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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1201/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Mansi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Pagani, alla via B. Mangino nr.7 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 14.08.2024 volto alla declaratoria di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 10.04.2000 nel Comune di Sarno (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.16, parte II, serie A, anno 2000; che dall'unione coniugale sono nati i figli (18.12.2001) e Per_1
(08.08.2006); che dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi Per_2 si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza dell'1.04.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 12.09.2024, la stessa è sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; pertanto le parti, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 7.03.2025, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dal procuratore costituito, con l'espressa modifica del punto 3 delle condizioni ivi richiamate, atteso che in data
23/10/2024 anche l'altro figlio dei ricorrenti, , ha trovato impiego, come dimostrato dalla Per_2 documentazione depositata con le note di trattazione, pertanto, alcun contributo di mantenimento va riconosciuto in suo favore. Il giudizio è stato, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, operando la sola modifica del punto 3 concernente il venir meno dell'obbligo di contribuzione originariamente previsto in favore del figlio
, in quanto economicamente autosufficiente, per come espressamente indicato dalle parti con le Per_2 dichiarazioni richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 07.03.2025, cui integralmente si rinvia, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) sposatisi il 10.04.2000 nel Comune di Sarno (SA), atto CP_1 C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.16, parte II, serie A, anno 2000 alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, con l'espressa modifica del punto 3 delle suddette, concernente il venir meno dell'obbligo di contribuzione originariamente previsto in favore del figlio , in quanto economicamente autosufficiente, così come dichiarato dalle parti con il Per_2 deposito telematico delle note di trattazione scritta del 07.03.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire