Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10305/2025REG.PROV.COLL.
N. 04377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4377 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1470/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. VA LU e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Rilevato che in data 19 novembre 2025 il procuratore dell’appellante ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato che “ l'Amministrazione Resistente, ha disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in favore del deducente ”, chiedendo conseguentemente che il Collegio “ voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento al presente giudizio, e che ne sia dichiarata l'estinzione ”;
Ritenuto che al Collegio non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Considerato, quanto alla regolazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che la sentenza impugnata, ritenendo legittima la condotta dell’amministrazione censurata dal ricorrente, ha respinto il ricorso di primo grado sulla base di un percorso interpretativo già ritenuto non condivisibile in plurime occasioni da parte di questo Consiglio di Stato (si vedano , ex multis , le ordinanze nn. 712, 714, 1003, 1793 e 2071 del 2025, che il Collegio condivide e alle quali si riporta);
Ritenuto che la citata giurisprudenza della Sezione, dalla quale si ricava la fondatezza della pretesa iniziale del ricorrente e l’infondatezza della posizione dell’amministrazione, si impone a fortiori in ragione degli obblighi comunitari gravanti sugli stati membri, come recentemente chiarito dalla sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia dell’U.E. 1° agosto 2025, in causa C-97/24: “ Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile ”;
Ritenuto, conseguentemente, che le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano essere poste a carico del Ministero dell’Interno, secondo la regola della c.d. soccombenza virtuale, disponendosi altresì - stante la provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (disposta con Decreto n. 109/2025 dell’apposita Commissione di questo Consiglio di Stato), da confermarsi in via definitiva all’esito del giudizio (in ragione dell’accertata sussistenza dei requisiti reddituali operata dal citata Decreto, e della fondatezza del gravame) - che il pagamento delle stesse sia eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Accoglie definitivamente l’istanza di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro tremila/00, oltre accessori come per legge, disponendo che il pagamento di tale importo sia eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002, e che a tal fine la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all’Amministrazione soccombente nella sede reale e presso l’Avvocatura domiciliataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC AD, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
VA LU, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LU | IC AD |
IL SEGRETARIO