Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46348/2024
REPYBBL PVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
promossa
DA
Parte_1
nata a [...] il [...]
residente VIA DEI CINQUECENTO, 20 20100 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F. 1
con l'avv. ANTONIO BROCATO come da procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
nato a [...] il [...]
residente VIA DEI CINQUECENTO, 20 20100 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F. 2
resistente contumace
Oggetto: Separazione Giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis. 49 c.p.c.
Conclusioni precisate di parte ricorrente all'udienza del 22/05/2025:
"1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto e, nel caso in cui il processo deve proseguire, si richiede l'emissione da parte del
Tribunale di sentenza non definitiva relativa alla separazione;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni si è sciolta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale;
3) disporre l'addebito della responsabilità della separazione al marito"
4) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei due figli minorenni Persona_1 e Per_2
[...] alla madre, con collocazione presso la stessa, autorizzandola ad assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti i figli minorenni, e disporre che le visite tra padre e figli avvengano in luogo e/o con modalità protette e con previsione che la stessa modalità di affidamento e di visite tra padre e figli venga estesa anche al nascituro;
5) porre a carico del signor CP l'obbligo di corrispondere in favore della signora Pt 1 quale concorso al mantenimento dei due figli minorenni, un importo non inferiore ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondere in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) stabilire sin da ora l'ulteriore importo a carico del signor CP , da corrispondere in favore della signora Pt 1 per il concorso al mantenimento del terzo figlio nascituro, non inferiore ad € 150,00 mensili, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla nascita, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) porre a carico del signor CP il 50% delle spese extra assegno relative ai figli, ivi compreso per il nascituro a decorrere dalla nascita, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) porre a carico del signor CP l'obbligo di corrispondere in favore della signora Pt_1 quale concorso al suo mantenimento, un importo non inferiore ad € 150,00 mensili, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrisponderle in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, e con decorrenza dal deposito del presente ricorso, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
9) disporre che l'assegno unico versato da CP_2 per i figli venga attributo esclusivamente alla signora Pt_1
10) con condanna alle spese e compensi di causa;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Egitto in data
11/08/2019 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2010, atto n. 0409,
parte II, serie C/1).
Dal matrimonio sono nati i figli Per_1, il 04/06/2020, Per_2 il 21/02/2023 e Per_3, il 28/04/2025.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss. depositato in data 30/12/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale, con addebito al marito;
di disporre l'affidamento super esclusivo a sé dei figli minori Per_1, Per_4 e dell'allora nascitura Per_3 con collocamento prevalente presso di sé e con regolamentazione degli incontri padre-figli con modalità protetta;
di porre a carico del resistente, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori Per 1 e Per_2 e della nascitura Per_3, una somma non inferiore ad Euro 450,00 (Euro 150,00 per figiglio) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, con rispettiva decorrenza dalla data del deposito del ricorso e da quella della nascita della terza figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con attribuzione dell'AU integralmente a favore della ricorrente;
di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle a titolo di mantenimento del coniuge la somma mensile non inferiore ad Euro 150,00; decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 22/05/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha, poi, sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
L'avv. Antonio Brocato ha insistito nelle domande di cui al ricorso e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
Ha chiesto, inoltre, che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha così provveduto:
"Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non ha instaurato con gli stessi un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al loro mantenimento;
evidenziato, infatti, che il convenuto si è allontanato dalla casa familiare nel novembre del 2024 e da allore si è limitato a sporadici contatti con i figli, l'ultimo nel marzo del 2025; non ha nemmeno Per_ chiesto di conoscere nata ad [...] 2025; ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici ella sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità
e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate, anche per assicurare decisioni tempestive nell'interesse dei minori, giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.)
e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso di giovane età, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerato che
la ricorrente, priva di reddito, vive con i di lei genitori che la sostengono economicamente e provvede, con l'aito dei medesimi, in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva dei figli, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di giovane età ed integra capacità lavorativa, non ha mai lavorato essendo mantenuto dai di lui genitori;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita dei figli minori, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto dei minori medesimi a carico del padre nella misura di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità dicembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via dei Cinquecento n. 20, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figli avvenga previo accordo con la madre;
4) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 450,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17;
5) Assegno unico integralmente a favore della madre".
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo il resistente nazionalità egiziana, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove la ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Egitto in data 11/08/2019 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Milano, anno 2020, n. 0409, parte II, serie C/1).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Osserva il Collegio che la domanda ex art. 151 c. 2 c.c. è genericamente formulata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
I maltrattamenti asseritamente posti in essere dal coniuge sono solo genericamente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Parte ricorrente non ha depositato la memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle istanze delle prove articolate in ricorso, peraltro, con capitolazione di circostanze generiche e valutative, chiedendo al Giudice delegato di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Fermi tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti come da ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del giorno 22/05/2025, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1
[...] che hanno contratto matrimonio in Egitto in data 11/08/2019 ( atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, anno 2020, atto n. 0409, parte II, serie C/1);
2)Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile
e per quant'altro di sua competenza;
4) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e della Legge 898/1970 e successive modifiche;
5)Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato