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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/10/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Eugenio Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2024 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Santi Bertino che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. David
Giovannini per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Valenza (AL) presso lo
[...] studio dell'Avv. Stefano Cresta che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 18.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 1001/2023 del
Tribunale di Alessandria (r.g. 2304/20121), depositata il 21 novembre 2023,
1) rigettare l'opposizione svolta da Controparte_1
in quanto inammissibile, e infondata, confermando il decreto
[...]
ingiuntivo del Tribunale di Alessandria, pubblicato il 6/6/2021, n. 646/2021;
2) in ogni caso, condannare Controparte_1
a pagare in favore di l'importo
[...] Parte_1
1 di euro 20.000, ovvero la somma maggiore o minore, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ., dal giorno della notificazione del ricorso per ingiunzione e fino al soddisfacimento;
3) in ogni caso, condannare Controparte_1
a restituire in favore di l'importo
[...] Parte_1
di euro 5.356,88 (pagate a titolo di spese legali), oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ., dal giorno del pagamento e fino al soddisfacimento;
4) dichiarare inammissibile, in quanto nuova e comunque non svolta mediante appello incidentale, la domanda avversaria di rideterminazione della somma dovuta da ASSIMUTUA.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
PER PARTE APPELLATA
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, preliminarmente, in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per tutti i motivi rappresentati;
nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata;
in via subordinata, in accoglimento delle ulteriori questioni già rilevate da
, rimaste assorbite e con il presente atto espressamente riproposte, CP_1 rigettare l'appello e dichiarare che nulla deve ASSIMUTUA all'appellante
[...]
Parte_1
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, rideterminare la somma dovuta da nei limiti di cui si ritiene CP_1
raggiunta la prova. In ogni caso, con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.1.2024 Parte_1
(d'ora in poi ) impugna la sentenza n. 1001/2023, con la
[...] Parte_1 quale il Tribunale di Alessandria, in accoglimento dell'opposizione promossa da
Controparte_1
(d'ora in poi ), ha revocato il decreto ingiuntivo n. 646/2021 emesso per CP_1
€. 20.000,00 oltre interessi e spese, e ha condannato parte opposta alla rifusione delle spese di lite. Il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di
[...]
in forza di un contratto di fideiussione, stipulato tra la Parte_1
[...
[...] [
e la Esseci Logistica s.r.l. (d'ora in poi ESSECI), a garanzia Parte_2 dell'adempimento, da parte di quest'ultima Società, delle prestazioni dedotte in un contratto di “servizio gestione deposito” intercorrente con la società ricorrente.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto che la convenuta opposta non fosse riuscita a provare in giudizio che le fatture azionate in via monitoria e le prestazioni indicate nelle medesime, di cui lamentava l'inadempimento, rientrassero nell'oggetto del contratto di servizio gestione-deposito di merce ittica stipulato tra la e la società ESSECI, di cui era garante. Parte_1 CP_1
Parte appellante censura tale sentenza per i seguenti motivi:
A) con il primo articolato motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza per aver il giudice ritenuto non allegata, né provata, da parte di , Parte_1
la copertura della garanzia rispetto alle prestazioni inadempiute di ESSECI, lamentando:
- la violazione dell'art. 1362, primo comma, c.c., per non corretta interpretazione del contratto principale, da parte del giudice di primo grado, in quanto nel contratto erano state previste plurime prestazioni in capo a , tra le quali: il Parte_1
deposito della merce ittica scambiata da ESSECI con terzi, la gestione della struttura ove vi era la cella frigorifera, nonché il trasporto e la spedizione della merce e in tal senso valorizza: a) le premesse al contratto, dove si legge che la società
[...]
svolge “attività di fornitura di servizi di logistica, inclusi il deposito, la Parte_1 custodia di merci e la gestione di trasporti e spedizioni” e che la Esseci Logistica intende “usufruire della struttura dell'operatore, nonché fornitura di servizi accessori e complementari a tali attività”; b) il corrispettivo in favore di , calcolato in euro Pt_1
“0.025 per ogni Kg di merce in transito” (art. 5 del contratto, sub doc. 1); c) i tempi di pagamento, prevedendo l'art. 5,5 del contratto che “le fatture sarebbero state emesse mensilmente e pagate dal Committente entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura per quanto riguarda il deposito ed entro 30 giorni dalla data di emissione fattura per quanto riguarda il trasporto”;
- la violazione degli artt. 115, primo comma, e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente gravato l'odierna appellante dell'onere provare l'ambito di operatività della garanzia, ignorando che l'appellata, nel corso del primo grado di giudizio, non ha svolto alcuna contestazione specifica relativamente all'oggetto del contratto garantito e alla riconducibilità delle prestazioni inadempiute al contratto garantito;
3 - la violazione dell'art. 1218 c.c., in quanto la ha sottoscritto il Controparte_2
contratto di garanzia fideiussoria, sicché la stessa andrebbe qualificata come creditore della e, conseguentemente, in applicazione delle coordinate CP_1
ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza fin dalla storica sentenza delle S.U., n.
13533 del 2001, il creditore può limitarsi a provare il titolo su cui si fonda la sua pretesa, allegando l'inadempimento del debitore, su cui ricade l'onere di provare di aver correttamente eseguito la prestazione: pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto imporre ad , debitore del contratto di garanzia, l'onere CP_1
“di contestare e provare i fatti impedienti il diritto al pagamento”;
- una superficiale analisi della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, stante la corrispondenza tra l'oggetto del contratto principale e l'oggetto delle fatture azionate, gli importi e le tariffe ivi indicati, nonché l'assenza di ulteriori contratti tra la creditrice e la debitrice principale, salvo quello oggetto di esame;
- nel dettaglio, sostiene l'appellante che “proprio l'indicazione, nelle fatture, di un corrispettivo per ciascun kg transitato di merce è pienamente coerente con quanto stabilito dall'art.
5.1. del contratto principale, che, per la gestione della merce di
Esseci, prevedeva in corrispettivo percentuale per ciascun “kg in transito”;
- precisa, inoltre, che “le fatture che hanno una sola riga con la dicitura “merce transitata, transito, kili transitati” sono quelle di deposito, fatturato a 25 €/TON” […]
“mentre le fatture che hanno più righe sarebbero quelle relative al trasporto, dove si vede applicata nella colonna PU una tariffa €/ton (esempio 205-230-80), che varia secondo la destinazione o un forfait 100 kg (100 kg per la tariffa unitaria quindi
20,5€- 23€)”;
- infine, contesta quanto affermato a pag. 6 della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che la parte opposta (odierna appellante) ha prodotto due solleciti di pagamento (del 18 e del 20 marzo 2020) relativi a “fatture vendite”, riferibili, dunque,
a prestazioni di fornitura merci e non a prestazioni di stoccaggio e deposito, oggetto del contratto garantito;
- sul punto, l'appellante sostiene che la dicitura “fatture vendite”, nel gergo commerciale, fa riferimento alla vendita anche di servizi di logistica, considerato, peraltro, che i prezzi indicati (cioè €. 20,50 per 100 kg. di prodotto) non possono che rappresentare il costo di gestione e trasporto e non quello della vendita dei prodotti.
B) con il secondo articolato motivo di appello, si deduce l'erronea qualificazione del contratto di garanzia, avendo il giudice ricondotto tale contratto alla fideiussione,
4 anziché alla garanzia autonoma, con la conseguenza di aver erroneamente riversato sul creditore garantito l'onere probatorio. In particolare, sostiene che:
- nel contratto di garanzia fossero stati previsti: a) all'art. 1, un'obbligazione del garante indennitario-risarcitoria, dunque, differente da quella del debitore;
b) all'art. 4, il pagamento a semplice richiesta scritta;
c) all'art. 4, ove si fanno salvi i diritti di ripetizione nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute, presupponendo implicitamente la rinunzia ad eccezioni preventive;
d) all'ultima parte del medesimo art. 4, ove si deroga espressamente all'art. 1957 c.c.;
- di conseguenza, la ritiene che la corretta qualificazione del Controparte_2
contratto in oggetto, come contratto autonomo di garanzia, avrebbe dovuto portare il giudice a dichiarare che il garante fosse tenuto a pagare a semplice richiesta, senza poter sollevare eccezioni, essendo possibile per il medesimo sottrarsi al pagamento soltanto nei casi di inesistenza e nullità del contratto principale, nonché di escussione abusiva, fornendo “prova liquida ed incontestabile” (Cass. 3° sez. civ, 24 aprile 2008,
n. 10652);
- pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di , CP_1 relativa all'assenza di prova che le prestazioni inadempiute da ESSECI fossero ricomprese tra quelle oggetto del contratto garantito e ha errato nel porre in capo all'odierno appellante l'onere di provare tali circostanze.
C) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta le eccezioni sollevate da
, ritenute assorbite dal Tribunale, relative alla nullità del contratto CP_1 principale, determinata dalla mancata iscrizione della nell'albo Controparte_2 dei trasportatori. Sul punto, l'odierna appellante sostiene che:
- difetta la prova di tale mancata iscrizione, a carico di controparte;
- l'eccezione è infondata, in quanto il contratto principale aveva per oggetto lo stoccaggio di merci ittiche e i relativi servizi accessori e dunque non era qualificabile come contratto di trasporto;
- la società non necessariamente trasporta direttamente le merci, ma si avvale Pt_1
di terzi spedizionieri, essendovi prova di ciò nelle fatture, nelle quali compare come descrizione “expedition” (appunto “spedizione”) e non già la voce “trasport”;
- in ogni caso, pur ove si trattasse di trasporto, non ha neppure dedotto CP_1
che svolgesse personalmente tale servizio;
Controparte_2
5 - l'art. 83, secondo comma d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che l'iscrizione all'albo è richiesta esclusivamente per le società che svolgono attività di trasporto per conto terzi e impiegando autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a
6 tonnellate, mentre, nel caso di specie, essa svolge un servizio di trasporto in conto proprio, con mezzi propri di tonnellaggio inferiore a 6 tonnellate, sicché non è soggetto all'obbligo di iscrizione.
D) Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante contesta l'eccezione di pretesa inoperatività della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c. (anch'essa ritenuta assorbita dal giudice di primo grado), in quanto:
- il rapporto contrattuale è garanzia autonoma e non fideiussione;
- l'art. 1956 c.c. presuppone l'onere di allegare e provare da parte del garante il sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e la consapevolezza di esse da parte del creditore, fatti che la garante non avrebbe allegato specificamente.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la condanna di al pagamento in CP_1
proprio favore della somma di euro 20.000, (importo massimo garantito) oltre rivalutazione e interessi, nonché la condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 5.356,88 pagata da a titolo di spese legali di Parte_1
primo grado.
, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, CP_1
con conferma integrale della sentenza impugnata, nonché, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute.
A) In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c., non ravvisando una ragionevole probabilità che lo stesso potesse essere accolto;
B) nel merito:
- contesta la tesi avversaria secondo cui le fatture azionate fossero riferite al contratto oggetto d'esame, in ragione della mancanza di altri rapporti tra le parti, in quanto vi erano, invece, altri rapporti commerciali di fornitura merci e di affitto (tale circostanza sarebbe comprovata sia dalle stesse fatture prodotte dall'appellante, nel corso del primo grado di giudizio, riferibili alla fornitura merci, mentre altre fatture sarebbero riferite a un contratto di affitto tra le stesse intercorrente);
- ha contestato la riferibilità delle fatture prodotte dall'appellante alle prestazioni di refrigerazione e stoccaggio oggetto del contratto principale, in quanto:
6 o l'art. 3 del contratto prevedeva che qualunque prestazione, ulteriore e diversa rispetto a quelle di stoccaggio e refrigerazione, dovesse essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti, mai specificamente dedotta e provata dall'appellante;
o le tariffe applicate nelle fatture prodotte dalla Parte_1 presentano un importo, pari a circa €. 0,20 al Kg., molto più elevato rispetto alla tariffa di €. 0,025 al Kg., prevista nel contratto principale come corrispettivo per le prestazioni ivi previste;
- in subordine, ha richiesto la rideterminazione degli importi indicati nelle fatture, al fine di adeguarli alla suddetta tariffa pari ad €. 0,025 al Kg., nonché l'esclusione dalla copertura della garanzia di tutte le fatture riferibili a prestazioni poste in essere prima della stipulazione della fideiussione, avvenuta in data 6.2.2020;
B) ha eccepito la novità della ritenuta riqualificazione del contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia, implicante un accertamento sulla natura del contratto, mai contesta nel primo grado;
- la natura del contratto sarebbe comunque ininfluente ai fini della decisione, attesa l'omessa prova da parte dell'appellante circa la riconducibilità delle fatture alle prestazioni garantite;
- in subordine, insiste nella già formulata exceptio doli generalis, per le medesime ragioni sopra richiamate;
- ribadisce, poi, l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., in quanto l'insolvenza di ESSECI doveva cronologicamente essere ricondotta fin dal novembre 2019 e, pertanto, era nota alla controparte al momento della stipula della garanzia: tuttavia, non solo tale circostanza non era stata manifestata alla società garante, ma la aveva continuato a far credito alla ESSECI, Parte_1 pur essendo consapevole dello stato di insolvenza di quest'ultima;
- insiste, infine, nell'eccezione di nullità della fideiussione per nullità del contratto principale, in considerazione della mancata iscrizione all'albo dei trasportatori da parte della . Parte_1
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 18.9.2025.
2. Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art. 348 bis c.p.c. da parte dell'appellata è stata già implicitamente
7 ritenuta infondata da questa Corte d'Appello, nel momento in cui è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Al riguardo, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva” (cfr., ex multis,
Cass. civ. n. 14696/2016).
3. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato.
Richiamando il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, , nel Parte_1 richiedere l'escussione della garanzia prestata da , fideiussore della CP_1
ESSECI, poneva a fondamento della propria pretesa n. 9 fatture (cfr. all. 8 del fascicolo monitorio), datate tra il 30.11.2019 e il 31.03.2020, riferite a prestazioni descritte in modo generico e con un tariffario applicato (anch'esso in modo poco chiaro) pari, per lo più, ad €. 25,00 al kg;
allegava, inoltre, due solleciti di pagamento riferiti a “fatture vendite” e “fatture acquisti”, datate tra il 30.11.2019 e del 31.01.2020.
A fronte delle contestazioni specifiche svolte in sede di opposizione (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) relativamente all'oggetto del contratto garantito e alla riconducibilità delle prestazioni inadempiute al contratto garantito, era onere della fornire prova adeguata dei presupposti del Parte_1
credito vantato.
Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente ricostruito l'oggetto e i limiti della garanzia prestata da . CP_1
In effetti, dall'esame della polizza fideiussoria (cfr. art. 1 e frontespizio del contratto, prodotto al doc. 2 del fascicolo monitorio), si desume che la stessa è stata sottoscritta a garanzia “di tutte le obbligazioni assunte con il "
[...]
" riferite alla prestazione di trasporto, stoccaggio e Parte_3
deposito svolte all'interno del deposito attrezzato sito in San Giuliano Milanese presso la sede secondaria Via Privata da Via Isco 8b San Giuliano Milanese (MI) di proprietà dell'operatore”, per il periodo stabilito dal 5.2.2020 al 31.1.2021.
Il punto 3 del suddetto contratto individua l'oggetto del contratto prevedendo che “Il
Committente commissiona all'Operatore che accetta, la prestazione di stockaggio e
8 refrigerazione. L'Operatore metterà a disposizione gli spazi necessari alla prestazione di cui al presente articolo presso il proprio Deposito attrezzato sito in Via
Privata da Iseo 8/B - 20098 San Giuliano Milanese (MI)” (per uno spazio massimo di mq. 300, come specificato nel successivo art. 4).
Al successivo punto 5.1 del contratto è previsto il corrispettivo dovuto da ESSECI e, nello specifico: “Per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 3, il Committente corrisponderà all'Operatore il corrispettivo mensile di 0.025 € per ogni kg di merce in transito”.
Inoltre, al successivo punto 5.2 del contratto, è previsto che, qualora il committente avesse voluto affidare all'operatore prestazioni diverse da quelle sopra indicate, le parti avrebbero concordato le modalità delle prestazioni e il relativo corrispettivo con accordo scritto.
A nulla rileva la circostanza che nelle premesse del contratto si faccia generico riferimento alle varie attività svolte dall'operatore (ossia a Parte_1
servizi di logistica di vario genere), in quanto il citato punto 3 del contratto specifica e circoscrive in modo chiaro l'oggetto della prestazione posta a carico dell'operatore, citandone alcune e non altre. Non solo, ma significativo è che al punto 2 le uniche definizioni presenti in quanto ritenute rilevanti per le pattuizioni sono: “Prodotti”,
“Stock” e “Deposito”.
Peraltro, l'appellante non ha dedotto né prodotto in primo grado alcun accordo scritto da cui desumere che le parti avessero pattuito che l'operatore svolgesse prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle di stoccaggio e refrigerazione previste al punto 3, in relazione a quanto stabilito dal citato punto 5.2 del contratto.
Così individuato l'oggetto del contratto garantito, cui fa espresso riferimento la polizza fideiussoria prestata da , non ha alcuna valenza il fatto che nel CP_1
contratto di garanzia si faccia riferimento alle varie attività svolte da
[...]
(tra cui quelle di trasporto) posto che tali attività non possono Parte_1
ricondursi alle prestazioni previste nel contratto principale stipulato con ESSECI e cui si riferisce la garanzia operando il rinvio al documento sopra esaminato.
Del resto, l'appellante stessa ha negato l'esistenza di ulteriori contratti o accordi tra le parti aventi ad oggetto ulteriori prestazioni, posto che ha invece sostenuto un diverso contenuto dell'oggetto del contratto, che però non trova riscontro alcuno.
9 Così ricostruito l'oggetto del contratto principale garantito dalla polizza fideiussoria sottoscritta dall'odierna appellata, può condividersi quanto rilevato dal Giudice di primo grado in relazione al riparto dell'onere della prova e al relativo assolvimento.
Si condividono le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità richiamate dal Tribunale, secondo cui “Il creditore che escute una polizza fideiussoria
è tenuto a provare i presupposti per l'operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
26158 del 12/12/2014 Cass. civ., sez. VI, ord., 4 , in senso conforme cfr., ex multis,
).ottobre 2012 n. 16917
In secondo luogo, la non ha dimostrato l'inadempimento di Parte_1
ESSECI di prestazioni coperte dalla garanzia prestata da , in quanto le CP_1
fatture versate in atti dalla non possono ricondursi a Parte_1 prestazioni riconducibili con certezza all'oggetto del contratto principale e ciò sia sotto il profilo della materiale descrizione delle stesse, sia con riferimento al corrispettivo applicato. Invero, nella sentenza impugnata è stato rilevato in modo condivisibile che:
- in alcune delle fatture (specificamente quelle datate 30.11.2019; 31.12.2019 e
30.01.2020) si fa generico riferimento a “SERVIZI EFFETTUATI PER
VOSTRO CONTO COME DA ALLEGATO” (allegato, che non è mai stato prodotto) e si applica un “prezzo unitario”, non riconducibile al corrispettivo previsto al citato punto 3 del contratto garantito;
- nelle altre fatture allegate, si fa un ambiguo riferimento a “totale kg. transitati”
(cfr. fattura del 29.02.2020, indicante un prezzo pari a 25,00 €. al kg.) o a
“prodotti ittici” (cfr. fatture del 29.02.2020 e del 31.03.2020, con un tariffario variabile, per lo più pari a 20,50 €. Al kg.) o, ancora, a “merce transitata” (cfr. fattura del 31.03.2020, indicante un prezzo unitario peri a €. 25,00 al kg.).
Pertanto, emerge che l'oggetto delle prestazioni descritte nelle fatture non è con sufficiente certezza riconducibile a quello di stoccaggio e refrigerazione (e alle limitate prestazioni accessorie interne al deposito di San Giuliano Milanese), descritto nel contratto principale, sia per l'assenza di indicazioni specifiche al riguardo, sia perché il prezzo applicato non corrisponde a quello pattuito al punto 5 del contratto, pari a €. 0,025 al kg..
10 L'appellante non ha svolto censure specifiche a tali argomentazioni nel proprio atto di gravame.
Non appare neppure chiaro il criterio secondo cui la distinzione tra le prestazioni di deposito e quelle di trasporto andrebbe a suo avviso individuato nel “numero di righe” presente nelle fatture, non paragonandosi neppure con i profili di esatta indicazione dell'oggetto del contratto che, come rilevato, non prevede prestazioni di trasporto (se non quelle limitate e meramente accessorie di spostamento interno al sito di stoccaggio).
In ogni caso, non è stata svolta alcuna contestazione specifica con riferimento a quanto affermato dal Giudice di primo grado, relativamente alla mancata corrispondenza tra le tariffe applicate nelle fatture prodotte e il corrispettivo pattuito nel contratto principale.
Da ultimo, va evidenziato che, come rilevato dall'appellata, non possono essere ricomprese nella copertura della garanzia tutte le fatture riferibili a prestazioni poste in essere prima della stipulazione della fideiussione, avvenuta in data 6.2.2020, con efficacia a partire dal 5.2.2020.
Al riguardo, si ricorda che è senz'altro consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione, inferiore a quello del rapporto garantito (profilo, peraltro documentale e non oggetto di specifica contestazione).
Esulano, quindi, dall'ambito di efficacia della polizza fideiussoria invocata tutte le prestazioni rese e fatturate in data anteriore al 5.2.2020.
Dunque, limitando l'indagine alle fatture prodotte emesse in data successiva all'inizio di efficacia della garanzia, emerge che soltanto in uno dei documenti prodotti, datato
29.02.2020, è identificabile una prestazione avente un corrispettivo compatibile con il prezzo pattuito nel contratto principale (cioè circa € 0,025 per kg.).
Tuttavia, anche con riferimento a tale fattura, la prestazione è descritta in modo eccessivamente generico (“prodotti ittici”) e, in ogni caso, non è possibile individuare la data esatta in cui sarebbe stata effettuata, potendo collocarsi anche in un periodo di tempo antecedente al 5.2.2020, estraneo quindi all'operatività della polizza fideiussoria.
3. Con riferimento al secondo motivo di gravame, va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità, in quanto la questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto di fideiussione come garanzia autonoma è stata sollevata dalla soltanto in grado di appello. Parte_1
11 L'eccezione non può essere accolta. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'articolo 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15470/2024).
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato fatti nuovi, ma si è limitata a proporre una diversa qualificazione della natura giuridica del contratto, in forza di quanto già allegato nel primo grado di giudizio.
Nel merito, il motivo di appello è però infondato.
Com'è noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto di fideiussione, in cui l'obbligato garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Tanto chiarito, nel caso di specie, non può ritenersi che la garanzia prestata da debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, in quanto, CP_1 dall'esame della polizza fideiussoria prodotta in giudizio, non può desumersi che il garante sia tenuto ad adempiere in ragione della mera richiesta del beneficiario, senza la possibilità di sollevare eccezioni, non essendo a ciò sufficiente la previsione di un pagamento “a prima richiesta”, senza ulteriori specificazioni.
Sul punto, può condividersi quanto sostenuto dall'appellata, la quale valorizza il disposto di cui all'art. 4 del contratto, nella parte in cui prevede che “Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato, in base alla seguente garanzia, dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dalla semplice comunicazione scritta dal Beneficiario allegando la documentazione comprovante la richiesta”.
L'onere in capo al beneficiario di fornire la documentazione Parte_1
posta a fondamento della pretesa porta a ritenere che il garante può ben contestare l'assenza, sufficienza e inidoneità della documentazione e, quindi, del presupposto a fondamento dell'obbligazione di garanzia.
Tale conclusione, inoltre, è suffragata dall'esame testuale del contratto, per cui, agli artt. 4 e 5 della citata polizza, il rapporto viene espressamente qualificato come
“fideiussione” e il garante viene indicato quale “fideiussore”.
Ebbene, considerato che, sulla base di quanto previsto all'art. 4 del contratto di garanzia, deve ritenersi che il garante può ben opporre eccezioni al beneficiario
12 inerenti alla fondatezza documentale della pretesa, va escluso che il rapporto vada qualificato come garanzia autonoma, dovendo, piuttosto, ritenersi che lo stesso rientri nello schema tipico della fideiussione.
4. In considerazione dell'infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, devono ritenersi assorbite le diverse e ulteriori questioni sollevate dalle parti, conformemente a quanto stabilito dal Giudice di primo grado.
5. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1001/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Alessandria in data
21.11.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare ad Parte_1 [...]
Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 3.966,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Eugenio Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2024 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Santi Bertino che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. David
Giovannini per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Valenza (AL) presso lo
[...] studio dell'Avv. Stefano Cresta che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 18.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 1001/2023 del
Tribunale di Alessandria (r.g. 2304/20121), depositata il 21 novembre 2023,
1) rigettare l'opposizione svolta da Controparte_1
in quanto inammissibile, e infondata, confermando il decreto
[...]
ingiuntivo del Tribunale di Alessandria, pubblicato il 6/6/2021, n. 646/2021;
2) in ogni caso, condannare Controparte_1
a pagare in favore di l'importo
[...] Parte_1
1 di euro 20.000, ovvero la somma maggiore o minore, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ., dal giorno della notificazione del ricorso per ingiunzione e fino al soddisfacimento;
3) in ogni caso, condannare Controparte_1
a restituire in favore di l'importo
[...] Parte_1
di euro 5.356,88 (pagate a titolo di spese legali), oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ., dal giorno del pagamento e fino al soddisfacimento;
4) dichiarare inammissibile, in quanto nuova e comunque non svolta mediante appello incidentale, la domanda avversaria di rideterminazione della somma dovuta da ASSIMUTUA.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
PER PARTE APPELLATA
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, preliminarmente, in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per tutti i motivi rappresentati;
nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata;
in via subordinata, in accoglimento delle ulteriori questioni già rilevate da
, rimaste assorbite e con il presente atto espressamente riproposte, CP_1 rigettare l'appello e dichiarare che nulla deve ASSIMUTUA all'appellante
[...]
Parte_1
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, rideterminare la somma dovuta da nei limiti di cui si ritiene CP_1
raggiunta la prova. In ogni caso, con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.1.2024 Parte_1
(d'ora in poi ) impugna la sentenza n. 1001/2023, con la
[...] Parte_1 quale il Tribunale di Alessandria, in accoglimento dell'opposizione promossa da
Controparte_1
(d'ora in poi ), ha revocato il decreto ingiuntivo n. 646/2021 emesso per CP_1
€. 20.000,00 oltre interessi e spese, e ha condannato parte opposta alla rifusione delle spese di lite. Il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di
[...]
in forza di un contratto di fideiussione, stipulato tra la Parte_1
[...
[...] [
e la Esseci Logistica s.r.l. (d'ora in poi ESSECI), a garanzia Parte_2 dell'adempimento, da parte di quest'ultima Società, delle prestazioni dedotte in un contratto di “servizio gestione deposito” intercorrente con la società ricorrente.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto che la convenuta opposta non fosse riuscita a provare in giudizio che le fatture azionate in via monitoria e le prestazioni indicate nelle medesime, di cui lamentava l'inadempimento, rientrassero nell'oggetto del contratto di servizio gestione-deposito di merce ittica stipulato tra la e la società ESSECI, di cui era garante. Parte_1 CP_1
Parte appellante censura tale sentenza per i seguenti motivi:
A) con il primo articolato motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza per aver il giudice ritenuto non allegata, né provata, da parte di , Parte_1
la copertura della garanzia rispetto alle prestazioni inadempiute di ESSECI, lamentando:
- la violazione dell'art. 1362, primo comma, c.c., per non corretta interpretazione del contratto principale, da parte del giudice di primo grado, in quanto nel contratto erano state previste plurime prestazioni in capo a , tra le quali: il Parte_1
deposito della merce ittica scambiata da ESSECI con terzi, la gestione della struttura ove vi era la cella frigorifera, nonché il trasporto e la spedizione della merce e in tal senso valorizza: a) le premesse al contratto, dove si legge che la società
[...]
svolge “attività di fornitura di servizi di logistica, inclusi il deposito, la Parte_1 custodia di merci e la gestione di trasporti e spedizioni” e che la Esseci Logistica intende “usufruire della struttura dell'operatore, nonché fornitura di servizi accessori e complementari a tali attività”; b) il corrispettivo in favore di , calcolato in euro Pt_1
“0.025 per ogni Kg di merce in transito” (art. 5 del contratto, sub doc. 1); c) i tempi di pagamento, prevedendo l'art. 5,5 del contratto che “le fatture sarebbero state emesse mensilmente e pagate dal Committente entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura per quanto riguarda il deposito ed entro 30 giorni dalla data di emissione fattura per quanto riguarda il trasporto”;
- la violazione degli artt. 115, primo comma, e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente gravato l'odierna appellante dell'onere provare l'ambito di operatività della garanzia, ignorando che l'appellata, nel corso del primo grado di giudizio, non ha svolto alcuna contestazione specifica relativamente all'oggetto del contratto garantito e alla riconducibilità delle prestazioni inadempiute al contratto garantito;
3 - la violazione dell'art. 1218 c.c., in quanto la ha sottoscritto il Controparte_2
contratto di garanzia fideiussoria, sicché la stessa andrebbe qualificata come creditore della e, conseguentemente, in applicazione delle coordinate CP_1
ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza fin dalla storica sentenza delle S.U., n.
13533 del 2001, il creditore può limitarsi a provare il titolo su cui si fonda la sua pretesa, allegando l'inadempimento del debitore, su cui ricade l'onere di provare di aver correttamente eseguito la prestazione: pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto imporre ad , debitore del contratto di garanzia, l'onere CP_1
“di contestare e provare i fatti impedienti il diritto al pagamento”;
- una superficiale analisi della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, stante la corrispondenza tra l'oggetto del contratto principale e l'oggetto delle fatture azionate, gli importi e le tariffe ivi indicati, nonché l'assenza di ulteriori contratti tra la creditrice e la debitrice principale, salvo quello oggetto di esame;
- nel dettaglio, sostiene l'appellante che “proprio l'indicazione, nelle fatture, di un corrispettivo per ciascun kg transitato di merce è pienamente coerente con quanto stabilito dall'art.
5.1. del contratto principale, che, per la gestione della merce di
Esseci, prevedeva in corrispettivo percentuale per ciascun “kg in transito”;
- precisa, inoltre, che “le fatture che hanno una sola riga con la dicitura “merce transitata, transito, kili transitati” sono quelle di deposito, fatturato a 25 €/TON” […]
“mentre le fatture che hanno più righe sarebbero quelle relative al trasporto, dove si vede applicata nella colonna PU una tariffa €/ton (esempio 205-230-80), che varia secondo la destinazione o un forfait 100 kg (100 kg per la tariffa unitaria quindi
20,5€- 23€)”;
- infine, contesta quanto affermato a pag. 6 della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che la parte opposta (odierna appellante) ha prodotto due solleciti di pagamento (del 18 e del 20 marzo 2020) relativi a “fatture vendite”, riferibili, dunque,
a prestazioni di fornitura merci e non a prestazioni di stoccaggio e deposito, oggetto del contratto garantito;
- sul punto, l'appellante sostiene che la dicitura “fatture vendite”, nel gergo commerciale, fa riferimento alla vendita anche di servizi di logistica, considerato, peraltro, che i prezzi indicati (cioè €. 20,50 per 100 kg. di prodotto) non possono che rappresentare il costo di gestione e trasporto e non quello della vendita dei prodotti.
B) con il secondo articolato motivo di appello, si deduce l'erronea qualificazione del contratto di garanzia, avendo il giudice ricondotto tale contratto alla fideiussione,
4 anziché alla garanzia autonoma, con la conseguenza di aver erroneamente riversato sul creditore garantito l'onere probatorio. In particolare, sostiene che:
- nel contratto di garanzia fossero stati previsti: a) all'art. 1, un'obbligazione del garante indennitario-risarcitoria, dunque, differente da quella del debitore;
b) all'art. 4, il pagamento a semplice richiesta scritta;
c) all'art. 4, ove si fanno salvi i diritti di ripetizione nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute, presupponendo implicitamente la rinunzia ad eccezioni preventive;
d) all'ultima parte del medesimo art. 4, ove si deroga espressamente all'art. 1957 c.c.;
- di conseguenza, la ritiene che la corretta qualificazione del Controparte_2
contratto in oggetto, come contratto autonomo di garanzia, avrebbe dovuto portare il giudice a dichiarare che il garante fosse tenuto a pagare a semplice richiesta, senza poter sollevare eccezioni, essendo possibile per il medesimo sottrarsi al pagamento soltanto nei casi di inesistenza e nullità del contratto principale, nonché di escussione abusiva, fornendo “prova liquida ed incontestabile” (Cass. 3° sez. civ, 24 aprile 2008,
n. 10652);
- pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di , CP_1 relativa all'assenza di prova che le prestazioni inadempiute da ESSECI fossero ricomprese tra quelle oggetto del contratto garantito e ha errato nel porre in capo all'odierno appellante l'onere di provare tali circostanze.
C) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta le eccezioni sollevate da
, ritenute assorbite dal Tribunale, relative alla nullità del contratto CP_1 principale, determinata dalla mancata iscrizione della nell'albo Controparte_2 dei trasportatori. Sul punto, l'odierna appellante sostiene che:
- difetta la prova di tale mancata iscrizione, a carico di controparte;
- l'eccezione è infondata, in quanto il contratto principale aveva per oggetto lo stoccaggio di merci ittiche e i relativi servizi accessori e dunque non era qualificabile come contratto di trasporto;
- la società non necessariamente trasporta direttamente le merci, ma si avvale Pt_1
di terzi spedizionieri, essendovi prova di ciò nelle fatture, nelle quali compare come descrizione “expedition” (appunto “spedizione”) e non già la voce “trasport”;
- in ogni caso, pur ove si trattasse di trasporto, non ha neppure dedotto CP_1
che svolgesse personalmente tale servizio;
Controparte_2
5 - l'art. 83, secondo comma d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che l'iscrizione all'albo è richiesta esclusivamente per le società che svolgono attività di trasporto per conto terzi e impiegando autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a
6 tonnellate, mentre, nel caso di specie, essa svolge un servizio di trasporto in conto proprio, con mezzi propri di tonnellaggio inferiore a 6 tonnellate, sicché non è soggetto all'obbligo di iscrizione.
D) Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante contesta l'eccezione di pretesa inoperatività della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c. (anch'essa ritenuta assorbita dal giudice di primo grado), in quanto:
- il rapporto contrattuale è garanzia autonoma e non fideiussione;
- l'art. 1956 c.c. presuppone l'onere di allegare e provare da parte del garante il sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e la consapevolezza di esse da parte del creditore, fatti che la garante non avrebbe allegato specificamente.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la condanna di al pagamento in CP_1
proprio favore della somma di euro 20.000, (importo massimo garantito) oltre rivalutazione e interessi, nonché la condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 5.356,88 pagata da a titolo di spese legali di Parte_1
primo grado.
, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, CP_1
con conferma integrale della sentenza impugnata, nonché, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute.
A) In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c., non ravvisando una ragionevole probabilità che lo stesso potesse essere accolto;
B) nel merito:
- contesta la tesi avversaria secondo cui le fatture azionate fossero riferite al contratto oggetto d'esame, in ragione della mancanza di altri rapporti tra le parti, in quanto vi erano, invece, altri rapporti commerciali di fornitura merci e di affitto (tale circostanza sarebbe comprovata sia dalle stesse fatture prodotte dall'appellante, nel corso del primo grado di giudizio, riferibili alla fornitura merci, mentre altre fatture sarebbero riferite a un contratto di affitto tra le stesse intercorrente);
- ha contestato la riferibilità delle fatture prodotte dall'appellante alle prestazioni di refrigerazione e stoccaggio oggetto del contratto principale, in quanto:
6 o l'art. 3 del contratto prevedeva che qualunque prestazione, ulteriore e diversa rispetto a quelle di stoccaggio e refrigerazione, dovesse essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti, mai specificamente dedotta e provata dall'appellante;
o le tariffe applicate nelle fatture prodotte dalla Parte_1 presentano un importo, pari a circa €. 0,20 al Kg., molto più elevato rispetto alla tariffa di €. 0,025 al Kg., prevista nel contratto principale come corrispettivo per le prestazioni ivi previste;
- in subordine, ha richiesto la rideterminazione degli importi indicati nelle fatture, al fine di adeguarli alla suddetta tariffa pari ad €. 0,025 al Kg., nonché l'esclusione dalla copertura della garanzia di tutte le fatture riferibili a prestazioni poste in essere prima della stipulazione della fideiussione, avvenuta in data 6.2.2020;
B) ha eccepito la novità della ritenuta riqualificazione del contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia, implicante un accertamento sulla natura del contratto, mai contesta nel primo grado;
- la natura del contratto sarebbe comunque ininfluente ai fini della decisione, attesa l'omessa prova da parte dell'appellante circa la riconducibilità delle fatture alle prestazioni garantite;
- in subordine, insiste nella già formulata exceptio doli generalis, per le medesime ragioni sopra richiamate;
- ribadisce, poi, l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., in quanto l'insolvenza di ESSECI doveva cronologicamente essere ricondotta fin dal novembre 2019 e, pertanto, era nota alla controparte al momento della stipula della garanzia: tuttavia, non solo tale circostanza non era stata manifestata alla società garante, ma la aveva continuato a far credito alla ESSECI, Parte_1 pur essendo consapevole dello stato di insolvenza di quest'ultima;
- insiste, infine, nell'eccezione di nullità della fideiussione per nullità del contratto principale, in considerazione della mancata iscrizione all'albo dei trasportatori da parte della . Parte_1
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 18.9.2025.
2. Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art. 348 bis c.p.c. da parte dell'appellata è stata già implicitamente
7 ritenuta infondata da questa Corte d'Appello, nel momento in cui è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Al riguardo, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva” (cfr., ex multis,
Cass. civ. n. 14696/2016).
3. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato.
Richiamando il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, , nel Parte_1 richiedere l'escussione della garanzia prestata da , fideiussore della CP_1
ESSECI, poneva a fondamento della propria pretesa n. 9 fatture (cfr. all. 8 del fascicolo monitorio), datate tra il 30.11.2019 e il 31.03.2020, riferite a prestazioni descritte in modo generico e con un tariffario applicato (anch'esso in modo poco chiaro) pari, per lo più, ad €. 25,00 al kg;
allegava, inoltre, due solleciti di pagamento riferiti a “fatture vendite” e “fatture acquisti”, datate tra il 30.11.2019 e del 31.01.2020.
A fronte delle contestazioni specifiche svolte in sede di opposizione (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) relativamente all'oggetto del contratto garantito e alla riconducibilità delle prestazioni inadempiute al contratto garantito, era onere della fornire prova adeguata dei presupposti del Parte_1
credito vantato.
Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente ricostruito l'oggetto e i limiti della garanzia prestata da . CP_1
In effetti, dall'esame della polizza fideiussoria (cfr. art. 1 e frontespizio del contratto, prodotto al doc. 2 del fascicolo monitorio), si desume che la stessa è stata sottoscritta a garanzia “di tutte le obbligazioni assunte con il "
[...]
" riferite alla prestazione di trasporto, stoccaggio e Parte_3
deposito svolte all'interno del deposito attrezzato sito in San Giuliano Milanese presso la sede secondaria Via Privata da Via Isco 8b San Giuliano Milanese (MI) di proprietà dell'operatore”, per il periodo stabilito dal 5.2.2020 al 31.1.2021.
Il punto 3 del suddetto contratto individua l'oggetto del contratto prevedendo che “Il
Committente commissiona all'Operatore che accetta, la prestazione di stockaggio e
8 refrigerazione. L'Operatore metterà a disposizione gli spazi necessari alla prestazione di cui al presente articolo presso il proprio Deposito attrezzato sito in Via
Privata da Iseo 8/B - 20098 San Giuliano Milanese (MI)” (per uno spazio massimo di mq. 300, come specificato nel successivo art. 4).
Al successivo punto 5.1 del contratto è previsto il corrispettivo dovuto da ESSECI e, nello specifico: “Per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 3, il Committente corrisponderà all'Operatore il corrispettivo mensile di 0.025 € per ogni kg di merce in transito”.
Inoltre, al successivo punto 5.2 del contratto, è previsto che, qualora il committente avesse voluto affidare all'operatore prestazioni diverse da quelle sopra indicate, le parti avrebbero concordato le modalità delle prestazioni e il relativo corrispettivo con accordo scritto.
A nulla rileva la circostanza che nelle premesse del contratto si faccia generico riferimento alle varie attività svolte dall'operatore (ossia a Parte_1
servizi di logistica di vario genere), in quanto il citato punto 3 del contratto specifica e circoscrive in modo chiaro l'oggetto della prestazione posta a carico dell'operatore, citandone alcune e non altre. Non solo, ma significativo è che al punto 2 le uniche definizioni presenti in quanto ritenute rilevanti per le pattuizioni sono: “Prodotti”,
“Stock” e “Deposito”.
Peraltro, l'appellante non ha dedotto né prodotto in primo grado alcun accordo scritto da cui desumere che le parti avessero pattuito che l'operatore svolgesse prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle di stoccaggio e refrigerazione previste al punto 3, in relazione a quanto stabilito dal citato punto 5.2 del contratto.
Così individuato l'oggetto del contratto garantito, cui fa espresso riferimento la polizza fideiussoria prestata da , non ha alcuna valenza il fatto che nel CP_1
contratto di garanzia si faccia riferimento alle varie attività svolte da
[...]
(tra cui quelle di trasporto) posto che tali attività non possono Parte_1
ricondursi alle prestazioni previste nel contratto principale stipulato con ESSECI e cui si riferisce la garanzia operando il rinvio al documento sopra esaminato.
Del resto, l'appellante stessa ha negato l'esistenza di ulteriori contratti o accordi tra le parti aventi ad oggetto ulteriori prestazioni, posto che ha invece sostenuto un diverso contenuto dell'oggetto del contratto, che però non trova riscontro alcuno.
9 Così ricostruito l'oggetto del contratto principale garantito dalla polizza fideiussoria sottoscritta dall'odierna appellata, può condividersi quanto rilevato dal Giudice di primo grado in relazione al riparto dell'onere della prova e al relativo assolvimento.
Si condividono le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità richiamate dal Tribunale, secondo cui “Il creditore che escute una polizza fideiussoria
è tenuto a provare i presupposti per l'operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
26158 del 12/12/2014 Cass. civ., sez. VI, ord., 4 , in senso conforme cfr., ex multis,
).ottobre 2012 n. 16917
In secondo luogo, la non ha dimostrato l'inadempimento di Parte_1
ESSECI di prestazioni coperte dalla garanzia prestata da , in quanto le CP_1
fatture versate in atti dalla non possono ricondursi a Parte_1 prestazioni riconducibili con certezza all'oggetto del contratto principale e ciò sia sotto il profilo della materiale descrizione delle stesse, sia con riferimento al corrispettivo applicato. Invero, nella sentenza impugnata è stato rilevato in modo condivisibile che:
- in alcune delle fatture (specificamente quelle datate 30.11.2019; 31.12.2019 e
30.01.2020) si fa generico riferimento a “SERVIZI EFFETTUATI PER
VOSTRO CONTO COME DA ALLEGATO” (allegato, che non è mai stato prodotto) e si applica un “prezzo unitario”, non riconducibile al corrispettivo previsto al citato punto 3 del contratto garantito;
- nelle altre fatture allegate, si fa un ambiguo riferimento a “totale kg. transitati”
(cfr. fattura del 29.02.2020, indicante un prezzo pari a 25,00 €. al kg.) o a
“prodotti ittici” (cfr. fatture del 29.02.2020 e del 31.03.2020, con un tariffario variabile, per lo più pari a 20,50 €. Al kg.) o, ancora, a “merce transitata” (cfr. fattura del 31.03.2020, indicante un prezzo unitario peri a €. 25,00 al kg.).
Pertanto, emerge che l'oggetto delle prestazioni descritte nelle fatture non è con sufficiente certezza riconducibile a quello di stoccaggio e refrigerazione (e alle limitate prestazioni accessorie interne al deposito di San Giuliano Milanese), descritto nel contratto principale, sia per l'assenza di indicazioni specifiche al riguardo, sia perché il prezzo applicato non corrisponde a quello pattuito al punto 5 del contratto, pari a €. 0,025 al kg..
10 L'appellante non ha svolto censure specifiche a tali argomentazioni nel proprio atto di gravame.
Non appare neppure chiaro il criterio secondo cui la distinzione tra le prestazioni di deposito e quelle di trasporto andrebbe a suo avviso individuato nel “numero di righe” presente nelle fatture, non paragonandosi neppure con i profili di esatta indicazione dell'oggetto del contratto che, come rilevato, non prevede prestazioni di trasporto (se non quelle limitate e meramente accessorie di spostamento interno al sito di stoccaggio).
In ogni caso, non è stata svolta alcuna contestazione specifica con riferimento a quanto affermato dal Giudice di primo grado, relativamente alla mancata corrispondenza tra le tariffe applicate nelle fatture prodotte e il corrispettivo pattuito nel contratto principale.
Da ultimo, va evidenziato che, come rilevato dall'appellata, non possono essere ricomprese nella copertura della garanzia tutte le fatture riferibili a prestazioni poste in essere prima della stipulazione della fideiussione, avvenuta in data 6.2.2020, con efficacia a partire dal 5.2.2020.
Al riguardo, si ricorda che è senz'altro consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione, inferiore a quello del rapporto garantito (profilo, peraltro documentale e non oggetto di specifica contestazione).
Esulano, quindi, dall'ambito di efficacia della polizza fideiussoria invocata tutte le prestazioni rese e fatturate in data anteriore al 5.2.2020.
Dunque, limitando l'indagine alle fatture prodotte emesse in data successiva all'inizio di efficacia della garanzia, emerge che soltanto in uno dei documenti prodotti, datato
29.02.2020, è identificabile una prestazione avente un corrispettivo compatibile con il prezzo pattuito nel contratto principale (cioè circa € 0,025 per kg.).
Tuttavia, anche con riferimento a tale fattura, la prestazione è descritta in modo eccessivamente generico (“prodotti ittici”) e, in ogni caso, non è possibile individuare la data esatta in cui sarebbe stata effettuata, potendo collocarsi anche in un periodo di tempo antecedente al 5.2.2020, estraneo quindi all'operatività della polizza fideiussoria.
3. Con riferimento al secondo motivo di gravame, va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità, in quanto la questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto di fideiussione come garanzia autonoma è stata sollevata dalla soltanto in grado di appello. Parte_1
11 L'eccezione non può essere accolta. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'articolo 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15470/2024).
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato fatti nuovi, ma si è limitata a proporre una diversa qualificazione della natura giuridica del contratto, in forza di quanto già allegato nel primo grado di giudizio.
Nel merito, il motivo di appello è però infondato.
Com'è noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto di fideiussione, in cui l'obbligato garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Tanto chiarito, nel caso di specie, non può ritenersi che la garanzia prestata da debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, in quanto, CP_1 dall'esame della polizza fideiussoria prodotta in giudizio, non può desumersi che il garante sia tenuto ad adempiere in ragione della mera richiesta del beneficiario, senza la possibilità di sollevare eccezioni, non essendo a ciò sufficiente la previsione di un pagamento “a prima richiesta”, senza ulteriori specificazioni.
Sul punto, può condividersi quanto sostenuto dall'appellata, la quale valorizza il disposto di cui all'art. 4 del contratto, nella parte in cui prevede che “Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato, in base alla seguente garanzia, dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dalla semplice comunicazione scritta dal Beneficiario allegando la documentazione comprovante la richiesta”.
L'onere in capo al beneficiario di fornire la documentazione Parte_1
posta a fondamento della pretesa porta a ritenere che il garante può ben contestare l'assenza, sufficienza e inidoneità della documentazione e, quindi, del presupposto a fondamento dell'obbligazione di garanzia.
Tale conclusione, inoltre, è suffragata dall'esame testuale del contratto, per cui, agli artt. 4 e 5 della citata polizza, il rapporto viene espressamente qualificato come
“fideiussione” e il garante viene indicato quale “fideiussore”.
Ebbene, considerato che, sulla base di quanto previsto all'art. 4 del contratto di garanzia, deve ritenersi che il garante può ben opporre eccezioni al beneficiario
12 inerenti alla fondatezza documentale della pretesa, va escluso che il rapporto vada qualificato come garanzia autonoma, dovendo, piuttosto, ritenersi che lo stesso rientri nello schema tipico della fideiussione.
4. In considerazione dell'infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, devono ritenersi assorbite le diverse e ulteriori questioni sollevate dalle parti, conformemente a quanto stabilito dal Giudice di primo grado.
5. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1001/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Alessandria in data
21.11.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare ad Parte_1 [...]
Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 3.966,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
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