Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini di prescrizione dovuta alla normativa emergenziale da Covid-19 (art. 68, comma 4 bis, del DL n.18/2020), il termine decennale non fosse ancora maturato alla data di notifica delle intimazioni.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che le cartelle sottese alle intimazioni opposte risultassero ritualmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, rendendo inammissibili le eccezioni relative alla fase di accertamento.

  • Rigettato
    Irregolarità nella relata di notifica

    Il giudice ha ritenuto la contestazione pretestuosa, dato che le intimazioni recavano la chiara intestazione dell'ufficio emittente e il tempestivo ricorso dimostrava l'effettiva conoscenza degli atti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione autografa

    Il giudice ha ritenuto sufficiente l'individuazione certa dell'autorità di provenienza e la stampigliatura della denominazione della società concessionaria, non essendo richiesta la sottoscrizione autografa né dalla legge né dai modelli approvati.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva del resistente

    Il giudice ha ritenuto l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO, organismo operativo dell'Agenzia delle Entrate, autorizzato alla riscossione nazionale.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione

    Il giudice ha rigettato la domanda poiché ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse maturato a causa della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale da Covid-19.

  • Rigettato
    Integrazione del contraddittorio

    Il giudice ha ritenuto di non dover disporre l'integrazione del contraddittorio, considerando che le cartelle sottese alle intimazioni opposte risultavano ritualmente notificate e divenute atti definitivi.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, ritenendo che le eccezioni relative alla fase di accertamento fossero inammissibili, ma ha comunque esaminato il merito delle contestazioni relative alle intimazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 13
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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