Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Ordinanza collegiale 20 settembre 2024
Decreto decisorio 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/05/2021, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 00392/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bissoli, Matteo Zanoni e Stefania Carlisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
- del decreto del -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS- a far data -OMISSIS-;
- della nota -OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con cui -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” di -OMISSIS- è stato invitato a ripristinare i requisiti mancanti;
- della nota prot n.-OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi: la-OMISSIS-dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; la -OMISSIS-dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; i verbali delle -OMISSIS--OMISSIS-, mai comunicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che l’Amministrazione resistente ha in più occasioni intimato alla ricorrente la regolarizzazione della sua posizione, senza ricevere riscontro;
- che le violazioni contestate risultano di particolare gravità;
- che la domanda di riconoscimento della -OMISSIS- -OMISSIS- per l’anno -OMISSIS-risulta essere stata presentata senza gli allegati minimi necessari;
- che il decreto impugnato ha revocato la -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ricorrente “ con decorrenza -OMISSIS- ”, per consentire la conclusione dell’anno scolastico;
- che entro tale data-OMISSIS-ricorrente ha in ogni caso la possibilità di regolarizzare la propria posizione e di presentare una nuova domanda per il riconoscimento della -OMISSIS- -OMISSIS-;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie e in particolare in considerazione dell’aggravamento delle difficoltà organizzative -OMISSIS- ricorrente dovuto all’attuale pandemia, sussistono le ragioni per compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità -OMISSIS- ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.