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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO IC, OR
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Comune di Marnate - P.zza S.ilario 21050 Marnate VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc Di Nominativo_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 393-2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189-2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81-2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36-2020 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2058/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: confermare nella loro integrità gli avvisi di accertamento opposti e quindi annullare la condanna alle spese dell'ente in prime cure e disporre in conformità per le spese del presente giudizio
Appellato: confermare la sentenza n. 118/2024 depositata il 6.5.2024 annullando nella loro integrità gli avvisi di accertamento con condanna alle spese del Comune di Marnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Marnate ha proposto appello avverso la sentenza n. 118/2024 depositata il 6 maggio 2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società Resistente_1
SNC che aveva impugnato gli avvisi di accertamento Imu relativi agli anni 2017, 2018, 2019,
2020.
Mentre il Comune di Marnate aveva ritenuto che la società avesse giudicato l'imposta da versare in misura eccessivamente ridotta, quasi valutando i propri terreni alla stregua di terreni agricoli, invece, il
Comune riteneva che quei terreni – posti all'interno della zona residenziale ATR 5 - avessero un valore di
€ 50 a mq.
La società contribuente aveva ritenuto eccessiva la valutazione operata dal Comune quasi che i terreni di sua proprietà avessero un valore equiparabile a terreno totalmente edificabile, per un verso;
per l'altro non aveva sufficientemente motivato il percorso logico attraverso il quale pervenire a quella valutazione.
I giudici di prime cure sono addivenuti alla conclusione che il Comune non avesse adeguatamente motivato in merito alla modalità di valutazione dell'area in quanto gli avvisi di accertamento si erano limitati a fare rinvio alla delibera di Giunta n° 99 del 18 novembre 2013, la quale aveva a sua volta rimandato alla "allegata relazione, dove sono riportate le modalità di definizione dei valori..."; questa tuttavia aveva a sua volta rimandato “per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione", ad una tabella allegata, che, senza una sostanziale motivazione, aveva determinato il valore dell'area in € 50,00 a metro quadro.
I giudici di primo grado invece hanno ritenuto maggiormente attendibile la valutazione operata dal perito di parte contribuente – del quale era stata depositata una memoria - il quale aveva posto in evidenza i vincoli urbanistici che gravano su un'ara di complessiva di mq 39.500 dei quali 4.000 erano da mantenere a bosco piantumato e 26.000 destinati a bosco di città.
La Corte di Giustizia aveva pertanto accolto il ricorso della società contribuente proprio per la carenza di motivazione dell'atto impugnato, nella sostanza andando in contrario avviso rispetto ad altra sentenza – peraltro confermata in secondo grado - la quale aveva respinto altro ricorso della società Resistente_1
riferito alla stessa problematica per gli anni antecedenti
Il Comune di Marnate ha proposto appello alla sentenza, evidenziando che, per giurisprudenza consolidata, l'atto impositivo trae legittimità dal suo riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale che abbia fissato i valori delle aree fabbricabili (in ciò delegato dal legislatore attraverso l'art. 59 DLgs
446/97).
Quella delibera comunale avrebbe lo scopo di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta versata sia stata determinata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal
Comune: e costituisce un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il Giudice, avendo quindi portata di atto a contenuto generale con valore presuntivo.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e la reiezione delle domande della società contribuente.
Fissata l'odierna udienza di trattazione la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e la sentenza deve trovare integrale conferma.
Innanzi tutto, si deve evidenziare che l'atto impositivo è del tutto carente di motivazione.
In esso si legge:
L'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n' 504/1992 istitutivo dell'lCl ed espressamente richiamato dal Decreto "
Salva ltalia", definisce che la base imponibile dell'area fabbricabile, alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all' indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".
La norma specifica quindi che per la determinazione del valore occorre guardare a ben 5 indici diversi per poi trarne le necessarie conseguenze.
Tuttavia, a quella norma astratta, non aveva fatto seguito alcuna specifica e comprensibile motivazione che desse conto delle modalità con le quali il valore fosse stato accertato.
Invece solo successivamente, in corso di giudizio, il Comune ha ritenuto di dovere depositare un documento (recante la data del 4.2.2025) maggiormente esplicativo delle ragioni della determinazione della misura dell'imposta calcolata nella misura di € 50 a mq..
Dato atto che il provvedimento impugnato da parte contribuente è del tutto privo di alcuna indicazione esplicativa delle modalità con le quali viene calcolato il valore venale delle aree di cui è causa, si deve poi considerare che quei chiarimenti nemmeno è possibile trarli dalla delibera di Giunta n° 99 del 18.11.2013 la quale a sua volta rinvia alla allegata relazione in data 15.11.13 dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Marnate il quale tuttavia dà indicazione di valori predeterminati con riferimento alle varie zone, senza che si possano desumere le modalità di determinazione di quei valori ed in particolare perché mai debbano considerarsi come valori di mercato.
Per quanto attiene poi al documento in data 4.2.25 (relazione tecnica) depositato dall'appellante solo in data 22.9.2025 non può certamente quello essere utile a ovviare alla gravissima carenza motivazionale del provvedimento impugnato dalla contribuente.
Più strettamente nel merito, vanno poi condivise le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di prime cure il quale ha correttamente ritenuto maggiormente motivata e credibile la relazione del CT di parte privata che ha valutato che la gran parte delle aree oggetto delle imposte sono soggette a vincoli di inedificabilità assoluta essendo per mq 26.000 destinate a bosco in città e per mq 4.000 destinate a verde piantumato;
a ciò deve aggiungersi che, in considerazione della perequazione endoambito adottata dal PGT di Marnate, con la pianificazione attuativa sarà assegnato un identico indice di edificabilità a tutti i mappali inclusi in ATR5, con assegnazione – pro quota - degli stessi oneri di cessione a bosco pubblico o di mantenimento a verde piantumato;
seppure soggetti a futuro piano di lottizzazione, quei vincoli gravano su tutti i terreni compresi all'interno dell'ATR5.
Ciò deve pertanto fare concludere per il rigetto dell'appello con conseguente condanna del Comune di
Marnate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 1.200 oltre accessori come per legge ed al rimborso forfettario nella misura del 15 %.
P.Q.M.
La Corte:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro
1200,00, oltre agli accessori come per legge e al rimborso forfettario del 15%
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO IC, OR
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Comune di Marnate - P.zza S.ilario 21050 Marnate VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc Di Nominativo_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 393-2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189-2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81-2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36-2020 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2058/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: confermare nella loro integrità gli avvisi di accertamento opposti e quindi annullare la condanna alle spese dell'ente in prime cure e disporre in conformità per le spese del presente giudizio
Appellato: confermare la sentenza n. 118/2024 depositata il 6.5.2024 annullando nella loro integrità gli avvisi di accertamento con condanna alle spese del Comune di Marnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Marnate ha proposto appello avverso la sentenza n. 118/2024 depositata il 6 maggio 2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società Resistente_1
SNC che aveva impugnato gli avvisi di accertamento Imu relativi agli anni 2017, 2018, 2019,
2020.
Mentre il Comune di Marnate aveva ritenuto che la società avesse giudicato l'imposta da versare in misura eccessivamente ridotta, quasi valutando i propri terreni alla stregua di terreni agricoli, invece, il
Comune riteneva che quei terreni – posti all'interno della zona residenziale ATR 5 - avessero un valore di
€ 50 a mq.
La società contribuente aveva ritenuto eccessiva la valutazione operata dal Comune quasi che i terreni di sua proprietà avessero un valore equiparabile a terreno totalmente edificabile, per un verso;
per l'altro non aveva sufficientemente motivato il percorso logico attraverso il quale pervenire a quella valutazione.
I giudici di prime cure sono addivenuti alla conclusione che il Comune non avesse adeguatamente motivato in merito alla modalità di valutazione dell'area in quanto gli avvisi di accertamento si erano limitati a fare rinvio alla delibera di Giunta n° 99 del 18 novembre 2013, la quale aveva a sua volta rimandato alla "allegata relazione, dove sono riportate le modalità di definizione dei valori..."; questa tuttavia aveva a sua volta rimandato “per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione", ad una tabella allegata, che, senza una sostanziale motivazione, aveva determinato il valore dell'area in € 50,00 a metro quadro.
I giudici di primo grado invece hanno ritenuto maggiormente attendibile la valutazione operata dal perito di parte contribuente – del quale era stata depositata una memoria - il quale aveva posto in evidenza i vincoli urbanistici che gravano su un'ara di complessiva di mq 39.500 dei quali 4.000 erano da mantenere a bosco piantumato e 26.000 destinati a bosco di città.
La Corte di Giustizia aveva pertanto accolto il ricorso della società contribuente proprio per la carenza di motivazione dell'atto impugnato, nella sostanza andando in contrario avviso rispetto ad altra sentenza – peraltro confermata in secondo grado - la quale aveva respinto altro ricorso della società Resistente_1
riferito alla stessa problematica per gli anni antecedenti
Il Comune di Marnate ha proposto appello alla sentenza, evidenziando che, per giurisprudenza consolidata, l'atto impositivo trae legittimità dal suo riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale che abbia fissato i valori delle aree fabbricabili (in ciò delegato dal legislatore attraverso l'art. 59 DLgs
446/97).
Quella delibera comunale avrebbe lo scopo di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta versata sia stata determinata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal
Comune: e costituisce un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il Giudice, avendo quindi portata di atto a contenuto generale con valore presuntivo.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e la reiezione delle domande della società contribuente.
Fissata l'odierna udienza di trattazione la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e la sentenza deve trovare integrale conferma.
Innanzi tutto, si deve evidenziare che l'atto impositivo è del tutto carente di motivazione.
In esso si legge:
L'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n' 504/1992 istitutivo dell'lCl ed espressamente richiamato dal Decreto "
Salva ltalia", definisce che la base imponibile dell'area fabbricabile, alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all' indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".
La norma specifica quindi che per la determinazione del valore occorre guardare a ben 5 indici diversi per poi trarne le necessarie conseguenze.
Tuttavia, a quella norma astratta, non aveva fatto seguito alcuna specifica e comprensibile motivazione che desse conto delle modalità con le quali il valore fosse stato accertato.
Invece solo successivamente, in corso di giudizio, il Comune ha ritenuto di dovere depositare un documento (recante la data del 4.2.2025) maggiormente esplicativo delle ragioni della determinazione della misura dell'imposta calcolata nella misura di € 50 a mq..
Dato atto che il provvedimento impugnato da parte contribuente è del tutto privo di alcuna indicazione esplicativa delle modalità con le quali viene calcolato il valore venale delle aree di cui è causa, si deve poi considerare che quei chiarimenti nemmeno è possibile trarli dalla delibera di Giunta n° 99 del 18.11.2013 la quale a sua volta rinvia alla allegata relazione in data 15.11.13 dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Marnate il quale tuttavia dà indicazione di valori predeterminati con riferimento alle varie zone, senza che si possano desumere le modalità di determinazione di quei valori ed in particolare perché mai debbano considerarsi come valori di mercato.
Per quanto attiene poi al documento in data 4.2.25 (relazione tecnica) depositato dall'appellante solo in data 22.9.2025 non può certamente quello essere utile a ovviare alla gravissima carenza motivazionale del provvedimento impugnato dalla contribuente.
Più strettamente nel merito, vanno poi condivise le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di prime cure il quale ha correttamente ritenuto maggiormente motivata e credibile la relazione del CT di parte privata che ha valutato che la gran parte delle aree oggetto delle imposte sono soggette a vincoli di inedificabilità assoluta essendo per mq 26.000 destinate a bosco in città e per mq 4.000 destinate a verde piantumato;
a ciò deve aggiungersi che, in considerazione della perequazione endoambito adottata dal PGT di Marnate, con la pianificazione attuativa sarà assegnato un identico indice di edificabilità a tutti i mappali inclusi in ATR5, con assegnazione – pro quota - degli stessi oneri di cessione a bosco pubblico o di mantenimento a verde piantumato;
seppure soggetti a futuro piano di lottizzazione, quei vincoli gravano su tutti i terreni compresi all'interno dell'ATR5.
Ciò deve pertanto fare concludere per il rigetto dell'appello con conseguente condanna del Comune di
Marnate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 1.200 oltre accessori come per legge ed al rimborso forfettario nella misura del 15 %.
P.Q.M.
La Corte:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro
1200,00, oltre agli accessori come per legge e al rimborso forfettario del 15%