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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1748/2024 promossa da:
- nato a [...] il Parte_1
14/03/1977 (C.F. ) e residente in [...], 535 C.F._1
30023 CONCORDIA SAGITTARIA IT, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
ZECCHIN;
r i c o r r e n t e
contro
- nata a [...] il Controparte_1
12/11/1969 (C.F. ) C.F._2
r e s i s t e n t e - c o n t u m a c e
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come da conclusione n.1) del ricorso introduttivo, e pertanto: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/10/2024 ha chiesto la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 2.10.2010 in Fossalta di Portogruaro (VE). Controparte_1
Il ricorrente ha allegato le seguenti circostanze di fatto.
a) Dall'unione coniugale è nata la figlia (8.2.2012), minorenne. Per_1
b) I coniugi sono consensualmente separati dal 2022, in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Pordenone in data 26.4.2022, a seguito dell'udienza di prima comparizione davanti al Presidente del Tribunale tenuta con modalità scritta in data 12.4.2022. Da allora si è trasferito in Parte_1
comune di Concordia Sagittaria.
Inoltre, il ricorrente ha asserito che la moglie, obbligatasi in forza delle condizioni della separazione consensuale a consentire la frequentazione tra lui e la figlia, ha assunto un comportamento ostruzionistico e si è resa inadempiente, tanto consentirgli di vedere la figlia, in contrasto con il principio di bigenitorialità e con il miglior interesse della minore, solo tre volte da marzo
2024.
2. All'udienza fissata davanti al Giudice relatore è comparsa soltanto la parte ricorrente. Rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente,
l'assenza della quale ha precluso il tentativo di conciliazione.
Il ricorrente ha dichiarato a verbale che le proprie condizioni economiche sono sostanzialmente immutate dalla separazione e ha ribadito la difficoltà
incontrata nei rapporti con la figlia minorenne, attribuendo la responsabilità di un tanto, almeno in parte, ai comportamenti non collaborativi della sig.ra
CP_1
Preso atto della situazione di fatto descritta dal ricorrente e ritenuto necessario approfondire, nel primario interesse della minore, ragioni e dinamiche dei rapporti tra i coniugi e la figlia, è stato incaricato il Consultorio competente per territorio per l'accertamento delle dinamiche familiari e la praticabilità di un percorso volto al superamento del conflitto genitoriale.
La parte ricorrente, invitata a precisare le conclusioni sullo status, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio come da atto introduttivo.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione della domanda sullo status.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015.
Dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto n. 2941/2022 depositato il 26.4.2022 i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che rivelano il definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Fossalta di Portogruaro (VE), in data 2.10.2010; ordina Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, numero 6, parte I);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata nell'udienza
18/12/24;
- rinvia all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1748/2024 promossa da:
- nato a [...] il Parte_1
14/03/1977 (C.F. ) e residente in [...], 535 C.F._1
30023 CONCORDIA SAGITTARIA IT, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
ZECCHIN;
r i c o r r e n t e
contro
- nata a [...] il Controparte_1
12/11/1969 (C.F. ) C.F._2
r e s i s t e n t e - c o n t u m a c e
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come da conclusione n.1) del ricorso introduttivo, e pertanto: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/10/2024 ha chiesto la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 2.10.2010 in Fossalta di Portogruaro (VE). Controparte_1
Il ricorrente ha allegato le seguenti circostanze di fatto.
a) Dall'unione coniugale è nata la figlia (8.2.2012), minorenne. Per_1
b) I coniugi sono consensualmente separati dal 2022, in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Pordenone in data 26.4.2022, a seguito dell'udienza di prima comparizione davanti al Presidente del Tribunale tenuta con modalità scritta in data 12.4.2022. Da allora si è trasferito in Parte_1
comune di Concordia Sagittaria.
Inoltre, il ricorrente ha asserito che la moglie, obbligatasi in forza delle condizioni della separazione consensuale a consentire la frequentazione tra lui e la figlia, ha assunto un comportamento ostruzionistico e si è resa inadempiente, tanto consentirgli di vedere la figlia, in contrasto con il principio di bigenitorialità e con il miglior interesse della minore, solo tre volte da marzo
2024.
2. All'udienza fissata davanti al Giudice relatore è comparsa soltanto la parte ricorrente. Rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente,
l'assenza della quale ha precluso il tentativo di conciliazione.
Il ricorrente ha dichiarato a verbale che le proprie condizioni economiche sono sostanzialmente immutate dalla separazione e ha ribadito la difficoltà
incontrata nei rapporti con la figlia minorenne, attribuendo la responsabilità di un tanto, almeno in parte, ai comportamenti non collaborativi della sig.ra
CP_1
Preso atto della situazione di fatto descritta dal ricorrente e ritenuto necessario approfondire, nel primario interesse della minore, ragioni e dinamiche dei rapporti tra i coniugi e la figlia, è stato incaricato il Consultorio competente per territorio per l'accertamento delle dinamiche familiari e la praticabilità di un percorso volto al superamento del conflitto genitoriale.
La parte ricorrente, invitata a precisare le conclusioni sullo status, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio come da atto introduttivo.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione della domanda sullo status.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015.
Dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto n. 2941/2022 depositato il 26.4.2022 i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che rivelano il definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Fossalta di Portogruaro (VE), in data 2.10.2010; ordina Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, numero 6, parte I);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata nell'udienza
18/12/24;
- rinvia all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa