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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2515/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 16/04/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2515 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mattia Contessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via
G.C. Beccaria n.22,
- Appellante-
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Madami ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via C. Battisti, n. 75, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Appellata-
pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 299/2023 del Giudice di Pace di Terni depositata in data 17.05.2023
Conclusioni delle parti: per l'appellante l'Avv. Mattia Contessa “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni qui di seguito riportate, così come rassegnate in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado:
1) Accertare e per l'effetto dichiarare per i motivi esposti l'assoluta inammissibilità, infondatezza ed illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 968/2019 e per l'effetto revocare lo stesso. Nel merito: accertato l'inadempimento della controparte opposta, revocare e dichiarare privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 968/2019 per tutte le causali di cui in parte narrativa.
2) Condannare parte appellata resistente a rifondere all'appellante le spese ed il compenso del sottoscritto difensore per il doppio grado di giudizio”. per l'appellata l'Avv. Andrea Madami “voglia rigettare in toto l'appello interposto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese tutte di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la proponendo appello avverso la sentenza n. 299/2023 del Controparte_1
Giudice di Pace di Terni, depositata in data 17/05/2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 968/2019 (R.G. n.
1653/2019) con il quale veniva ingiunto all'odierno appellante di pagare la somma di €
1.342,00, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza ed assistenza svolta dalla in forza Controparte_1 dell'incarico conferitole dallo stesso con la sottoscrizione, per accettazione, Parte_1 della proposta di “consulenza finanza agevolata” del 24/11/2018.
L'appellante censurava l'impugnata sentenza eccependo l'inesistenza dell'adempimento della società opposta, evidenziando che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, l' non aveva fornito prova di aver svolto la propria attività nei CP_1 confronti del sig. il quale si sarebbe limitato a stipulare una proposta Parte_1
pagina 2 di 6 di consulenza finanziaria a cui l'anzidetta società non avrebbe dato seguito. A fondamento della propria pretesa evidenziava come il Giudice di Pace avesse errato nel fondare la decisione di condanna nei confronti dell'appellante valorizzando documenti in realtà afferenti a soggetti terzi, alieni al giudizio.
Eccepiva altresì la mancata valutazione della documentazione prodotta dall'opponente con le memorie ex art. 320 c.p.c. da cui emergerebbe il mancato adempimento da parte di nei confronti del e che tutte le attività Controparte_1 Parte_1 erano state poste in essere dai sig.ri e/o in epoca Persona_1 Persona_2 anteriore alla proposta di consulenza sottoscritta dall'appellante.
Da ultimo deduceva l'irrilevanza delle testimonianze rese dai lavoratori dell' la cui credibilità sarebbe inficiata dai rapporti di lavoro intercorsi con la CP_1 società opponente.
L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
06.05.2024, eccependo l'infondatezza dell'avversa impugnazione atteso che: a) il credito della società opposta era stato provato attraverso l'affidamento di incarico per consulenza, la conferma dell'attività svolta in sede istruttoria e ciò all'esito delle deposizioni dei testi escussi e dell'interrogatorio formale dell'opponete; b) il committente aveva negoziato per la proprietà immobiliare della madre e propria;
c) la mancata attuazione della progettualità per motivi logistici non aveva inficiato le attività svolte in via propedeutica ed il conseguente diritto al compenso della società opposta.
L'appellata chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'avversa impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'odierna udienza del 15.04.2025 la causa veniva discussa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. come disposto con decreto del
02.04.2025.
2. L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.;
pagina 3 di 6 pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un. 30.10.01, n. 13533; Cass. n. 3373/2010).
Venendo al caso di specie, la società opposta ha comprovato il conferimento dell'incarico attraverso la produzione della proposta di “consulenza finanza agevolata” del 24.11.2008, sottoscritta per accettazione dall'odierno appellante, sig. Parte_1
.
[...]
A fondamento della pretesa azionata in sede monitoria allegava di aver eseguito su incarico del attività di consulenza ed assistenza, oltre a servizi d'istruttoria Parte_2 della pratica di riferimento, al fine di reperire finanziamenti per valorizzare e mettere a frutto le sue proprietà con l'apertura di un'attività ricettiva e di ristorazione.
L'esecuzione delle anzidette prestazioni è stata negata dall'opponente che ha eccepito il mancato adempimento della Controparte_1
Sul punto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'attività di consulenza ed intermediazione della società opposta.
pagina 4 di 6 A tal fine è stata valorizzata la documentazione offerta in produzione dalla odierna appellata – il cui possesso, da parte della può essere giustificato, CP_1 almeno a livello indiziario, solo per averla ricevuta da parte del per svolgere Parte_2 la propria attività di consulenza per ricercare la soluzione più idonea per finanziare gli interventi edilizi e commerciali del committente - nonché le deposizioni precise e concordanti delle testimoni escusse nel corso del giudizio che hanno confermato la sussistenza dei molteplici incontri e sopralluoghi svolti, la cui attendibilità non può ritenersi attenuata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con la società appellante che, peraltro, nel caso della sig.ra risulta terminato nel 2017. Persona_3
Né può essere accolta la tesi di parte appellante circa l'estraneità del sig. Parte_1
rispetto alla prestazione svolte dalla sul presupposto
[...] CP_1 dell'intestazione della documentazione in atti ai familiari e Persona_1 Persona_2
A tal riguardo le testimoni escusse hanno riferito di essere a conoscenza
[...] dell'intestazione della proprietà immobiliare in capo alla madre dell'appellato, precisando tuttavia di aver avuto rapporti solo con quest'ultimo.
Sul punto è ferma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in adesione al consolidato orientamento in base al quale “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo” (Cass. n. 7953/2024; Cass. 7037/2020, Cass. 16261/2016).
Ne consegue dunque la legittima imputazione del compenso per l'attività professionale svolta dalla società all'odierno appellante. CP_1
Per tutti questi motivi, dunque, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia
(scaglione tra 1.100,00 e 5.200 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore della he liquida in € 850,50 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
Terni, 15-16 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 16/04/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2515 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mattia Contessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via
G.C. Beccaria n.22,
- Appellante-
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Madami ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via C. Battisti, n. 75, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Appellata-
pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 299/2023 del Giudice di Pace di Terni depositata in data 17.05.2023
Conclusioni delle parti: per l'appellante l'Avv. Mattia Contessa “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni qui di seguito riportate, così come rassegnate in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado:
1) Accertare e per l'effetto dichiarare per i motivi esposti l'assoluta inammissibilità, infondatezza ed illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 968/2019 e per l'effetto revocare lo stesso. Nel merito: accertato l'inadempimento della controparte opposta, revocare e dichiarare privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 968/2019 per tutte le causali di cui in parte narrativa.
2) Condannare parte appellata resistente a rifondere all'appellante le spese ed il compenso del sottoscritto difensore per il doppio grado di giudizio”. per l'appellata l'Avv. Andrea Madami “voglia rigettare in toto l'appello interposto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese tutte di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la proponendo appello avverso la sentenza n. 299/2023 del Controparte_1
Giudice di Pace di Terni, depositata in data 17/05/2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 968/2019 (R.G. n.
1653/2019) con il quale veniva ingiunto all'odierno appellante di pagare la somma di €
1.342,00, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza ed assistenza svolta dalla in forza Controparte_1 dell'incarico conferitole dallo stesso con la sottoscrizione, per accettazione, Parte_1 della proposta di “consulenza finanza agevolata” del 24/11/2018.
L'appellante censurava l'impugnata sentenza eccependo l'inesistenza dell'adempimento della società opposta, evidenziando che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, l' non aveva fornito prova di aver svolto la propria attività nei CP_1 confronti del sig. il quale si sarebbe limitato a stipulare una proposta Parte_1
pagina 2 di 6 di consulenza finanziaria a cui l'anzidetta società non avrebbe dato seguito. A fondamento della propria pretesa evidenziava come il Giudice di Pace avesse errato nel fondare la decisione di condanna nei confronti dell'appellante valorizzando documenti in realtà afferenti a soggetti terzi, alieni al giudizio.
Eccepiva altresì la mancata valutazione della documentazione prodotta dall'opponente con le memorie ex art. 320 c.p.c. da cui emergerebbe il mancato adempimento da parte di nei confronti del e che tutte le attività Controparte_1 Parte_1 erano state poste in essere dai sig.ri e/o in epoca Persona_1 Persona_2 anteriore alla proposta di consulenza sottoscritta dall'appellante.
Da ultimo deduceva l'irrilevanza delle testimonianze rese dai lavoratori dell' la cui credibilità sarebbe inficiata dai rapporti di lavoro intercorsi con la CP_1 società opponente.
L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
06.05.2024, eccependo l'infondatezza dell'avversa impugnazione atteso che: a) il credito della società opposta era stato provato attraverso l'affidamento di incarico per consulenza, la conferma dell'attività svolta in sede istruttoria e ciò all'esito delle deposizioni dei testi escussi e dell'interrogatorio formale dell'opponete; b) il committente aveva negoziato per la proprietà immobiliare della madre e propria;
c) la mancata attuazione della progettualità per motivi logistici non aveva inficiato le attività svolte in via propedeutica ed il conseguente diritto al compenso della società opposta.
L'appellata chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'avversa impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'odierna udienza del 15.04.2025 la causa veniva discussa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. come disposto con decreto del
02.04.2025.
2. L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.;
pagina 3 di 6 pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un. 30.10.01, n. 13533; Cass. n. 3373/2010).
Venendo al caso di specie, la società opposta ha comprovato il conferimento dell'incarico attraverso la produzione della proposta di “consulenza finanza agevolata” del 24.11.2008, sottoscritta per accettazione dall'odierno appellante, sig. Parte_1
.
[...]
A fondamento della pretesa azionata in sede monitoria allegava di aver eseguito su incarico del attività di consulenza ed assistenza, oltre a servizi d'istruttoria Parte_2 della pratica di riferimento, al fine di reperire finanziamenti per valorizzare e mettere a frutto le sue proprietà con l'apertura di un'attività ricettiva e di ristorazione.
L'esecuzione delle anzidette prestazioni è stata negata dall'opponente che ha eccepito il mancato adempimento della Controparte_1
Sul punto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'attività di consulenza ed intermediazione della società opposta.
pagina 4 di 6 A tal fine è stata valorizzata la documentazione offerta in produzione dalla odierna appellata – il cui possesso, da parte della può essere giustificato, CP_1 almeno a livello indiziario, solo per averla ricevuta da parte del per svolgere Parte_2 la propria attività di consulenza per ricercare la soluzione più idonea per finanziare gli interventi edilizi e commerciali del committente - nonché le deposizioni precise e concordanti delle testimoni escusse nel corso del giudizio che hanno confermato la sussistenza dei molteplici incontri e sopralluoghi svolti, la cui attendibilità non può ritenersi attenuata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con la società appellante che, peraltro, nel caso della sig.ra risulta terminato nel 2017. Persona_3
Né può essere accolta la tesi di parte appellante circa l'estraneità del sig. Parte_1
rispetto alla prestazione svolte dalla sul presupposto
[...] CP_1 dell'intestazione della documentazione in atti ai familiari e Persona_1 Persona_2
A tal riguardo le testimoni escusse hanno riferito di essere a conoscenza
[...] dell'intestazione della proprietà immobiliare in capo alla madre dell'appellato, precisando tuttavia di aver avuto rapporti solo con quest'ultimo.
Sul punto è ferma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in adesione al consolidato orientamento in base al quale “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo” (Cass. n. 7953/2024; Cass. 7037/2020, Cass. 16261/2016).
Ne consegue dunque la legittima imputazione del compenso per l'attività professionale svolta dalla società all'odierno appellante. CP_1
Per tutti questi motivi, dunque, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia
(scaglione tra 1.100,00 e 5.200 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore della he liquida in € 850,50 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
Terni, 15-16 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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