Sentenza 13 febbraio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2007, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2007 |
Testo completo
I 030 98.07 Aula 'B' T T I R I D E T S/ MA N E S E - J N REPUBBLICA ITALIANA O B E T 13 FEB. 2007 N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E E N O I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Z Oggetto A R T S I G SEZIONE LAVORO LAVORO E R E T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S E Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 22234/05 Consigliere Cron. 3098 Dott. Pietro CUOCO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18/12/06Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANPAOLO IMI S.P.A. quale incorporante il BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del responsabile delle Relazioni Industriali, dott. Franco Toso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, rappresentato e difeso dagli avvocati DE LUCA TAMAJO AE, TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE AS NC, RE ID, OL EL, AN NA, TI AN, NN CI, PETROSILLO SE, RUSSO AS, AR IA2006 4230 CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA -1- FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO SE, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
CC IA AN, MA GO, VE NA, IE AE, AR SE;
- intimati avverso la sentenza n. 679/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/09/04 r.g.n. 908/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato TOSI PAOLO;
udito l'Avvocato FERRARO SE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.. -2- 1 22234/05 Svolgimento del processo Con separati ricorsi, successivamente riuniti, gli attuali intimati, tutti ex dipendenti del Banco di Napoli collocati in quiescenza in data anteriore al 31.12.1990, chiedevano al giudice del lavoro di Napoli l'accertamento del proprio diritto a conservare il sistema di perequazione delle pensioni così come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore della legge 30.12.1992 n. 503 e, quindi, l'accertamento del proprio diritto all'adeguamento del trattamento pensionistico mensile a norma dell'art. 108 del Regolamento del personale del Banco di Napoli - approvato con delibere del c.d.a. del 28.4.1975 e del 17.1.1983 a seguito di contrattazione sindacale - nonchè la condanna del Banco di Napoli a corrispondere gli aumenti degli assegni di pensione a decorrere dal 1.1.1993 o dal 1.1.1994, quali derivanti dalla normativa sopra richiamata. I ricorrenti lamentavano che il Banco, all'entrata in vigore della legge 23.10.1992 n. 416 e del d.lgs. 30.12.1992 n. 503, aveva riconosciuto ai pensionati, a partire dal 1.1.1993, la perequazione della pensione esclusivamente "sulla base D'Agosto dell'adeguamento del costo della vita", secondo quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs. n. 503/1993, anziché con l'aggancio del trattamento pensionistico ai trattamenti retributivi dei dipendenti di pari grado in servizio. Gli istanti deducevano che il sistema pensionistico dei dipendenti del Banco è regolato dalla legge 30.7.1990 n. 218 e dal d.lgs. 20.11.1990 n. 357, ove è stabilito il principio della garanzia del trattamento di miglior favore, e che la successiva legge di riforma del sistema pensionistico (d.lgs. n. 503/1992) non ha inciso su tale diritto, rappresentato dall'aggancio permanente dei trattamenti pensionistici ai trattamenti retributivi dei dipendenti di pari grado in servizio, interessando soltanto il personale ancora in servizio alla data del 31.12.1990. Il Banco di Napoli si costituiva e resisteva. Il Pretore, con sentenza del 7.1.1994, accoglieva le domande dei ricorrenti. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della decisione del primo giudice, richiamate le sentenze n. 9023 e 9024 del 2001 delle Sezioni Unite della Cassazione, affermava il diritto degli ex dipendenti a conservare il sistema di variabilità delle pensioni (c.d. perequazione automatica) come preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 limitatamente al periodo 1.1.1994/26.7.1996. 2 Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Sanpaolo Imi (incorporante il Banco di Napoli) ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 1 comma 55 della legge 23.8.2004 n. 243, dell'art. 3 comma 1 lett.p) della legge 23.10.1992 n.421, e degli artt. 9 comma 2 e 11 del d.lgs. 30.12.1992 n. 503. Sostiene la ricorrente che l'art. 1 comma 55 della legge n. 243/2004 ha natura interpretativa dell'art. 9 comma 2 d.lgs n. 503/1992 ed efficacia retroattiva. Detta norma interpretativa avrebbe riconosciuto un trattamento omogeneo a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi (già ex fondi esclusivi), senza distinzione tra chi è andato in pensione prima del 31.12.1990 e chi è andato in pensione dopo tale data. Sostiene la ricorrente che il legislatore, in via di interpretazione autentica, superando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, ha escluso che l'art. 9 del d.lgs. n. 503/1992 possa essere riferito esclusivamente al personale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 357/1990 (cioè ai dipendenti in servizio alla data del 31.12.1990), chiarendo esplicitamente che la ·D'Agost disciplina da esso portata (tra cui l'art. 11 del d.lgs. 503/1992 recante la nuova disciplina della perequazione automatica delle pensioni) è applicabile anche al complessivo trattamento dei pensionati di cui all'art. 3 del d.lgs. 357/1990, qualunque sia la data del pensionamento. Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia e violazione dell'art. 1 della legge n. 41 del 1978, dell'art. 11 dell'allegato T della legge n. 486 del 1985 e dell'art. 1 della legge 29 aprile 1976 n. 177. La ricorrente addebita alla Corte di Appello di non aver considerato che l'art. 1 della legge n. 41 del 1978 ha esteso alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, o che comunque ne comportino l'esclusione o l'esonero, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo lavoratori dipendenti di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1975. L'omogeneizzazione del meccanismo di perequazione disposta dalla legge n. 41/1978 aveva certamente interessato anche il Banco di Napoli sicchè non sussistevano margini giuridici per giustificare la reintroduzione nel 1982 di regole di aggancio delle pensioni al trattamento dei pari grado in servizio, posto che il decreto delegato n. 357/1990 non aveva affatto rimosso la disciplina limitativa della legge del 1978. Non è dunque possibile che possa riemergere nel 1982 una previsione contrattuale 3 collettiva contrastante con una norma, sicuramente imperativa, come quella posta dalla legge n. 41/1978. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 357 del 1990 e dell'art. 9 del d.lgs.n. 503 del 1992, la ricorrente addebita alla Corte di Appello una superficiale applicazione del canone dell'interpretazione letterale delle norme sopra indicate. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, infatti, la locuzione "nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'art. 2 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357” ha solo la funzione di differenziare, nell'ambito della disciplina concernente tutti i lavoratori interessati dal d.lgs. n. 503/1992, le norme (di cui al 1° comma) che riguardano solo la gestione speciale, dalle norme (di cui al 2° comma) che riguardano il regime integrativo. Secondo la ricorrente dalla circostanza che il 1° comma, con riguardo agli iscritti alla gestione speciale, non fa differenza fra pensionati e non ancora pensionati, si deve trarre la conferma che anche il 2° comma, nel fare riferimento al regime integrativo cui sono iscritti sia gli uni che gli altri, non vuole fare differenza alcuna tra di essi, D'Agost mentre il termine "personale" è usualmente riferito sia agli attivi che ai pensionati. In controricorso gli intimati hanno proposto istanza di trasmissione della controversia alle Sezioni Unite. L'istanza non è meritevole di accoglimento non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 374 secondo comma c.p.c. poiché non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione dello ius superveniens e la questione sottoposta all'esame di questo collegio non si presenta di tale importanza da giustificare la trasmissione della causa. Il primo motivo del ricorso, con il quale la Banca ha fatto valere lo ius superveniens rappresentato dalla norma di cui all'art. 1 comma 55 della legge n. 243 del 2004, è fondato. L'art. 1 comma 55 della legge 23 agosto 2004 n. 243 dispone: "Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune • categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'art. 3 comma 1 lett. p) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e l'art. 9 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 11 del 4 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza". Questa Corte, con recenti sentenza (vedi Cass. n. 22700 e n.22701 del 23.10.2006, n. 22829 del 24.10.2006, n. 23716 del 7.11.2006) ha affermato la natura interpretativa (e quindi retroattiva) della norma sopra trascritta e quindi l'applicabilità della stessa alle controversie in corso tra i dipendenti del Banco di Napoli già in pensione alla data del 31.12.1990 e il Sanpaolo Imi s.p.a. in tema di perequazione delle pensioni. A sostegno delle decisioni la Corte ha espresso la seguente motivazione. A seguito della sentenza n. 9023 del 2001 delle Sezioni Unite, in materia di perequazioni delle pensioni era conseguito il seguente quadro complessivo: 1) per le pensioni AGO la perequazione era solo quella contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. D'Agost ratei 503/1992, di talchè per i reati maturati dal primo gennaio 1994 in poi esse, “qualunque ne fosse la decorrenza" (comprese quindi anche quelle con decorrenza remota), aumentavano in base solo all'adeguamento al costo della vita (perdendosi così ogni collegamento tra pensioni e dinamica salariale dei lavoratori attivi che caratterizzava il sistema precedente); 2) analoga era la perequazione erogata ai dipendenti degli enti pubblici creditizi sulla pensione erogata dalla gestione speciale Inps;
3) per quanto riguarda la pensione integrativa di costoro, alla stregua della citata pronunzia delle Sezioni Unite, la nuova perequazione introdotta dall'art. 11 del d.lgs. 503/1992 operava solo per coloro che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1990: costoro sui ratei maturati dal 1 gennaio 1994 avrebbero perso il sistema di adeguamento alla retribuzione dei dipendenti in servizio (c.d. clausola oro); 4) mantenevano invece la clausola oro solo coloro che al 31.12.1990 erano già in pensione. Su questo quadro è venuto ad incidere il disposto dell'art. 1 comma 55 della legge n. 243/2004. Secondo la Banca tale norma, di natura interpretativa, escluderebbe il diritto alla clausola oro sui ratei della pensione integrativa maturati per il periodo 1.1.1994/26.7.1996 anche per coloro che alla data del 31.12.1990 erano già pensionati. Sostengono invece gli intimati che la nuova norma non avrebbe valore interpretativo dell'art. 3 del d.lgs. 357/1990 e quindi non sarebbe intesa a sottrarre 5 retroattivamente (per il periodo 1.1.1994/26.7.1996) la più favorevole perequazione a coloro che erano già pensionati al 31.12.1990. I pensionati evidenziano che la disposizione, facendo riferimento non già ai regimi previdenziali esclusivi, qual'era quello del Banco di Napoli, ma ai regimi previdenziali sostitutivi, sarebbe finalizzata a risolvere problemi attinenti al periodo successivo al 1.1.1998, ossia dopo che le clausole oro erano state definitivamente abolite dalla legge n. 449/1997, e varrebbe a chiarire che la perequazione generalizzata di cui all'art. 11 cit. opera sul complessivo trattamento percepito dai pensionati degli enti creditizi. La tesi sostenuta dai pensionati non è condivisibile. In primo luogo non possono esservi dubbi sul fatto che il citato comma 55 si applichi sulle pensioni per cui è causa, giacchè il riferimento ai "regimi previdenziali sostitutivi" viene utilizzato in maniera del tutto atecnica, volendosi alludere a quei regimi che "sostituivano l'assicurazione generale obbligatoria", come fatto palese dal rilievo che la norma non potrebbe essere applicata ai regimi "sostitutivi" propriamente detti, che erano quelli gestiti dall'Inps per il personale dei pubblici servizi di trasporto, di telefonia, delle aziende elettriche, delle imposte di consumo, della gente dell'aria, dei dirigenti D'Agost industriali, regimi che allo stato sono stati tutti soppressi, ad eccezione degli ultimi due, con conseguente trasferimento all'AGO degli iscritti. Risulterebbe incongruo anche il riferimento fatto dalla nuova disposizione ai "vigenti regimi integrativi", perché nessuno dei fondi sostitutivi propriamente detti, che sopra si sono elencati, si è mai trasformato in fondo integrativo. Ulteriore conferma si trae dal puntuale riferimento operato successivamente dal medesimo comma 55 al d.lgs. n. 357/1990, ossia alla previdenza degli enti pubblici creditizi (che nulla ha a che fare con i regimi sostitutivi propriamente detti) e segnatamente all'art. 3, sul regime degli iscritti già pensionati alla data del 31.12.1990 che interessa direttamente la questione da risolvere. In secondo luogo, a seguire la tesi dei controricorrenti, la disposizione del 2004 risulterebbe del tutto superflua, essendo già chiaro che sui ratei maturati dal 1.1.1998 la perequazione ordinaria (di cui all'art. 11 d.lgs. 503/1992) avrebbe operato su entrambe le quote di pensione. Infatti la pensione erogata dalla gestione speciale Inps seguiva già tutte le regole applicabili alle normali pensioni AGO e, quanto alla pensione integrativa corrisposta dal Banco, non vi era alcun dubbio che, proprio in forza del tenore letterale dell'art. 59 comma 4 legge n. 449/1997, anche ad essa si dovesse applicare la normale perequazione. 6 Occorre ulteriormente escludere che il suddetto comma 55 sia finalizzato a chiarire una questione diversa, e cioè la disciplina delle pensioni sostitutive. Si tratta dei trattamenti acquisiti con i requisiti (più favorevoli) previsti dal regime dell'ex fondo esclusivo, e quindi antecedentemente alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico della gestione speciale Inps, per cui in questi casi la pensione integrativa funge da sostitutiva ed è l'unica spettante (non potendo maturare la pensione Inps). Le pensioni sostitutive erano accomunate dal d.lgs. n. 357/1990 a quelle integrative (cfr. Art. 1 comma 1 lett. C) e di queste ultime seguirono sempre le sorti. Successivamente la legge n. 588/1996 all'art. 2 sospese del tutto la perequazione per le pensioni integrative, mentre per le pensioni sostitutive la sospese solo per il 15% di quanto spettante per l'anno 1996. In ogni caso risulta evidente che dal 1.1.1998 la perequazione normale operava anche per le pensioni sostitutive, giacchè l'art. 59 comma 4 della legge 449/1997 non faceva alcuna distinzione. In definitiva, per i ratei maturati dal 1.1.1998 era chiaro il quadro complessivo: sia alle pensioni integrative, sia a quelle sostitutive erogate dal Banco, qualunque fosse la data di decorrenza, si applicava la normale perequazione di cui all'art. 11 d.lgs. 503/1992 e analoga perequazione spettava sulla pensione della gestione speciale Inps. D'Agosto Pertanto ogni chiarificazione legislativa sul punto (ratei maturati dal 1.1.1998) sarebbe stata del tutto superflua. L'unico spazio possibile di dubbio, e quindi di opportunità di un intervento chiarificatore, atteneva al passato: ossia al tipo di perequazione applicabile per i ratei maturati sulla pensione integrativa nel periodo precedente, e cioè dal 1.1.1994 (data in cui cessò la sospensione di tutte le perequazioni disposto dall'art. 2 del DL 19.9.1992 n. 384, convertito in legge 14.11.1992 n. 438) al 26.7.1996 (data in cui iniziò la sospensione disposta dall'art. 3 comma 3 della legge 588/1996) per i già pensionati al 31.12.1990, quelli cioè di cui all'art. 3 del d.lgs. 536/1990, perché su di essi taceva l'art. 9 del d.lgs. 536/1990, il quale, facendo esclusivo riferimento all'art. 2 del d.lgs. 536/1990, provvedeva a regolare soltanto la perequazione sulla pensione integrativa del personale in servizio al 31.12.1990. E' ben vero che a dirimere la questione erano intervenute le Sezioni Unite con la sentenza più volte citata, le cui conclusioni avevano però provocato, nel quadro complessivo relativo agli anni 1994/1996, una disparità di trattamento che è verosimilmente apparsa priva di giustificazione al legislatore del 2004: infatti, sia le pensioni AGO sia le pensioni integrative degli iscritti in servizio al 31.12.1990 (ex 7 art. 2 d.lgs. 357/1990) avevano avuto la perequazione generale di cui all'art. 11 del d.lgs. 503/1992 sui ratei di pensione maturati dal 1.1.1994; coloro invece che erano già pensionati al 31.12.1990 (ex art. 3 d.lgs. 357/1990) avevano continuato a ricevere la perequazione più favorevole di cui alla clausola oro e la avevano mantenuto per oltre due anni e mezzo, ossia fino al 26.7.1996. I già pensionati al 31.12.1990, inoltre, non subivano neppure la riduzione dal 90% al 75% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo disposta dall'art.11 comma 2 del d.lgs. 503/1992 con il richiamo all'art. 24 della legge 28.2.1986 n. 24 - e conservavano il beneficio della clausola oro nella sua interezza. A tale discriminazione il legislatore del 2004 ha inteso porre rimedio interpretando autenticamente l'art. 9 del d.lgs. 503/1992 nel senso che a partire dai ratei maturati dal 1.1.1994 la perequazione generale doveva applicarsi a "tutte” le pensioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, qualunque fosse la data del pensionamento, inclusi cioè i pensionati di cui all'art. 3 del d.lgs. 357/1990. La legge del 2004 non ha ovviamente toccato la sorte del personale di cui all'art. 2 del d.lgs. 357/1990 (stante l'esclusivo riferimento all'art. 3 del medesimo testo D'Agost normativo), per cui nulla cambia nei confronti del personale in servizio alla data del 31.12.1990, la cui disciplina sulla perequazione resta quella di cui al secondo comma dell'art. 9 del d.lgs. 503/1992. Non sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma suddetta, se intesa come norma interpretativa ad efficacia retroattiva, sollevati dagli intimati per l'asserito contrasto con il principio di ragionevolezza. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000 e n. 374 del 2002 ha affermato che "il legislatore può porre norme che precisino il significato di altre norme non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di indirizzi omogenei, se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario: in tali casi il problema da affrontare riguarda non la natura della legge, ma i limiti che incontra la sua portata retroattiva, alla luce del principio di ragionevolezza”; e ancora, con sentenza n. 274 del 2006 ha confermato che “la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario". Non vi è dubbio che nella materia in esame fosse insorto un contrasto di 8 giurisprudenza, composto dalle Sezioni Unite con la menzionata sentenza n. 9023 del 2001, e che la decisione della Sezione lavoro non condivisa dalle Sezioni Unite (espressa dalla sentenza n. 6767 del 1998) aveva reso una interpretazione dell'art. 9 del d.lgs. 503/1992 conforme proprio al tenore della disposizione interpretativa emanata nel 2004; ciò conferma che la lettura ritenuta corretta dal legislatore del 2004 rientrava già tra le possibili varianti di senso del testo originario e che la norma interpretativa in esame è del tutto conforme al parametro costituzionale della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. £ Questa Corte non ha motivo di discostarsi dai principi affermati con le citate sentenze n. 22700/06, n. 22701/06, n. 22829/06 e n. 23716/06, condividendone appieno le argomentazioni che ne sorreggono la decisione. Ne consegue che deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due, e che la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in esito al principio affermato, secondo cui la perequazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 si applica anche ai già pensionati al 31.12.1990 di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 357/1990, la causa va decisa nel merito con il rigetto delle domande di cui ai ricorsi introduttivi. L'intervento della disposizione interpretativa induce alla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande di cui ai ricorsi introduttivi. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2006 Il cons. estensore Il Presidente Лили Ravaquand Фраксиво обратно IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A ogg 13 FEB. 2007 EM LCANCELLIERE CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo