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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 623/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 1 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 623/2024 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del giorno 26 febbraio 2025 Alle ore 14:00 nessuno è comparso. A questo punto il giudice visto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo c.p.c. provvede con la sentenza di seguito riportata. Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 623/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 367/2023 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro del 25.09.2023, resa nel giudizio di primo grado recante n. R.G. 464/2023” e vertente TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Massaro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE -
E
C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_1 C.F._1
Castrovillari, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 367/2023 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro il 25/9/23, depositata il 9.05.2024, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da CP_1
odierno appellato, avverso i seguenti verbali:
[...]
1. B9334/2022 del 21/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 27+500 dir.: Cor. Calabro;
2. B9540/2022 del 22/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 Km 27+500 dir.: Sibari
3. B9897/2022 del 23/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 Km 29+00 dir.: Corigliano Cal;
4. B9889/2022 del 23/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 Km 27+500 dir.: Cor. Calabro;
5. B9760/2022 del 23/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 direzione: Sibari;
6. B10243/2022 del 24/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari;
7. B10103/2022 del 24/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 27+500 dir.: Sibari;
8. B10165/2022 del 24/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari;
9. B9999/2022 del 24/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano.
10. 10343/2022 del 25/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano.
11. B10591/2022 del 25/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari.
12. B10361/2022 del 25/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
13. B10562/2022 del 25/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari
14. B10734/2022 del 26/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
15. B10724/2022 del 26/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
16. B10653/2022 del 26/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari R.G. n.° 623/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 3 di 4
17. B10846/2022 del 27/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari
18. B10932/2022 del 27/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
19. B10961/2022 del 27/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
20. B11159/2022 del 28/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
21. B11051/2022 del 28/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari
22. B11150/2022 del 28/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
23. B11120/2022 del 28/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
24. B11008/2022 del 28/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari
25. B11491/2022 del 30/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Corigliano
26. B11803/2022 del 31/12/2022 CORIGLIANO CALABRO S.P. 253 km 29+00 dir.: Sibari, tutti elevati dalla Polizia Locale della Provincia di e notificati in data 13.03.2023 a mezzo Pt_1 raccomandata A/R., con conseguente annullamento degli stessi e condanna della Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
[...]
In particolare, l'appellante ha chiesto al Tribunale di:
- ACCERTARE E DICHIARARE la legittimità e correttezza dei verbali B9334/2022 del 21/12/2022
- B9540/2022 del 22/12/2022 - B9897/2022 del 23/12/2022 - B9889/2022 del 23/12/2022 -
B9760/2022 del 23/12/2022 - B10243/2022 del 24/12/2022 - B10103/2022 del 24/12/2022 - B10165/2022 del 24/12/2022- B9999/2022 del 24/12/2022 - 10343/2022 del 25/12/2022 -
B10591/2022 del 25/12/2022 - B10361/2022 del 25/12/2022 - B10562/2022 del 25/12/2022 -
B10734/2022 del 26/12/2022 - B10724/2022 del 26/12/2022 -B10653/2022 del 26/12/2022 -
B10846/2022 del 27/12/2022 - B10932/2022 del 27/12/2022-B10961/2022 del 27/12/2022 -
B11159/2022 del 28/12/2022 - B11051/2022 del 28/12/2022 -B11150/2022 del 28/12/2022 - B11120/2022 del 28/12/2022 -B11008/2022 del 28/12/2022 -B11491/2022 del 30/12/2022 -
B11803/2022 del 31/12/2022, meglio specificati in premessa, tutti elevati dalla Polizia Locale della Par Provincia di e notificati in data 13.03.2023 a mezzo raccomandata . Pt_1
- per l'effetto, CONDANNARE il Sig. al pagamento delle relative sanzioni Controparte_1 amministrative;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.”. Con decreto del 7/5/24, la prima udienza è stata differita ex art. 349 bis c.p.c. al 03/12/2024 ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado;
all'udienza del 3/12/24 nessuno è comparso ed è stato disposto il rinvio ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 4/2/25, poi differita d'ufficio all'udienza del 26/2/25.
In data 19/2/25, si è costituito il quale ha chiesto, previo mutamento del Controparte_1 rito, rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 367/2024 resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro. All'odierna udienza, nessuno è comparso. L'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso alla prima udienza di comparizione, né è comparso all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348, comma 2, c.p.c. e ritualmente comunicatagli dalla cancelleria. In conformità con l'art. 348, comma 3, c.p.c., pertanto, l'appello proposto deve dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile. Le spese di lite vanno integralmente compensate alla luce del rilievo officioso dell'improcedibilità. Va però ricordato che in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei R.G. n.° 623/2024 – Udienza del giorno 26 febbraio 2025 - Pag. 4 di 4
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente dichiarata improcedibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello così come proposto;
B. DICHIARA compensate le spese di lite;
C. DÀ ATTO che l'appellante , in persona del Presidente p.t., è tenuto a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Castrovillari, all'udienza del giorno 26 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
È verbale. Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni