Versione
20 giugno 1975
20 giugno 1975
Art. 9. Collegamento del trattamento minimo di pensione
alle retribuzioni degli operai dell'industria
L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
alle retribuzioni degli operai dell'industria
L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 73
- 1. Trib. Lecce, sentenza 15/03/2023, n. 953Provvedimento: […] Detto adeguamento avviene mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sull'importo dell'indennità, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e successive modificazioni, quota da determinarsi annualmente con decreto del presidente del […] secondo comma, una modifica migliorativa del meccanismo di adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento (e di altri emolumenti) goduta dai grandi invalidi di guerra, nel senso che l'assegno aggiuntivo si calcola mediante applicazione non più di una quota, ma dell'intero indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge n. 160 del 1975. […]Leggi di più...
- disparità di trattamento·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- assegno integrativo·
- ciechi civili assoluti·
- adeguamento automatico indennità·
- grandi invalidi di guerra·
- obbligazione pubblica assistenziale·
- giurisprudenza Corte Costituzionale·
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- art. 127 ter c.p.c.