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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13001/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei giudici dott.ssa Alice Zorzi Presidente
dott. Tobia Aceto giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 13001 del ruolo generale dell'anno 2023 su ricorso presentato da:
(c.f. ), con l'avv. Unia, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego del rilascio del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da ricorso introduttivo: previa sospensione del provvedimento impugnato e declaratoria di nullità del provvedimento medesimo per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, accerti e dichiari il diritto del sig. ad ottenere la protezione speciale ex d.Lgs. n. 286/1998 aggiornato con le modifiche Pt_1
apportate, da ultimo, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Con rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28.7.2023, notificato il
15.9.2023, con cui il Questore di Padova ha rigettato la domanda di protezione speciale presentata il 20.7.2022.
Il rigetto della domanda è stato motivato dal Questore sulla base del parere della Commissione territoriale secondo cui la documentazione lavorativa presentata dal ricorrente era recente, in quanto relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, e non vi era prova idonea di un effettivo inserimento sociale, nonostante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale. Il ricorrente risulta infatti sul territorio dello Stato verosimilmente dal 29.6.2015 e ha ottenuto svariati permessi di soggiorno per richiesta asilo, senza che la sua domanda (al momento della decisione impugnata) avesse avuto esito positivo.
Il ricorrente lamenta la mancata considerazione della documentazione lavorativa risalente al
2021, dalla quale si desumerebbe l'integrazione del ricorrente;
il provvedimento impugnato sarebbe pertanto viziato per eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.
Con decreto dd.
2.11.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Gli atti introduttivi del giudizio risultano correttamente notificati all'amministrazione resistente, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
- lettera di assunzione con contratto a tempo determinato dd. 14.12.2021, contenente la trasformazione del contratto di lavoro instaurato il 30.7.2021 con una impresa avente sede in provincia di Vicenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 14.12.2021 e sottoscritta da entrambe le parti contrattuali;
- certificazione unica dei redditi percepiti dal ricorrente da tale impresa nell'anno 2022 per l'ammontare complessivo di euro 16.775;
- dichiarazione di ospitalità presso cittadina straniera in immobile sito in dd. 13.4.2023; CP_1
- copia di una busta paga del mese di gennaio 2025 presso il medesimo datore di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle domande di annullamento del provvedimento impugnato.
2 Infatti, il presente giudizio, pur avendo origine dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane un giudizio di accertamento di diritti soggettivi, conformemente alla natura della giurisdizione ordinaria e al dettato dell'art. 4 l. 2248/1865, all. E.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione speciale in data 20.7.2022, come si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato;
il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 15.9.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche all'art. 19 d.lgs. 286/1998.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la mera integrazione lavorativa comporta il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un
3 contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Dalla documentazione prodotta e sopra illustrata si evince che il ricorrente sin dal 2021 è occupato con il medesimo datore di lavoro in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente (gennaio 2025) in corso, e in riferimento al quale ha documentato la percezione di redditi sufficienti a garantirgli autonomia. Egli risulta inoltre disporre di sistemazione abitativa al di fuori del sistema governativo di accoglienza degli stranieri.
Può ritenersi pertanto che il ricorrente ha raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, anche in considerazione del lungo periodo di soggiorno nel territorio nazionale, tale che l'allontanamento dal territorio dello Stato determinerebbe una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
2. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
C.F._1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alize Zorzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei giudici dott.ssa Alice Zorzi Presidente
dott. Tobia Aceto giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 13001 del ruolo generale dell'anno 2023 su ricorso presentato da:
(c.f. ), con l'avv. Unia, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego del rilascio del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da ricorso introduttivo: previa sospensione del provvedimento impugnato e declaratoria di nullità del provvedimento medesimo per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, accerti e dichiari il diritto del sig. ad ottenere la protezione speciale ex d.Lgs. n. 286/1998 aggiornato con le modifiche Pt_1
apportate, da ultimo, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Con rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28.7.2023, notificato il
15.9.2023, con cui il Questore di Padova ha rigettato la domanda di protezione speciale presentata il 20.7.2022.
Il rigetto della domanda è stato motivato dal Questore sulla base del parere della Commissione territoriale secondo cui la documentazione lavorativa presentata dal ricorrente era recente, in quanto relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, e non vi era prova idonea di un effettivo inserimento sociale, nonostante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale. Il ricorrente risulta infatti sul territorio dello Stato verosimilmente dal 29.6.2015 e ha ottenuto svariati permessi di soggiorno per richiesta asilo, senza che la sua domanda (al momento della decisione impugnata) avesse avuto esito positivo.
Il ricorrente lamenta la mancata considerazione della documentazione lavorativa risalente al
2021, dalla quale si desumerebbe l'integrazione del ricorrente;
il provvedimento impugnato sarebbe pertanto viziato per eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.
Con decreto dd.
2.11.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Gli atti introduttivi del giudizio risultano correttamente notificati all'amministrazione resistente, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
- lettera di assunzione con contratto a tempo determinato dd. 14.12.2021, contenente la trasformazione del contratto di lavoro instaurato il 30.7.2021 con una impresa avente sede in provincia di Vicenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 14.12.2021 e sottoscritta da entrambe le parti contrattuali;
- certificazione unica dei redditi percepiti dal ricorrente da tale impresa nell'anno 2022 per l'ammontare complessivo di euro 16.775;
- dichiarazione di ospitalità presso cittadina straniera in immobile sito in dd. 13.4.2023; CP_1
- copia di una busta paga del mese di gennaio 2025 presso il medesimo datore di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle domande di annullamento del provvedimento impugnato.
2 Infatti, il presente giudizio, pur avendo origine dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane un giudizio di accertamento di diritti soggettivi, conformemente alla natura della giurisdizione ordinaria e al dettato dell'art. 4 l. 2248/1865, all. E.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione speciale in data 20.7.2022, come si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato;
il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 15.9.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche all'art. 19 d.lgs. 286/1998.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la mera integrazione lavorativa comporta il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un
3 contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Dalla documentazione prodotta e sopra illustrata si evince che il ricorrente sin dal 2021 è occupato con il medesimo datore di lavoro in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente (gennaio 2025) in corso, e in riferimento al quale ha documentato la percezione di redditi sufficienti a garantirgli autonomia. Egli risulta inoltre disporre di sistemazione abitativa al di fuori del sistema governativo di accoglienza degli stranieri.
Può ritenersi pertanto che il ricorrente ha raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, anche in considerazione del lungo periodo di soggiorno nel territorio nazionale, tale che l'allontanamento dal territorio dello Stato determinerebbe una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
2. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
C.F._1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alize Zorzi
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