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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'avv. P. Brucchieri
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Cassaniti e C. Fiume
Appellata
e nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. L. Gaezza
OGGETTO: Differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente – premesso di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società con Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 18/05/2011 al 15/10/2011 e dall'1/05/2012 al
04/08/2012 dalle ore 8.00 alle ore 03.30/04.00 del mattino dal lunedì alla domenica – evocava in giudizio dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania la società convenuta al fine di ottenere il soddisfacimento dei crediti retribuivi rivendicati nonché la regolarizzazione contributiva.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, la domanda veniva rigettata con sentenza n. 310/2022.
Il decidente – dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della domanda volta alla costituzione di una rendita vitalizia o al risarcimento del danno in relazione ai contributi non più suscettibili di versamento in quanto prescritti – riteneva non assolto l'onere gravante sulla lavoratrice di provare i fatti costitutivi della pretesa, quanto al periodo lavorativo, all'orario espletato e al mancato godimento delle ferie, dei permessi, delle festività e dei riposi. Osservava in particolare il tribunale che alcune allegazioni riguardanti l'orario di lavoro erano in contrasto con quanto risultante dalla documentazione in atti (le licenze per l'esercizio dello stabilimento che prevedevano determinati orari di chiusura) e che i testi avevano reso dichiarazioni generiche e disomogenee.
Appellava detta sentenza con ricorso del 02/03/2022, cui Parte_1
resisteva la società datrice di lavoro;
si costituiva anche l' CP_2
La causa, espletata ctu contabile, è stata decisa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decorsi i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza oggetto del gravame per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto, esplicitamente ammessa dalla società, oltre che inconfutabilmente comprovata dai documenti allegati da entrambe le parti.
2. Sotto altro profilo, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, affermando che l'istruttoria orale ha acclarato sia le mansioni espletate, inquadrabili nel 5° livello del C.C.N.L. di categoria (come peraltro risulta dai prospetti paga prodotti dalla resistente), sia l'espletamento di lavoro straordinario, sia la durata del rapporto.
3. Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda volta alla costituzione di una rendita vitalizia in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali omessi e prescritti, evidenziando che tale domanda è stata proposta nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale. Nega, poi, che i contributi siano prescritti in relazione alla notifica del ricorso effettuata in data 20/09/2016, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto, così come previsto dall'art. 2943, 2946 e 2947 c.c.
Aderisce, infine, alla richiesta dell' di condanna della società, in caso di CP_2
accoglimento anche parziale della domanda di differenze retributive, al pagamento dei contributi mediante applicazione delle aliquote ratione temporis vigenti, commisurate alle retribuzioni imponibili e comunque nel rispetto del minimale contributivo di cui alla legge n. 389/89, art. 12 legge n. 153/69, oltre somme aggiuntive.
4. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
4.1 In ordine alla prima censura la sentenza appare corretta: il tribunale ha richiamato tutta la giurisprudenza in punto di prova del rapporto di lavoro subordinato e dei presupposti posti a fondamento delle rivendicazioni retributive, in quanto la ricorrente ha dedotto la sussistenza del rapporto in periodi diversi da quelli regolarizzati, ed ha rigettato la domanda perchè ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine ai periodi lavorati senza regolarizzazione e contestati dalla società, in ordine alla prestazione di lavoro straordinario e di attività lavorativa senza godimento delle ferie, dei permessi e dei riposi. 4.2 Anche la pronuncia riguardante la domanda di costituzione della rendita vitalizia e di risarcimento del danno in ordine ai contributi che non possono più essere versati perché prescritti appare corretta: tale domanda è stata formulata nelle note di trattazione scritta del 21.1.2022 e, invece, poteva e doveva essere formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essendo noto il termine di prescrizione dei contributi ed essendo la prescrizione degli stessi rilevabile d'ufficio.
Non è condivisibile neppure l'assunto dell'appellante che considera quale atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso effettuata in data 20.9.2016, in quanto la prescrizione può essere interrotta solo dal creditore, ossia, in materia di contributi, dall'ente previdenziale, che, nel caso in esame, ha formulato la relativa domanda di pagamento con la memoria di costituzione del 25.11.2021, per cui in relazione alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro avvenuta il 4.8.2012 tutti i contributi risultano estinti per prescrizione.
4.3 E', invece, fondato il motivo di appello riguardante la valutazione degli elementi probatori presenti in atti.
La ricorrente in primo grado ha dedotto di aver lavorato per la società resistente dal 18.5.2011 al 15.10.2011 e dall'1.5.2012 al 4.8.2012 a fronte della regolarizzazione di periodi più brevi (dal 24.7.2011 al 17.9.2011 e dal 26.6.2012 al
4.8.2012), di avere svolto mansioni inquadrabili nel 5° livello del CCNL, di aver lavorato dalle 8.00 alla 3.30 – 4.00 dal lunedì alla domenica con mezz'ora di pausa pranzo e di aver percepito la retribuzione di euro 650,00 mensili, senza usufruire di ferie e senza ricevere la 13° e la 14° mensilità, né il tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha, di conseguenza, rivendicato crediti per differenze retributive, compenso per lavoro straordinario diurno e festivo, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie non godute e tfr per una somma complessiva di euro 46.507,99.
La società si è difesa indicando periodi diversi (dal 24 luglio al 17 settembre
2011 e dal 26 giugno al 4 agosto 2012) e di aver corrisposto il tfr alla fine di ciascuno dei due rapporti di lavoro. Ha contestato l'orario di lavoro, sostenendo che la lavorava dalle 9.00 alle 15.00 o alternativamente dalle 14.00 alle 20.00 dal Pt_1
venerdì alla domenica nell'anno 2011 e dal giovedì alla domenica nell'anno 2012.
Orbene, per quanto i due testi di parte ricorrente, essendo frequentatori del lido, siano stati inevitabilmente generici riguardo ai periodi e agli orari di lavoro osservati dalla tuttavia alcune delle circostanze dedotte dalla stessa a fondamento Pt_1
della domanda hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di una dei testi di parte resistente, La teste ha dichiarato di aver conosciuto la Testimone_1 Pt_1
presso il nel luglio del 2011 e che la stessa lavorava dalle 8.00 alle 15.00 CP_1
dal lunedì alla domenica. Anche per l'anno 2012 la teste afferma che la Pt_1
aveva iniziato a lavorare nel mese di luglio, precisando di avere un ricordo nitido del periodo perché coincidente con la conoscenza del titolare del lido, poi divenuto il suo convivente.
In assenza di prova certa della diversa data di cessazione dei rapporti, devono prendersi in considerazione quelli riconosciuti dalla datrice di lavoro.
Quanto alle mansioni è incontestato l'inquadramento al livello 5 indicato nelle buste paga emesse dalla società.
E' stata quindi disposta ctu contabile al fine di calcolare le differenze tra quanto la ricorrente afferma di aver percepito (€ 650,00 mensili) e quanto spettante per i periodi come sopra ricostruiti (1 luglio – 15 settembre 2011, 1 luglio - 4 agosto 2012) ad un dipendente inquadrato al livello 5° del ccnl in atti (coincidente con quello indicato dal datore di lavoro negli Unilav) con orario di lavoro dalle 8.00 alle 15.00, con mezz'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì alla domenica, nonché a titolo di tfr
(di cui non è provato il pagamento) e di indennità sostitutiva delle ferie non godute (il mancato godimento delle ferie non è stato contestato dal ). CP_3
Il ctu, con calcoli corretti e conformi al mandato, ha calcolato come dovuta la somma complessiva di euro 4.151,19, di cui euro 3.302,22 per differenze retributive e compenso per lavoro straordinario, euro 398,32 per tfr ed euro 450,65 per indennità sostitutiva delle ferie non godute. La difesa dell'appellante ha rilevato il mancato computo del compenso per lavoro supplementare a fronte delle assunzioni con contratto part time verticale.
Il collegio non ha ritenuto di richiamare il ctu, in quanto il compenso per lavoro supplementare non è stato oggetto di domanda.
5. In riforma della sentenza impugnata la società va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 4.151,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della al gratuito patrocinio. Pt_1
A carico della società vanno, altresì, poste le spese di ctu liquidate separatamente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
4.151,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna la società al pagamento in favore dell'Erario delle spese di entrambi i gradi che liquida in € 1.800,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone a carico della società appellata le spese di ctu liquidate separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Graziella Parisi