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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2024/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MONTI
ANDREA del Foro di Ravenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/10/1957, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
GUNNAR VINCENZI del Foro di Varese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
(C.F. , con sede in Roma, via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro CP_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso pagina 1 di 9 l'Ufficio dell'Avvocatura in Varese, via Volta n. 3, giusto mandato generale alle liti CP_2
notarile allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto pervenuto in data 28/10/2024).
OGGETTO: “Attribuzione di quota di pensione – art. 9 Legge n. 898/1970”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 11.02.2025, come segue:
Per parte ricorrente : “Come da ricorso introduttivo” e quindi “Voglia l'On. Pt_1
Tribunale, accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra ad una quota di Parte_1
reversibilità delle pensioni già godute dal Sig. , determinare quella quota e Parte_2 dichiarare tenuta l' alla corresponsione alla Sig.ra di quelle quote con CP_2 Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge deceduto, il Sig. . Parte_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari a carico della convenuta CP_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari a carico anche, in solido, della convenuta Sig.ra
nel solo caso che quest'ultima si costituisca nel processo chiedendo Controparte_1 rigettarsi le istanze della odierna ricorrente.”;
Per parte resistente : “Come da memoria di costituzione per la resistente CP_1
30.01.2025” e quindi “Piaccia al Tribunale adito così giudicare:
1)In via principale, nel merito:
Accertato l'importo della reversibilità delle pensioni già godute dal sig. , Parte_2
CP_ dichiararsi tenuta e quindi ordinarsi all' di corrispondere alla signora Controparte_1
la quota di sua spettanza della suddetta pensione in qualità di coniuge superstite al netto dell'eventuale quota di reversibilità eventualmente dovuta al coniuge divorziato signora Pt_1
nella misura, quest'ultima, non superiore ad Euro 280,00 mensili che la stessa già
[...]
percepiva a titolo di assegno divorzile mensile.
Il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del sig.
[...]
quindi riconoscendo tutti gli arretrati. Pt_2
2)In via istruttoria:
pagina 2 di 9 Ordinarsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. n. 4580/2016 già pendente presso il Tribunale di Ravenna avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
3)Con il favore delle spese, competenze ed onorari a carico della resistente ”; CP_2
Per parte resistente , assente all'udienza 11.02.2025 di precisazione delle conclusioni, CP_2
secondo Cass. civ. si fa riferimento alle ultime conclusioni formalmente rassegnate, e quindi quelle di cui alla comparsa di costituzione in giudizio, unico atto di tale parte: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Varese, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , con riferimento CP_3
alla domanda di condanna. Nel merito si chiede che il Giudice adito voglia pronunciarsi ex art.
113 c.p.c. Spese di giustizia rifuse.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 la parte ricorrente sig.ra Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale, nel contraddittorio con , nonché nel
[...] CP_2
contraddittorio con la sig.ra , al fine di ottenere il riconoscimento Controparte_1
del diritto alla percezione di una quota delle pensioni in vita godute dall'ex marito sig. Parte_2
deceduto in Varese in data 15/11/2023.
[...]
La ricorrente ha dedotto di essersi sposata con il de cuius in Capri (NA) in data
27/04/2014, successivamente separati, nonché infine divorziati dal Tribunale di Ravenna su ricorso congiunto esitato nella sentenza n. 1185/2018 pubblicata in data 26/11/2018, passata in giudicato;
in tale occasione era stato pattuito dalle parti un assegno divorzile per € 280,00 mensili. Parte ricorrente ha precisato, poi, che nonostante l'impegno assunto, il de cuius avrebbe disatteso i propri oneri contributivi, necessitando l'intervento di un legale e l'instaurazione di procedura esecutiva RGE 14/2020 presso il Tribunale di Como, cui seguiva l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 Legge n. 898/1970 con conseguente pagamento diretto a carico del datore di lavoro, in concreto in ragione delle pensioni godute al tempo dall'obbligato. CP_2
Attivato il contraddittorio, con decreto 08/10/2024 è stata fissata l'udienza di prima comparizione ai sensi del nuovo rito di cui agli artt. 473bis.14 segg. c.p.c. al 11/02/2025, con assegnazione dei relativi termini di legge per memorie.
pagina 3 di 9 In data 22/11/2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' eccependo la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna spiegata da parte ricorrente, con conseguente richiesta di pronuncia ex art. 113 c.p.c.
In data 21/01/2025 parte ricorrente ha depositato regolare memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.
In data 30/01/2025, tardivamente, si è costituta in giudizio la parte resistente sig.ra
, richiamando i criteri legislativi e giurisprudenziali rilevanti ai Controparte_1
fini del corretto riparto della pensione di reversibilità del de cuius fra la ex moglie ricorrente e la coniuge superstite resistente (durata del matrimonio, entità dell'assegno, condizioni economiche, durata convivenze pre-matrimoniali).
In particolare, parte resistente ha evidenziato come la ricorrente, a fronte di un matrimonio contratto nel 2014, si sia separata già con ricorso giudiziale 05/12/2016; ancora, il certificato storico del de cuius dimostra come lo stesso abbia sempre mantenuto la residenza in
Como, mentre la ricorrente ha sempre mantenuto la residenza in Ravenna, mettendo in discussione l'effettiva convivenza fra i coniugi. Peraltro, la resistente allega di essersi sposata in data 28/08/2021, ma che tale evento sia stato preceduto da una lunga convivenza pre- matrimoniale. Ricostruite le sostanze delle parti, nonché l'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla ricorrente, al resistente ha concluso chiedendo che la pronuncia riconosca in favore della ricorrente un importo non superiore a quello in concreto già goduto.
Parte resistente ha concluso chiedendo l'accertamento dell'importo delle pensioni godute dal de cuius, nonché la condanna di al pagamento in favore di essa resistente della pensione CP_2
del de cuius spettante, eventualmente detratta favore della ricorrente una somma non superiore ad
€ 280,00 mensili;
il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del de cuius.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, pervenuto il 31/01/2025, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
In data 05/02/2025 parte ricorrente ha depositato regolare memoria ex art. 473bis.17 n. 2
c.p.c.
pagina 4 di 9 In particolare, la ricorrente nelle memorie ha eccepito la tardività della costituzione ella resistente, con conseguente inammissibilità dei documenti allegati e delle istanze istruttorie dalla stessa richieste, in quanto tardive.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, svoltasi con modalità telematica ex art. 127 bis c.p.c., come richiesto con istanza 14/01/2025 da parte ricorrente e autorizzato dal giudicante in data 03/02/205, le parti si sono riportate agli atti ed hanno insistito nelle rispettive istanze ed opposizioni, anche istruttorie.
Rigettate le istanze di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, autorizzate dal giudicante le parti hanno precisato le conclusioni ut supra, discutendo oralmente la causa ex art. 473bis.22 c.p.c., con contestuale remissione al Collegio per la decisione.
***********
1) La posizione di CP_2
Ritiene il Collegio che l'eccepito difetto di legittimazione passiva di sia infondato. CP_2
Sul punto basti il richiamo alla giurisprudenza di legittimità: “La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma
3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto.” – cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9493 del 22/05/2020, Rv. 657674 –
01.
2) La posizione di parte ricorrente
La domanda attorea è fondata e va accolta, stabilendo il diritto della stessa alla percezione del 60% della pensione di reversibilità spettante al de cuius per cui è causa.
Nel merito, va osservato che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale;
al contrario,
pagina 5 di 9 nelle ipotesi (come nella presente fattispecie) di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970 così come modificato dalla L. n. 74 del 1987.
Il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità è infatti subordinato alla ricorrenza di alcuni presupposti, che nella specie ricorrono certamente in capo alla ricorrente . Pt_1
In particolare, occorre accertare la circostanza che il coniuge divorziato percepisse un assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze.
Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente ha percepito un assegno di €
280,00 mensili in base alla Sentenza n. 1185 pubblicata in data 26/11/2018 dal Tribunale di
Ravenna, sulla base di conclusioni congiunte delle parti.
Parimenti, risulta documentale (cfr. doc. 5 ricorrente) l'ulteriore presupposto del mancato passaggio dell'istante a nuove nozze.
Ancora, risulta documentato anche da nella sua costituzione nel presente giudizio CP_2
che il de cuius, al momento del decesso, era titolare di emolumenti pensionistici a carico della stessa . CP_2
Il problema che si pone in questa sede è, pertanto, quello relativo alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, secondo quanto affermato dal menzionato art. 9 L. n. 898 del 1970, “tenendo conto della durata del rapporto”. In giurisprudenza è, invero, controverso se nel concetto di “durata del rapporto” debba guardarsi esclusivamente al rapporto matrimoniale ovvero si debba considerare più in generale la comunione di vita e di affetti, calcolando anche l'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale;
inoltre, si è a lungo dubitato se il criterio della durata del rapporto matrimoniale escluda altri elementi di valutazione, come il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto.
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute da tempo a comporre il contrasto su tali questioni (Cass. civ. sez. un. 12.01.1998 n. 159) hanno sostenuto la tesi che la durata del rapporto matrimoniale, coincidente con la durata legale del matrimonio, costituisce un criterio esclusivo di valutazione che precluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza ad altri elementi. Sul punto è, tuttavia, intervenuta in seguito la Corte Costituzionale che, con sentenza 4.11.1999 n. 419, ha pagina 6 di 9 dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione, preso atto di questa pronuncia della Corte Costituzionale ha quindi, nelle successive pronunce, abbandonato la soluzione adottata dalle sezioni unite ed ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, emerge che il matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è stato contratto in data 27/04/2014 ed Pt_1
è stato sciolto il 26/11/2018, mentre il matrimonio tra lo stesso e la resistente glorioso è stato contratto il 28/08/2021 e si è sciolto con il decesso del 15/11/2023.
Quanto alle convivenze prematrimoniali, posta l'impossibilità di ascrivere in favore della il periodo matrimoniale della , nonostante le deduzioni di parte e la CP_1 Pt_1 sua allegazione di essere stata l'amante pur in corso di detto matrimonio e finanche in precedenza alle nozze fra il de cuius e la ricorrente, occorre prendere atto che non pare contesta la circostanza per cui dal venir meno del matrimonio della il ricorrente abbia poi successivamente Pt_1
provveduto ad attivare fattivamente la sua relazione con la , fino alle successive CP_1
nozze nel 2021. Può quindi riconoscersi in favore della anche un periodo CP_1 pregresso alle sue nozze, dall'effettivo trasferimento del presso di lei in Cantello Pt_2
(VA), avvenuto in data 17.01.2020 (cfr. doc. 8 resistente).
Tenuto conto, allora, della diversa durata dei due rapporti matrimoniali e dell'importo dell'assegno divorzile riconosciuto alla , su accordo delle parti, in € 280,00 mensili Pt_1
pagina 7 di 9 oltre rivalutazione annuale decorrente dal novembre 2019, ritiene il collegio che sia congruo attribuire alla ricorrente il 60 % della pensione di reversibilità per cui è causa.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 2092 del 31.01.2007) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le eventuali somme versategli in eccesso.
Infine, si evidenzia come le rispettive situazioni economiche delle parti siano tali da corroborare il riparto operato.
Infatti, dalla documentazione prodotta in atti (tutta ammissibile, in quanto la comparsa della resistente, con costituzione in giudizio tardiva, non implica certo tardività di produzione dei documenti, in quanto le preclusioni istruttorie nel nuovo rito unico ex art. 473bis c.p.c. e seguenti maturano con le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., in relazione alle quali i depositi sono tempestivi – 10 giorni prima dell'udienza per il resistente), emerge che la ricorrente abita in
Ravenna, in immobile di proprietà gravato da mutuo con rateo mensile di circa € 500,00 mensili, percependo una pensione per € 2.200,00 mensili netti circa. Al contempo, la resistente abita in
Cantello nel varesotto, percepisce una pensione elvetica per 1.500,00 CHF mensili netti circa, oltre a essere erede quale coniuge dei beni del . Pt_2
In definitiva, si conferma la valutazione di spettanza in favore della ricorrente della quota del 60% dal primo giorno della mensilità del mese successivo al decesso del de cuius.
3) La posizione di parte resistente
Parte resistente ha svolto domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento in CP_2
suo favore della quota di pensione di reversibilità non attribuita alla ricorrente.
Ebbene, tale domanda riconvenzionale è inammissibile, in quanto tardivamente formulata, essendosi la resistente costituita in giudizio oltre i termini di legge.
Non può quindi procedersi ad alcuna domanda diretta di condanna, con conseguente dichiaraizone di inammissibilità per tardività, sebbene debba ad onor del vero evidenziarsi come pagina 8 di 9 al stessa sarà certamente titolare delle ulteriori somme relative alla pensione di reversibilità del de cuius per cui è causa (quindi il residuo 40%).
4) Le spese di lite
Alla luce della natura necessaria della controversia, nonché della parziale reciproca soccombenza, in uno al ruolo di contraddittore necessario di , il quale, costituitosi in CP_2
giudizio, non ha poi svolto sostanziale attività difensiva, le spese di lite di tutte le parti del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ATTRIBUISCE alla ricorrente la quota pari al 60% della pensione Parte_1
di reversibilità spettante a seguito del decesso di , deceduto in Varese in Parte_2
data 15.11.2023;
2) ORDINA a di corrispondere a la quota pari al 60% della CP_2 Parte_1
pensione di reversibilità per cui è causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;
Parte_2
3) DICHIARA INAMMISSIBILE, in quanto tardiva, la domanda di condanna formulata da parte resistente;
Controparte_1
4) COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2024/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MONTI
ANDREA del Foro di Ravenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/10/1957, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
GUNNAR VINCENZI del Foro di Varese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
(C.F. , con sede in Roma, via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro CP_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso pagina 1 di 9 l'Ufficio dell'Avvocatura in Varese, via Volta n. 3, giusto mandato generale alle liti CP_2
notarile allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto pervenuto in data 28/10/2024).
OGGETTO: “Attribuzione di quota di pensione – art. 9 Legge n. 898/1970”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 11.02.2025, come segue:
Per parte ricorrente : “Come da ricorso introduttivo” e quindi “Voglia l'On. Pt_1
Tribunale, accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra ad una quota di Parte_1
reversibilità delle pensioni già godute dal Sig. , determinare quella quota e Parte_2 dichiarare tenuta l' alla corresponsione alla Sig.ra di quelle quote con CP_2 Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge deceduto, il Sig. . Parte_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari a carico della convenuta CP_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari a carico anche, in solido, della convenuta Sig.ra
nel solo caso che quest'ultima si costituisca nel processo chiedendo Controparte_1 rigettarsi le istanze della odierna ricorrente.”;
Per parte resistente : “Come da memoria di costituzione per la resistente CP_1
30.01.2025” e quindi “Piaccia al Tribunale adito così giudicare:
1)In via principale, nel merito:
Accertato l'importo della reversibilità delle pensioni già godute dal sig. , Parte_2
CP_ dichiararsi tenuta e quindi ordinarsi all' di corrispondere alla signora Controparte_1
la quota di sua spettanza della suddetta pensione in qualità di coniuge superstite al netto dell'eventuale quota di reversibilità eventualmente dovuta al coniuge divorziato signora Pt_1
nella misura, quest'ultima, non superiore ad Euro 280,00 mensili che la stessa già
[...]
percepiva a titolo di assegno divorzile mensile.
Il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del sig.
[...]
quindi riconoscendo tutti gli arretrati. Pt_2
2)In via istruttoria:
pagina 2 di 9 Ordinarsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. n. 4580/2016 già pendente presso il Tribunale di Ravenna avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
3)Con il favore delle spese, competenze ed onorari a carico della resistente ”; CP_2
Per parte resistente , assente all'udienza 11.02.2025 di precisazione delle conclusioni, CP_2
secondo Cass. civ. si fa riferimento alle ultime conclusioni formalmente rassegnate, e quindi quelle di cui alla comparsa di costituzione in giudizio, unico atto di tale parte: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Varese, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , con riferimento CP_3
alla domanda di condanna. Nel merito si chiede che il Giudice adito voglia pronunciarsi ex art.
113 c.p.c. Spese di giustizia rifuse.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 la parte ricorrente sig.ra Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale, nel contraddittorio con , nonché nel
[...] CP_2
contraddittorio con la sig.ra , al fine di ottenere il riconoscimento Controparte_1
del diritto alla percezione di una quota delle pensioni in vita godute dall'ex marito sig. Parte_2
deceduto in Varese in data 15/11/2023.
[...]
La ricorrente ha dedotto di essersi sposata con il de cuius in Capri (NA) in data
27/04/2014, successivamente separati, nonché infine divorziati dal Tribunale di Ravenna su ricorso congiunto esitato nella sentenza n. 1185/2018 pubblicata in data 26/11/2018, passata in giudicato;
in tale occasione era stato pattuito dalle parti un assegno divorzile per € 280,00 mensili. Parte ricorrente ha precisato, poi, che nonostante l'impegno assunto, il de cuius avrebbe disatteso i propri oneri contributivi, necessitando l'intervento di un legale e l'instaurazione di procedura esecutiva RGE 14/2020 presso il Tribunale di Como, cui seguiva l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 Legge n. 898/1970 con conseguente pagamento diretto a carico del datore di lavoro, in concreto in ragione delle pensioni godute al tempo dall'obbligato. CP_2
Attivato il contraddittorio, con decreto 08/10/2024 è stata fissata l'udienza di prima comparizione ai sensi del nuovo rito di cui agli artt. 473bis.14 segg. c.p.c. al 11/02/2025, con assegnazione dei relativi termini di legge per memorie.
pagina 3 di 9 In data 22/11/2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' eccependo la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna spiegata da parte ricorrente, con conseguente richiesta di pronuncia ex art. 113 c.p.c.
In data 21/01/2025 parte ricorrente ha depositato regolare memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.
In data 30/01/2025, tardivamente, si è costituta in giudizio la parte resistente sig.ra
, richiamando i criteri legislativi e giurisprudenziali rilevanti ai Controparte_1
fini del corretto riparto della pensione di reversibilità del de cuius fra la ex moglie ricorrente e la coniuge superstite resistente (durata del matrimonio, entità dell'assegno, condizioni economiche, durata convivenze pre-matrimoniali).
In particolare, parte resistente ha evidenziato come la ricorrente, a fronte di un matrimonio contratto nel 2014, si sia separata già con ricorso giudiziale 05/12/2016; ancora, il certificato storico del de cuius dimostra come lo stesso abbia sempre mantenuto la residenza in
Como, mentre la ricorrente ha sempre mantenuto la residenza in Ravenna, mettendo in discussione l'effettiva convivenza fra i coniugi. Peraltro, la resistente allega di essersi sposata in data 28/08/2021, ma che tale evento sia stato preceduto da una lunga convivenza pre- matrimoniale. Ricostruite le sostanze delle parti, nonché l'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla ricorrente, al resistente ha concluso chiedendo che la pronuncia riconosca in favore della ricorrente un importo non superiore a quello in concreto già goduto.
Parte resistente ha concluso chiedendo l'accertamento dell'importo delle pensioni godute dal de cuius, nonché la condanna di al pagamento in favore di essa resistente della pensione CP_2
del de cuius spettante, eventualmente detratta favore della ricorrente una somma non superiore ad
€ 280,00 mensili;
il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del de cuius.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, pervenuto il 31/01/2025, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
In data 05/02/2025 parte ricorrente ha depositato regolare memoria ex art. 473bis.17 n. 2
c.p.c.
pagina 4 di 9 In particolare, la ricorrente nelle memorie ha eccepito la tardività della costituzione ella resistente, con conseguente inammissibilità dei documenti allegati e delle istanze istruttorie dalla stessa richieste, in quanto tardive.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, svoltasi con modalità telematica ex art. 127 bis c.p.c., come richiesto con istanza 14/01/2025 da parte ricorrente e autorizzato dal giudicante in data 03/02/205, le parti si sono riportate agli atti ed hanno insistito nelle rispettive istanze ed opposizioni, anche istruttorie.
Rigettate le istanze di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, autorizzate dal giudicante le parti hanno precisato le conclusioni ut supra, discutendo oralmente la causa ex art. 473bis.22 c.p.c., con contestuale remissione al Collegio per la decisione.
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1) La posizione di CP_2
Ritiene il Collegio che l'eccepito difetto di legittimazione passiva di sia infondato. CP_2
Sul punto basti il richiamo alla giurisprudenza di legittimità: “La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma
3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto.” – cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9493 del 22/05/2020, Rv. 657674 –
01.
2) La posizione di parte ricorrente
La domanda attorea è fondata e va accolta, stabilendo il diritto della stessa alla percezione del 60% della pensione di reversibilità spettante al de cuius per cui è causa.
Nel merito, va osservato che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale;
al contrario,
pagina 5 di 9 nelle ipotesi (come nella presente fattispecie) di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970 così come modificato dalla L. n. 74 del 1987.
Il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità è infatti subordinato alla ricorrenza di alcuni presupposti, che nella specie ricorrono certamente in capo alla ricorrente . Pt_1
In particolare, occorre accertare la circostanza che il coniuge divorziato percepisse un assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze.
Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente ha percepito un assegno di €
280,00 mensili in base alla Sentenza n. 1185 pubblicata in data 26/11/2018 dal Tribunale di
Ravenna, sulla base di conclusioni congiunte delle parti.
Parimenti, risulta documentale (cfr. doc. 5 ricorrente) l'ulteriore presupposto del mancato passaggio dell'istante a nuove nozze.
Ancora, risulta documentato anche da nella sua costituzione nel presente giudizio CP_2
che il de cuius, al momento del decesso, era titolare di emolumenti pensionistici a carico della stessa . CP_2
Il problema che si pone in questa sede è, pertanto, quello relativo alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, secondo quanto affermato dal menzionato art. 9 L. n. 898 del 1970, “tenendo conto della durata del rapporto”. In giurisprudenza è, invero, controverso se nel concetto di “durata del rapporto” debba guardarsi esclusivamente al rapporto matrimoniale ovvero si debba considerare più in generale la comunione di vita e di affetti, calcolando anche l'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale;
inoltre, si è a lungo dubitato se il criterio della durata del rapporto matrimoniale escluda altri elementi di valutazione, come il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto.
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute da tempo a comporre il contrasto su tali questioni (Cass. civ. sez. un. 12.01.1998 n. 159) hanno sostenuto la tesi che la durata del rapporto matrimoniale, coincidente con la durata legale del matrimonio, costituisce un criterio esclusivo di valutazione che precluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza ad altri elementi. Sul punto è, tuttavia, intervenuta in seguito la Corte Costituzionale che, con sentenza 4.11.1999 n. 419, ha pagina 6 di 9 dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione, preso atto di questa pronuncia della Corte Costituzionale ha quindi, nelle successive pronunce, abbandonato la soluzione adottata dalle sezioni unite ed ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, emerge che il matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è stato contratto in data 27/04/2014 ed Pt_1
è stato sciolto il 26/11/2018, mentre il matrimonio tra lo stesso e la resistente glorioso è stato contratto il 28/08/2021 e si è sciolto con il decesso del 15/11/2023.
Quanto alle convivenze prematrimoniali, posta l'impossibilità di ascrivere in favore della il periodo matrimoniale della , nonostante le deduzioni di parte e la CP_1 Pt_1 sua allegazione di essere stata l'amante pur in corso di detto matrimonio e finanche in precedenza alle nozze fra il de cuius e la ricorrente, occorre prendere atto che non pare contesta la circostanza per cui dal venir meno del matrimonio della il ricorrente abbia poi successivamente Pt_1
provveduto ad attivare fattivamente la sua relazione con la , fino alle successive CP_1
nozze nel 2021. Può quindi riconoscersi in favore della anche un periodo CP_1 pregresso alle sue nozze, dall'effettivo trasferimento del presso di lei in Cantello Pt_2
(VA), avvenuto in data 17.01.2020 (cfr. doc. 8 resistente).
Tenuto conto, allora, della diversa durata dei due rapporti matrimoniali e dell'importo dell'assegno divorzile riconosciuto alla , su accordo delle parti, in € 280,00 mensili Pt_1
pagina 7 di 9 oltre rivalutazione annuale decorrente dal novembre 2019, ritiene il collegio che sia congruo attribuire alla ricorrente il 60 % della pensione di reversibilità per cui è causa.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 2092 del 31.01.2007) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le eventuali somme versategli in eccesso.
Infine, si evidenzia come le rispettive situazioni economiche delle parti siano tali da corroborare il riparto operato.
Infatti, dalla documentazione prodotta in atti (tutta ammissibile, in quanto la comparsa della resistente, con costituzione in giudizio tardiva, non implica certo tardività di produzione dei documenti, in quanto le preclusioni istruttorie nel nuovo rito unico ex art. 473bis c.p.c. e seguenti maturano con le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., in relazione alle quali i depositi sono tempestivi – 10 giorni prima dell'udienza per il resistente), emerge che la ricorrente abita in
Ravenna, in immobile di proprietà gravato da mutuo con rateo mensile di circa € 500,00 mensili, percependo una pensione per € 2.200,00 mensili netti circa. Al contempo, la resistente abita in
Cantello nel varesotto, percepisce una pensione elvetica per 1.500,00 CHF mensili netti circa, oltre a essere erede quale coniuge dei beni del . Pt_2
In definitiva, si conferma la valutazione di spettanza in favore della ricorrente della quota del 60% dal primo giorno della mensilità del mese successivo al decesso del de cuius.
3) La posizione di parte resistente
Parte resistente ha svolto domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento in CP_2
suo favore della quota di pensione di reversibilità non attribuita alla ricorrente.
Ebbene, tale domanda riconvenzionale è inammissibile, in quanto tardivamente formulata, essendosi la resistente costituita in giudizio oltre i termini di legge.
Non può quindi procedersi ad alcuna domanda diretta di condanna, con conseguente dichiaraizone di inammissibilità per tardività, sebbene debba ad onor del vero evidenziarsi come pagina 8 di 9 al stessa sarà certamente titolare delle ulteriori somme relative alla pensione di reversibilità del de cuius per cui è causa (quindi il residuo 40%).
4) Le spese di lite
Alla luce della natura necessaria della controversia, nonché della parziale reciproca soccombenza, in uno al ruolo di contraddittore necessario di , il quale, costituitosi in CP_2
giudizio, non ha poi svolto sostanziale attività difensiva, le spese di lite di tutte le parti del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ATTRIBUISCE alla ricorrente la quota pari al 60% della pensione Parte_1
di reversibilità spettante a seguito del decesso di , deceduto in Varese in Parte_2
data 15.11.2023;
2) ORDINA a di corrispondere a la quota pari al 60% della CP_2 Parte_1
pensione di reversibilità per cui è causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;
Parte_2
3) DICHIARA INAMMISSIBILE, in quanto tardiva, la domanda di condanna formulata da parte resistente;
Controparte_1
4) COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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