatica per la durata di anni sei, della concessione demaniale marittima n.
67/2001, scaduta il 21/12/2001 e avente ad oggetto il mantenimento di un villino ad uso residenziale e non, insistente sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Lungomare AM
Pagina 6 SP n. 90, intestata alle concessionarie sig.re ii) Controparte_9 Parte_1 determina(re) il complessivo ammontare dei canoni maturati nel periodo di rinnovazione della anzidetta concessione, decorrente dal 01/01/2002 e terminante al 31/12/2007, nella misura monetaria stabilita dal c.t.u. geom. di euro= 2.517,06=, e accerta(re) il parziale CP_3 pagamento ad iniziativa delle concessionarie per tale titolo della complessiva somma di euro=1.446,95=, con un credito pecuniario residuo a favore dell'ente concedente CP_1 già Comune di Roma, di Euro=1.071,01=, disponendo, ai sensi della L. n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di cui alle Determinazioni Dirigenziali impugnate in contrasto con le presenti statuizioni;
iii) condanna(re) il convenuto Comune di Roma
(oggi al pagamento delle spese di lite alle parti attrici liquidate in misura di euro CP_1
406,28 per esborsi, euro 4.475,00 per compensi forensi, oltre agli oneri di c.t.u. così come anticipati dalle attrici, oltre c.p.a. ed iva di legge, compensa(re) le spese nei confronti delle altre parti convenute, disponendo la distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. ND Vecchio
Verderame, in quanto procuratore antistatario;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Le altre parti non hanno proceduto al deposito della prima memoria istruttoria. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.10.2022, il Giudice ha disposto che si procedesse con una consulenza tecnica d'ufficio, nominando, a tal fine, l'Arch. e Persona_2 rinviando all'udienza del 18.4.2023 per il conferimento del relativo incarico. In seguito alla sostituzione del Giudice dott.ssa Sarcina con il Giudice dott. Persico, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. Nelle proprie note di trattazione scritta del 25.2.2025, le attrici hanno precisato come segue le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma adito, contrariis reiectis, - accertare e, per l'effetto, dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del Decreto
Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito prima dall'art. 10 della Legge 16 3 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall'art. 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, la concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999 relativa al mantenimento del cottage ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in
Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 (per cui è causa) si è rinnovata per la durata di anni sei dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 anche alla luce di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 del Comune di Roma - Dipartimento IX
- Demanio Marittimo, e così ad ogni sua successiva scadenza per la durata di anni sei (sino ad oggi)
e, per quanto di conseguenza, ordinare a Controparte_10
(oggi
[...] [...]
Grandi Progetti) e/o ad Controparte_11
Pagina 7 ogni altra Amministrazione all'uopo competente l'immediato rilascio alle signore e Parte_1 del relativo provvedimento formale di rinnovo della suddetta Parte_2 concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999; - accertare e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dalle signore e l'indennizzo, da Parte_1 Parte_2 calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il mantenimento di opere edilizie relative al “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma –
Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, (per cui è causa) in quanto tali opere risultano sanate a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 da parte dell' del Comune di Roma e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_7 non quindi è dovuto dalle signore e tale indennizzo in Parte_2 Parte_1 relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni dal 2009 al 2016 e dal 2018 al 2021, quale preteso da (già Comune di Roma) per il mantenimento di opere edilizie relative al CP_1
“cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma – Ostia Lido,
Lungomare AM SP n. 90; - accertare e dichiarare che le signore e Parte_1 [...] non sono, per l'effetto, tenute a corrispondere l'importo complessivo di Euro Parte_2
7.731,17 comprensivo di interessi maturati, di cui Euro 5.936,67 ed Euro 1.273,34 a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in relazione rispettivamente agli anni dal 2002 al 2008 per le opere edilizie relative al mantenimento de “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma –
Ostia Lido, Via AM SP n. 90, (per cui è causa) e di cui rispettivamente Euro 472,39 ed
Euro 38,20 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, nonché l'importo di Euro 2.963.33, di cui Euro 2.772,33 per le annualità 2002-2007 ed Euro 191,00 per l'anno 2008, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, quale calcolata, ai sensi dell'art. 14 della Legge
Regionale 12 gennaio 2001, n. 2, nella misura del 15% dell'indennizzo dovuto per il periodo 2002-
2007 e per l'anno 2008, richiesto loro dal Controparte_8
con determinazione dirigenziale prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009, in quanto
[...] illegittimamente preteso in ragione di quanto sopra e comunque in quanto prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., disponendo, ai sensi della Legge n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di cui alla suddetta determinazione prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009; - accertare e dichiarare, anche tenuto conto di quanto disposto in autotutela dal con determinazione dirigenziale prot. n. Controparte_8
5385 del 28 gennaio 2009, che le signore e non sono Parte_1 Parte_2 tenute a corrispondere l'importo di Euro 21.841,64, di cui Euro 19.781,58, quale richiesto loro a
Pagina 8 titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni 2002 – 2007 per le opere edilizie relative al mantenimento del “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma –
Ostia Lido, Via AM SP n. 90, (per cui è causa) ed Euro 2.060,06 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, con determinazione dirigenziale prot. n. 12335 in data 21 febbraio
2008 e con successivo nota prot. n. 64522 del 2 ottobre 2008 del Controparte_8
IX - Demanio Marittimo, disponendo ai sensi della Legge n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti;
- ove ritenuta la sussistenza di eventuali opere edilizie abusive (tettoie, aree pavimentate coperte, accessori) riguardanti il “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma – Ostia
Lido, Lungomare AM SP n. 90, (per cui è causa) in quanto non oggetto di sanatoria della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 rilasciata dall' Controparte_7
del Comune di Roma, accertare e, per l'effetto, dichiarare che l'indennizzo, da
[...] calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), quale preteso da CP_1
(già Comune di Roma) in relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni dal 2009 al
2016 e dal 2018 al 2021 è dovuto dalle signore e per il Parte_1 Parte_2 solo mantenimento delle predette opere edilizie abusive;
- in ogni caso, confermare integralmente il dispositivo di cui alla sentenza n. 19726/13 resa in data 2- 4 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma –
II^ Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Nicola Archidiacono, e per l'effetto: i)
“dichiara(re), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni dalla L. n. 494/1993, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 88/2001 e successivamente dall'art. 13 della L. n. 172/2003, la rinnovazione automatica per la durata di anni sei, della concessione demaniale marittima n. 67/2001, scaduta il 21/12/2001 e avente ad oggetto il mantenimento di un villino ad uso residenziale e non, insistente sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, intestata alle concessionarie sig.re e ii) determina(re) il complessivo ammontare dei Parte_2 Parte_1 canoni maturati nel periodo di rinnovazione della anzidetta concessione, decorrente dal 01/01/2002
e terminante al 31/12/2007, nella misura monetaria stabilita dal c.t.u. geom. di euro= CP_3
2.517,06=, e accerta(re) il parziale pagamento ad iniziativa delle concessionarie per tale titolo della complessiva somma di euro=1.446,95=, con un credito pecuniario residuo a favore dell'ente concedente già Comune di Roma, di Euro=1.071,01=, disponendo, ai sensi della L. CP_1
n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di cui alle
Determinazioni Dirigenziali impugnate in contrasto con le presenti statuizioni;
iii) condanna(re) il
Pagina 9 convenuto Comune di Roma (oggi al pagamento delle spese di lite alle parti attrici CP_1 liquidate in misura di euro 406,28 per esborsi, euro 4.475,00 per compensi forensi, oltre agli oneri di c.t.u. così come anticipati dalle attrici, oltre c.p.a. ed iva di legge, compensa(re) le spese nei confronti delle altre parti convenute, disponendo la distrazione delle spese di lite a favore dell'avv.
ND Vecchio Verderame, in quanto procuratore antistatario;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. ND Vecchio Verderame, in quanto procuratore antistatario”. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 6.4.2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche
(60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le attrici (madre) e (figlia) hanno esposto quanto segue: 1) esse dispongono di Parte_2 Pt_1 un cottage ad uso residenza estiva nel complesso “Maresole”, edificato su terreno demaniale e situato ad Ostia, Lungomare AM SP n. 90; 2) il manufatto veniva realizzato dalla società
Maresole in epoca anteriore all'1.9.1967 in assenza di licenzia edilizia e, in data 29.3.1986, il defunto – marito della – presentava domanda di condono pagando il Persona_3 Parte_2 dovuto;
3) in seguito alla morte di con licenza n. 2 del 28.2.2002, il Comune di Persona_3
Roma autorizzava il subingresso di nella concessione demaniale marittima n. 67 del Parte_1
21.1.1999; 4) in vista dell'approssimarsi della scadenza della concessione, in data 13.12.2001, la richiedeva il rinnovo della stessa per il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2007; 5) Parte_2 successivamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria a suo tempo richiesta da l'Ufficio speciale condono edilizio quantificava in € 2.040,31 l'indennità Persona_3 risarcitoria dovuta dalle odierne attrici;
6) Tale indennità veniva regolarmente pagata e, il
29.10.2004, il Comune di Roma provvedeva quindi a rilasciare la concessione edilizia n. 323764, di sanatoria del cottage;
7) successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19.9.2005, il
Comune di Roma provvedeva altresì al rinnovo della concessione demaniale marittima per la durata di anni 6, dall'1.1.2002 al 31.12.2007. Nel frattempo, le odierne attrici provvedevano al regolare pagamento del canone annuo dovuto per la concessione;
8) con determinazione dirigenziale prot. n.
12335 del 21.2.2008, il Comune di Roma, in base alla presunta sussistenza di abusi edilizi, intimava il pagamento dell'importo di € 21.473,12 oltre interessi a titolo di indennizzo relativamente agli anni 2002-2007 e, avverso tale determinazione dirigenziale, le odierne attrici proponevano ricorso al TAR (R.G. n. 4798/2008), il quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
9) successivamente, con nota prot. n. 64522 del 2.10.2008, il Comune di Roma, assumendo che non fosse intervenuto alcun rinnovo della concessione a causa delle presunte difformità edilizie, intimava alle odierne attrici il pagamento a titolo di indennizzo per gli anni 2002-2007 di €
Pagina 10 21.841,64, comprensivo di interessi;
10) l'istanza di revisione in autotutela della determinazione dirigenziale prot. n. 12335 del 21.2.2008 e della nota prot. n. 64522 del 2.10.2008 non trovava riscontro, pertanto, le odierne attrici convenivano l' e la CP_1 Parte_3
dinnanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 77954/2008) e nell'atto di citazione di detto CP_2 precedente giudizio, veniva evidenziato quanto segue: 1) la determinazione dirigenziale prot. n.
12335 del 21.2.2008 e la nota prot. n. 64522 del 2.10.2008 muovono da un presupposto errato, in quanto, nelle more dell'iter procedimentale relativo al rinnovo della concessione demaniale marittima, gli abusi edilizi sono stati completamente sanati in virtù del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 323764 del 29.10.2004; 2) è falso quanto afferma la determinazione dirigenziale prot. n. 12335 del 21.2.2008, laddove afferma che alla determinazione dirigenziale n.
1157 del 19.9.2005 non avrebbe fatto seguito il rinnovo del titolo concessorio;
3) la richiesta di pagamento degli interessi appare illegittima, vista la prolungata inerzia dell' Parte_5 nonché l'assenza di un atto di costituzione in mora;
4) il Comune di Roma non ha mai comunicato alle odierne attrici l'avvio del procedimento amministrativo della richiesta di pagamento dell'indennizzo per il periodo 2002-2007; 11) nelle more, il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale prot. n. 5385 del 28.1.2009, disponeva l'annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale prot. n. 12335 del 21.2.2008 e della nota prot. n. 64522 del 2.10.2008, comunicando che avrebbe provveduto al ricalcolo dell'indennizzo relativo agli anni 2002-2007; 12) successivamente il Comune richiedeva alle odierne attrici il pagamento di € 332,68 e 348,04 a titolo di canone di concessione per gli anni 2008 e 2009 e tali importi venivano regolarmente pagati;
13) con determinazione dirigenziale prot. n. 7684 del 5.2.2009, il Comune di Roma, facendo ancora una volta riferimento a presunti abusi edilizi, richiedeva alle odierne attrici il pagamento di € 6.409,04 a titolo di indennizzo per gli anni 2002-2008; 14) le odierne attrici instauravano quindi un nuovo contenzioso (R.G. n. 76011/2009); 15) La causa veniva riunita all'altra precedentemente instaurata dalle attrici (R.G. n. 77954/2008) e, a seguito dell'espletamento di CTU, con sentenza n.
19726/2013, il Giudice dott. Nicola Archidiacono dichiarava la rinnovazione automatica per la durata di anni sei della concessione, determinava l'ammontare dei canoni per il periodo 2002-2007 nella misura di € 2.517,06 e, accertato il parziale pagamento da parte delle attrici, accertava un credito residuo in favore di pari ad € 1.071,01, disponendo altresì la disapplicazione CP_1 dei provvedimenti amministrativi in contrasto con tali statuizioni: tale sentenza veniva impugnata da e con sentenza n. 762/2020 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello, CP_1 ritenendo viziata la notifica dell'atto di citazione effettuata il 7.11.2008 dalle sig.re e Parte_2 con rimessione della causa al Giudice di primo grado. Si perviene così al presente giudizio Pt_1 di riassunzione con il quale sono stati riassunti innanzi al giudice di primo grado i giudizi riuniti
Pagina 11 R.G. n. 77954/2008 e 76011/2009 e nel quale si è costituita evidenziando quanto CP_1 segue: 1) in data 9 gennaio 1957 il Comune di Roma rilasciava alla società Maresole licenza per la costruzione di uno stabilimento balneare in Via Castelfusano – località Castelfusano – Ostia Lido;
2) il progetto assentito prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di cabine balneari dette cottages, che la società Maresole procedeva ad assegnare dietro corrispettivo agli interessati, previa stipula di apposito “contratto di uso e locazione di cabina balneare”. I cottage, pertanto, erano ad uso non residenziale;
3) nell'aprile 1964 la Capitaneria di Porto estrometteva detta società dalla gestione del bene demaniale a causa del mancato pagamento dei canoni concessori dovuti e nominava custodi per conto dell'Amministrazione Marittima coloro i quali risultavano occupare di fatto i predetti cottages;
4) l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di Roma – rilasciava a tali soggetti una concessione per “l'occupazione di una zona demaniale marittima ed opere ivi insistenti”; 5) la coniuge disponevano di uno dei suddetti Persona_3 Parte_2 cottage;
6) la concessione edilizia in sanatoria, prot. n. 91487 dell'11/05/1987, rilasciata per il cottage detenuto dai aveva ad oggetto il solo cambio di destinazione d'uso (per Parte_6 mq 22,83) e non le opere abusivamente realizzate presso il cottage;
7) la determinazione dirigenziale 1157 del 19.9.2005 era un mero atto endoprocedimentale e non un rinnovo della concessione. La difesa di ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di CP_1 [...]
, avendo la stessa posto in essere un'attività vincolata in qualità di mero esattore per conto CP_1 dell' , inoltre, nel merito, ha asserito e ritenuto che le opere abusivamente Parte_3 realizzate dalle controparti sull'area demaniale – considerate mai sanate - costituissero una violazione edilizia di gravità tale da giustificare una decadenza dalla concessione demaniale marittima e, quindi, a fortiori, il mancato rinnovo della stessa, subordinato a una situazione di conformità edilizia e urbanistica. In particolare, è stato evidenziato da che sono state CP_1 realizzate, in una zona demaniale sottoposta a vincolo ambientale, delle opere aventi natura stabile
(tettoie di circa mq. 38 e pavimentazione in bollettonato di circa mq. 33), per cui è stata altresì eccepita la correttezza dell'importo richiesto con nota prot. n. 12335 del 21.2.2008, ritenendosi non intervenuta sanatoria per gli abusi edilizi consistenti nella realizzazione di tettoie (di circa mq. 38) e di una pavimentazione in bollettonato (di circa mq. 33) e, quindi, correttamente effettuato il conteggio dell'indennizzo per l'uso del bene demaniale in relazione agli anni 2002 – 2007, quantificando l'indennità secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 1, comma 257, seconda parte, della L. n. 296 del 27/12/2006 – Legge Finanziaria 2007 – per l'ipotesi in cui l'occupazione consistesse nella realizzazione di opere inamovibili su beni demaniali marittimi in difetto assoluto di titolo abilitativo. L ha evidenziato che le odierne attrici hanno proposto Parte_3 ricorso per cassazione contro la sentenza n. 762/2020 della Corte d'Appello di Roma, nonché ha
Pagina 12 esposto che: a) Le attrici sono titolari di una concessione demaniale marittima scaduta nel 2001, non rinnovata a causa della realizzazione di opere abusive;
nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 10 della legge n. 88/2001 (in modifica dell'art. 01 del D.L. n. 400/1993 conv. in l. 494/1993), il quale prevede che le concessioni abbiano durata di sei anni e che si rinnovano automaticamente di sei anni in sei anni;
la norma richiamata, infatti, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge n. 172/2003 secondo cui «Le parole: “le concessioni di cui al comma 1' di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”»; da ciò si desume che, per l'applicabilità della clausola legale di rinnovo automatico, si deve trattare di manufatti aventi finalità turistico – ricreative e in tale finalità non può essere fatto rientrare il caso di specie (TAR Lazio 9569/2008;
TAR Campania n. 3055/2004); né può ritenersi che si sia creato un legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver eventualmente continuato a pagare i relativi canoni connessi ad un'occupazione legittima dell'area posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di utilizzo senza titolo. La difesa erariale ha contestato come infondata la tesi di parte attrice in base alla quale sarebbe stata ottenuta una sanatoria edilizia: la sanatoria di cui si discute, infatti, ha riguardato esclusivamente la destinazione residenziale del cottage, non investendo le opere realizzate (tettoie, pavimenti muretti ecc.. ec..); inoltre è stato eccepito dalla difesa erariale che le opere realizzate appaiono inoltre insanabili, considerato che la legge 269/03 all'art. 27 lett. g) ha espressamente previsto che non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate nelle aree appartenenti al demanio marittimo. La difesa erariale ha poi evidenziato che le attrici lamentano che, anche a ritenere applicabile la disposizione introdotta dall'art. 1, comma 257, della L. n. 296 del 2006, va preso atto che la richiesta di un indennizzo per l'occupazione commisurato ai valori di mercato può trovare applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2007 e che per i periodi d'occupazione anteriori a quella data continuano a trovare applicazione i canoni tabellari previsti dalla L. n. 494 del 2003. Al riguardo si ribadisce da parte dell'Avvocatura dello Stato, innanzitutto, che nella fattispecie in esame si tratta del pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato per l'uso di immobile demaniale su cui sono state realizzate opere abusive e mai sanate, nella misura prevista dalla legge, ritenendosi legittima l'applicazione retroattiva del citato comma 257, rivestendo tale disposizione natura interpretativa e, perciò, retroattiva. Secondo la difesa erariale
Pagina 13 l'intento dell'intervento in via di interpretazione autentica sta nella necessità del contenimento della spesa pubblica, nel principio generale del divieto dell'ingiustificato arricchimento (arricchimento che deriva dall'utilizzo di beni demaniali senza averne titolo e senza pagarne il giusto compenso) e nel principio, pure generale, di riordino e completamento delle leggi in un'ottica di risistemazione organica della materia. Ancora la difesa dell' ha segnalato che con il secondo Parte_3 giudizio le sig.re hanno impugnato, per le medesime doglianze, la Parte_7 rideterminazione dell'indennizzo richiesto dal Comune con nota prot. n. 76465 del 10.12.09 con la quale, in riforma della precedente richiesta, è stato intimato, oltre ad altri importi, il pagamento di €.
7.731,17 per lo stesso periodo di occupazione senza titolo. Al riguardo, è stata reiterata la segnalazione di assenza di una concessione e della trasformazione edilizia subita dal cottage, ritenendosi non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di mera richiesta di pagamento di una somma predeterminata dalla legge speciale (sul punto richiamandosi “Cons. St., Sez. VI, 26.01.2018 n.546”). La difesa erariale ha indicato, infine, pronunce del Tribunale di Roma e della Corte di Appello in senso sfavorevole agli occupanti su fattispecie analoghe (altri cottages dello stesso complesso Maresole), in particolare, rispettivamente
“sentenze n. 5398/2012, n. 21298/2012, n. 382/2013” e “sentenza n. 7710/2017, sentenza n.
7750/2019, sentenza sez. I, del 02-03-2018 (R.G. n. 2010/12)”. Nella prima memoria istruttoria, le attrici hanno ribadito la propria tesi circa il rinnovo automatico della concessione e, per quanto riguarda le opere abusive insistenti sull'area demaniale, hanno evidenziato quanto segue: “A tal riguardo, quanto alla sanabilità delle opere edilizie in questione in quanto realizzate su area demaniale, è dato precisare che il primo condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47 consentiva la sanatoria delle opere edilizie realizzate su area demaniale, come è del resto comprovato proprio dal fatto che alle signore e Il Comune di Roma ha appunto Parte_2 Pt_1 rilasciato il predetto titolo concessorio in sanatoria. Non solo, ma laddove venisse accertato nell'ambito del presente giudizio che tale titolo concessorio in sanatoria non riguardi anche le c.d.
“tettoie” – come “ex adverso” assunto – deve comunque osservarsi che gli interventi edilizi, consistenti nell'installazione di tettoie, ossia di strutture che siano, comunque, amovibili e che abbiano semplice finalità di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile per cui accedono, come nel caso di specie in esame, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia” (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306).” . La concessione in sanatoria concernente il cambio di destinazione d'uso non può coprire anche altri tipi di difformità in zono sottoposta a vincolo. Nel caso di specie non si è trattato di opere di dimensioni ridotte e modeste, né di elementi di mero arredo o riparo o protezione, ma di tettoie di superficie notevolmente estesa in rapporto alla condizione preesistente, per cui si deve ritenere che dette opere
Pagina 14 non siano equiparabili a mere pertinenze di arredo e che non risultano sanate. Quanto detto implica che sono state realizzate in riferimento al cottage dedotto in lite opere senza titolo su area demaniale non coperte da sanatoria e tali da impedire il rinnovo della concessione. In tale contesto si deve reputare applicabile l'art. 1, comma 257, seconda parte, della L. n. 296/2006 che disciplina l'ipotesi di occupazione di beni demaniali marittimi sui quali sono state realizzate opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, per cui l'indennizzo dovuto per l'occupazione va commisurato ai valori di mercato. La difesa di in argomento ha CP_1 segnalato l'Ordinanza n. 4788 del 24 febbraio 2025 della Corte di Cassazione osservando come detta pronuncia “oltre a confermare il principio di diritto secondo cui il parametro del valore di mercato, previsto dalla seconda parte della norma, vada applicato anche alle occupazioni antecedenti al 2007 – ha statuito che: “il secondo periodo dell'art. 1, comma 257, l. 296 del 2006, nella parte in cui prevede un indennizzo in favore dell'Amministrazione, commisurato al valore di mercato, per le occupazioni ivi previste, richiede il necessario accertamento della realizzazione di opere inamovibili, anche quando l'occupazione determini un mutamento di destinazione del bene”.
Con tale ultimo principio, in sostanza, la Cassazione ha confermato l'imprescindibilità di un accertamento concreto della consistenza effettiva delle opere edilizie presenti sull'area demaniale, anche per le occupazioni anteriori al 2007, al solo esito del quale potrà stabilirsi se le opere realizzate possano qualificarsi come inamovibili (e quindi comportare un indennizzo pari al valore di mercato del bene) oppure amovibili/scoperte, provocando l'applicazione del criterio classico di cui al primo periodo della norma (valore venale moltiplicato). Oltre a ciò, la Suprema Corte ha ampliato concettualmente la categoria di opere a cui va applicato l'art. 1 co. 257 seconda parte
(ossia il valore di mercato), inserendo al suo interno, oltre alle opere inamovibili in quanto tali, anche l'ulteriore ipotesi in cui “tali opere inamovibili siano effettuate senza alcun titolo abilitativo, ovvero in virtù di un titolo abilitativo che non rispetti la destinazione e la disciplina del bene stesso”. Nel caso in oggetto di giudizio sussiste la legittimazione passiva di in forza CP_1 del quadro normativo/amministrativo richiamato dalla difesa attorea ed in particolare gli artt.
104/105 D. Lgs. del 31-3-1998 n. 112, la D.G.R. n. 2816 del 25-5-1999 n. 96, l'art. 5 c. 2 della L.
n. 13 del 6-8-2007. Va rimarcato altresì il comportamento avuto da CP_2 CP_1 rispetto 1) al contenuto della domanda di concessione in sanatoria (che concerneva il manufatto in oggetto trasformato ad uso residenziale per mq 22,83), 2) rispetto alla concessione in sanatoria e al rinnovo della concessione marittima di 6 anni sino al 31-12-2007, 3) rispetto a quanto preteso a titolo di canone concessorio negli anni dal 2002 al 2005, 4) rispetto alla mancata adozione di provvedimenti formali di decadenza dalla concessione o di iniziative volte al recupero del bene
Pagina 15 concesso in godimento o volte all'abbattimento di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. I suddetti comportamenti tenuti da rivelano la volontà manifestata dall'ente CP_1 locale in ordine alla concessione della sanatoria edilizia (circostanza che fa presumere che non siano stati ritenuti ostativi gli asseriti abusi), e dall'altro di assentire in ordine al rinnovo della concessione marittima e di pretendere il canone come stabilito per gli anni dal 2002 al 2005. Mancando, peraltro, formali provvedimenti amministrativi di revoca della concessione per decadenza riconducibile ad abusi edilizi/urbanistici, si deve dedurre che a seguito della sanatoria edilizia e del rinnovo della concessione marittima sino al 31-12-2007 e della pretesa di pagamento del canone concessorio come previsto sino al 2005, il Comune di ha creato le premesse per far CP_1 consolidare il diritto all'uso del cottage in questione anche successivamente alla sua trasformazione e cambio di destinazione d'uso, creando cioè le condizioni formali di un diritto più ampio in ordine al cottage modificato rispetto alle condizioni iniziali d'uso. In tale quadro la detenzione del cottage in questione non può ritenersi senza alcun titolo per cui la posizione degli aventi diritto all'uso non può essere equiparata a quella di occupanti abusivi, sussistendo quanto meno un diritto di godimento transitorio ed un detenzione qualificata del bene così come trasformato o modificato ad uso residenziale, diritto non contraddetto da atti amministrativi di decadenza e/o revoca della concessione né da altre iniziative finalizzate all'eliminazione degli asseriti abusi, al rilascio del bene e/o alla riconduzione dei luoghi in pristino stato. Di conseguenza assume rilievo ai fini della decisione il principio posto dall' art. 1227 c.c. secondo comma del codice civile, che esclude la risarcibilità di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Infatti,
l'indennizzo preteso dal Comune di Roma ha funzione anche risarcitoria, posto che la pretesa di pagamento contestata dalle attrice muove dall'assunto della mancanza di un titolo di possesso o di detenzione qualificata o di un diritto d'uso per mancato ulteriore rinnovo della concessione in capo alle attrici, facendosi discendere da ciò un'equiparazione, non ritenuta in questa sede condivisibile, all'ipotesi di occupazione abusiva e/o sine titulo di cespiti demaniali, in quanto non calzante rispetto alla situazione creata da stessa mediante la concessione edilizia in sanatoria, il CP_1 rinnovo sino al 31-12-2007 della concessione marittima, la pretesa di pagamento del canone concessorio come previsto sino all'anno 2005. In definitiva vanno accolte nei limiti di quanto segue le domande delle attrici introdotte con i due giudizi riuniti riassunti innanzi al Tribunale di Roma, dovendosi d conseguenza disapplicare gli atti con i quali il ha preteso il Controparte_12 pagamento contestato dalle attrici ivi inclusa la nota. prot. n. 12335 del 21 febbraio 2008 del
Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici – Demanio Marittimo, dovendosi accertare e dichiarare che sussiste quanto meno la detenzione qualificata a titolo transitorio del cespite cottage dedotto in lite per un canone dovuto dalle attrici quale corrispettivo
Pagina 16 per il godimento del cespite cottage residenziale dedotto in lite da parametrare a quello in ultimo versato come era stato già previsto, determinato e preteso dal Comune di sino CP_1 all'anno 2005. Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla materia trattata (tra cui:
Cass. Ordinanza n. 4788 del 24 febbraio 2025 indicata dalla difesa di e considerato CP_1 che la materia del contendere nelle more del giudizio è stata esposta ad esegesi giurisprudenziale diversificata, si reputano sussistenti elementi di novità e di complessità tali da giustificare la compensazione delle spese del giudizio. Le spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio vanno poste a carico e suddivise in parti uguali tra l'attrice e le Parte_2 parti convenute costituite e in persona dei rispettivi legali Parte_3 CP_1 rappresentanti pro-tempore, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di quanto sopra argomentato in motivazione le domande delle attrici introdotte con i due giudizi riuniti riassunti innanzi al Tribunale di Roma, di conseguenza disapplica tutti gli atti con i quali il ha preteso il pagamento contestato dalle attrici nel Controparte_12 presente giudizio in riassunzione ivi inclusa la nota. prot. n. 12335 del 21 febbraio 2008 del
Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici – Demanio Marittimo.
Accerta e dichiara sussistente la detenzione qualificata a titolo transitorio del cespite cottage dedotto in lite per un canone, in relazione al periodo dedotto in lite e sino alla data della presente sentenza, previa detrazione di quanto sia stato già versato dalle attrici, dovuto a titolo di corrispettivo per il godimento del cespite cottage residenziale dedotto in lite, da parametrare a quello in ultimo versato dalle attrici nella misura determinata e pretesa dal Comune di sino all'anno 2005. CP_1
Spese del giudizio compensate. Spese di CTU, come liquidate nel corso del presente giudizio, da suddividersi in parti uguali poste ciascuna a carico rispettivamente di parte attrice Parte_2
di e di in persona dei rispettivi legali rappresenti
[...] CP_1 Parte_3 pro-tempore.
Roma, 20-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32710/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. ND Vecchio Verderame, che le rappresenta e difende come per mandato in atti
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, che la rappresenta e difende in persona dell'avv. Umberto Garofoli per procura generale alle liti per atto Notaio rep. n. 1353 del 1° luglio 2020; Persona_1
(C.F. , in persona del Direttore pro tempore, Parte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
, contumace;
CP_2
CONVENUTE
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3/6.7.2020, e Parte_1 [...] hanno convenuto nel presente giudizio civile Parte_4 CP_1 Parte_3
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all' Ecc.mo
[...] CP_2
Tribunale Civile di Roma adito, contrariis reiectis, - in via principale confermare integralmente il dispositivo di cui alla sentenza n. 19726/13 resa in data 2- 4 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma — II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Nicola
Archidiacono e per l' effetto: "dichiara(re), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n.
400/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 494/1993, come sostituito dall'art. 10 della L. n.
88/2001e successivamente dall'art. 13 della L. n. 172/2003, 1a rinnovazione automatica per la durata di anni sei, della concessione demaniale marittima n. 67/2001, scaduta il 21/12/2001 e avente ad oggetto il mantenimento di un villino ad uso residenziale e non, insistente sull'area demaniale marittima, Sita in Roma — Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, intestata alle concessionarie Sig.re e Parte_2 Parte_1 determina(re) il complessivo ammontare dei canoni maturati nel periodo di rinnovazione della anzidetta concessione, decorrente dal 01/01/2002 e terminante al 31/12/2007, nella misura monetaria stabilita dal c.t.u. geom. di euro =2.517,06= e accerta(re) il CP_3 parziale pagamento ad iniziativa delle concessionarie per tale titolo della complessiva somma di euro=l .446,95=, con un credito pecuniario residuo a favore dell'ente concedente già Comune di Roma, di Euro=l.071,01= disponendo, ai sensi della L. n. CP_1
2248/1865 Allegato E, la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di cui alle Determinazioni Dirigenziali impugnate in contrasto con le presenti statuizioni;
condanna(re) il convenuto Comune di Roma (oggi al pagamento delle spese CP_1 di lite alle parti attrici liquidate in misura di euro 406,28 per esborsi, euro 4.475,00 per compensi forensi, oltre agli oneri di c.t.u. così come anticipati dalle attrici, oltre cpa ed iva di legge, compensa(va) le spese nei confronti delle altre parti convenute, e dispone(va) distrazione delle spese di lite all'avv.to ND Vecchio Verderame, procuratore antistatario" - in via subordinata - accettare e, per l'effetto, dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1,comma2,del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla
Legge4dicembre 1993, n. 494, come sostituito prima dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall'art. 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, alla luce di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 del Comune di Roma -
Dipartimento IX - Demanio Marittimo si è automaticamente rinnovata per la durata di anni sei dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 e così ad ogni successiva scadenza per la durata
Pagina 2 di anni sei, 1a concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999 relativa al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in
Roma — Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 e, per quanto di conseguenza, ordinare a — Municipio CP_1 Controparte_4
l' immediato rilascio alle signore e del
[...] Parte_1 Parte_2 provvedimento formale di rinnovo della suddetta concessione demaniale marittima n. 67 del
21 gennaio 1999; - accertare e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dalle signore
[...]
e l'indennizzo, calcolato secondo i valori di mercato in base a Pt_1 Parte_2 quanto disposto dall'art. 1, comma 257 — seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), per il mantenimento di opere edilizie relative ad un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima Sita in Roma — Ostia Lido, Lungomare
AM SP n. 90, in quanto tali opere risultano sanate a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 e, per l'effetto, dichiarare che non quindi è dovuto dalle signore e tale Parte_2 Parte_1 indennizzo in relazione agli anni dal 2002 al 2008. quale preteso da (già CP_1
Comune di Roma) per il mantenimento di opere edilizie relative ad un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima Sita in Roma — Ostia Lido, Lungomare
AMSPn.90; accertare e dichiarare che le signore e Parte_1 Parte_2 non sono, per l'effetto, tenute a corrispondere l'importo complessivo di Euro 7.731,17
[...] comprensivo di interessi maturati, di cui Euro 5.936,67 ed Euro 1.273,34 a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 — seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione rispettivamente agli anni dal 2002 al 2008 per le opere edilizie relative al mantenimento di un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, Sita in Roma — Ostia Lido, Via AM SP n. 90, e di cui rispettivamente
Euro 472,39 ed Euro 38,20 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, nonché
l'importo di Euro 2.963.33, di cui Euro 2.772,33 per le annualità 2002-2007 ed Euro 191 per l'anno 2008, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, quale calcolata, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12 gennaio 2001, n. 2, nella misura del
15% dell'indennizzo dovuto per il periodo 2002-2007 e per l'anno 2008, richiesto loro dal con determinazione dirigenziale Controparte_5 prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009, in quanto illegittimamente preteso in ragione di quanto sopra e comunque in quanto prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c.
- accertare e dichiarare, anche tenuto conto di quanto disposto in autotutela dal
[...] con determinazione dirigenziale prot. n. Controparte_5
Pagina 3 5385 del 28 gennaio 2009, che le signore e non Parte_1 Parte_2 sono tenute a corrispondere l'importo di Euro 21.841,64, di cui Euro 19.781,58, quale richiesto loro a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. l, comma 257 — seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni 2002 — 2007 per le opere edilizie relative al mantenimento di un "cottage" ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, Sita in Roma — Ostia Lido, Via AM SP n. 90, ed Euro 2.060,06 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, con determinazione dirigenziale prot. n. 12335 in data 21 febbraio 2008 e con successivo nota prot. n. 64522 del 2 ottobre 2008 del
[...]
. Con vittoria di spese e competenze del Controparte_5 giudizio.”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 12.2.2021 – poi differita al 4.3.2021 – si è tempestivamente costituita in data 22.1.2021, CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettando tutte le domande avanzate dalle controparti, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, così pronunciarsi: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di (già Comune di CP_1
Roma) nel presente giudizio, stante la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti in questa sede contestati ed alle pretese azionate dalle controparti, posto che la medesima ha proceduto alla riscossione dell'indennità come mero esattore, nei precisi termini dettagliatamente indicati dal legislatore ed in esecuzione delle direttive dall' , ponendo in essere un'attività Parte_3 di tipo vincolato, senza esercitare alcuna discrezionalità sull'an e sul quantum;
- accertare e dichiarare il mancato rinnovo in via automatica della concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999, scaduta il 31 dicembre 2001, e dovuto all'Erario Pubblico l'importo di Euro
21.841,64, di cui Euro 19.781,58, come intimato dal Comune di Roma, con nota. prot. n. 12335 del
21 febbraio 2008 del Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici –
Demanio Marittimo, a titolo di indennizzo, per le opere edilizie relative al mantenimento di un
“cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Ostia Lido, Lungomare
AM SP n. 90, ed Euro 2.060,06 a titolo di interessi di mora all'epoca maturati, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 257, seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni 2002 – 2007, con riconoscimento in relazione all'importo dovuto degli interessi legali dal 21 febbraio 2008 ad oggi.”. L si è invece costituita in data Parte_3
8.2.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “Tutto quanto sopra dedotto, rilevato ed eccepito, si chiede l'integrale rigetto delle avverse pretese.”. Successivamente, il Giudice ha dichiarato la contumacia della e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 CP_2
c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria, le attrici hanno precisato come segue le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma adito, contrariis reiectis, - accertare e, per l'effetto,
Pagina 4 dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito prima dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall'art. 13 della Legge 8 luglio
2003 n. 172, la concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999 relativa al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma –
Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 si è rinnovata per la durata di anni sei dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 anche alla luce di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 del Comune di Roma - Dipartimento IX - Demanio
Marittimo, e così ad ogni sua successiva scadenza per la durata di anni sei e, per quanto di conseguenza, ordinare a Roma Capitale – Controparte_6
ad ogni altra Amministrazione all'uopo competente l'immediato rilascio alle signore
[...]
e del provvedimento formale di rinnovo della suddetta Parte_1 Parte_2 concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999; - accertare e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dalle signore e l'indennizzo, da Parte_1 Parte_2 calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il mantenimento di opere edilizie relative ad un “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma
– Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, in quanto tali opere risultano sanate a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 da parte dell' del Comune di Roma e, per l'effetto, dichiarare che non Controparte_7 quindi è dovuto dalle signore e tale indennizzo in Parte_2 Parte_1 relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni quale preteso da (già CP_1
Comune di Roma) per il mantenimento di opere edilizie relative ad un “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n.
90; - accertare e dichiarare che le signore e non sono, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, tenute a corrispondere l'importo complessivo di Euro 7.731,17 comprensivo di interessi maturati, di cui Euro 5.936,67 ed Euro 1.273,34 a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione rispettivamente agli anni dal 2002 al 2008 per le opere edilizie relative al mantenimento di un
“cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Via
AM SP n. 90, e di cui rispettivamente Euro 472,39 ed Euro 38,20 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, nonchè l'importo di Euro 2.963.33, di cui Euro 2.772,33 per le annualità 2002-2007 ed Euro 191,00 per l'anno 2008, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, quale calcolata, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12 gennaio 2001, n.
Pagina 5 2, nella misura del 15% dell'indennizzo dovuto per il periodo 2002-2007 e per l'anno 2008, richiesto loro dal con determinazione Controparte_8 dirigenziale prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009, in quanto illegittimamente preteso in ragione di quanto sopra e comunque in quanto prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., disponendo, ai sensi della
Legge n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di cui alla suddetta determinazione prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009; - accertare e dichiarare, anche tenuto conto di quanto disposto in autotutela dal Controparte_8
con determinazione dirigenziale prot. n. 5385 del 28 gennaio 2009, che le
[...] signore e non sono tenute a corrispondere l'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 21.841,64, di cui Euro 19.781,58, quale richiesto loro a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni
2002 – 2007 per le opere edilizie relative al mantenimento di un “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Via AM SP n. 90, ed Euro
2.060,06 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, con determinazione dirigenziale prot. n.
12335 in data 21 febbraio 2008 e con successivo nota prot. n. 64522 del 2 ottobre 2008 del
[...]
, disponendo ai sensi della Legge n. 2248/1865 Controparte_8
Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti;
- ove ritenuta la sussistenza di eventuali opere edilizie abusive (tettoie, aree pavimentate coperte, accessori) riguardanti il “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in
Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 in quanto non oggetto di sanatoria della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 rilasciata dall' Controparte_7
del Comune di Roma, accertare e, per l'effetto, dichiarare che l'indennizzo, da
[...] calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), quale preteso da CP_1
(già Comune di Roma) in relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni è dovuto dalle signore e per il solo mantenimento delle predette opere Parte_1 Parte_2 edilizie abusive;
- in ogni caso, confermare integralmente il dispositivo di cui alla sentenza n.
19726/13 resa in data 2- 4 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma – II^ Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Nicola Archidiacono, e per l'effetto: i) “dichiara(re), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni dalla L. n. 494/1993, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 88/2001 e successivamente dall'art. 13 della L. n. 172/2003, la rinnovazione automatica per la durata di anni sei, della concessione demaniale marittima n.
67/2001, scaduta il 21/12/2001 e avente ad oggetto il mantenimento di un villino ad uso residenziale e non, insistente sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Lungomare AM
Pagina 6 SP n. 90, intestata alle concessionarie sig.re ii) Controparte_9 Parte_1 determina(re) il complessivo ammontare dei canoni maturati nel periodo di rinnovazione della anzidetta concessione, decorrente dal 01/01/2002 e terminante al 31/12/2007, nella misura monetaria stabilita dal c.t.u. geom. di euro= 2.517,06=, e accerta(re) il parziale CP_3 pagamento ad iniziativa delle concessionarie per tale titolo della complessiva somma di euro=1.446,95=, con un credito pecuniario residuo a favore dell'ente concedente CP_1 già Comune di Roma, di Euro=1.071,01=, disponendo, ai sensi della L. n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di cui alle Determinazioni Dirigenziali impugnate in contrasto con le presenti statuizioni;
iii) condanna(re) il convenuto Comune di Roma
(oggi al pagamento delle spese di lite alle parti attrici liquidate in misura di euro CP_1
406,28 per esborsi, euro 4.475,00 per compensi forensi, oltre agli oneri di c.t.u. così come anticipati dalle attrici, oltre c.p.a. ed iva di legge, compensa(re) le spese nei confronti delle altre parti convenute, disponendo la distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. ND Vecchio
Verderame, in quanto procuratore antistatario;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Le altre parti non hanno proceduto al deposito della prima memoria istruttoria. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.10.2022, il Giudice ha disposto che si procedesse con una consulenza tecnica d'ufficio, nominando, a tal fine, l'Arch. e Persona_2 rinviando all'udienza del 18.4.2023 per il conferimento del relativo incarico. In seguito alla sostituzione del Giudice dott.ssa Sarcina con il Giudice dott. Persico, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. Nelle proprie note di trattazione scritta del 25.2.2025, le attrici hanno precisato come segue le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma adito, contrariis reiectis, - accertare e, per l'effetto, dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del Decreto
Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito prima dall'art. 10 della Legge 16 3 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall'art. 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, la concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999 relativa al mantenimento del cottage ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in
Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90 (per cui è causa) si è rinnovata per la durata di anni sei dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 anche alla luce di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 del Comune di Roma - Dipartimento IX
- Demanio Marittimo, e così ad ogni sua successiva scadenza per la durata di anni sei (sino ad oggi)
e, per quanto di conseguenza, ordinare a Controparte_10
(oggi
[...] [...]
Grandi Progetti) e/o ad Controparte_11
Pagina 7 ogni altra Amministrazione all'uopo competente l'immediato rilascio alle signore e Parte_1 del relativo provvedimento formale di rinnovo della suddetta Parte_2 concessione demaniale marittima n. 67 del 21 gennaio 1999; - accertare e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dalle signore e l'indennizzo, da Parte_1 Parte_2 calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il mantenimento di opere edilizie relative al “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma –
Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, (per cui è causa) in quanto tali opere risultano sanate a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 da parte dell' del Comune di Roma e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_7 non quindi è dovuto dalle signore e tale indennizzo in Parte_2 Parte_1 relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni dal 2009 al 2016 e dal 2018 al 2021, quale preteso da (già Comune di Roma) per il mantenimento di opere edilizie relative al CP_1
“cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma – Ostia Lido,
Lungomare AM SP n. 90; - accertare e dichiarare che le signore e Parte_1 [...] non sono, per l'effetto, tenute a corrispondere l'importo complessivo di Euro Parte_2
7.731,17 comprensivo di interessi maturati, di cui Euro 5.936,67 ed Euro 1.273,34 a titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in relazione rispettivamente agli anni dal 2002 al 2008 per le opere edilizie relative al mantenimento de “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma –
Ostia Lido, Via AM SP n. 90, (per cui è causa) e di cui rispettivamente Euro 472,39 ed
Euro 38,20 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, nonché l'importo di Euro 2.963.33, di cui Euro 2.772,33 per le annualità 2002-2007 ed Euro 191,00 per l'anno 2008, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, quale calcolata, ai sensi dell'art. 14 della Legge
Regionale 12 gennaio 2001, n. 2, nella misura del 15% dell'indennizzo dovuto per il periodo 2002-
2007 e per l'anno 2008, richiesto loro dal Controparte_8
con determinazione dirigenziale prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009, in quanto
[...] illegittimamente preteso in ragione di quanto sopra e comunque in quanto prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., disponendo, ai sensi della Legge n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di cui alla suddetta determinazione prot. n. 7684 in data 5 febbraio 2009; - accertare e dichiarare, anche tenuto conto di quanto disposto in autotutela dal con determinazione dirigenziale prot. n. Controparte_8
5385 del 28 gennaio 2009, che le signore e non sono Parte_1 Parte_2 tenute a corrispondere l'importo di Euro 21.841,64, di cui Euro 19.781,58, quale richiesto loro a
Pagina 8 titolo di indennizzo, calcolato in base all'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli anni 2002 – 2007 per le opere edilizie relative al mantenimento del “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima, sita in Roma –
Ostia Lido, Via AM SP n. 90, (per cui è causa) ed Euro 2.060,06 a titolo di interessi di mora nel frattempo maturati, con determinazione dirigenziale prot. n. 12335 in data 21 febbraio
2008 e con successivo nota prot. n. 64522 del 2 ottobre 2008 del Controparte_8
IX - Demanio Marittimo, disponendo ai sensi della Legge n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti;
- ove ritenuta la sussistenza di eventuali opere edilizie abusive (tettoie, aree pavimentate coperte, accessori) riguardanti il “cottage” ad uso residenza estiva sull'area demaniale marittima sita in Roma – Ostia
Lido, Lungomare AM SP n. 90, (per cui è causa) in quanto non oggetto di sanatoria della concessione edilizia in sanatoria n. 33764 del 29 febbraio 2004 rilasciata dall' Controparte_7
del Comune di Roma, accertare e, per l'effetto, dichiarare che l'indennizzo, da
[...] calcolarsi secondo i valori di mercato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 257 – seconda parte, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), quale preteso da CP_1
(già Comune di Roma) in relazione agli anni dal 2002 al 2008 ed ai successivi anni dal 2009 al
2016 e dal 2018 al 2021 è dovuto dalle signore e per il Parte_1 Parte_2 solo mantenimento delle predette opere edilizie abusive;
- in ogni caso, confermare integralmente il dispositivo di cui alla sentenza n. 19726/13 resa in data 2- 4 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma –
II^ Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Nicola Archidiacono, e per l'effetto: i)
“dichiara(re), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni dalla L. n. 494/1993, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 88/2001 e successivamente dall'art. 13 della L. n. 172/2003, la rinnovazione automatica per la durata di anni sei, della concessione demaniale marittima n. 67/2001, scaduta il 21/12/2001 e avente ad oggetto il mantenimento di un villino ad uso residenziale e non, insistente sull'area demaniale marittima, sita in Roma – Ostia Lido, Lungomare AM SP n. 90, intestata alle concessionarie sig.re e ii) determina(re) il complessivo ammontare dei Parte_2 Parte_1 canoni maturati nel periodo di rinnovazione della anzidetta concessione, decorrente dal 01/01/2002
e terminante al 31/12/2007, nella misura monetaria stabilita dal c.t.u. geom. di euro= CP_3
2.517,06=, e accerta(re) il parziale pagamento ad iniziativa delle concessionarie per tale titolo della complessiva somma di euro=1.446,95=, con un credito pecuniario residuo a favore dell'ente concedente già Comune di Roma, di Euro=1.071,01=, disponendo, ai sensi della L. CP_1
n. 2248/1865 Allegato E, la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di cui alle
Determinazioni Dirigenziali impugnate in contrasto con le presenti statuizioni;
iii) condanna(re) il
Pagina 9 convenuto Comune di Roma (oggi al pagamento delle spese di lite alle parti attrici CP_1 liquidate in misura di euro 406,28 per esborsi, euro 4.475,00 per compensi forensi, oltre agli oneri di c.t.u. così come anticipati dalle attrici, oltre c.p.a. ed iva di legge, compensa(re) le spese nei confronti delle altre parti convenute, disponendo la distrazione delle spese di lite a favore dell'avv.
ND Vecchio Verderame, in quanto procuratore antistatario;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. ND Vecchio Verderame, in quanto procuratore antistatario”. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 6.4.2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche
(60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le attrici (madre) e (figlia) hanno esposto quanto segue: 1) esse dispongono di Parte_2 Pt_1 un cottage ad uso residenza estiva nel complesso “Maresole”, edificato su terreno demaniale e situato ad Ostia, Lungomare AM SP n. 90; 2) il manufatto veniva realizzato dalla società
Maresole in epoca anteriore all'1.9.1967 in assenza di licenzia edilizia e, in data 29.3.1986, il defunto – marito della – presentava domanda di condono pagando il Persona_3 Parte_2 dovuto;
3) in seguito alla morte di con licenza n. 2 del 28.2.2002, il Comune di Persona_3
Roma autorizzava il subingresso di nella concessione demaniale marittima n. 67 del Parte_1
21.1.1999; 4) in vista dell'approssimarsi della scadenza della concessione, in data 13.12.2001, la richiedeva il rinnovo della stessa per il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2007; 5) Parte_2 successivamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria a suo tempo richiesta da l'Ufficio speciale condono edilizio quantificava in € 2.040,31 l'indennità Persona_3 risarcitoria dovuta dalle odierne attrici;
6) Tale indennità veniva regolarmente pagata e, il
29.10.2004, il Comune di Roma provvedeva quindi a rilasciare la concessione edilizia n. 323764, di sanatoria del cottage;
7) successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19.9.2005, il
Comune di Roma provvedeva altresì al rinnovo della concessione demaniale marittima per la durata di anni 6, dall'1.1.2002 al 31.12.2007. Nel frattempo, le odierne attrici provvedevano al regolare pagamento del canone annuo dovuto per la concessione;
8) con determinazione dirigenziale prot. n.
12335 del 21.2.2008, il Comune di Roma, in base alla presunta sussistenza di abusi edilizi, intimava il pagamento dell'importo di € 21.473,12 oltre interessi a titolo di indennizzo relativamente agli anni 2002-2007 e, avverso tale determinazione dirigenziale, le odierne attrici proponevano ricorso al TAR (R.G. n. 4798/2008), il quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
9) successivamente, con nota prot. n. 64522 del 2.10.2008, il Comune di Roma, assumendo che non fosse intervenuto alcun rinnovo della concessione a causa delle presunte difformità edilizie, intimava alle odierne attrici il pagamento a titolo di indennizzo per gli anni 2002-2007 di €
Pagina 10 21.841,64, comprensivo di interessi;
10) l'istanza di revisione in autotutela della determinazione dirigenziale prot. n. 12335 del 21.2.2008 e della nota prot. n. 64522 del 2.10.2008 non trovava riscontro, pertanto, le odierne attrici convenivano l' e la CP_1 Parte_3
dinnanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 77954/2008) e nell'atto di citazione di detto CP_2 precedente giudizio, veniva evidenziato quanto segue: 1) la determinazione dirigenziale prot. n.
12335 del 21.2.2008 e la nota prot. n. 64522 del 2.10.2008 muovono da un presupposto errato, in quanto, nelle more dell'iter procedimentale relativo al rinnovo della concessione demaniale marittima, gli abusi edilizi sono stati completamente sanati in virtù del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 323764 del 29.10.2004; 2) è falso quanto afferma la determinazione dirigenziale prot. n. 12335 del 21.2.2008, laddove afferma che alla determinazione dirigenziale n.
1157 del 19.9.2005 non avrebbe fatto seguito il rinnovo del titolo concessorio;
3) la richiesta di pagamento degli interessi appare illegittima, vista la prolungata inerzia dell' Parte_5 nonché l'assenza di un atto di costituzione in mora;
4) il Comune di Roma non ha mai comunicato alle odierne attrici l'avvio del procedimento amministrativo della richiesta di pagamento dell'indennizzo per il periodo 2002-2007; 11) nelle more, il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale prot. n. 5385 del 28.1.2009, disponeva l'annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale prot. n. 12335 del 21.2.2008 e della nota prot. n. 64522 del 2.10.2008, comunicando che avrebbe provveduto al ricalcolo dell'indennizzo relativo agli anni 2002-2007; 12) successivamente il Comune richiedeva alle odierne attrici il pagamento di € 332,68 e 348,04 a titolo di canone di concessione per gli anni 2008 e 2009 e tali importi venivano regolarmente pagati;
13) con determinazione dirigenziale prot. n. 7684 del 5.2.2009, il Comune di Roma, facendo ancora una volta riferimento a presunti abusi edilizi, richiedeva alle odierne attrici il pagamento di € 6.409,04 a titolo di indennizzo per gli anni 2002-2008; 14) le odierne attrici instauravano quindi un nuovo contenzioso (R.G. n. 76011/2009); 15) La causa veniva riunita all'altra precedentemente instaurata dalle attrici (R.G. n. 77954/2008) e, a seguito dell'espletamento di CTU, con sentenza n.
19726/2013, il Giudice dott. Nicola Archidiacono dichiarava la rinnovazione automatica per la durata di anni sei della concessione, determinava l'ammontare dei canoni per il periodo 2002-2007 nella misura di € 2.517,06 e, accertato il parziale pagamento da parte delle attrici, accertava un credito residuo in favore di pari ad € 1.071,01, disponendo altresì la disapplicazione CP_1 dei provvedimenti amministrativi in contrasto con tali statuizioni: tale sentenza veniva impugnata da e con sentenza n. 762/2020 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello, CP_1 ritenendo viziata la notifica dell'atto di citazione effettuata il 7.11.2008 dalle sig.re e Parte_2 con rimessione della causa al Giudice di primo grado. Si perviene così al presente giudizio Pt_1 di riassunzione con il quale sono stati riassunti innanzi al giudice di primo grado i giudizi riuniti
Pagina 11 R.G. n. 77954/2008 e 76011/2009 e nel quale si è costituita evidenziando quanto CP_1 segue: 1) in data 9 gennaio 1957 il Comune di Roma rilasciava alla società Maresole licenza per la costruzione di uno stabilimento balneare in Via Castelfusano – località Castelfusano – Ostia Lido;
2) il progetto assentito prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di cabine balneari dette cottages, che la società Maresole procedeva ad assegnare dietro corrispettivo agli interessati, previa stipula di apposito “contratto di uso e locazione di cabina balneare”. I cottage, pertanto, erano ad uso non residenziale;
3) nell'aprile 1964 la Capitaneria di Porto estrometteva detta società dalla gestione del bene demaniale a causa del mancato pagamento dei canoni concessori dovuti e nominava custodi per conto dell'Amministrazione Marittima coloro i quali risultavano occupare di fatto i predetti cottages;
4) l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di Roma – rilasciava a tali soggetti una concessione per “l'occupazione di una zona demaniale marittima ed opere ivi insistenti”; 5) la coniuge disponevano di uno dei suddetti Persona_3 Parte_2 cottage;
6) la concessione edilizia in sanatoria, prot. n. 91487 dell'11/05/1987, rilasciata per il cottage detenuto dai aveva ad oggetto il solo cambio di destinazione d'uso (per Parte_6 mq 22,83) e non le opere abusivamente realizzate presso il cottage;
7) la determinazione dirigenziale 1157 del 19.9.2005 era un mero atto endoprocedimentale e non un rinnovo della concessione. La difesa di ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di CP_1 [...]
, avendo la stessa posto in essere un'attività vincolata in qualità di mero esattore per conto CP_1 dell' , inoltre, nel merito, ha asserito e ritenuto che le opere abusivamente Parte_3 realizzate dalle controparti sull'area demaniale – considerate mai sanate - costituissero una violazione edilizia di gravità tale da giustificare una decadenza dalla concessione demaniale marittima e, quindi, a fortiori, il mancato rinnovo della stessa, subordinato a una situazione di conformità edilizia e urbanistica. In particolare, è stato evidenziato da che sono state CP_1 realizzate, in una zona demaniale sottoposta a vincolo ambientale, delle opere aventi natura stabile
(tettoie di circa mq. 38 e pavimentazione in bollettonato di circa mq. 33), per cui è stata altresì eccepita la correttezza dell'importo richiesto con nota prot. n. 12335 del 21.2.2008, ritenendosi non intervenuta sanatoria per gli abusi edilizi consistenti nella realizzazione di tettoie (di circa mq. 38) e di una pavimentazione in bollettonato (di circa mq. 33) e, quindi, correttamente effettuato il conteggio dell'indennizzo per l'uso del bene demaniale in relazione agli anni 2002 – 2007, quantificando l'indennità secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 1, comma 257, seconda parte, della L. n. 296 del 27/12/2006 – Legge Finanziaria 2007 – per l'ipotesi in cui l'occupazione consistesse nella realizzazione di opere inamovibili su beni demaniali marittimi in difetto assoluto di titolo abilitativo. L ha evidenziato che le odierne attrici hanno proposto Parte_3 ricorso per cassazione contro la sentenza n. 762/2020 della Corte d'Appello di Roma, nonché ha
Pagina 12 esposto che: a) Le attrici sono titolari di una concessione demaniale marittima scaduta nel 2001, non rinnovata a causa della realizzazione di opere abusive;
nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 10 della legge n. 88/2001 (in modifica dell'art. 01 del D.L. n. 400/1993 conv. in l. 494/1993), il quale prevede che le concessioni abbiano durata di sei anni e che si rinnovano automaticamente di sei anni in sei anni;
la norma richiamata, infatti, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge n. 172/2003 secondo cui «Le parole: “le concessioni di cui al comma 1' di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”»; da ciò si desume che, per l'applicabilità della clausola legale di rinnovo automatico, si deve trattare di manufatti aventi finalità turistico – ricreative e in tale finalità non può essere fatto rientrare il caso di specie (TAR Lazio 9569/2008;
TAR Campania n. 3055/2004); né può ritenersi che si sia creato un legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver eventualmente continuato a pagare i relativi canoni connessi ad un'occupazione legittima dell'area posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di utilizzo senza titolo. La difesa erariale ha contestato come infondata la tesi di parte attrice in base alla quale sarebbe stata ottenuta una sanatoria edilizia: la sanatoria di cui si discute, infatti, ha riguardato esclusivamente la destinazione residenziale del cottage, non investendo le opere realizzate (tettoie, pavimenti muretti ecc.. ec..); inoltre è stato eccepito dalla difesa erariale che le opere realizzate appaiono inoltre insanabili, considerato che la legge 269/03 all'art. 27 lett. g) ha espressamente previsto che non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate nelle aree appartenenti al demanio marittimo. La difesa erariale ha poi evidenziato che le attrici lamentano che, anche a ritenere applicabile la disposizione introdotta dall'art. 1, comma 257, della L. n. 296 del 2006, va preso atto che la richiesta di un indennizzo per l'occupazione commisurato ai valori di mercato può trovare applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2007 e che per i periodi d'occupazione anteriori a quella data continuano a trovare applicazione i canoni tabellari previsti dalla L. n. 494 del 2003. Al riguardo si ribadisce da parte dell'Avvocatura dello Stato, innanzitutto, che nella fattispecie in esame si tratta del pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato per l'uso di immobile demaniale su cui sono state realizzate opere abusive e mai sanate, nella misura prevista dalla legge, ritenendosi legittima l'applicazione retroattiva del citato comma 257, rivestendo tale disposizione natura interpretativa e, perciò, retroattiva. Secondo la difesa erariale
Pagina 13 l'intento dell'intervento in via di interpretazione autentica sta nella necessità del contenimento della spesa pubblica, nel principio generale del divieto dell'ingiustificato arricchimento (arricchimento che deriva dall'utilizzo di beni demaniali senza averne titolo e senza pagarne il giusto compenso) e nel principio, pure generale, di riordino e completamento delle leggi in un'ottica di risistemazione organica della materia. Ancora la difesa dell' ha segnalato che con il secondo Parte_3 giudizio le sig.re hanno impugnato, per le medesime doglianze, la Parte_7 rideterminazione dell'indennizzo richiesto dal Comune con nota prot. n. 76465 del 10.12.09 con la quale, in riforma della precedente richiesta, è stato intimato, oltre ad altri importi, il pagamento di €.
7.731,17 per lo stesso periodo di occupazione senza titolo. Al riguardo, è stata reiterata la segnalazione di assenza di una concessione e della trasformazione edilizia subita dal cottage, ritenendosi non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di mera richiesta di pagamento di una somma predeterminata dalla legge speciale (sul punto richiamandosi “Cons. St., Sez. VI, 26.01.2018 n.546”). La difesa erariale ha indicato, infine, pronunce del Tribunale di Roma e della Corte di Appello in senso sfavorevole agli occupanti su fattispecie analoghe (altri cottages dello stesso complesso Maresole), in particolare, rispettivamente
“sentenze n. 5398/2012, n. 21298/2012, n. 382/2013” e “sentenza n. 7710/2017, sentenza n.
7750/2019, sentenza sez. I, del 02-03-2018 (R.G. n. 2010/12)”. Nella prima memoria istruttoria, le attrici hanno ribadito la propria tesi circa il rinnovo automatico della concessione e, per quanto riguarda le opere abusive insistenti sull'area demaniale, hanno evidenziato quanto segue: “A tal riguardo, quanto alla sanabilità delle opere edilizie in questione in quanto realizzate su area demaniale, è dato precisare che il primo condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47 consentiva la sanatoria delle opere edilizie realizzate su area demaniale, come è del resto comprovato proprio dal fatto che alle signore e Il Comune di Roma ha appunto Parte_2 Pt_1 rilasciato il predetto titolo concessorio in sanatoria. Non solo, ma laddove venisse accertato nell'ambito del presente giudizio che tale titolo concessorio in sanatoria non riguardi anche le c.d.
“tettoie” – come “ex adverso” assunto – deve comunque osservarsi che gli interventi edilizi, consistenti nell'installazione di tettoie, ossia di strutture che siano, comunque, amovibili e che abbiano semplice finalità di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile per cui accedono, come nel caso di specie in esame, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia” (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306).” . La concessione in sanatoria concernente il cambio di destinazione d'uso non può coprire anche altri tipi di difformità in zono sottoposta a vincolo. Nel caso di specie non si è trattato di opere di dimensioni ridotte e modeste, né di elementi di mero arredo o riparo o protezione, ma di tettoie di superficie notevolmente estesa in rapporto alla condizione preesistente, per cui si deve ritenere che dette opere
Pagina 14 non siano equiparabili a mere pertinenze di arredo e che non risultano sanate. Quanto detto implica che sono state realizzate in riferimento al cottage dedotto in lite opere senza titolo su area demaniale non coperte da sanatoria e tali da impedire il rinnovo della concessione. In tale contesto si deve reputare applicabile l'art. 1, comma 257, seconda parte, della L. n. 296/2006 che disciplina l'ipotesi di occupazione di beni demaniali marittimi sui quali sono state realizzate opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, per cui l'indennizzo dovuto per l'occupazione va commisurato ai valori di mercato. La difesa di in argomento ha CP_1 segnalato l'Ordinanza n. 4788 del 24 febbraio 2025 della Corte di Cassazione osservando come detta pronuncia “oltre a confermare il principio di diritto secondo cui il parametro del valore di mercato, previsto dalla seconda parte della norma, vada applicato anche alle occupazioni antecedenti al 2007 – ha statuito che: “il secondo periodo dell'art. 1, comma 257, l. 296 del 2006, nella parte in cui prevede un indennizzo in favore dell'Amministrazione, commisurato al valore di mercato, per le occupazioni ivi previste, richiede il necessario accertamento della realizzazione di opere inamovibili, anche quando l'occupazione determini un mutamento di destinazione del bene”.
Con tale ultimo principio, in sostanza, la Cassazione ha confermato l'imprescindibilità di un accertamento concreto della consistenza effettiva delle opere edilizie presenti sull'area demaniale, anche per le occupazioni anteriori al 2007, al solo esito del quale potrà stabilirsi se le opere realizzate possano qualificarsi come inamovibili (e quindi comportare un indennizzo pari al valore di mercato del bene) oppure amovibili/scoperte, provocando l'applicazione del criterio classico di cui al primo periodo della norma (valore venale moltiplicato). Oltre a ciò, la Suprema Corte ha ampliato concettualmente la categoria di opere a cui va applicato l'art. 1 co. 257 seconda parte
(ossia il valore di mercato), inserendo al suo interno, oltre alle opere inamovibili in quanto tali, anche l'ulteriore ipotesi in cui “tali opere inamovibili siano effettuate senza alcun titolo abilitativo, ovvero in virtù di un titolo abilitativo che non rispetti la destinazione e la disciplina del bene stesso”. Nel caso in oggetto di giudizio sussiste la legittimazione passiva di in forza CP_1 del quadro normativo/amministrativo richiamato dalla difesa attorea ed in particolare gli artt.
104/105 D. Lgs. del 31-3-1998 n. 112, la D.G.R. n. 2816 del 25-5-1999 n. 96, l'art. 5 c. 2 della L.
n. 13 del 6-8-2007. Va rimarcato altresì il comportamento avuto da CP_2 CP_1 rispetto 1) al contenuto della domanda di concessione in sanatoria (che concerneva il manufatto in oggetto trasformato ad uso residenziale per mq 22,83), 2) rispetto alla concessione in sanatoria e al rinnovo della concessione marittima di 6 anni sino al 31-12-2007, 3) rispetto a quanto preteso a titolo di canone concessorio negli anni dal 2002 al 2005, 4) rispetto alla mancata adozione di provvedimenti formali di decadenza dalla concessione o di iniziative volte al recupero del bene
Pagina 15 concesso in godimento o volte all'abbattimento di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. I suddetti comportamenti tenuti da rivelano la volontà manifestata dall'ente CP_1 locale in ordine alla concessione della sanatoria edilizia (circostanza che fa presumere che non siano stati ritenuti ostativi gli asseriti abusi), e dall'altro di assentire in ordine al rinnovo della concessione marittima e di pretendere il canone come stabilito per gli anni dal 2002 al 2005. Mancando, peraltro, formali provvedimenti amministrativi di revoca della concessione per decadenza riconducibile ad abusi edilizi/urbanistici, si deve dedurre che a seguito della sanatoria edilizia e del rinnovo della concessione marittima sino al 31-12-2007 e della pretesa di pagamento del canone concessorio come previsto sino al 2005, il Comune di ha creato le premesse per far CP_1 consolidare il diritto all'uso del cottage in questione anche successivamente alla sua trasformazione e cambio di destinazione d'uso, creando cioè le condizioni formali di un diritto più ampio in ordine al cottage modificato rispetto alle condizioni iniziali d'uso. In tale quadro la detenzione del cottage in questione non può ritenersi senza alcun titolo per cui la posizione degli aventi diritto all'uso non può essere equiparata a quella di occupanti abusivi, sussistendo quanto meno un diritto di godimento transitorio ed un detenzione qualificata del bene così come trasformato o modificato ad uso residenziale, diritto non contraddetto da atti amministrativi di decadenza e/o revoca della concessione né da altre iniziative finalizzate all'eliminazione degli asseriti abusi, al rilascio del bene e/o alla riconduzione dei luoghi in pristino stato. Di conseguenza assume rilievo ai fini della decisione il principio posto dall' art. 1227 c.c. secondo comma del codice civile, che esclude la risarcibilità di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Infatti,
l'indennizzo preteso dal Comune di Roma ha funzione anche risarcitoria, posto che la pretesa di pagamento contestata dalle attrice muove dall'assunto della mancanza di un titolo di possesso o di detenzione qualificata o di un diritto d'uso per mancato ulteriore rinnovo della concessione in capo alle attrici, facendosi discendere da ciò un'equiparazione, non ritenuta in questa sede condivisibile, all'ipotesi di occupazione abusiva e/o sine titulo di cespiti demaniali, in quanto non calzante rispetto alla situazione creata da stessa mediante la concessione edilizia in sanatoria, il CP_1 rinnovo sino al 31-12-2007 della concessione marittima, la pretesa di pagamento del canone concessorio come previsto sino all'anno 2005. In definitiva vanno accolte nei limiti di quanto segue le domande delle attrici introdotte con i due giudizi riuniti riassunti innanzi al Tribunale di Roma, dovendosi d conseguenza disapplicare gli atti con i quali il ha preteso il Controparte_12 pagamento contestato dalle attrici ivi inclusa la nota. prot. n. 12335 del 21 febbraio 2008 del
Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici – Demanio Marittimo, dovendosi accertare e dichiarare che sussiste quanto meno la detenzione qualificata a titolo transitorio del cespite cottage dedotto in lite per un canone dovuto dalle attrici quale corrispettivo
Pagina 16 per il godimento del cespite cottage residenziale dedotto in lite da parametrare a quello in ultimo versato come era stato già previsto, determinato e preteso dal Comune di sino CP_1 all'anno 2005. Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla materia trattata (tra cui:
Cass. Ordinanza n. 4788 del 24 febbraio 2025 indicata dalla difesa di e considerato CP_1 che la materia del contendere nelle more del giudizio è stata esposta ad esegesi giurisprudenziale diversificata, si reputano sussistenti elementi di novità e di complessità tali da giustificare la compensazione delle spese del giudizio. Le spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio vanno poste a carico e suddivise in parti uguali tra l'attrice e le Parte_2 parti convenute costituite e in persona dei rispettivi legali Parte_3 CP_1 rappresentanti pro-tempore, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di quanto sopra argomentato in motivazione le domande delle attrici introdotte con i due giudizi riuniti riassunti innanzi al Tribunale di Roma, di conseguenza disapplica tutti gli atti con i quali il ha preteso il pagamento contestato dalle attrici nel Controparte_12 presente giudizio in riassunzione ivi inclusa la nota. prot. n. 12335 del 21 febbraio 2008 del
Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici – Demanio Marittimo.
Accerta e dichiara sussistente la detenzione qualificata a titolo transitorio del cespite cottage dedotto in lite per un canone, in relazione al periodo dedotto in lite e sino alla data della presente sentenza, previa detrazione di quanto sia stato già versato dalle attrici, dovuto a titolo di corrispettivo per il godimento del cespite cottage residenziale dedotto in lite, da parametrare a quello in ultimo versato dalle attrici nella misura determinata e pretesa dal Comune di sino all'anno 2005. CP_1
Spese del giudizio compensate. Spese di CTU, come liquidate nel corso del presente giudizio, da suddividersi in parti uguali poste ciascuna a carico rispettivamente di parte attrice Parte_2
di e di in persona dei rispettivi legali rappresenti
[...] CP_1 Parte_3 pro-tempore.
Roma, 20-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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