Sentenza 6 maggio 2025
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- 1. La geografia di un diritto negato: l’asimmetria dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026Marco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstract. C'è un cortocircuito logico, prima ancora che giuridico, che si consuma all'ombra dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Un paradosso che trasforma, di fatto, la geografia in una colpa e il confine nazionale in uno stigma. Questo contributo si muove esattamente lungo questa frattura: lo spazio illogico in cui l'amministrazione scolastica italiana decide, sic et simpliciter, di frammentare un diritto, ammettendo l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi frequenta il TFA Sostegno in Italia , ma sbarrando inesorabilmente la porta a chi quel medesimo percorso formativo lo sta portando a termine oltre confine e questo pur a fronte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 06/05/2025, n. 8711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8711 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05769/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2024, proposto da
AN ME IO OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Marsili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. DGPROF/2/I.5.h.a.7.2/2014/2519 del 10.5.2024 (prot. 0029754-P) di integrale e secca reiezione della richiesta di riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Romania e successivamente riconosciuto in Spagna come abilitante all'esercizio della relativa professione in Italia;
- di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque presupposto e/o connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, esponendo di aver conseguito in data 4 febbraio 2013 presso la Facoltà di Medicina Dentaria dell’Università “Apollonia” di Iasi (Romania) il “Diploma di Laurea di Medico Dentista” e di aver ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di dentista in Spagna, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Ministero della Salute ha respinto nuovamente la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale di odontoiatra in Italia.
1.1 Espone in fatto parte ricorrente di aver già richiesto nel 2014 il riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita in Romania e che sul primo provvedimento ministeriale di diniego del 6 marzo 2015 si è formato il giudicato di rigetto dopo un “lungo e complicato contenzioso”. Successivamente, avendo ottenuto il riconoscimento del suddetto titolo in Spagna, il ricorrente ha presentato una nuova istanza al Ministero che, tuttavia, ha avuto nuovamente esito negativo.
In punto di diritto, pur non rubricando specifici motivi di illegittimità, parte ricorrente sostiene che la ricostruzione operata dal Ministero sarebbe “preconcetta e disancorata dalla realtà” e che la questione del percorso formativo seguito sarebbe ormai del tutto superata dall’intervenuto riconoscimento spagnolo (richiama al riguardo la sentenza del Cons. St. 22 marzo 2022 n. 2084). Inoltre, avendo prestato in data 2 agosto 2017 giuramento professionale presso l’ordine dei medici dentisti di Arad, e prestando da allora regolare, ininterrotta e certificata, attività di medico odontoiatra nella provincia di Arad (Romania), lo stesso possiederebbe l’ulteriore requisito di aver svolto la propria professione all’esterno per oltre un triennio.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato, dunque, adottato in violazione della Direttiva 2005/36/CE ed “affetto da eccesso di potere per errata motivazione, per difetto del presupposto, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per sviamento, per contraddittorietà, illogicità e vessatorietà”.
Infine, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il Ministero non avrebbe il potere di “ disconoscere la validità di un titolo attribuito, seppure in maniera asseritamente erronea, da altro Stato membro dell’Unione (in questo caso la Spagna) ”; l’Amministrazione avrebbe invece dovuto riconoscere in maniera automatica il titolo senza sindacare sul percorso formativo seguito (richiama su un caso analogo: TAR Lazio, Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 10610, confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2022, n. 2084 e altra giurisprudenza tra cui Corte di Giustizia UE, Sez. III, sentenza del 7 dicembre 2018).
2. Si è costituito il Ministero della salute per resistere al ricorso in quanto infondato e depositando la documentazione istruttoria.
3. Con memoria del 19 febbraio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 23 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
6. Occorre premettere che questa Sezione si è già pronunciata sul primo provvedimento di diniego di riconoscimento della qualifica conseguita in Romania dal ricorrente con la sentenza 2 maggio 2018, n. 4777 che non risulta appellata.
In tale occasione è stato affermato che: “ Anzitutto in via preliminare va condiviso quanto pure osservato dall’ Amministrazione e cioè che l’ultimo capoverso dell’11° considerando della Direttiva 2005/36 sancisce il principio secondo cui la direttiva medesima non ha l’obiettivo di interferire nell’interesse legittimo degli Stati membri ad impedire che taluni dei suoi cittadini possano sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.
Nel caso in specie l’attività istruttoria del Ministero, contrariamente a quanto opposto dal ricorrente è stata rivolta proprio ad accertare il percorso di studi che l’interessato ha dapprima svolto presso l’Università di Serajevo in Bosnia Erzegovina dal 2001 al 2007 per essere poi ammesso al V anno presso l’Università Apollonia di Jasi in Romania nell’a.a. 2010/2011.
L’accertamento svolto presso l’Università di Sarajevo tramite l’Ambasciata d’Italia ha dato come esito finale che la ridetta Ambasciata comunicava con e-mail del 26 gennaio 2015: “(…) si trasmette la risposta della Facoltà di odontoiatria dell’Università di Serajevo, qui pervenuta tramite Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri attestante la mancata frequenza del sig. OR AN ME IO presso la predetta Facoltà per il periodo dal 2001 al 2007 (I al IV anno di studi)”.
A seguito di tale e-mail il Ministero comunicava con nota del 9 febbraio 2015 al ricorrente i motivi ostativi al riconoscimento e ritenendo che le osservazioni di parte ricorrente non fossero pertinenti emetteva il provvedimento ora in esame.
Anche senza voler riprendere tutti i passi della relazione ministeriale con i quali si pongono in evidenza le criticità riscontrate nel corso degli anni relative in specie in ordine all’Ateneo Apollonia in Iasi e delle cd. triangolazioni effettuate da cittadini italiani che svolgono irregolari percorsi di studi presso Atenei di paesi extracomunitari per poi recarsi in Romania dove ottengono il riconoscimento del percorso svolto all’estero, occorre comunque rilevare che l’art. 3, lettera c) della direttiva esclude l’applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico chiarendo la definizione di “titolo di formazione” quali sono i “diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità”, laddove, invece, il ricorrente avrebbe svolto tale formazione per i primi quattro anni presso l’Università di Serajevo e per il quinto anno presso l’Università Apollonia di Jasi in Romania, di tal che nessun riconoscimento automatico avrebbe potuto avere luogo, essendo il percorso di studi svolto in maniera “preponderante” presso un Paese extracomunitario.
Non sminuisce tale portato normativo l’osservazione di parte ricorrente, opposta nella risposta ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento automatico comunicatagli con nota del 9 febbraio 2015, che tutta la valutazione del percorso di studi sarebbe stata effettuata dall’Università Apollonia in Iasi e che il controllo aveva già comportato un riscontro positivo di quell’Università con integrazioni in termini di esami, perché è lo Stato ricevente la richiesta di riconoscimento che deve valutare la corrispondenza del titolo conseguito nei Paesi comunitari ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento appunto della Direttiva 2005/36/CE, riconoscimento che è prodromico ai fini dell’esercizio della professione in Italia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Tutto ciò dovendosi rilevare pure il rapporto tra la vicenda penale che ha visto coinvolto ed assolto il ricorrente, in ordine alla quale il Ministero, nel chiarire che dagli accertamenti svolti presso l’Università di Serajevo tramite l’Ambasciata italiana in quella città è risultata la mancata iscrizione del ricorrente e la frequenza del relativo corso di studi, ha pure osservato che la pronuncia del Tribunale di Roma emessa in data 19 marzo 2014 (sentenza n. 4534/2014) si è conclusa con la sua assoluzione, ma in quanto legata a profili formali e prettamente attinenti all’aspetto penale del reato (delitto di cui agli artt. 476, 482, 48 e 479 c.p.) e non sulla comprovata autenticità del titolo di studio di che trattasi. ”
6.1 Con l’odierno gravame parte ricorrente impugna il nuovo diniego espresso dall’Amministrazione, dopo che è intervenuto un fatto nuovo, ossia il riconoscimento da parte dello Stato spagnolo del titolo rumeno posseduto dal ricorrente.
6.2 Si legge nel provvedimento gravato: “ Questo Ufficio, pur prendendo in considerazione la novità circa l'oggetto della richiesta, ossia l'intervenuto riconoscimento da parte della competente autorità spagnola del titolo conseguito in Romania, con la suddetta comunicazione del 7 dicembre 2023 ha illustrato che la Direttiva 2005/36/CE riguarda il riconoscimento da parte di altri Stato membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri, come specificato dal considerando 12 della Direttiva 2005/36/CE: "La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva.
Pertanto, il provvedimento di riconoscimento, intervenuto da parte della Spagna, del titolo di odontoiatra romeno di cui è in possesso la S.V., in esito alle valutazioni istruttorie compiute, non risulta rilevante né tantomeno condizionante ai fini del riconoscimento del titolo da parte di questo Ministero; in quanto non è considerato titolo di formazione giacché il titolo di formazione ai fini del riconoscimento di cui alla Direttiva 2005/36/CE è il titolo di "Medic Dentist" conseguito in Romania.
Passando ad analizzare gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla trattazione del caso, si richiama la sentenza delta Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sezione Terza) del 6/12/2018 Causa C-657/17, pubblicata in data 7 dicembre 2018, che ha espresso principi di carattere generale in merito all'interpretazione della Direttiva 2005/36/CE affermando, ai punti 34 e seguenti, in estrema sintesi, che: "(...) la responsabilità di provvedere a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi: stabiliti dalla direttiva 2005/36. siano pienamente osservati ricade integralmente sull'autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione"(...)".
Nel ribadire i suddetti principi, la sentenza emessa dal Tar Lazio (Sezione Terza Quater) n. 02196/2020 in data 19.02.2020 specifica, tuttavia, quanto segue "(...) Deve pertanto escludersi che lo Stato ospitante possa mettere in dubbio — se non in presenza di circostanze eccezionali, e con specifica indicazione della ricorrenza di queste ultime, nonché eventualmente con la richiesta di deroga all'applicazione della direttiva, - che la formazione sia avvenuta nel rispetto dei canoni imposti dalla normativa euro unitaria, essendo tale attestazione interamente rimessa allo Stato nel quale viene emesso il titolo, il quale è tenuto, in tale ambito, ad operare nella consapevolezza del fatto che il titolo rilasciato abiliterà il beneficiario alla spendita dello stesso nell'ambito di tutti i Paesi dell'Unione (...)"
Questa Amministrazione ritiene che tra le sopra citate circostanze eccezionali che possono motivare approfondimenti e valutazioni specifiche da parte dello Stato ospitante, siano da ricomprendersi quelle riferite ai riscontri ottenuti nel corso dell'istruttoria condotta da questo Dicastero con riguardo all'accertamento svolto presso l'Università di Sarajevo tramite l'Ambasciata d'Italia e che risultano illustrati in maniera puntuale dalle note n. 6722 del 09/02/2015 e n. l 2384 del 06/03/2015 allegate alla precedente comunicazione dei motivi ostativi n. 70007 del 07/12/2023.
In particolare si fa riferimento alle informazioni ufficialmente fornite a questo Ministero dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo. In data 26.01.2015 la suddetta rappresentanza diplomatica ha comunicato a questa Amministrazione "(..) si trasmette la risposta della Facoltà di Odontoiatria dell'Università di Sarajevo, qui pervenuta tramite Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri locale, attestate la mancata frequenza del Sig. AN ME IO presso la predetta Facoltà per il periodo dal 2001 al 2007 (I al IV anno di studi)". La citata risposta dell'Ateneo è contenuta nella Nota del 22.12.2014, nr. 01-3-521-1/14 dell'Università di Sarajevo-Facoltà di Odontoiatria, ove viene dichiarato: "(...) vi informiamo che nei registri degli studenti iscritti presso questa Facoltà non risulta il nominativo di OR AN ME IO".
La S.V. è stata iscritta direttamente al V anno della facoltà di odontoiatria dell'Ateneo Apollonia di Iasi (Romania) sulla scorta del precedente percorso di studi svolto presso l'Università di Sarajevo, ove quindi avrebbe effettuato in maniera preponderante la propria formazione: in base a quanto dichiarato dalla stessa Università di Sarajevo, non risulta alcun percorso formativo svolto in Bosnia Erzegovina dalla S.V.
Tale circostanza risulta dirimente rispetto alla trattazione del caso.
Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto rappresentato nelle comunicazioni di cui alla nota prot. 70007 del 7.12.2023 che si allega in copia e che si intende parte integrante della presente (all. I), si comunica i! diniego di questa Amministrazione al riconoscimento del titolo in oggetto indicato.”
6.3 In sintesi il Ministero ha ritenuto, muovendo dalla considerazione che la Direttiva 2005/36/CE si applica unicamente al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e non riguarda “il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva” (Considerando n. 12), ha proceduto alla valutazione del titolo per come complessivamente conseguito dall’istante, evidenziando le circostanze eccezionali (assenza del presupposto percorso di studi presso l’Università di Sarajevo, sulla cui base l’Università rumena aveva invece consentito all’istante di iscriversi direttamente al V anno del corso di studi, rilasciandogli poi il titolo utile alla qualifica professionale) che già in passato avevano portato l’Amministrazione a negare il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.
7. Parte ricorrente sostiene l’illegittimità di tale ulteriore diniego, sostenendo in sintesi che, una volta ottenuto il riconoscimento della qualifica in Spagna, il Ministero non avrebbe avuto alcun potere di sindacare il percorso di studi alla base della qualifica conseguita, dovendo invece automaticamente riconoscere la qualifica conseguita dal ricorrente nel Paese membro mediante il riconoscimento del titolo rumeno.
8. Osserva preliminarmente il Collegio che tutta la documentazione allegata da parte ricorrente è in lingua originale (rumeno e spagnolo) e che pertanto non risulta provato che i titoli conseguiti siano conformi alla direttiva 2005/36 in relazione alle necessarie certificazioni sul soddisfacimento delle condizioni minime di formazione.
Ad ogni modo la tesi di parte ricorrente secondo cui una volta che un altro Stato membro ha provveduto al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, lo Stato ospitante perderebbe ogni potere di verifica sull’autenticità dei documenti e sul rispetto delle “condizioni minime di formazione” non appare fondata.
8.1 Nel caso di specie non è controverso difatti che il percorso formativo seguito dal ricorrente sia stato caratterizzato da circostanze eccezionali (titolo rumeno rilasciato dopo la frequenza di soli due anni –V e VI anno- di studi sulla base di un presupposto corso di studi –dal I al IV anno- che il ricorrente avrebbe seguito presso l’Università di Sarajevo, ma che è poi risultato falsamente attestato) emerse nell’istruttoria del Ministero, anche mediante il coinvolgimento delle Autorità estere, sul primo provvedimento di diniego, bensì che anche in occasione del secondo provvedimento l’Amministrazione abbia le abbia ribadite.
Osserva il Collegio che siffatto potere di verifica è espressamente previsto dall’art. 50, paragrafo 2, della direttiva secondo cui “ In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46. ”
8.2 Pertanto la questione, per come posta dal ricorrente, è se una volta intervenuto il riconoscimento da parte dello Stato spagnolo del titolo rumeno, lo Stato ospitante, in tal caso l’Italia, si veda precluso tale potere rispetto al titolo originario e debba limitarsi ormai a riconoscere automaticamente la qualifica professionale.
Viene in rilievo al riguardo, come evidenziato nel provvedimento gravato, il considerando n. 12 della Direttiva che prevede espressamente che “ La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. ” ed inoltre che “ Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.”
8.3 Ne consegue che ciò che rileva ai fini del riconoscimento è il titolo (che attribuisce la qualifica professionale) conseguito nello Stato d’origine.
8.4 Pertanto, nel caso di specie, è pur sempre rispetto al titolo conseguito nel Paese d’origine, ossia la Romania, che il Ministero italiano (Stato ospitante) effettua il riconoscimento, venendo così in rilievo le anomalie o condizioni eccezionali emerse già in passato nell’ambito della relativa istruttoria e rimaste immutate nonostante la decisione di riconoscimento da parte dello Stato spagnolo.
8.5 Né sul punto appare confacente la giurisprudenza europea invocata da parte ricorrente, da cui muovono poi le pronunce del Consiglio di Stato parimenti richiamate da parte ricorrente.
A ben vedere difatti la Corte europea si è ivi occupata della diversa questione della simultanea iscrizione a più formazioni, non vietata da alcuna disposizione della direttiva, e ritenuta soddisfare le condizioni minime di formazione da parte dello Stato d’origine (CGUE, causa C‑675/17, sentenza 6 dicembre 2018).
In tale occasione la Corte ha ribadito che “ il riconoscimento dei titoli di formazione, tra cui in particolare il titolo di medico con formazione di base e il titolo di dentista, è automatico e incondizionato nel senso che obbliga gli Stati membri a riconoscere l’equipollenza dei titoli di formazione di cui alla direttiva 2005/36, senza facoltà di esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite da detta direttiva. Siffatto riconoscimento si basa sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri, e tale fiducia si basa su un sistema di formazione il cui livello è stato fissato di comune accordo (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah‑Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, punto 30) . e che “ 34.Come è già stato esposto ai punti 28 e 29 della presente sentenza, la direttiva 2005/36, agli articoli 21 e 22, prevede il reciproco riconoscimento dei titoli di medico e di dentista e autorizza gli Stati membri a organizzare, rispettando talune condizioni, la formazione medica e di dentista a tempo parziale. Orbene, la responsabilità di provvedere a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 2005/36, siano pienamente osservati ricade integralmente sull’autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah‑Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, punto 56).
35 Quest’ultima deve esercitare le proprie competenze tenendo conto del fatto che i titoli di formazione consentiranno ai loro titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in forza del riconoscimento automatico e incondizionato di detti titoli (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, punto 56), che si basa, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri.
36 A tale riguardo si può rilevare che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione quale quello previsto dall’articolo 21 della direttiva 2005/36 sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, punto 75).”.
La Corte, dunque, riferisce sempre allo Stato membro d’origine la competenza (e la responsabilità) di rilasciare un titolo che attesti, per le professioni per le quali è previsto il c.d. regime del riconoscimento automatico, che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni siano pienamente soddisfatti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36.
Peraltro con riferimento a quanto sopra evidenziato circa il potere di verifica da parte dello Stato ospitante, la stessa Corte nella richiamata pronuncia ritiene che: “ 38. Ad ogni buon conto, occorre precisare che l’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 consente allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio fondato, di richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni prese in considerazione da tale direttiva, le condizioni minime di formazione dalla stessa richieste.
39 Uno strumento del genere consente, del resto, allo Stato membro ospitante di verificare che gli attestati e i titoli di formazione che gli vengono sottoposti possano beneficiare del riconoscimento automatico e incondizionato (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, punto 76).”
8.6 Tanto considerato deve ritenersi che oggetto di riconoscimento ai sensi della direttiva più volte richiamata (e del d.lgs. n. 206 del 2005 che la recepisce) resti il titolo rilasciato dallo Stato d’origine (Romania) e non la mera decisione di riconoscimento dello stesso da parte di altro Stato ospitante (Spagna), derivandone l’infondatezza del ricorso.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento,00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO