Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 619 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Mauro Cordasco) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Roberto Annovazzi, Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli, CP_1
Mariateresa Pugliano)
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Assegno sociale ex art. 3 l. n.
335/1995.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito con ricorso del 31.5.2022 dall'TR
, le ha negato l'assegno sociale che, ai sensi dell'art. 3, c. 6, Parte_2 della l. n. 335/1995, aveva vanamente rivendicato dall' già con istanza CP_1
amministrativa del 16.6.2020.
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amministrativa, ostativo alla concessione della provvidenza, il tribunale ha però ritenuto che la ricorrente non abbia dato prova del requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno un decennio sul territorio nazionale. In particolare, ha valutato insufficiente il certificato storico di residenza che la ricorrente ha prodotto, perché il dato “meramente formale” che se ne trae (relativo alla sua iscrizione all'anagrafe della popolazione residente sin dal 2005) è contraddetto dalla “tessera sanitaria” che le è stata rilasciata solo nell'anno 2015, e ha stigmatizzato la mancata produzione del suo passaporto che sarebbe valso ad offrire la prova mancante.
3. La ricorrente impugna la decisione perché invece sostiene che, in quanto cittadina italiana, il suo soggiorno continuativo nel Paese ben può desumersi dal certificato di residenza che ha prodotto, essendo pertanto superflua l'acquisizione del passaporto che, comunque, addebita al tribunale di non aver disposto nell'esercizio dei propri poteri istruttori officiosi.
4. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'appello – CP_1
evidenziando che la ricorrente aveva già rivendicato l'assegno sociale con istanza amministrativa del 2015 a cui aveva fatto seguito un primo giudizio che si era concluso a suo sfavore con sentenza del tribunale di Cosenza del “22.9.2021” (rectius del
9.2.2022) ed eccependo il difetto dei requisiti legali di accesso alla provvidenza – questa
Corte ha invitato la ricorrente a produrre copia del suo passaporto e ha autorizzato le parti al deposito di note. Sentiti i difensori comparsi ed esaminato in udienza l'originale del passaporto argentino che, unitamente a quello italiano, la ricorrente ha esibito, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. La prova del requisito della stabile permanenza sul territorio nazionale, che il tribunale ha ritenuto mancante, si desume, in realtà, proprio dal passaporto della ricorrente che la Corte ha acquisito ai sensi dell'art. 437 c.p.c. stante, per un verso, la
Pag. 2 di 5 decisività di tale acquisizione documentale e, per altro verso, l'esistenza della pista probatoria offerta dal certificato di residenza presente in atti1.
7. Vero è che al dato probatorio desumibile da tale certificato, rilasciato l'11.3.2019 e attestante la residenza della ricorrente sin dal 21.6.2005 nel comune di
Roggiano Gravina, si contrappone la sentenza definitiva del 9.2.2022 con cui il tribunale di Cosenza le ha negato l'accesso all'assegno sociale, proprio perché ha giudicato quel certificato insufficiente a fornire la prova del suo soggiorno continuativo in Italia.
8. Nondimeno è altrettanto vero tale contrasto si presta ad essere superato – in relazione alla nuova domanda di prestazione che non sconta il limite del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia di rigetto – dall'acquisizione documentale disposta dalla Corte. Dal suo passaporto argentino, emesso il 16.7.2009, si evince infatti che la ricorrente ha lasciato il paese sudamericano il 26.9.2009 e non vi ha più fatto rientro, siccome conferma il passaporto italiano che ha ottenuto il 9.7.2015.
9. Tanto offre riscontro alla dichiarazione che la ricorrente ha reso nella domanda di accesso alla prestazione che ha rivolto all' il 16.6.2020 e nella quale CP_1
ha dichiarato che soggiorna continuativamente in Italia proprio dal 26.9.2009.
10. Alla prova del requisito della stabile permanenza decennale nel Paese si accompagna, oltre al pacifico requisito anagrafico, la prova del concorrente requisito reddituale già apprezzata dal tribunale con motivazioni condivisibili che non trovano, negli atti difensivi dell' , argomentazioni volte a contrastarle. CP_1
11. In particolare, la ricorrente ha documentato, mediante certificazione dell'Agenzia delle entrate, di non aver percepito redditi nel periodo 2018/2021 e la
Pag. 3 di 5 sentenza di divorzio emessa il 25.6.1981 da un tribunale argentino non pone a carico dell'ex marito il suo mantenimento, ma solo quello del figlio2.
12. Ne consegue il riconoscimento, alla data del 16.6.2020 in cui ne ha fatto nuovamente domanda in via amministrativa, dei requisiti legali di accesso all'assegno sociale che, pertanto, le dovrà essere erogato con decorrenza e accessori di legge: ossia dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa e maggiorando i ratei non corrisposti dei soli interessi legali (ex art. 16, c. 6, L. n.
412/1991) maturati dal 121° giorno successivo alla medesima domanda.
13. Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, ex art. 93 c.p.c., si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 15/06/2023, avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2168/2022, pubblicata in data
19/12/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, riconosce all'appellante il diritto all'assegno sociale e condanna l' ad erogarglielo dal 1.7.2020 CP_1
maggiorando degli interessi legali i ratei maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 16.6.2020 e sino al soddisfo;
2. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio CP_1 che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 2.540 per il primo grado e in
€ 3.000 per il secondo, oltre rimborsi ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 25/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 33393/2019: “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”. 2 Cfr. peraltro Cass. 24954/2021: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.