Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 8258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8258 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IG PI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe D’Amato e dall’Avv. Giovanni Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
nei confronti
LB PI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
a) del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - “Musica nella scuola secondaria di I grado”, nonché dell’allegata graduatoria per la Regione Campania;
b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 7 e 8 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;
Nonché per la declaratoria
c) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;
d) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - “Musica nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2025;
a) del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - “Musica nella scuola secondaria di I grado”, nonché dell’allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.2);
b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 7 e 8 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;
Nonché per la declaratoria
c) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;
d) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - “Musica nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 1826 del 6 marzo 2025 e n. 889 del 5 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RI LE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso in riassunzione notificato il 4 febbraio 2025 e depositato il successivo 7 febbraio e successivi motivi aggiunti (10-17 febbraio 2025), il ricorrente – candidato, per la Regione Campania, nell’ambito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, classe di concorso A030 (“Musica nella scuola secondaria di I grado”), collocato in graduatoria con un punteggio complessivo di 219,00 (191,5 per le prove concorsuali e 27,5 per i titoli posseduti) – impugnava gli atti della procedura di selezione, nella parte in cui non gli avevano riconosciuto, per i titoli: a) il punteggio (ulteriore) di 12,5 ex punto A.1.1 dell’allegato “B” al D.M. 205/23 (Tabella Valutazione Titoli) richiamata dal Bando (allegati nn. 13 e 14) per il diploma accademico di II livello (già requisito di accesso congiunto all’abilitazione ex art. 4, comma 1 del bando); b) ovvero, in ragione del superamento del concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio: b.1) il punteggio (ulteriore) di 12,5 ex punto A.1.2 del medesimo allegato “B”; b.2) il punteggio (ulteriore) di 12,5 ex punto B.4.1 del medesimo allegato “B”; instava per l’effetto, per il riconoscimento del maggior punteggio complessivo di 241,50 ovvero di 231,50.
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (17 febbraio 2025), con atto di mero stile.
3. – Con ordinanza n. 1826 del 6 marzo 2025, adottata in esito alla camera di consiglio del 5 marzo 2025, questo Tribunale - riservata ogni valutazione di rito e di merito – ordinava, onde integrare il contraddittorio, la pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; quindi con successiva ordinanza n. 889 del 5 maggio 2025, accoglieva la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione resistente di riesaminare gli atti impugnati limitatamente alla rivendicata attribuzione dell’ulteriore punteggio di cui al punto A.1.2 dell’Allegato “B” al D.M. 205/23.
4. – Il 16 aprile 2025 l’Amministrazione scolastica depositava memoria ed il 25 aprile 2025 era depositata documentazione attestante l’avvenuto espletamento degli incombenti disposti con l’ordinanza n. 1826 del 6 marzo 2025. In vista dell’udienza pubblica, l’Amministrazione resistente depositava memoria (01 ottobre 2025).
5. – All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Viene all’esame del Collegio l’omessa attribuzione, in favore del ricorrente - candidato, per la Regione Campania, nell’ambito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, classe di concorso A030 (“Musica nella scuola secondaria di I grado” e collocato in graduatoria con un punteggio complessivo di 219,00) - dell’(ulteriore) punteggio di 12,5:
a) ex punto A.1.1 dell’allegato “B” al D.M. 205/23 (Tabella Valutazione Titoli) richiamata dal Bando (allegati nn. 13 e 14) per il diploma accademico di II livello posseduto e già speso come requisito di accesso congiuntamente all’abilitazione ex art. 4, comma 1 del bando;
b) ex punto A.1.2 ovvero ex punto B.4.1 del medesimo allegato “B”, in ragione del precedente superamento del concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis , D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio.
6.1. - Così schematicamente riepilogato il thema decidendum e preso atto (memoria dell’Amministrazione depositata il 01 ottobre 2025) del fatto che “pur all’esito del riesame di cui all’ordinanza cautelare dell’adito Collegio [l’Amministrazione resistente] non ha ritenuto di modificare il proprio precedente provvedimento”, va anzitutto rilevato che, a quanto consta in atti e pacifico in giudizio, il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva in ragione del possesso del requisito di cui agli artt. 3, comma 1 D.M. n.205 del 26 ottobre 2023, e 4, comma 1 del D.M. 2575 del 26 ottobre 2023, i.e. del possesso congiunto del “diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” e dell’ “abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso”, ottenuta mediante il superamento del concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis , D.L. 73/2021.
6.2. - Tanto premesso, va anzitutto osservato che il punto A.1.1. dell’allegato “B” al D.M. 205/23 (Tabella Valutazione Titoli) richiamata dal Bando (allegati nn. 13 e 14), relativo alla sez. “A”, “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale”, attribuisce il punteggio aggiuntivo, sulla base di appositi coefficienti, per “Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)”. Dal tenore della disposizione si ricava, in effetti, come l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il titolo accademico avvenga soltanto in favore di coloro i quali hanno avuto accesso alla procedura ex art. 4, comma 3 della lex specialis , i.e, spendendo un titolo “valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA”; per coloro i quali, invece, come il ricorrente, hanno speso il diverso requisito congiunto del titolo e dell’abilitazione, ad essere valutata, ai fini dell’incremento di punteggio, é esclusivamente quest’ultima (“abilitazione specifica”). Volendo semplificare ed ai fini che qui rilevano, per il caso di accesso a mezzo del requisito congiunto, la tabella seleziona, per il punteggio aggiuntivo, la sola abilitazione (secondo l’Amministrazione “in quanto maggiormente qualificante e rilevante ai fini del profilo professionale richiesto”). Ne consegue che correttamente è stata valutata la sola “abilitazione” (attribuendo cinque punti aggiuntivi), escludendo la rilevanza, ai fini dell’eventuale incremento, del titolo accademico.
6.3. – Passando al punto A.1.2., del citato allegato “B” al D.M. 205/23, quest’ultimo dispone invece che: “In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Punti 12,50”. Orbene, alla luce delle più diffuse argomentazioni svolte dall’Amministrazione nella memoria da ultimo depositata in vista dell’udienza pubblica (con cui la resistente ha confermato, come visto, le proprie determinazioni), re melio perpensa , ritiene il Collegio che, in effetti, diversamente da quanto ritenuto in sede di accertamento sommario, l’ “abilitazione specifica” contemplata dal criterio, non possa che riferirsi - per i candidati che accedono (come il ricorrente) in ragione del doppio requisito (titolo e abilitazione) e con abilitazione ottenuta a mezzo concorso - ad un titolo ulteriore e diverso rispetto a quello speso per l’accesso, pena la duplicazione della valutazione. Del resto, la dicitura “abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso”, per quanto apparentemente generica, considerata l’ulteriore precisazione “anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta”, è coerente con l’identificazione fornita dall’Amministrazione nella FAQ depositata (punto 16), vale a dire con “corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive”, escludendosi, pertanto e comunque, che il punteggio ulteriore di 12,50 possa essere riconosciuto per l’abilitazione ottenuta mezzo dello strumento concorsuale ex art. 59 comma 9 bis , D.L. 73/2021, pur ottenuta dal ricorrente. Correttamente, pertanto l’Amministrazione resistente ha negato il riconoscimento del punteggio aggiuntivo anche per la voce in esame.
6.4. – Analoghe considerazioni valgono con riferimento al riconoscimento del punteggio di cui al punto B.4.1, anche in questo caso rivendicato dal ricorrente per effetto dell’ottenuta abilitazione ex art. 59 comma 9 bis , D.L. 73/2021. Laddove dispone che per “l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) [sono attribuiti] Punti 12,50”, il criterio non può che far riferimento, pena la duplicazione del titolo, ad un concorso diverso a quello speso per l’accesso: milita in tal senso già solo la dirimente considerazione sistematica per cui il punto B.4.1. si colloca nell’ambito della Sez. B, relativa al “Punteggio per i titoli accademici e scientifici”, laddove la valutazione dei titoli di accesso è specificatamente disciplinata (ed esaurita), come visto, alla sez. A (dianzi esaminata).
6.5. – Conclusivamente il ricorso va respinto.
6.6. – La relativa novità e complessità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite. Nulla per le spese nei rapporti tra il ricorrente e le restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite, tra le parti costituite.
- nulla sulle spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
RI LE MI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE MI | AO RI |
IL SEGRETARIO