Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540 , concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544 , concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544 , concernenti i servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541 , concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540 , concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544 , concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544 , concernenti i servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129 , e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541 , concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.