Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano, esaminate le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna tenutasi con le modalità ex art 127 ter c.p.c., pronuncia, depositandola telematicamente, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. VALLIFUOCO DANIELA TURRA' Parte_1
SERGIO ( ) VIA G. SANFELICE, 24 80134 NAPOLI;
con cui elettivamente C.F._1 domicilia, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.NICEFORO FABRIZIO con cui Controparte_1 elettivamente domicilia
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
Con ricorso del 03/06/2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal giorno 01/04/1986 al 31/05/2023, nonché di essere Controparte_1 inquadrato nella ctg "C", rappresentava:
- che, la retribuzione di ciascun dipendente da Regioni ed Enti Locali, prescindendo dalle modifiche inerenti il trattamento economico tabellare di spettanza, era incrementata ogni due anni di una somma “aggiuntiva” conseguente l'”aumento periodico di anzianità”, definito, anche,
“salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”;
- che, con l'entrata in vigore del D.Lvo 29/1993 doveva attuarsi, in sede di sottoscrizione dei
CCNNLL successivi, una elisione del meccanismo di progressione economica automatica riferita alla mera anzianità di servizio, introducendosi un diverso criterio determinativo degli incrementi retributivi individuali;
1
1.1.1994/31.12.1995, si sarebbe dovuto procedere alla “sterilizzazione” dell'importo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità, importo che avrebbe costituito, con riferimento a quanto maturato al 31.12.1992, la “retribuzione individuale di anzianità”, detta anche R.I.A;
- che, contrariamente alle previsioni normative e contrattuali, la ha Controparte_1 proceduto alla suindicata “sterilizzazione” già alla data del 31.12.1990, senza alcun incremento o attribuzione per il biennio successivo e, pro-rata, per il periodo sino al 31.12.1993;
- che, inoltre, per il periodo pregresso è stato corrisposto l'emolumento in misura inferiore a quanto dovuto;
- che dalla mancata attribuzione dell'incremento dell'aumento periodico sino al 31.12.1993 e dalla erronea determinazione dell'entità dello stesso, è discesa la quantificazione della R.I.A. in misura di gran lunga inferiore a quanto di spettanza;
- che, peraltro, dal 16/01/1989 (data di maturazione del primo incremento) sino al 31/03/2004 alla ricorrente non è stato corrisposto alcunché per la RIA;
- che “la violazione del diritto della ricorrente si protrae sino alla attualità, atteso che, come innanzi evidenziato (e come si evince dai fogli paga) la R.I.A. costituisce elemento retributivo individuato in via autonoma quale componente fissa della retribuzione annuale”;
- di aver inutilmente diffidato la a corrisponderle quanto dovuto, così come Controparte_1 indicato nei conteggi depositati unitamente al ricorso.
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo:
“Condannare la , in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della Giunta, Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 15.951,71, oltre accessori come innanzi definiti.
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso contributo unificato, rimborso spese forfetarie, oltre CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.”
Si costituiva TARDIVAMENTE la che chiedeva rigettarsi il ricorso e evidenziava che la CP_1
Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025 del 2.3.2025, che produceva, in accoglimento di impugnative proposte dall'Amministrazione regionale avverso precedenti analoghi a quelli invocati dal ricorrente ha cassato tali pronunce, statuendo espressamente che “la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del dPR n. 347 del 1983
e del dPR n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988”, laddove gli errati conteggi di parte avversa sono dichiaratamente redatti sull'inesistente presupposto dell'avvenuta maturazione di ulteriori incrementi di detto emolumento fino al
31.12.1993.
2 All'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di questa sezione lavoro relativi a fattispecie analoghe a quella in esame (cfr. in particolare giudice dott.ssa Liguori, sentenza n. 6558/2023; giudice dott.ssa M.R:
Lombardi, sentenza 1652/2018) e a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025 del 2.3.2025, che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118
c.p.c.
Ai fini di una corretta disamina della fattispecie in esame, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
Il sistema di progressione ai fini del calcolo della RIA è articolato per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe).
Questo sistema è venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato.
Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo.
L'art. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità).
Tale norma, poi, aveva disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e l'introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità).
Il salario di anzianità è stato, poi, disciplinato dall'art 30 della legge regionale n. CP_1
27/84.
Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art. 38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44
DPR 333/90 (dal gennaio 1989); disposizioni recepite rispettivamente dalle Leggi Regionali della n. 23/1989 (all'art 33) e n. 42/1991. CP_1
3 La somma di questi valori rappresenta l'importo della RIA che il dipendente pubblico ha maturato e che conserva, in quanto parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 del
CCNL Comparto regioni.
Successivamente, l'art 72 del D.Lgs 29/93, dall'1.1.1994 ha disposto il “congelamento” per i dipendenti regionali della retribuzione individuale di anzianità maturata al 31.12.1992 (ovvero il
"salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati).
Ciò posto, la parte ricorrente è stata inquadrata nel ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania (nell'allora livello funzionale VI) dal 16.1.1987 (cfr. decreto di immissione in ruolo in atti).
Pertanto, per effetto delle suindicate disposizioni invocate, sono maturati gli importi previsti in tabella per relativa qualifica funzionale per tante 24^ mensilità quanti i mesi anzianità in relazione al servizio prestato a titolo di salario di anzianità fino all'1.1.1989 e, da tale data fino al Co 01.01.1994, costituendo detto importo la da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal CCNL.
Tuttavia la parte ricorrente ha dedotto che tale “sterilizzazione” è avvenuta in epoca anticipata rispetto alla suddetta data.
In particolare, non si sarebbe tenuto conto, da parte della , dell'ulteriore importo CP_1 comunque maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità fin dal
31.12.1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente fino al 31.12.1992.
La parte ricorrente, inoltre, lamenta che per il periodo dal gennaio 1998 al marzo 2004, ancora inspiegabilmente, al ricorrente non è stato corrisposto alcunché a titolo di RIA .
Orbene, a fronte di tali allegazioni, la (sulla quale grava il relativo onere probatorio), CP_1 non ha fornito prova di aver corrisposto gli aumenti periodici della R.I.A. nella misura invocata in ricorso, che risulta calcolata in linea con la normativa di settore.
Le ordinanze della Suprema Corte prodotte dalla resistente hanno statuito che “In sostanza, la legge regionale n. 14 del 1991, pur prevedendo l'immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1° gennaio 1992, aveva in tutto e per tutto equiparato, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento agli stessi spettante a quello del personale regionale di ruolo relativamente al periodo 1° settembre 1986-31 dicembre 1991.” E che “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”. In ragione di tale disposizione, la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del dPR n. 347 del 1983 e del dPR n. 268 del
1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio
1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di
4 anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990.”
Parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun importo per il periodo indicato in ricorso e, nelle note, chiede “in via definitiva accogliersi la domanda nella misura ridotta;
in via ancora gradata per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1.562,40 oltre interessi, con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfait 15%, CPA ed IVA con attribuzione.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, deve essere dichiarata la sussistenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della “RIA” e, per l'effetto, alle conseguenti differenze economiche.
In merito al quantum, possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto essi risultano correttamente elaborati.
Concludendo, la deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente Controparte_1 la complessiva somma di € 1.562,40 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo.
Le spese di lite, compensate per metà, sono liquidati come in dispositivo seguendo la soccombenza per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
a) condanna la a pagare in favore della parte ricorrente la complessiva Controparte_1 somma di somma di € 1.562,40 per il titolo di cui in parte motiva e come da conteggi attorei ai quali si rimanda, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo;
b) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare in favore della Controparte_1 parte ricorrente la parte residua che liquida in € 1,400,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed € 119,00 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, 9.6.25
Il Giudice del lavoro
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