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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott.ssa Carolina Elia - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 497 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(p.i. ), in persona del l.r., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Sammartino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
Appellante in riassunzione
e
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Graziana Guglielmo Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Appellata in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 14.1.2025.
1 **********
MOTIVAZIONE
1. società poi successivamente fallita, con citazione del 17.1.2013 adiva il Tribunale di CP_1
Lecce perché accertasse l'illegittimità di alcuni addebiti operati sul conto corrente n. 313110.58 da essa intrattenuto con a partire dal 1989. Parte_1
Il Tribunale, con sentenza n. 3121/2018 del 20.9.2018, dichiarava la nullità parziale del contratto, avendo riguardo agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto e alle spettanze convenute per i c.d. giorni valuta;
quindi, rideterminato il saldo del conto corrente, condannava la banca al pagamento della somma di € 466.209,23, oltre interessi e rivalutazione.
2. - La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce che, con sentenza n. 905/2022 del
14.9.2022, ha respinto la domanda di ripetizione proposta da e coltivata dalla curatela del CP_1 fallimento di detta società; con la stessa pronuncia ritenendo inammissibile l'eccezione di prescrizione della banca per difetto di interesse, ha riconosciuto che il saldo del conto risultava essere quello accertato dal giudice di prima istanza, rigettando l'appello incidentale della CP_1
3. – Ricorreva per cassazione, con due motivi, . Parte_1
a) Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ed avendo il giudice territoriale operato una 'statuizione di mero fatto', separando la domanda di accertamento da quella di ripetizione dell'indebito;
b) Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., 112 c.p.c., perché
è stata ritenuta carente di interesse l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento CP_1
4. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9756 in data 11.4.2024 dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglieva invece il secondo motivo, formulato dalla banca per denunciare l'erroneità dell'assunto decisorio in punto di prescrizione.
Premettendo come la prescrizione abbia ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), la Corte di legittimità ha affermato quindi che << l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.>>
2 Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte di appello per provvedere alla decisione sulla eccezione di prescrizione, applicando il suddetto principio di diritto, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
5. La causa, quindi, è stata riassunta innanzi a questa Corte dalla , con Parte_1 citazione del 24.5.2024, affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione e, in riforma della sentenza di appello, fosse rideterminato il reale saldo del c/c ordinario n. 31310.58, con la espunzione dal dovuto, come accertato nella sentenza della Corte di appello, delle somme per le quali era maturata la prescrizione, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate in eccesso rispetto al dovuto.
Si costituiva la Curatela concludendo per la applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 14.1.2025 ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
->>
6. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 9756 in data 11.4.2024, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della
Corte di appello di Lecce, solo laddove aveva disatteso l'eccezione di prescrizione decennale delle somme di cui si chiedeva il rimborso, ritenendola inammissibile. Conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, il giudizio veniva rimesso a questa Corte, per procedere a nuovo esame della controversia, esclusivamente in punto di prescrizione, facendo applicazione dei principi di diritto fissati nella predetta ordinanza.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della banca ricorrente, ha affermato che la decisione impugnata era errata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, perché la banca ha, anche assenza di domanda di ripetizione, un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello.
Va, sempre preliminarmente rilevato che, a mente dell'art. 394 cpc, nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio
3 di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa
(Cass. n. 327/2010).
6.1.Va precisato ancora che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi soltanto alla statuizione sulla eccezione di prescrizione;
il Collegio dovrà quindi valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sin dal primo grado e reiterata in appello e, ove accolta, conseguentemente espungere dalla somma accertata come saldo, le rimesse che rappresentino “pagamenti” , la cui ripetizione è prescritta, perché effettuati oltre 10 anni prima della domanda di accertamento del saldo. Conseguentemente tutte le questioni nuove e diverse che comunque esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, devono ritenersi nuove e come tali inammissibili.
7. Ciò posto, superata la inammissibilità della eccezione, il motivo di gravame sollevato dalla Pt_1 appellante è fondato e meritevole di accoglimento.
Il tribunale infatti ha errato nel rigettare la eccezione di prescrizione della banca in quanto non formulata secondo le indicazioni delle SSUU 24418/2010, e cioè in quanto declinata in modo generico, per non aver la indicato le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, ai fini del computo delle somme, per le Pt_1 quali era prescritto, per decorso del termine decennale, il diritto al rimborso.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Costituisce invero principio consolidato quanto affermato dalle SSUU con la sentenza del 13/06/2019, n. 15895 – e cioè che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Affermano le SSUU che "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (v. anche successivamente Cass., n.
7013/2020; Cass., n. 21225/2020; Cass. n. 7912/ 2023).
Questo giudice intende quindi uniformarsi a tale orientamento, sicché il motivo di censura dedotto dalla Contr banca appellante va accolto.
8. A quanto punto occorre verificare il saldo del c/c espungendo dall'importo del saldo ottenuto senza l'applicazione di clausole nulle, le rimesse per le quali è maturata la prescrizione.
Giova precisare che resta ferma come base di partenza per il conteggio delle poste prescritte l'importo del saldo relativo al c/c ordinario n. 313110.58 - segnatamente € 466.209,23 - accertato dal tribunale prima e dalla corte di appello poi, come esposto nella Tab B della relazione di consulenza, posto che la
4 scelta del giudicante di assumere come base della decisione tale accertamento - di cui alla “Tab B” - e di escludere, invece, il diverso conteggio, pure effettuato dal c.t.u. a seguito delle osservazioni del c.t.p. della banca, è scelta divenuta ormai incontrovertibile, perché non è mai stata oggetto di impugnazione.
Il punto di partenza per la disamina rimessa al Collegio in questa sede di rinvio è dunque il dato accertato in modo incontrovertibile in sentenza, secondo cui il saldo del conto corrente, conseguente alla eliminazione delle previsioni contrattuali nulle, è pari ad € 466.209,23 ; l' importo è stato ottenuto conteggiando, sulla scorta delle prove raccolte in giudizio e fornite dal correntista, sui cui grava l'onere della prova, quale saldo iniziale il primo saldo disponibile e rielaborando il conteggio di dare avere tenendo conto della capitalizzazione annuale degli interessi debitore e /o creditori fino al 24.1.1989 e dopo della capitalizzazione semplice reciproca;
del tasso legale fino al 24.1.1989 e dopo del tasso in concreto applicato dalla banca, delle CMS e delle spese, calcolate dal 25.1.1989 e non capitalizzate;
del calcolo per data di valuta dal 25.1.1989.
Tale criterio non è mai stato contestato dalle parti, sicché la scelta del primo giudice – confermata dalla
Corte di appello – deve ritenersi ormai definitiva. Non si può pertanto utilizzare il diverso conteggio effettuato dal c.t.u. dr. a seguito della osservazioni del dr. c.t.p della Banca, perché già il Per_1 Per_2 tribunale aveva escluso tale diversa soluzione, che avrebbe comportato un saldo di € 354.787,53 (pag. 2 della risposta del c.t.u. alle osservazioni delle parti e dei loro c.t.p.) e non già di € 466.209,23.
Consegue che dal predetto importo vanno quindi espunte le somme ormai prescritte, utilizzando il conteggio effettuato dal c.t.u. dr. già in primo grado su incarico del tribunale. Per_3
8.1. A tal fine, per una corretta individuazione delle somme da considerare nel conteggio come prescritte si richiama l'insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 e successive pronunce conformi), secondo cui se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato versamenti, questi ultimi possono essere considerati come pagamenti e possono formare oggetto di ripetizione (ove siano indebiti), solo se hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: occorre pertanto che i versamenti siano eseguiti su di un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero che i versamenti siano destinati a coprire un passivo, eccedente i limiti dell'accreditamento.
Le SS.UU., con la sentenza n. 24418/2010, hanno precisato che “ Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati, perché il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamenti sul
5 conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico”.
Le SS.UU. sono pervenute a tali conclusioni, ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista ( elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito, L. Fall., ex art. 67 -nel testo antecedente la modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005), costituisse un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilità di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista.
8.2. La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinaria, ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto, nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, ovvero dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.
9. Il consulente ha individuato, nella perizia svolta in primo grado, e non oggetto di alcuna censura, le rimesse solutorie prescritte, relative al c/c, oggetto di causa che quindi - invariati tutti gli altri criteri, vanno espunte dall'importo finale del saldo ottenuto. Pertanto il saldo a credito del correntista va ottenuto detraendo dalla somma accertata come saldo conteggiato non applicando le condizioni invalide applicate dalla banca, e quindi, epurando il conto da tutte le spese e competenze illegittime, ma considerando nella definizione del saldo le somme corrispondenti ai pagamenti, la cui ripetizione è ormai prescritta;
all'esito di tale operazione il c/c ordinario n. 313110.58 presenta un saldo non già di € 466.209,23 come ritenuto dal tribunale e confermato dalla Corte di Appello, utilizzando la Tab B) della relazione ( pag.14), bensì un saldo di € 392.617,48 a credito del correntista, alla data del 31.12.2012 utilizzando la Tab C)
(pag. 15), ottenuto cioè epurando il saldo solo delle poste per le quali non è ancora prescritto il diritto alla ripetizione. Contr Entro questi termini va accolta la eccezione di prescrizione della banca con riferimento alla domanda di accertamento del saldo relativo al c/c ordinario n. 313110.58, con conseguente rideterminazione dell'importo indicato con saldo dal tribunale nella sentenza 3121/2018 e confermato nella sentenza della Corte di appello n. 905/22 di € 466.209,23 in quello così rideterminato di €
392.617,48.
Occorre pertanto provvedere in tal senso.
La sentenza impugnata va, dunque, in parte qua riformata, dovendo rideterminarsi l'importo della somma accertata come saldo a favore del correntista.
6 Trattandosi di una pronuncia di accertamento, e non di ripetizione di indebito, non sorge la necessità di valutare quale effetto della riforma della sentenza le pretese restitutorie, a carico del correntista per eventuali somme in eccesso ricevute, connesse all'esecuzione della sentenza.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Ferma la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello, atteso che la riduzione della somma accertata come saldo non modifica il regime della soccombenza, va disposta la regolamentazione, invece, delle spese relative al giudizio per cassazione e di quelle relative a questo grado, che, in considerazione, da un lato, dell'esito vittorioso del giudizio di cassazione e di appello sul punto della prescrizione, e dall'altro alla luce dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per 1/2 e poste nel resto a carico della perché parte prevalentemente soccombente;
Pt_1 le stesse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 9756 del 11.4.2024, a seguito di riassunzione operata da
[...]
nei confronti della Curatela del fallimento , avverso Parte_2 Controparte_1 la sentenza n. 3121/2018 del Tribunale di Lecce, così come già riformata dalla sentenza della Corte di
Appello di Lecce n. 905/2022 del 14.9.2022, così provvede: Contr
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello di e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3121/2018, ridetermina il saldo del rapporto di c/c n. 313110.58 intercorso con , in € 392.617,48 a credito del correntista, anziché in € 466.209,23, come accertato CP_1 dal tribunale;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa per ½ fra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna alla refusione in favore della Curatela della Parte_2 restante metà delle spese dei due gradi che, per l'intero, liquida in € 15.000,00 per giudizio di cassazione e in € 12.000,00 per il presente giudizio, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott.ssa Carolina Elia - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 497 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(p.i. ), in persona del l.r., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Sammartino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
Appellante in riassunzione
e
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Graziana Guglielmo Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Appellata in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 14.1.2025.
1 **********
MOTIVAZIONE
1. società poi successivamente fallita, con citazione del 17.1.2013 adiva il Tribunale di CP_1
Lecce perché accertasse l'illegittimità di alcuni addebiti operati sul conto corrente n. 313110.58 da essa intrattenuto con a partire dal 1989. Parte_1
Il Tribunale, con sentenza n. 3121/2018 del 20.9.2018, dichiarava la nullità parziale del contratto, avendo riguardo agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto e alle spettanze convenute per i c.d. giorni valuta;
quindi, rideterminato il saldo del conto corrente, condannava la banca al pagamento della somma di € 466.209,23, oltre interessi e rivalutazione.
2. - La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce che, con sentenza n. 905/2022 del
14.9.2022, ha respinto la domanda di ripetizione proposta da e coltivata dalla curatela del CP_1 fallimento di detta società; con la stessa pronuncia ritenendo inammissibile l'eccezione di prescrizione della banca per difetto di interesse, ha riconosciuto che il saldo del conto risultava essere quello accertato dal giudice di prima istanza, rigettando l'appello incidentale della CP_1
3. – Ricorreva per cassazione, con due motivi, . Parte_1
a) Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ed avendo il giudice territoriale operato una 'statuizione di mero fatto', separando la domanda di accertamento da quella di ripetizione dell'indebito;
b) Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., 112 c.p.c., perché
è stata ritenuta carente di interesse l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento CP_1
4. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9756 in data 11.4.2024 dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglieva invece il secondo motivo, formulato dalla banca per denunciare l'erroneità dell'assunto decisorio in punto di prescrizione.
Premettendo come la prescrizione abbia ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), la Corte di legittimità ha affermato quindi che << l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.>>
2 Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte di appello per provvedere alla decisione sulla eccezione di prescrizione, applicando il suddetto principio di diritto, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
5. La causa, quindi, è stata riassunta innanzi a questa Corte dalla , con Parte_1 citazione del 24.5.2024, affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione e, in riforma della sentenza di appello, fosse rideterminato il reale saldo del c/c ordinario n. 31310.58, con la espunzione dal dovuto, come accertato nella sentenza della Corte di appello, delle somme per le quali era maturata la prescrizione, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate in eccesso rispetto al dovuto.
Si costituiva la Curatela concludendo per la applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 14.1.2025 ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
->>
6. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 9756 in data 11.4.2024, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della
Corte di appello di Lecce, solo laddove aveva disatteso l'eccezione di prescrizione decennale delle somme di cui si chiedeva il rimborso, ritenendola inammissibile. Conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, il giudizio veniva rimesso a questa Corte, per procedere a nuovo esame della controversia, esclusivamente in punto di prescrizione, facendo applicazione dei principi di diritto fissati nella predetta ordinanza.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della banca ricorrente, ha affermato che la decisione impugnata era errata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, perché la banca ha, anche assenza di domanda di ripetizione, un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello.
Va, sempre preliminarmente rilevato che, a mente dell'art. 394 cpc, nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio
3 di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa
(Cass. n. 327/2010).
6.1.Va precisato ancora che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi soltanto alla statuizione sulla eccezione di prescrizione;
il Collegio dovrà quindi valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sin dal primo grado e reiterata in appello e, ove accolta, conseguentemente espungere dalla somma accertata come saldo, le rimesse che rappresentino “pagamenti” , la cui ripetizione è prescritta, perché effettuati oltre 10 anni prima della domanda di accertamento del saldo. Conseguentemente tutte le questioni nuove e diverse che comunque esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, devono ritenersi nuove e come tali inammissibili.
7. Ciò posto, superata la inammissibilità della eccezione, il motivo di gravame sollevato dalla Pt_1 appellante è fondato e meritevole di accoglimento.
Il tribunale infatti ha errato nel rigettare la eccezione di prescrizione della banca in quanto non formulata secondo le indicazioni delle SSUU 24418/2010, e cioè in quanto declinata in modo generico, per non aver la indicato le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, ai fini del computo delle somme, per le Pt_1 quali era prescritto, per decorso del termine decennale, il diritto al rimborso.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Costituisce invero principio consolidato quanto affermato dalle SSUU con la sentenza del 13/06/2019, n. 15895 – e cioè che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Affermano le SSUU che "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (v. anche successivamente Cass., n.
7013/2020; Cass., n. 21225/2020; Cass. n. 7912/ 2023).
Questo giudice intende quindi uniformarsi a tale orientamento, sicché il motivo di censura dedotto dalla Contr banca appellante va accolto.
8. A quanto punto occorre verificare il saldo del c/c espungendo dall'importo del saldo ottenuto senza l'applicazione di clausole nulle, le rimesse per le quali è maturata la prescrizione.
Giova precisare che resta ferma come base di partenza per il conteggio delle poste prescritte l'importo del saldo relativo al c/c ordinario n. 313110.58 - segnatamente € 466.209,23 - accertato dal tribunale prima e dalla corte di appello poi, come esposto nella Tab B della relazione di consulenza, posto che la
4 scelta del giudicante di assumere come base della decisione tale accertamento - di cui alla “Tab B” - e di escludere, invece, il diverso conteggio, pure effettuato dal c.t.u. a seguito delle osservazioni del c.t.p. della banca, è scelta divenuta ormai incontrovertibile, perché non è mai stata oggetto di impugnazione.
Il punto di partenza per la disamina rimessa al Collegio in questa sede di rinvio è dunque il dato accertato in modo incontrovertibile in sentenza, secondo cui il saldo del conto corrente, conseguente alla eliminazione delle previsioni contrattuali nulle, è pari ad € 466.209,23 ; l' importo è stato ottenuto conteggiando, sulla scorta delle prove raccolte in giudizio e fornite dal correntista, sui cui grava l'onere della prova, quale saldo iniziale il primo saldo disponibile e rielaborando il conteggio di dare avere tenendo conto della capitalizzazione annuale degli interessi debitore e /o creditori fino al 24.1.1989 e dopo della capitalizzazione semplice reciproca;
del tasso legale fino al 24.1.1989 e dopo del tasso in concreto applicato dalla banca, delle CMS e delle spese, calcolate dal 25.1.1989 e non capitalizzate;
del calcolo per data di valuta dal 25.1.1989.
Tale criterio non è mai stato contestato dalle parti, sicché la scelta del primo giudice – confermata dalla
Corte di appello – deve ritenersi ormai definitiva. Non si può pertanto utilizzare il diverso conteggio effettuato dal c.t.u. dr. a seguito della osservazioni del dr. c.t.p della Banca, perché già il Per_1 Per_2 tribunale aveva escluso tale diversa soluzione, che avrebbe comportato un saldo di € 354.787,53 (pag. 2 della risposta del c.t.u. alle osservazioni delle parti e dei loro c.t.p.) e non già di € 466.209,23.
Consegue che dal predetto importo vanno quindi espunte le somme ormai prescritte, utilizzando il conteggio effettuato dal c.t.u. dr. già in primo grado su incarico del tribunale. Per_3
8.1. A tal fine, per una corretta individuazione delle somme da considerare nel conteggio come prescritte si richiama l'insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 e successive pronunce conformi), secondo cui se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato versamenti, questi ultimi possono essere considerati come pagamenti e possono formare oggetto di ripetizione (ove siano indebiti), solo se hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: occorre pertanto che i versamenti siano eseguiti su di un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero che i versamenti siano destinati a coprire un passivo, eccedente i limiti dell'accreditamento.
Le SS.UU., con la sentenza n. 24418/2010, hanno precisato che “ Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati, perché il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamenti sul
5 conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico”.
Le SS.UU. sono pervenute a tali conclusioni, ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista ( elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito, L. Fall., ex art. 67 -nel testo antecedente la modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005), costituisse un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilità di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista.
8.2. La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinaria, ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto, nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, ovvero dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.
9. Il consulente ha individuato, nella perizia svolta in primo grado, e non oggetto di alcuna censura, le rimesse solutorie prescritte, relative al c/c, oggetto di causa che quindi - invariati tutti gli altri criteri, vanno espunte dall'importo finale del saldo ottenuto. Pertanto il saldo a credito del correntista va ottenuto detraendo dalla somma accertata come saldo conteggiato non applicando le condizioni invalide applicate dalla banca, e quindi, epurando il conto da tutte le spese e competenze illegittime, ma considerando nella definizione del saldo le somme corrispondenti ai pagamenti, la cui ripetizione è ormai prescritta;
all'esito di tale operazione il c/c ordinario n. 313110.58 presenta un saldo non già di € 466.209,23 come ritenuto dal tribunale e confermato dalla Corte di Appello, utilizzando la Tab B) della relazione ( pag.14), bensì un saldo di € 392.617,48 a credito del correntista, alla data del 31.12.2012 utilizzando la Tab C)
(pag. 15), ottenuto cioè epurando il saldo solo delle poste per le quali non è ancora prescritto il diritto alla ripetizione. Contr Entro questi termini va accolta la eccezione di prescrizione della banca con riferimento alla domanda di accertamento del saldo relativo al c/c ordinario n. 313110.58, con conseguente rideterminazione dell'importo indicato con saldo dal tribunale nella sentenza 3121/2018 e confermato nella sentenza della Corte di appello n. 905/22 di € 466.209,23 in quello così rideterminato di €
392.617,48.
Occorre pertanto provvedere in tal senso.
La sentenza impugnata va, dunque, in parte qua riformata, dovendo rideterminarsi l'importo della somma accertata come saldo a favore del correntista.
6 Trattandosi di una pronuncia di accertamento, e non di ripetizione di indebito, non sorge la necessità di valutare quale effetto della riforma della sentenza le pretese restitutorie, a carico del correntista per eventuali somme in eccesso ricevute, connesse all'esecuzione della sentenza.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Ferma la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello, atteso che la riduzione della somma accertata come saldo non modifica il regime della soccombenza, va disposta la regolamentazione, invece, delle spese relative al giudizio per cassazione e di quelle relative a questo grado, che, in considerazione, da un lato, dell'esito vittorioso del giudizio di cassazione e di appello sul punto della prescrizione, e dall'altro alla luce dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per 1/2 e poste nel resto a carico della perché parte prevalentemente soccombente;
Pt_1 le stesse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 9756 del 11.4.2024, a seguito di riassunzione operata da
[...]
nei confronti della Curatela del fallimento , avverso Parte_2 Controparte_1 la sentenza n. 3121/2018 del Tribunale di Lecce, così come già riformata dalla sentenza della Corte di
Appello di Lecce n. 905/2022 del 14.9.2022, così provvede: Contr
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello di e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3121/2018, ridetermina il saldo del rapporto di c/c n. 313110.58 intercorso con , in € 392.617,48 a credito del correntista, anziché in € 466.209,23, come accertato CP_1 dal tribunale;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa per ½ fra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna alla refusione in favore della Curatela della Parte_2 restante metà delle spese dei due gradi che, per l'intero, liquida in € 15.000,00 per giudizio di cassazione e in € 12.000,00 per il presente giudizio, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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