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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EL RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229002541212000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239003866542000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'on. Giudice adito, reietta ogni contraria domanda e/o eccezione, PRELIMINARMENTE Disapplicare ove qualora esistente il piano di classifica;
ritenere e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati per intervenuta prescrizione;
ritenere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe,
NEL MERITO annullare, conseguentemente, gli atti impugnati indicati in epigrafe, con ogni più opportuna statuizione di legge, per tutte le motivazioni esposte in narrativa o che verranno esposte nel prosieguo del giudizio.
Con il favore delle spese di lite, compensi ed onorari nella misura di legge, oltre agli accessori di legge.
Resistente ADR: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito preliminarmente dichiarare:
- l'Inammissibilità del ricorso;
- chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, ex art. 14, comma 6 bis
D. Lgs 546/92, con onere di chiamata in capo al ricorrente;
- nel merito, dichiarare la legittimità della procedura di riscossione eseguita;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TA, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a Mazzarino in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 che lo rappresenta e difende ,
ha impugnato le intimazioni di pagamento n. 292 2022 9002541212 000 e n. 292 2023 9003866542 000 emesse da ADR e notificate in data 03.10.2023.
La difesa con il ricorso notificato all'ADR in data 04.12.2023 eccepiva l'illegittimità e la nullità degli atti opposti:
- per non essere stata compilata, datata, e firmata la relata di notifica sull'atto consegnato al destinatario;
- per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare per omessa notificazione dell'avviso bonario;
- per errata apposizione della relata di notifica che non chiude l'atto notificato;
- per difetto di motivazione;
- per mancata sottoscrizione autografa da parte funzionario che ha emesso l'atto impugnato;
- per mancata sottoscrizione del rappresentante legale del concessionario;
- per difetto legittimazione attiva della resistente: società estinta;
- per intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario di iscrivere il credito a ruolo.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADR con la costituzione in giudizio dello 02.05.2024, eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso le presupposte cartelle ritualmente notificate e divenute atti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Confermava la legittimità della procedura di riscossione e chiedeva, ai sensi dell'art 14 , comma 6 bis, del D.Lgs n.546/92 , l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore AD, unico interlocutore relativamente alle eccezioni che riguardano la legittimità della fase di accertamento .
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. In via preliminare questo Giudice non ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, nella considerazione che, come da documentazione prodotta agli atti dall'ADR, le cartelle sottese alle intimazioni opposte risultano tutte ritualmente notificate al ricorrente e divenute atti definitivi per mancata impugnazione, risultano pertanto inammissibili le eccezioni relative all'omessa notifica di altri atti presupposti che riguardano la legittimità della fase di accertamento di competenza dell'Ente impositore AD .
2. In via pregiudiziale, pretestuosa si ritiene la contestazione di carenza di potere dell'Esattore Provinciale, atteso che l'atto impugnato risulta emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO, organismo operativo dell'Agenzia delle Entrate, a cui è stata assegnata la funzione della riscossione nazionale, ex art 76 del DL
n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021, unico Ente autorizzato per la riscossione dei debiti, anche attraverso le proprie sedi dislocate nel territorio e facenti parte dell'organizzazione interna dell'Ente.
3. Pretestuosa si giudica altresì l'eccezione di errata apposizione della relata di notifica che non chiude l'atto notificato, sia perché il contribuente si è limitato a tale censura, non allegando alcuno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa ed ancora perché le intimazioni opposte, prodotte in questa sede dalla parte ricorrente, recano la chiara intestazione dell'ufficio emittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire circa la provenienza degli stessi e la loro riferibilità all'Ufficio del potere di emanarli.
D'altronde il tempestivo ricorso e l'esercizio di adeguata difesa sono garanzia dell'effettiva conoscenza delle intimazioni e del loro contenuto.
Per quanto esposto, gli avvisi d'intimazione impugnati si ritengono comunque correttamente notificati.
4. Risulta infondata ancora la contestazione di omessa notifica degli atti presupposti in quanto, come già osservato in via preliminare , le due cartelle sottese alle intimazioni opposte risultano, come da documentazione agli atti non contestata, ritualmente notificate dall'ufficiale giudiziario , la prima n. 292 2011
0006145167000 consegnata in assenza del destinatario alla moglie qualificatasi convivente, regolarmente seguita dall'invio della raccomandata informativa, la seconda n. 292 2012 001381097600 consegnata personalmente al destinatario/ricorrente, e divenute atti definitivi per mancata impugnazione, di conseguenza con il presente ricorso possono essere sollevate eccezioni solo per vizi propri delle intimazioni opposte.
5. Destituite di fondamento si giudicano altresì le eccezioni di illegittimità delle intimazioni impugnate per difetto di motivazione, per mancata sottoscrizione autografa da parte funzionario che ha emesso l'atto impugnato e per mancata sottoscrizione del rappresentante legale del concessionario.
Ed invero, In relazione al presunto difetto di motivazione, è consolidato principio dei Giudici di legittimità quanto ribadito dalla Corte Suprema con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Atteso, infatti, che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito contratto con l'Erario
e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà entro cinque giorni dalla notificazione ad esecuzione forzata.
Parimenti, circa la mancata sottoscrizione dell'intimazione e /o della cartella a pena di invalidità, si osserva che è sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Del resto, né l'art. 50 D.P.R. 602 del 1973, né i richiamati modelli di intimazione di pagamento, prevedono la sottoscrizione dell'atto, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della provenienza del documento.
6. Infine insussistente è l'eccezione di illegittimità delle intimazioni per intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario di iscrivere il credito a ruolo.
Ed invero, il termine di prescrizione decennale, disposto dall'art 2946 c.c. per i tributi erariali, portati dalla cartella n. 292 2011 0006145167000 notificata il 22.09.2011 e dalla cartella n. 292 2012 0013810976000 notificata il 06.12.2012, che originariamente sarebbe maturato rispettivamente in data 31.12.2021 e in data
31.12.2022, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19, in particolare dall'art 68, comma 4 bis , del DL n.18/2020 che, per i carichi affidati all'Agente della riscossione , relativi alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di
“ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”, alla data del 30 settembre 2023 di notifica di entrambe le intimazioni, non risulta ancora maturato.
Per tutte le esposte ragioni, il ricorso in esame va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ADR, che liquida in € 1 065, 00, oltre accessori di legge se dovuti.
TA 12 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
EM IA ET
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EL RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229002541212000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239003866542000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'on. Giudice adito, reietta ogni contraria domanda e/o eccezione, PRELIMINARMENTE Disapplicare ove qualora esistente il piano di classifica;
ritenere e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati per intervenuta prescrizione;
ritenere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe,
NEL MERITO annullare, conseguentemente, gli atti impugnati indicati in epigrafe, con ogni più opportuna statuizione di legge, per tutte le motivazioni esposte in narrativa o che verranno esposte nel prosieguo del giudizio.
Con il favore delle spese di lite, compensi ed onorari nella misura di legge, oltre agli accessori di legge.
Resistente ADR: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito preliminarmente dichiarare:
- l'Inammissibilità del ricorso;
- chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, ex art. 14, comma 6 bis
D. Lgs 546/92, con onere di chiamata in capo al ricorrente;
- nel merito, dichiarare la legittimità della procedura di riscossione eseguita;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TA, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a Mazzarino in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 che lo rappresenta e difende ,
ha impugnato le intimazioni di pagamento n. 292 2022 9002541212 000 e n. 292 2023 9003866542 000 emesse da ADR e notificate in data 03.10.2023.
La difesa con il ricorso notificato all'ADR in data 04.12.2023 eccepiva l'illegittimità e la nullità degli atti opposti:
- per non essere stata compilata, datata, e firmata la relata di notifica sull'atto consegnato al destinatario;
- per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare per omessa notificazione dell'avviso bonario;
- per errata apposizione della relata di notifica che non chiude l'atto notificato;
- per difetto di motivazione;
- per mancata sottoscrizione autografa da parte funzionario che ha emesso l'atto impugnato;
- per mancata sottoscrizione del rappresentante legale del concessionario;
- per difetto legittimazione attiva della resistente: società estinta;
- per intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario di iscrivere il credito a ruolo.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADR con la costituzione in giudizio dello 02.05.2024, eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso le presupposte cartelle ritualmente notificate e divenute atti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Confermava la legittimità della procedura di riscossione e chiedeva, ai sensi dell'art 14 , comma 6 bis, del D.Lgs n.546/92 , l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore AD, unico interlocutore relativamente alle eccezioni che riguardano la legittimità della fase di accertamento .
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. In via preliminare questo Giudice non ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, nella considerazione che, come da documentazione prodotta agli atti dall'ADR, le cartelle sottese alle intimazioni opposte risultano tutte ritualmente notificate al ricorrente e divenute atti definitivi per mancata impugnazione, risultano pertanto inammissibili le eccezioni relative all'omessa notifica di altri atti presupposti che riguardano la legittimità della fase di accertamento di competenza dell'Ente impositore AD .
2. In via pregiudiziale, pretestuosa si ritiene la contestazione di carenza di potere dell'Esattore Provinciale, atteso che l'atto impugnato risulta emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO, organismo operativo dell'Agenzia delle Entrate, a cui è stata assegnata la funzione della riscossione nazionale, ex art 76 del DL
n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021, unico Ente autorizzato per la riscossione dei debiti, anche attraverso le proprie sedi dislocate nel territorio e facenti parte dell'organizzazione interna dell'Ente.
3. Pretestuosa si giudica altresì l'eccezione di errata apposizione della relata di notifica che non chiude l'atto notificato, sia perché il contribuente si è limitato a tale censura, non allegando alcuno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa ed ancora perché le intimazioni opposte, prodotte in questa sede dalla parte ricorrente, recano la chiara intestazione dell'ufficio emittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire circa la provenienza degli stessi e la loro riferibilità all'Ufficio del potere di emanarli.
D'altronde il tempestivo ricorso e l'esercizio di adeguata difesa sono garanzia dell'effettiva conoscenza delle intimazioni e del loro contenuto.
Per quanto esposto, gli avvisi d'intimazione impugnati si ritengono comunque correttamente notificati.
4. Risulta infondata ancora la contestazione di omessa notifica degli atti presupposti in quanto, come già osservato in via preliminare , le due cartelle sottese alle intimazioni opposte risultano, come da documentazione agli atti non contestata, ritualmente notificate dall'ufficiale giudiziario , la prima n. 292 2011
0006145167000 consegnata in assenza del destinatario alla moglie qualificatasi convivente, regolarmente seguita dall'invio della raccomandata informativa, la seconda n. 292 2012 001381097600 consegnata personalmente al destinatario/ricorrente, e divenute atti definitivi per mancata impugnazione, di conseguenza con il presente ricorso possono essere sollevate eccezioni solo per vizi propri delle intimazioni opposte.
5. Destituite di fondamento si giudicano altresì le eccezioni di illegittimità delle intimazioni impugnate per difetto di motivazione, per mancata sottoscrizione autografa da parte funzionario che ha emesso l'atto impugnato e per mancata sottoscrizione del rappresentante legale del concessionario.
Ed invero, In relazione al presunto difetto di motivazione, è consolidato principio dei Giudici di legittimità quanto ribadito dalla Corte Suprema con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Atteso, infatti, che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito contratto con l'Erario
e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà entro cinque giorni dalla notificazione ad esecuzione forzata.
Parimenti, circa la mancata sottoscrizione dell'intimazione e /o della cartella a pena di invalidità, si osserva che è sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Del resto, né l'art. 50 D.P.R. 602 del 1973, né i richiamati modelli di intimazione di pagamento, prevedono la sottoscrizione dell'atto, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della provenienza del documento.
6. Infine insussistente è l'eccezione di illegittimità delle intimazioni per intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario di iscrivere il credito a ruolo.
Ed invero, il termine di prescrizione decennale, disposto dall'art 2946 c.c. per i tributi erariali, portati dalla cartella n. 292 2011 0006145167000 notificata il 22.09.2011 e dalla cartella n. 292 2012 0013810976000 notificata il 06.12.2012, che originariamente sarebbe maturato rispettivamente in data 31.12.2021 e in data
31.12.2022, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19, in particolare dall'art 68, comma 4 bis , del DL n.18/2020 che, per i carichi affidati all'Agente della riscossione , relativi alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di
“ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”, alla data del 30 settembre 2023 di notifica di entrambe le intimazioni, non risulta ancora maturato.
Per tutte le esposte ragioni, il ricorso in esame va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ADR, che liquida in € 1 065, 00, oltre accessori di legge se dovuti.
TA 12 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
EM IA ET