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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 717/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avv.ti Parte_1
U.Magaraggia e G.Magaraggia; Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. F. Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 01.03.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità ex art.
2-1 L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (08.01.21) contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle seguenti osservazioni.
***
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo e della nuova documentazione prodotta risalente al settembre 2023, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano di entità tale da ridurre in misura totale e/o a meno di un terzo la sua capacità la lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai fini della concessione della pensione di inabilità e/o assegno di invalidità determinando eventualmente il grado di riduzione della capacità stessa.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione Persona_1 depositata in data 04.06.2024, ha diagnosticato a carico del Sig. : Parte_1
“spondilodiscoartrosi dorso lombosacrale ed ernie discali D12-L1, L1-L2, L4-L5 ed L5-S1 con protrusioni discali a lieve incidenza funzionale, steatosi epatica, diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa con retinopatia in trattamento orale ben controllati, ernia iatale e gastrite erosiva in trattamento”.
Ha poi argomentato “Da quanto diagnosticato innanzi, appare evidente che ci troviamo di fronte ad un quadro morboso a poco più che lieve impegno funzionale, che non colpisce significativamente la capacità di lavoro del soggetto.
Va precisato che le occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente si riducono al solo ambito dell'artigiano autoriparatore sia per l'età (60 anni), che per la scolarità. Le infermità diagnosticate in esito all'attuale accertamento, anche se varie e polidistrettuali, sono tutte di lieve entità funzionale e clinica e ben rispondono alla terapia medica. In particolare, la patologia artrosica a carico del rachide non è tale da determinare una limitazione funzionale consistente e neppure una radicolopatia periferica realmente invalidante. La malattia ipertensiva e diabetica sono ben controllate dalla terapia medica e dietetica, la steatosi epatica ha scarsa incidenza funzionale”.
Alla luce di ciò ha concluso che “Non possono pertanto riconoscersi né la totale inabilità lavorativa né la riduzione della capacità lavorativa in misura > 2/3.”
Le conclusioni a cui è giunto il CTU risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando e sono sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni. Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.03.223 da Parte_1 contro così provvede: CP_1 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui all'elaborato peritale depositato in data 04.06.2024.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Spese irripetibili.
Brindisi, 23.01.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 717/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avv.ti Parte_1
U.Magaraggia e G.Magaraggia; Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. F. Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 01.03.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità ex art.
2-1 L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (08.01.21) contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle seguenti osservazioni.
***
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo e della nuova documentazione prodotta risalente al settembre 2023, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano di entità tale da ridurre in misura totale e/o a meno di un terzo la sua capacità la lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai fini della concessione della pensione di inabilità e/o assegno di invalidità determinando eventualmente il grado di riduzione della capacità stessa.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione Persona_1 depositata in data 04.06.2024, ha diagnosticato a carico del Sig. : Parte_1
“spondilodiscoartrosi dorso lombosacrale ed ernie discali D12-L1, L1-L2, L4-L5 ed L5-S1 con protrusioni discali a lieve incidenza funzionale, steatosi epatica, diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa con retinopatia in trattamento orale ben controllati, ernia iatale e gastrite erosiva in trattamento”.
Ha poi argomentato “Da quanto diagnosticato innanzi, appare evidente che ci troviamo di fronte ad un quadro morboso a poco più che lieve impegno funzionale, che non colpisce significativamente la capacità di lavoro del soggetto.
Va precisato che le occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente si riducono al solo ambito dell'artigiano autoriparatore sia per l'età (60 anni), che per la scolarità. Le infermità diagnosticate in esito all'attuale accertamento, anche se varie e polidistrettuali, sono tutte di lieve entità funzionale e clinica e ben rispondono alla terapia medica. In particolare, la patologia artrosica a carico del rachide non è tale da determinare una limitazione funzionale consistente e neppure una radicolopatia periferica realmente invalidante. La malattia ipertensiva e diabetica sono ben controllate dalla terapia medica e dietetica, la steatosi epatica ha scarsa incidenza funzionale”.
Alla luce di ciò ha concluso che “Non possono pertanto riconoscersi né la totale inabilità lavorativa né la riduzione della capacità lavorativa in misura > 2/3.”
Le conclusioni a cui è giunto il CTU risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando e sono sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni. Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.03.223 da Parte_1 contro così provvede: CP_1 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui all'elaborato peritale depositato in data 04.06.2024.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Spese irripetibili.
Brindisi, 23.01.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola