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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3203 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3203 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 20
00193 ROMA presso il difensore avv. STANISCIA NICOLA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA EL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA
N. 22 MILANO presso il difensore avv. NA EL;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 16903/20
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig, si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era stato Parte_1
condannato al pagamento in favore della delle somme dovute per CP_2
l'utilizzo di una carta di credito.
La domanda dell'istituto di credito si fondava sull'esistenza di un “contratto di credito”
e, nello specifico, di una “richiesta di carta di credito personale” denominata Deutsche
Bank Black Mastercard emessa a favore dell'istante le cui spese, effettuate a mezzo di essa, non erano state rimborsate
A sostegno della opposizione ha sostenuto di non avere stipulato con l'opposta
“ alcun contratto di finanziamento, conto corrente e/o “acceso Controparte_1
negozi giuridici relativi a carte di credito” con l'addebito su un conto corrente bancario.
Ha esposto che la non aveva depositato l'originale del contratto, CP_1
asseritamente smarrito, e dunque ha sostenuto la carenza probatoria della creditrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., rilevando che, l'assenza in originale di tali documenti, aveva pregiudicato il proprio diritto di difesa, non consentendogli di proporre formale disconoscimento (che avrebbe dato ingresso all'istanza di verificazione).
Le ragioni dell'opponente sono state ritenute infondate dal Tribunale.
Il Tribunale ha ritenuto che dagli estratti conto depositati da parte opposta ( doc 3°-TT) che interessavano l'intera durata del rapporto -dal 04.04.2012 al 04.12.2015- risultava che le spese derivanti dall'utilizzo della card erano state regolarmente rimborsate con l'addebito su un conto corrente bancario dell'opponente in essere presso la Banca
Popolare Sant'Angelo, indicato dallo stesso sig. in sede di richiesta della Parte_1
carta, quale canale bancario su cui appoggiare il rimborso delle spese.
Secondo il Tribunale l'esibizione dalla parte della Controparte_3
dell'estratto conto aveva confermato la ricostruzione dell'opposta. Anche la prova testi aveva confermato la circostanza che la carta di credito di cui si discute era stata emessa nell'aprile 2012 a favore del sig. , a seguito di richiesta formulata da Parte_1
quest'ultimo.
2 Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che poiché l'opposto non aveva fornito documentazione in originale nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato perché emesso in carenza dei presupposti di legge. L'opponente è stato, pertanto, condannato al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo.
Ha proposto appello l'opponente.
Quale unico motivo di appello ha dedotto la:
VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO con riguardo agli ARTT. 115, 116,
324 e 112 cpc;
art. 2697 cc;
EX ART. 117 T.U.B.
Ha sostenuto che a fronte della opposizione e del disconoscimento della copia della presunta richiesta della carta di credito de qua, fosse onere della opposta quello di provare l'esistenza di un accordo scritto per il rilascio della carta di credito oggetto di causa.
Ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere provata l'esistenza del contratto sulla base dei soli “estratti depositati dall'opposta” e dalle “dichiarazioni testimoniali.”
La decisione era errata ed illegittima atteso che la valenza probatoria dei menzionati estratti si fondava sulla circostanza che sarebbe stato il sig. ad indicare Parte_1
all'opposta il suo conto corrente in essere presso la Banca Popolare Sant'Angelo. Detta circostanza non era stata, tuttavia, mai provata dall'opposta atteso che il contratto disconosciuto non poteva essere utilizzato a suo suffragio e neppure dalle dichiarazioni dei testi escussi era mai emersa detta comunicazione
Ha esposto che ai sensi dell'art. 117 Tub il contratto doveva avere forma scritta e che, pertanto, la prova dello stesso non poteva essere desunta, come invece aveva fatto il
Tribunale, dalla prova testimoniale.
Ha così concluso: Piaccia all'Il.mo Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata,
- Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa creditoria dell'istituto bancario risulta sfornita di prova ex art. 2697 cc.
- Spese rifuse del doppio grado di giudizio con beneficio di distrazione.
L'appellante si è costituito ed ha dedotto l'inammissibilità dell'appello.
3 Ha esposto che l'appellante aveva concluso chiedendo unicamente la revoca del decreto ingiuntivo che era stata già pronunciata dal Tribunale, senza impugnare, invece, i capi condannatori.
Ha contestato nel merito i motivi di appello e chiesto il rigetto dello stesso.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
La sentenza impugnata ha deciso la causa prevedendo tre distinti capi, un primo di revoca del decreto ingiuntivo perché emesso in carenza di adeguata documentazione, un secondo di condanna al pagamento delle somme derivanti dal credito accertato e il terzo con cui sono state regolamentate le spese di lite.
L'appellante nelle sue conclusioni ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo non essendo provato il credito dell'appellato.
Secondo la Corte di Cassazione nella interpretazione della domanda la declaratoria di nullità o l'inammissibilità della stessa discendono solo dalla totale omissione o dall'assoluta incertezza dell'oggetto, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014).
Nel caso di specie, al di là delle sintetiche conclusioni dell'atto di appello, il tenore e il contenuto dell'atto introduttivo depongono chiaramente nel senso che la domanda dell'appellante è volta all'accertamento della inesistenza del credito azionato e dunque al ribaltamento delle conclusioni della sentenza impugnata. Peraltro, un evidente riflesso di questa volontà emerge anche nelle conclusioni stesse nelle quali si chiede dichiararsi la mancata prova del credito.
Nel merito l'appello è infondato.
L'appellante ha contestato il governo delle risultanze istruttorie, fondando principalmente le proprie difese sulla mancanza del contratto in originale.
In realtà questo aspetto appare inequivocabilmente superato dalle risultanze istruttorie.
In particolare, risulta dirimente l'osservazione che le spese operate dall'appellante attraverso la carta di credito sono state, per un periodo di circa tre anni il cui inizio
4 coincide con il rilascio della carta, sempre rimborsate mediante addebito su un conto corrente bancario (presso la Banca Popolare Sant'Angelo) intestato all'appellante e indicato nella richiesta di rilascio della carta. Si tratta di una circostanza provata con documenti posto che la Banca Popolare Sant'Angelo, a seguito di ordine di esibizione, ha depositato il contratto di conto corrente sottoscritto dall'appellante.
È evidentemente inverosimile ritenere che questi addebiti siano stati effettuati in assenza di una volontà dell'appellante, considerato il periodo interessato e l'entità rilevante degli importi.
La prova testimoniale ha comunque pienamente confermato la esistenza del rapporto
(cfr dichiarazioni del teste in merito alla conclusione del contratto ed all'invio Tes_1
delle rendicontazioni contabili e del teste che ha confermato Testimone_2
che l'appellante nel corso del rapporto aveva richiesto al Centro Servizi Titolari la conversione ogni volta di 15.000 punti , maturati sulla carta di credito in Parte_2
questione in pari punti sulla carta Mille “Miglia Alitalia)
Sussistono pertanto elementi di prova plurimi e concordanti e non confutati dall'appellante che consentono di ritenere pienamente condivisibile la delibazione delle risultanze istruttorie effettuata in primo grado.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore sino a
52.000,00 euro, seguono la soccombenza.
Va dato atto che ricorrono in capo all'appellante i presupposti per la debenza di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 quater dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
16903/20 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 24/11/20, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€. 10.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per la debenza da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 quater dpr 115/02
5 Roma 2/12/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3203 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 20
00193 ROMA presso il difensore avv. STANISCIA NICOLA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA EL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA
N. 22 MILANO presso il difensore avv. NA EL;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 16903/20
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig, si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era stato Parte_1
condannato al pagamento in favore della delle somme dovute per CP_2
l'utilizzo di una carta di credito.
La domanda dell'istituto di credito si fondava sull'esistenza di un “contratto di credito”
e, nello specifico, di una “richiesta di carta di credito personale” denominata Deutsche
Bank Black Mastercard emessa a favore dell'istante le cui spese, effettuate a mezzo di essa, non erano state rimborsate
A sostegno della opposizione ha sostenuto di non avere stipulato con l'opposta
“ alcun contratto di finanziamento, conto corrente e/o “acceso Controparte_1
negozi giuridici relativi a carte di credito” con l'addebito su un conto corrente bancario.
Ha esposto che la non aveva depositato l'originale del contratto, CP_1
asseritamente smarrito, e dunque ha sostenuto la carenza probatoria della creditrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., rilevando che, l'assenza in originale di tali documenti, aveva pregiudicato il proprio diritto di difesa, non consentendogli di proporre formale disconoscimento (che avrebbe dato ingresso all'istanza di verificazione).
Le ragioni dell'opponente sono state ritenute infondate dal Tribunale.
Il Tribunale ha ritenuto che dagli estratti conto depositati da parte opposta ( doc 3°-TT) che interessavano l'intera durata del rapporto -dal 04.04.2012 al 04.12.2015- risultava che le spese derivanti dall'utilizzo della card erano state regolarmente rimborsate con l'addebito su un conto corrente bancario dell'opponente in essere presso la Banca
Popolare Sant'Angelo, indicato dallo stesso sig. in sede di richiesta della Parte_1
carta, quale canale bancario su cui appoggiare il rimborso delle spese.
Secondo il Tribunale l'esibizione dalla parte della Controparte_3
dell'estratto conto aveva confermato la ricostruzione dell'opposta. Anche la prova testi aveva confermato la circostanza che la carta di credito di cui si discute era stata emessa nell'aprile 2012 a favore del sig. , a seguito di richiesta formulata da Parte_1
quest'ultimo.
2 Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che poiché l'opposto non aveva fornito documentazione in originale nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato perché emesso in carenza dei presupposti di legge. L'opponente è stato, pertanto, condannato al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo.
Ha proposto appello l'opponente.
Quale unico motivo di appello ha dedotto la:
VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO con riguardo agli ARTT. 115, 116,
324 e 112 cpc;
art. 2697 cc;
EX ART. 117 T.U.B.
Ha sostenuto che a fronte della opposizione e del disconoscimento della copia della presunta richiesta della carta di credito de qua, fosse onere della opposta quello di provare l'esistenza di un accordo scritto per il rilascio della carta di credito oggetto di causa.
Ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere provata l'esistenza del contratto sulla base dei soli “estratti depositati dall'opposta” e dalle “dichiarazioni testimoniali.”
La decisione era errata ed illegittima atteso che la valenza probatoria dei menzionati estratti si fondava sulla circostanza che sarebbe stato il sig. ad indicare Parte_1
all'opposta il suo conto corrente in essere presso la Banca Popolare Sant'Angelo. Detta circostanza non era stata, tuttavia, mai provata dall'opposta atteso che il contratto disconosciuto non poteva essere utilizzato a suo suffragio e neppure dalle dichiarazioni dei testi escussi era mai emersa detta comunicazione
Ha esposto che ai sensi dell'art. 117 Tub il contratto doveva avere forma scritta e che, pertanto, la prova dello stesso non poteva essere desunta, come invece aveva fatto il
Tribunale, dalla prova testimoniale.
Ha così concluso: Piaccia all'Il.mo Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata,
- Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa creditoria dell'istituto bancario risulta sfornita di prova ex art. 2697 cc.
- Spese rifuse del doppio grado di giudizio con beneficio di distrazione.
L'appellante si è costituito ed ha dedotto l'inammissibilità dell'appello.
3 Ha esposto che l'appellante aveva concluso chiedendo unicamente la revoca del decreto ingiuntivo che era stata già pronunciata dal Tribunale, senza impugnare, invece, i capi condannatori.
Ha contestato nel merito i motivi di appello e chiesto il rigetto dello stesso.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
La sentenza impugnata ha deciso la causa prevedendo tre distinti capi, un primo di revoca del decreto ingiuntivo perché emesso in carenza di adeguata documentazione, un secondo di condanna al pagamento delle somme derivanti dal credito accertato e il terzo con cui sono state regolamentate le spese di lite.
L'appellante nelle sue conclusioni ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo non essendo provato il credito dell'appellato.
Secondo la Corte di Cassazione nella interpretazione della domanda la declaratoria di nullità o l'inammissibilità della stessa discendono solo dalla totale omissione o dall'assoluta incertezza dell'oggetto, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014).
Nel caso di specie, al di là delle sintetiche conclusioni dell'atto di appello, il tenore e il contenuto dell'atto introduttivo depongono chiaramente nel senso che la domanda dell'appellante è volta all'accertamento della inesistenza del credito azionato e dunque al ribaltamento delle conclusioni della sentenza impugnata. Peraltro, un evidente riflesso di questa volontà emerge anche nelle conclusioni stesse nelle quali si chiede dichiararsi la mancata prova del credito.
Nel merito l'appello è infondato.
L'appellante ha contestato il governo delle risultanze istruttorie, fondando principalmente le proprie difese sulla mancanza del contratto in originale.
In realtà questo aspetto appare inequivocabilmente superato dalle risultanze istruttorie.
In particolare, risulta dirimente l'osservazione che le spese operate dall'appellante attraverso la carta di credito sono state, per un periodo di circa tre anni il cui inizio
4 coincide con il rilascio della carta, sempre rimborsate mediante addebito su un conto corrente bancario (presso la Banca Popolare Sant'Angelo) intestato all'appellante e indicato nella richiesta di rilascio della carta. Si tratta di una circostanza provata con documenti posto che la Banca Popolare Sant'Angelo, a seguito di ordine di esibizione, ha depositato il contratto di conto corrente sottoscritto dall'appellante.
È evidentemente inverosimile ritenere che questi addebiti siano stati effettuati in assenza di una volontà dell'appellante, considerato il periodo interessato e l'entità rilevante degli importi.
La prova testimoniale ha comunque pienamente confermato la esistenza del rapporto
(cfr dichiarazioni del teste in merito alla conclusione del contratto ed all'invio Tes_1
delle rendicontazioni contabili e del teste che ha confermato Testimone_2
che l'appellante nel corso del rapporto aveva richiesto al Centro Servizi Titolari la conversione ogni volta di 15.000 punti , maturati sulla carta di credito in Parte_2
questione in pari punti sulla carta Mille “Miglia Alitalia)
Sussistono pertanto elementi di prova plurimi e concordanti e non confutati dall'appellante che consentono di ritenere pienamente condivisibile la delibazione delle risultanze istruttorie effettuata in primo grado.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore sino a
52.000,00 euro, seguono la soccombenza.
Va dato atto che ricorrono in capo all'appellante i presupposti per la debenza di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 quater dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
16903/20 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 24/11/20, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€. 10.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per la debenza da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 quater dpr 115/02
5 Roma 2/12/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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