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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 22 gennaio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentate e difese Parte_1
dall'Avv. F. D'Agata come da mandato in atti contro
, già , in persona del suo legale rappresentante p.t., in Controparte_1 CP_2
qualità di procuratrice speciale di in CP_3 Parte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M. Urso come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma c.p.c. avverso atto Parte_1
di precetto notificato in data 02.11.2023, con cui , in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante p.t., intimava il pagamento, in via solidale, della somma di € 37.409,67 oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti e maturandi in forza del decreto ingiuntivo n. 96/2004 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 10.02.2004.
Gli opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5
oltre che il difetto di legittimazione passiva e nel merito contestano la esistenza del credito azionato
[...]
per nullità del contratto posto a base del decreto monitorio ed invalidità del rapporto fideiussorio oltre che per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Con comparsa di risposta del 09.01.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante p.t., nella sua qualità di procuratrice speciale di
[...] [...]
, per impugnare e contestare l'assunto attero. Controparte_6
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione, i sigg.ri e Parte_1 Parte_1
eccepiscono la carenza di legittimazione attiva della società opposta. In particolare, contestano il difetto di legittimazione e/o rappresentanza dell'odierna opposta non risultando la stessa titolare di alcun rapporto giuridico riferibile al credito riportato in precetto.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 c.c. Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti.
Ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
La Norma in parola prevede, dunque, il passaggio ad una forma di opponibilità erga omnes della cessione di crediti in ragione della pubblicazione di detta cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Infatti, leggendo l'art. 58 T.u.b., comma 2°, in combinato con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 10200/21, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario
(si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito).
Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto
(con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
“Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020,
n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Tornando al caso in esame, l'ente creditizio opposto ha prodotto in giudizio la seguente documentazione: contratto di cessione tra S.G.A. S.p.A. e i Commissari Liquidatori di Parte_3 11.04.2018; pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12/04/2018 vedi allegati;
dichiarazione di in liquidazione coatta amministrativa, datata 19.02.2024, in Controparte_7
cui la stessa dava comunicazione di aver effettuato nei confronti di Società per Gestione CP_9
(ora n'operazione di cessione di
[...] Controparte_10
crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., che include, tra gli altri, i crediti di Controparte_11
Con gli ulteriori motivi di opposizione i sigg.ri e contestano la Parte_1 Parte_1
carenza di legittimazione passiva oltre che la esistenza del credito azionato per nullità del contratto posto a base del decreto monitorio ed invalidità del rapporto fideiussorio.
Orbene, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt.
184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante, a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ.
06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n. 16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, nella specie decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015 n. 9247).
In ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie in esame, ove alla base dell'esecuzione vi è un decreto ingiuntivo, afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi ( o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa ( in tal senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277). L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Ne consegue che in sede di opposizione a precetto non è possibile contestare nel merito fatti anteriori alla costituzione del titolo azionato che avrebbero dovuto essere dedotti e valutati in seno al procedimento in cui sì è formato il predetto titolo, che, peraltro, risulta regolarmente notificato – vedi relate in atti – e non opposto nei termini di legge.
In ultimo gli opponenti eccepiscono la prescrizione del credito azionato.
La eccezione è destituita di fondamento.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il decreto ingiuntivo nr. 96/04 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 10/02/2004 è stato notificato alle Sig.re Notaro in Parte_1 Pt_1
data 20/02/2004 e in data 20/03/2004 a Parte_1
In data 22 gennaio 2014 veniva spedita a mezzo raccomandata a/r lettera interruttiva della prescrizione, la quale veniva regolarmente ricevuta in data 24.01.2014 dalle sigg.re Notaro e Pt_1
Parte_1 Per quanto concerne la sig.ra la ricezione del suddetto atto è avvenuta “ per Parte_1
compiuta giacenza”.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa da , e e, Parte_1 Parte_1 Parte_1
per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 02.11.2023;
2) Condanna in solido le sig,re , e alla Parte_1 Parte_1 Parte_1
refusione delle spese di lite in favore di , , in qualità di Controparte_5 Controparte_12
procuratrice speciale di Amco Asset Managment Company SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessive € 2.906,00, di cui € 2.906,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
. Lecce, 22 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Giorgia Imperiale)