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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 523/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott. Elisabetta Sartor Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. presentato da:
, Parte_1
con il difensore avv. GRUARIN MONICA;
ricorrente contro
, Controparte_1
con il difensore avv. PARADISO EMANUELA;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la resistente concordemente:
1. Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia
(n. 06.01.2018) con collocazione prevalente presso la madre e Per_1 residenza anagrafica presso il padre (quest'ultima per un anno a partire dal
01.06.25), con l'impegno dei genitori a rivedere la questione della residenza anagrafica della minore dopo il 01.06.26.
2. Darsi atto che le parti hanno concordato che
a) nei periodi in cui il padre si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alternate dal lunedì pomeriggio sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola al mattino (o dalla madre in periodo di vacanza scolastica),
b) nei periodi in cui il signor si troverà all'estero, CP_1 Per_1
rimarrà presso la madre e potrà incontrare le sorelle maggiorenni
[...]
e (avute dal signor dal Per_2 Persona_3 Controparte_1
matrimonio con la signora presso la loro madre, signora Parte_2
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì Parte_2
mattina con riaccompagnamento a scuola, salvo diversi accordi tra la madre
e la famiglia paterna, da comunicarsi con preavviso di due giorni.
3. Darsi atto che le parti concordano che le festività natalizie vengano divise
a metà tra i genitori, con alternanza, di anno in anno, delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, che, analogamente, le festività pasquali vengano divise a metà tra i genitori con alternanza, di anno in anno, dei periodi dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla ripresa della scuola e che, in estate, ciascun genitore trascorra con la figlia due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Darsi atto che la signora sin da ottobre 2024 ha rilasciato la Pt_1
casa familiare, che rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor
. CP_1
5. Darsi atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario di nei periodi che la stessa trascorrerà presso di sé Per_1 compreso l'acquisto del vestiario da tenere nelle rispettive abitazioni. Inoltre,
2 il signor si impegna a versare alla signora CP_1 Parte_3
con decorrenza dal 01.03.25, a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia , l'importo di € 100,00 mensili, da versarsi Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla signora (IBAN: [...] Pt_1
presso BCC Credifriuli di Marano Lagunare).
6. Darsi atto che il signor presta il consenso a che l'Assegno CP_1
Unico Universale per venga corrisposto integralmente alla signora Per_1
e si impegna a versarle le somme ricevute a titolo di Assegno Unico Pt_1
Universale a partire dal 01.03.25 e sino al momento in cui l'INPS lo accrediterà direttamente alla madre.
7. Darsi atto che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per la figlia, individuate e disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia Prot. 3477/15 vengano ripartite al
50% tra i genitori, precisando che anche la spesa per la mensa della minore verrà suddivisa al 50% tra i genitori con decorrenza dal 01.03.25.
8. Nulla per il mantenimento degli ex conviventi l'uno in favore dell'altro.
9. Le parti convengono che potrà recarsi in Mozambico sia con la Per_1
madre, sia con il padre, previa comunicazione con congruo anticipo delle date del viaggio, producendo copia dei biglietti aerei con le date di andata e ritorno, con espresso divieto per i genitori di far partecipare a Per_1
qualsiasi rito o cerimonia tradizionale di quel Paese.
10. I genitori si impegnano a non pubblicare foto della figlia senza il consenso dell'altro genitore, consenso che non sarà necessario per l'invio di foto in forma privata a parenti ed amici.
11. Spese, compensi, IVA e CNA di causa compensati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata il [...], Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
3 ha chiesto col ricorso in epigrafe – premesso Parte_1
che la relazione sentimentale con è cessata – che Controparte_1 venissero assunte le necessarie statuizioni nell'interesse della minore, chiedendo l'affidamento della stessa in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita paterno, obbligo del padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, avanzando domande di Controparte_1
segno opposto a quelle della ricorrente e, segnatamente, domandando di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento di importo inferiore.
All'udienza del 24.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie, che il Collegio ritiene conforme agli interessi morali e materiali della minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accoglie le conclusioni rassegnate da
[...]
e e, per l'effetto, dispone Parte_1 Controparte_1 che l'affidamento ed il mantenimento della minore siano disciplinati secondo i loro accordi come di seguito:
1. Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia Per_1
(n. 06.01.2018) con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre (quest'ultima per un anno a partire dal 01.06.25), con l'impegno dei genitori a rivedere la questione della residenza anagrafica della minore dopo il 01.06.26.
2. Dispone che a) nei periodi in cui il padre si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alternate dal lunedì pomeriggio sino al lunedì successivo
4 con riaccompagnamento a scuola al mattino (o dalla madre in periodo di vacanza scolastica),
b) nei periodi in cui il signor si troverà all'estero, rimarrà CP_1 Per_1
presso la madre e potrà incontrare le sorelle maggiorenni e Persona_2
(avute dal signor dal matrimonio con la Persona_3 Controparte_1
signora presso la loro madre, signora a Parte_2 Parte_2
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, salvo diversi accordi tra la madre e la famiglia paterna, da comunicarsi con preavviso di due giorni.
3. le festività natalizie verranno divise a metà tra i genitori, con alternanza, di anno in anno, delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, che, analogamente, le festività pasquali vengano divise a metà tra i genitori con alternanza, di anno in anno, dei periodi dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla ripresa della scuola e che, in estate, ciascun genitore trascorra con la figlia due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Dà atto che la signora sin da ottobre 2024 ha rilasciato la casa Pt_1
familiare, che rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor . CP_1
5. Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario di nei periodi che la stessa trascorrerà presso di sé compreso Per_1
l'acquisto del vestiario da tenere nelle rispettive abitazioni. Pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora , CP_1 Parte_3
con decorrenza dal 01.03.25, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di € 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla signora
(IBAN: [...] presso BCC Credifriuli Pt_1
di Marano Lagunare).
6. Dà atto che il signor presta il consenso a che l'Assegno Unico CP_1
Universale per venga corrisposto integralmente alla signora Per_1
e si impegna a versarle le somme ricevute a titolo di Assegno Unico Pt_1
5 Universale a partire dal 01.03.25 e sino al momento in cui l'INPS lo accrediterà direttamente alla madre.
7. Dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per la figlia, individuate e disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio del
Diritto di Famiglia Prot. 3477/15 vengano ripartite al 50% tra i genitori, precisando che anche la spesa per la mensa della minore verrà suddivisa al
50% tra i genitori con decorrenza dal 01.03.25.
8. Nulla per il mantenimento degli ex conviventi l'uno in favore dell'altro.
9. Dà atto che le parti convengono che potrà recarsi in Mozambico Per_1
sia con la madre, sia con il padre, previa comunicazione con congruo anticipo delle date del viaggio, producendo copia dei biglietti aerei con le date di andata e ritorno, con espresso divieto per i genitori di far partecipare Per_1
a qualsiasi rito o cerimonia tradizionale di quel Paese.
10. Dà atto che i genitori si impegnano a non pubblicare foto della figlia senza il consenso dell'altro genitore, consenso che non sarà necessario per l'invio di foto in forma privata a parenti ed amici.
11. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott. Elisabetta Sartor Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. presentato da:
, Parte_1
con il difensore avv. GRUARIN MONICA;
ricorrente contro
, Controparte_1
con il difensore avv. PARADISO EMANUELA;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la resistente concordemente:
1. Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia
(n. 06.01.2018) con collocazione prevalente presso la madre e Per_1 residenza anagrafica presso il padre (quest'ultima per un anno a partire dal
01.06.25), con l'impegno dei genitori a rivedere la questione della residenza anagrafica della minore dopo il 01.06.26.
2. Darsi atto che le parti hanno concordato che
a) nei periodi in cui il padre si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alternate dal lunedì pomeriggio sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola al mattino (o dalla madre in periodo di vacanza scolastica),
b) nei periodi in cui il signor si troverà all'estero, CP_1 Per_1
rimarrà presso la madre e potrà incontrare le sorelle maggiorenni
[...]
e (avute dal signor dal Per_2 Persona_3 Controparte_1
matrimonio con la signora presso la loro madre, signora Parte_2
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì Parte_2
mattina con riaccompagnamento a scuola, salvo diversi accordi tra la madre
e la famiglia paterna, da comunicarsi con preavviso di due giorni.
3. Darsi atto che le parti concordano che le festività natalizie vengano divise
a metà tra i genitori, con alternanza, di anno in anno, delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, che, analogamente, le festività pasquali vengano divise a metà tra i genitori con alternanza, di anno in anno, dei periodi dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla ripresa della scuola e che, in estate, ciascun genitore trascorra con la figlia due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Darsi atto che la signora sin da ottobre 2024 ha rilasciato la Pt_1
casa familiare, che rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor
. CP_1
5. Darsi atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario di nei periodi che la stessa trascorrerà presso di sé Per_1 compreso l'acquisto del vestiario da tenere nelle rispettive abitazioni. Inoltre,
2 il signor si impegna a versare alla signora CP_1 Parte_3
con decorrenza dal 01.03.25, a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia , l'importo di € 100,00 mensili, da versarsi Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla signora (IBAN: [...] Pt_1
presso BCC Credifriuli di Marano Lagunare).
6. Darsi atto che il signor presta il consenso a che l'Assegno CP_1
Unico Universale per venga corrisposto integralmente alla signora Per_1
e si impegna a versarle le somme ricevute a titolo di Assegno Unico Pt_1
Universale a partire dal 01.03.25 e sino al momento in cui l'INPS lo accrediterà direttamente alla madre.
7. Darsi atto che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per la figlia, individuate e disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia Prot. 3477/15 vengano ripartite al
50% tra i genitori, precisando che anche la spesa per la mensa della minore verrà suddivisa al 50% tra i genitori con decorrenza dal 01.03.25.
8. Nulla per il mantenimento degli ex conviventi l'uno in favore dell'altro.
9. Le parti convengono che potrà recarsi in Mozambico sia con la Per_1
madre, sia con il padre, previa comunicazione con congruo anticipo delle date del viaggio, producendo copia dei biglietti aerei con le date di andata e ritorno, con espresso divieto per i genitori di far partecipare a Per_1
qualsiasi rito o cerimonia tradizionale di quel Paese.
10. I genitori si impegnano a non pubblicare foto della figlia senza il consenso dell'altro genitore, consenso che non sarà necessario per l'invio di foto in forma privata a parenti ed amici.
11. Spese, compensi, IVA e CNA di causa compensati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata il [...], Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
3 ha chiesto col ricorso in epigrafe – premesso Parte_1
che la relazione sentimentale con è cessata – che Controparte_1 venissero assunte le necessarie statuizioni nell'interesse della minore, chiedendo l'affidamento della stessa in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita paterno, obbligo del padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, avanzando domande di Controparte_1
segno opposto a quelle della ricorrente e, segnatamente, domandando di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento di importo inferiore.
All'udienza del 24.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie, che il Collegio ritiene conforme agli interessi morali e materiali della minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accoglie le conclusioni rassegnate da
[...]
e e, per l'effetto, dispone Parte_1 Controparte_1 che l'affidamento ed il mantenimento della minore siano disciplinati secondo i loro accordi come di seguito:
1. Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia Per_1
(n. 06.01.2018) con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre (quest'ultima per un anno a partire dal 01.06.25), con l'impegno dei genitori a rivedere la questione della residenza anagrafica della minore dopo il 01.06.26.
2. Dispone che a) nei periodi in cui il padre si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alternate dal lunedì pomeriggio sino al lunedì successivo
4 con riaccompagnamento a scuola al mattino (o dalla madre in periodo di vacanza scolastica),
b) nei periodi in cui il signor si troverà all'estero, rimarrà CP_1 Per_1
presso la madre e potrà incontrare le sorelle maggiorenni e Persona_2
(avute dal signor dal matrimonio con la Persona_3 Controparte_1
signora presso la loro madre, signora a Parte_2 Parte_2
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, salvo diversi accordi tra la madre e la famiglia paterna, da comunicarsi con preavviso di due giorni.
3. le festività natalizie verranno divise a metà tra i genitori, con alternanza, di anno in anno, delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, che, analogamente, le festività pasquali vengano divise a metà tra i genitori con alternanza, di anno in anno, dei periodi dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla ripresa della scuola e che, in estate, ciascun genitore trascorra con la figlia due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Dà atto che la signora sin da ottobre 2024 ha rilasciato la casa Pt_1
familiare, che rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor . CP_1
5. Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario di nei periodi che la stessa trascorrerà presso di sé compreso Per_1
l'acquisto del vestiario da tenere nelle rispettive abitazioni. Pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora , CP_1 Parte_3
con decorrenza dal 01.03.25, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di € 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla signora
(IBAN: [...] presso BCC Credifriuli Pt_1
di Marano Lagunare).
6. Dà atto che il signor presta il consenso a che l'Assegno Unico CP_1
Universale per venga corrisposto integralmente alla signora Per_1
e si impegna a versarle le somme ricevute a titolo di Assegno Unico Pt_1
5 Universale a partire dal 01.03.25 e sino al momento in cui l'INPS lo accrediterà direttamente alla madre.
7. Dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per la figlia, individuate e disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio del
Diritto di Famiglia Prot. 3477/15 vengano ripartite al 50% tra i genitori, precisando che anche la spesa per la mensa della minore verrà suddivisa al
50% tra i genitori con decorrenza dal 01.03.25.
8. Nulla per il mantenimento degli ex conviventi l'uno in favore dell'altro.
9. Dà atto che le parti convengono che potrà recarsi in Mozambico Per_1
sia con la madre, sia con il padre, previa comunicazione con congruo anticipo delle date del viaggio, producendo copia dei biglietti aerei con le date di andata e ritorno, con espresso divieto per i genitori di far partecipare Per_1
a qualsiasi rito o cerimonia tradizionale di quel Paese.
10. Dà atto che i genitori si impegnano a non pubblicare foto della figlia senza il consenso dell'altro genitore, consenso che non sarà necessario per l'invio di foto in forma privata a parenti ed amici.
11. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
6 7