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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 2107/2024 R.G. promossa da da
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Basile Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Alfonsino Imparato CP_1
avente ad oggetto:opposizione ad ATP;
condizione di portatore di
handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92
Motivi della decisione
La ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo riconoscersi la condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 sin dalla visita di revisione.
1 L' si è costituito in giudizio, difendendo la correttezza delle CP_1
conclusioni rassegnate dal C.T.U. della precedente fase.
***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. , ha Persona_1
integralmente condiviso le conclusioni rassegnate dal collega della fase dell'ATP, ritenendo che il complesso patologico della ricorrente non determini uno svantaggio psico-fisico e sociale di grave entità tale da integrare le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/1992.
Infatti, la periziata gode di uno stato generale di salute soddisfacente e non manifesta effetti collaterali importanti per la terapia in atto per la leucemia mieloide cronica;
inoltre, non sono apprezzabili compromissioni d'organo che possano ostacolare i normali rapporti relazionali.
Le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
In difetto delle condizioni reddituali di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. (in specie bastevoli ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, cfr. all. 7), le spese di lite, incluse quelle relative alla C.T.U. disposta nel presente giudizio, vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2 2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese dei due giudizi, che si liquidano in complessivi € 2.400,00, oltre IVA CPA e spese generali al
15%;
3) pone a carico di parte ricorrente le spese relative alla disposta C.T.U.,
come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 18.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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