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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16712/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8:58 sono presenti l'avv. GUZZETTA VINCENZA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' CP_2 Nessuno
è presente per l' CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:19 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16712 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1 con l'avv. GUZZETTA VINCENZA
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
'in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
-resistente-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' Controparte_5
annulla l'intimazione di pagamento n. relativamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito addebito n.596 2016 0000583277000, n. 596 2016
0005251069000 n. 596 2017 0002786855000 n. 596 2018 0001233738000,
n. 596 2018 0005596044000, n. 596 2019 0001145569000di cui dichiara la prescrizione del diritto all'esazione;
- condanna l' Controparte_5 alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
2.565,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando le spese tra le altre parti..
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'CP_2 e l' Controparte_6 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296
20249033003643/000 con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €. 55.285,61 relativo agli favvisi di addebito n.596
2016 0000583277000, n. 596 2016 0005251069000 n. 596 2017
0002786855000 n. 596 2018 0001233738000, n. 596 2018
0005596044000 e n. 596 2019 0001145569000, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dei predetti titoli e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto
CP_1 , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'agente della riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo il primo motivo d'opposizione si osserva:
l'avviso d'addebito n.596 2016 0000583277000, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 27.4.2016;
l'avviso d'addebito n. 596 2016 0005251069000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 19.1.2017;
l'avviso d'addebito n. 596 2017 0002786855000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 10.1.2018; l'avviso d'addebito n. 596 2018 0001233738000, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 25.7.2018;
l'avviso d'addebito n. 596 2018 0005596044000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 10.1.2019;
l'avviso d'addebito n. 596 2019 0001145569000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 20.7.2019;
Tutti i predetti avvisi d'addebito risultano quindi ritualmente notificati al destinatario e non impugnati.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Va rilevata quindi, in ragione della data di notifica dell'atto d'intimazione impugnato, la maturazione della prescrizione del diritto all'esazione per gli avvisi d'addebito addebito n.596 2016 0000583277000, n. 596 2016
0005251069000 n. 596 2017 0002786855000 n. 596 2018 0001233738000,
n. 596 2018 0005596044000 e n. 596 2019 0001145569000, non essendo stato versato in atti alcun atto successivo interruttivo della prescrizione da parte dell' CP_3 on costituitasi in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo [...]
Controparte_7 in ragione di motivi della decisione.
,
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16712/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8:58 sono presenti l'avv. GUZZETTA VINCENZA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' CP_2 Nessuno
è presente per l' CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:19 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16712 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1 con l'avv. GUZZETTA VINCENZA
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
'in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
-resistente-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' Controparte_5
annulla l'intimazione di pagamento n. relativamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito addebito n.596 2016 0000583277000, n. 596 2016
0005251069000 n. 596 2017 0002786855000 n. 596 2018 0001233738000,
n. 596 2018 0005596044000, n. 596 2019 0001145569000di cui dichiara la prescrizione del diritto all'esazione;
- condanna l' Controparte_5 alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
2.565,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando le spese tra le altre parti..
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'CP_2 e l' Controparte_6 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296
20249033003643/000 con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €. 55.285,61 relativo agli favvisi di addebito n.596
2016 0000583277000, n. 596 2016 0005251069000 n. 596 2017
0002786855000 n. 596 2018 0001233738000, n. 596 2018
0005596044000 e n. 596 2019 0001145569000, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dei predetti titoli e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto
CP_1 , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'agente della riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo il primo motivo d'opposizione si osserva:
l'avviso d'addebito n.596 2016 0000583277000, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 27.4.2016;
l'avviso d'addebito n. 596 2016 0005251069000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 19.1.2017;
l'avviso d'addebito n. 596 2017 0002786855000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 10.1.2018; l'avviso d'addebito n. 596 2018 0001233738000, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 25.7.2018;
l'avviso d'addebito n. 596 2018 0005596044000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 10.1.2019;
l'avviso d'addebito n. 596 2019 0001145569000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 20.7.2019;
Tutti i predetti avvisi d'addebito risultano quindi ritualmente notificati al destinatario e non impugnati.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Va rilevata quindi, in ragione della data di notifica dell'atto d'intimazione impugnato, la maturazione della prescrizione del diritto all'esazione per gli avvisi d'addebito addebito n.596 2016 0000583277000, n. 596 2016
0005251069000 n. 596 2017 0002786855000 n. 596 2018 0001233738000,
n. 596 2018 0005596044000 e n. 596 2019 0001145569000, non essendo stato versato in atti alcun atto successivo interruttivo della prescrizione da parte dell' CP_3 on costituitasi in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo [...]
Controparte_7 in ragione di motivi della decisione.
,
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini