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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4635/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIOLI Parte_1 C.F._1
ND, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI CP_1 C.F._2
VITTORIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 13/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 11/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 216/2025, pubblicata in data 03/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La dott.ss perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a CP_1
seguito del matrimonio.
2) Il figlio minore EA, di anni quattro, è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, signor e la residenza della medesima. CP_1
pagina 2 di 8 La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute. La responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente.
3) eserciterà il diritto di visita tenendo con sè il figlio minore a weekend Parte_1
alterni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 20.00 durante il periodo invernale (ora solare) e alle ore 21.00 durante il periodo estivo (ora legale). Il padre si impegna a prelevare il figlio all'uscita da scuola alle ore 16.00 (ovvero a casa della madre durante le vacanze scolastiche) e a riportarlo presso l'abitazione della madre la domenica sera.
EA starà, inoltre con il padre tutte le settimane, dal martedì, uscita da scuola (in mancanza della scuola dalle ore 16.00), sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola in orario per l'inizio delle attività scolastiche.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali avvisi e/o variazioni dell'orario scolastico fornite dal personale docente verbalmente in occasione dell'accompagnamento o ritiro del figlio da scuola.
In via eccezionale, in presenza di comprovate esigenze di ciascun genitore, le parti potranno effettuare cambi dei fine settimana di competenza.
Il diritto di visita si interromperà in occasione dei periodi di ferie che il minore trascorrerà
con ciascun genitore per riprendere al termine del periodo.
EA trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante il periodo Natalizio,
prevedendo ad anni alterni che trascorra con ciascuno il giorno di Natale ovvero di
Capodanno; 3 giorni consecutivi durante il periodo di Pasqua prevedendo che ad anni alterni trascorra con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
pagina 3 di 8 Durante il periodo delle vacanze scolastiche estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 4 settimane (28 giorni). Fatto salvo il diverso accordo tra i genitori,
tale periodo dovrà essere costituito da periodi non superiori a 12 giorni consecutivi e non inferiori a 7 giorni.
Ciascun genitore si impegna nel programmare i periodi di vacanza di spettanza con il figlio a consentire all'altro genitore, nell'eventualità che la somma di periodi (ferie e calendario ordinario) ricomprenda tre weekend consecutivi, a lasciar trascorrere all'altro genitore il quarto weekend con il figlio
Qualora uno dei genitori intendesse trascorrere ulteriori ferie con EA, ciò sarà
possibile a condizione di reciprocità. In ogni caso è fatto salvo il diverso accordo tra i genitori.
Le parti si impegnano a concordare il periodo di ferie estivo che ciascuno trascorrerà con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il dott negli anni dispari la dott.ss Pt_1 CP_1
Il resto del periodo feriale estivo dovrà considerarsi "ordinario" e, come tale, sottoposto alle normali visite da parte del genitore non collocatario prevalente;
l'eventuale permanenza del bambino a Montese o in altre località con la madre durante il periodo ordinario non dovrà comportare maggiori disagi al padre;
pertanto, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il dott. verrà a ritirare e a riportare il figlio EA a Pt_1
Spilamberto.
Durante la permanenza di EA con la madre a Montese o in altre località durante il periodo ordinario, ovvero non coincidente con i periodi di ferie estive, le parti concordano che il diritto di visita del padre infrasettimanale (dal martedì ore 16 sino al mercoledì mattina ore 9.00) sarà sospeso ed il padre avrà diritto di recuperare le eventuali pagina 4 di 8 giornate perse, prolungando i fine settimana di propria spettanza, tenendo con se il figlio dal venerdì pomeriggio ore 16,00 sino al lunedì ore 9.00, sino a recupero integrale.
Ciascun genitore si impegna a far mantenere al figlio relazioni significative con ciascun ramo parentale.
Ciascun genitore avrà diritto di effettuare una chiamata quotidiana al figlio EA, e a giorni alterni una videochiamata impegnandosi a contenerla nella durata massima di 10
minuti nel rispetto dei ritmi di vita del minore, dopo le ore 18.00 e non oltre le ore 20.30.
Nel corso delle chiamate/videochiamate il genitore presso il quale il figlio si trova si impegna a far sì che il colloquio genitore/figlio non subisca interferenze esterne.
4) A decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a titolo di contributo al mantenimento del figlio EA, il Dott. si impegna a corrispondere alla Parte_1
moglie sul conto corrente a lei intestato la somma mensile di euro 1.200,00 entro il 1 di ogni mese. Tale assegno sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie del figlio nella misura del 70% il dott. e del 30% la dott.ssa Pt_1 CP_1
secondo quanto previsto nel Protocollo adottato dal Tribunale di Modena che di seguito integralmente si riporta:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) vi- site specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 8 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accerta-
menti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e mate-
riale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 6 di 8 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Entro giorni 7 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il dott. Parte_1
corrisponderà alla dott.ss la somma complessiva di euro 25.000,00 a titolo CP_1
di “una tantum divorzile” che potrà essere utilizzata dalla stessa nell'ambito della ristrutturazione e dell'acquisto dell'arredamento della nuova unità abitativa a Spilamberto,
ove lei e il figlio EA abiteranno.
Le parti precisano, pertanto, che la corresponsione di tale somma alla dott.ssa CP_1
deve intendersi a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co. 8, l. 898/1970. Conseguentemente la dott.ssa non potrà proporre CP_1
successive domande di natura economica.
6)La dott.ssa si impegna a collaborare nell'espletanda pratica di CP_1
annullamento del matrimonio, con onere economico a carico del dott Causa che Pt_1
verrà introdotta a seguito della pubblicazione della sentenza di divorzio.
7)Il gatto di casa " verrà assegnato alla signor Pt_2 CP_1
8)Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra le parti per cui ciascuna salderà il proprio difensore”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio ND in data 07/02/2020;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 7 di 8 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
TE (MO) il 30/06/2018 fra nato a Parte_1
IG (MO) il 17/12/1982 e nata a [...] il CP_1
03/12/1987 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018 - Atto n.
5 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4635/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIOLI Parte_1 C.F._1
ND, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI CP_1 C.F._2
VITTORIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 13/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 11/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 216/2025, pubblicata in data 03/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La dott.ss perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a CP_1
seguito del matrimonio.
2) Il figlio minore EA, di anni quattro, è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, signor e la residenza della medesima. CP_1
pagina 2 di 8 La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute. La responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente.
3) eserciterà il diritto di visita tenendo con sè il figlio minore a weekend Parte_1
alterni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 20.00 durante il periodo invernale (ora solare) e alle ore 21.00 durante il periodo estivo (ora legale). Il padre si impegna a prelevare il figlio all'uscita da scuola alle ore 16.00 (ovvero a casa della madre durante le vacanze scolastiche) e a riportarlo presso l'abitazione della madre la domenica sera.
EA starà, inoltre con il padre tutte le settimane, dal martedì, uscita da scuola (in mancanza della scuola dalle ore 16.00), sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola in orario per l'inizio delle attività scolastiche.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali avvisi e/o variazioni dell'orario scolastico fornite dal personale docente verbalmente in occasione dell'accompagnamento o ritiro del figlio da scuola.
In via eccezionale, in presenza di comprovate esigenze di ciascun genitore, le parti potranno effettuare cambi dei fine settimana di competenza.
Il diritto di visita si interromperà in occasione dei periodi di ferie che il minore trascorrerà
con ciascun genitore per riprendere al termine del periodo.
EA trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante il periodo Natalizio,
prevedendo ad anni alterni che trascorra con ciascuno il giorno di Natale ovvero di
Capodanno; 3 giorni consecutivi durante il periodo di Pasqua prevedendo che ad anni alterni trascorra con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
pagina 3 di 8 Durante il periodo delle vacanze scolastiche estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 4 settimane (28 giorni). Fatto salvo il diverso accordo tra i genitori,
tale periodo dovrà essere costituito da periodi non superiori a 12 giorni consecutivi e non inferiori a 7 giorni.
Ciascun genitore si impegna nel programmare i periodi di vacanza di spettanza con il figlio a consentire all'altro genitore, nell'eventualità che la somma di periodi (ferie e calendario ordinario) ricomprenda tre weekend consecutivi, a lasciar trascorrere all'altro genitore il quarto weekend con il figlio
Qualora uno dei genitori intendesse trascorrere ulteriori ferie con EA, ciò sarà
possibile a condizione di reciprocità. In ogni caso è fatto salvo il diverso accordo tra i genitori.
Le parti si impegnano a concordare il periodo di ferie estivo che ciascuno trascorrerà con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il dott negli anni dispari la dott.ss Pt_1 CP_1
Il resto del periodo feriale estivo dovrà considerarsi "ordinario" e, come tale, sottoposto alle normali visite da parte del genitore non collocatario prevalente;
l'eventuale permanenza del bambino a Montese o in altre località con la madre durante il periodo ordinario non dovrà comportare maggiori disagi al padre;
pertanto, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il dott. verrà a ritirare e a riportare il figlio EA a Pt_1
Spilamberto.
Durante la permanenza di EA con la madre a Montese o in altre località durante il periodo ordinario, ovvero non coincidente con i periodi di ferie estive, le parti concordano che il diritto di visita del padre infrasettimanale (dal martedì ore 16 sino al mercoledì mattina ore 9.00) sarà sospeso ed il padre avrà diritto di recuperare le eventuali pagina 4 di 8 giornate perse, prolungando i fine settimana di propria spettanza, tenendo con se il figlio dal venerdì pomeriggio ore 16,00 sino al lunedì ore 9.00, sino a recupero integrale.
Ciascun genitore si impegna a far mantenere al figlio relazioni significative con ciascun ramo parentale.
Ciascun genitore avrà diritto di effettuare una chiamata quotidiana al figlio EA, e a giorni alterni una videochiamata impegnandosi a contenerla nella durata massima di 10
minuti nel rispetto dei ritmi di vita del minore, dopo le ore 18.00 e non oltre le ore 20.30.
Nel corso delle chiamate/videochiamate il genitore presso il quale il figlio si trova si impegna a far sì che il colloquio genitore/figlio non subisca interferenze esterne.
4) A decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a titolo di contributo al mantenimento del figlio EA, il Dott. si impegna a corrispondere alla Parte_1
moglie sul conto corrente a lei intestato la somma mensile di euro 1.200,00 entro il 1 di ogni mese. Tale assegno sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie del figlio nella misura del 70% il dott. e del 30% la dott.ssa Pt_1 CP_1
secondo quanto previsto nel Protocollo adottato dal Tribunale di Modena che di seguito integralmente si riporta:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) vi- site specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 8 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accerta-
menti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e mate-
riale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 6 di 8 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Entro giorni 7 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il dott. Parte_1
corrisponderà alla dott.ss la somma complessiva di euro 25.000,00 a titolo CP_1
di “una tantum divorzile” che potrà essere utilizzata dalla stessa nell'ambito della ristrutturazione e dell'acquisto dell'arredamento della nuova unità abitativa a Spilamberto,
ove lei e il figlio EA abiteranno.
Le parti precisano, pertanto, che la corresponsione di tale somma alla dott.ssa CP_1
deve intendersi a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co. 8, l. 898/1970. Conseguentemente la dott.ssa non potrà proporre CP_1
successive domande di natura economica.
6)La dott.ssa si impegna a collaborare nell'espletanda pratica di CP_1
annullamento del matrimonio, con onere economico a carico del dott Causa che Pt_1
verrà introdotta a seguito della pubblicazione della sentenza di divorzio.
7)Il gatto di casa " verrà assegnato alla signor Pt_2 CP_1
8)Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra le parti per cui ciascuna salderà il proprio difensore”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio ND in data 07/02/2020;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 7 di 8 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
TE (MO) il 30/06/2018 fra nato a Parte_1
IG (MO) il 17/12/1982 e nata a [...] il CP_1
03/12/1987 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018 - Atto n.
5 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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